Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5073 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5073 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/07/2025, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 07/01/2025 del G.u.p. del Tribunale di Roma, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione ed C 800,00 di multa per il reato di rapina impropria ai danni di NOME COGNOME:
dichiarava inammissibile la richiesta di concordato tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con nuova determinazione della pena, perché presentata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza stabilito dal terzo periodo del comma 1 dello stesso art. 599-bis;
3.
b) riconosciute le circostanze attenuanti generiche, rideterminava in un anno e otto mesi di reclusione ed € 600,00 di multa la pena irrogata al COGNOME per il suindicato reato di rapina impropria, confermando la condanna del COGNOME per lo stesso reato.
2. Avverso l’indicata sentenza del 10/07/2025 della Corte d’appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza di norme processuali per avere la Corte d’appello di Roma «dichiarato non ricevibile la richiesta congiuntamente avanzata dal P.G. di udienza e dalla difesa che tendeva ad ottenere la riduzione della pena inflitta in primo grado nella misura di 1/6 della medesima, presentata nel corso del giudizio dinanzi alla Corte d’Appello».
Il COGNOME premette che: 1) il sostituto procuratore generale presso la Corte d’appello aveva depositato le proprie conclusioni scritte, nelle quali aveva dichiarato di essere disponibile a una nuova determinazione della pena, il 27/06/2025, cioè in una data successiva alla scadenza del termine di quindici giorni che è stabilito dal terzo periodo del comma 1 dell’art. 599-bis cod. proc. pen.; b) la richiesta concordata prevedeva la riduzione di un sesto della pena che era stata irrogata dal giudice di primo grado, secondo «uno dei criteri accettati nel decalogo della Corte d’Appello».
Ciò premesso, il Fìlosa contesta anzitutto l’affermazione della Corte d’appello di Roma secondo cui la richiesta che era stata presentata dalle parti all’udienza del 10/07/2025 «è generica e che non è indicato un preciso calcolo della pena», atteso che la Corte d’appello «avrebbe dovuto esclusivamente effettuare il calcolo matematico alla pena di anni 2 e mesi 2 inflitta all’esito del primo grado e sottrarre la frazione indicata».
In secondo luogo, il ricorrente contesta la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di concordato per tardività della medesima. A tale proposito: a) rappresenta che lo stesso procuratore generale «illustrava le ragioni per cui la richiesta poteva e doveva essere accolta – come avvenuto da parte di altre sezioni della Corte di Appello di Roma – in quanto se il Pubblico Ministero accetta la proposta tardiva, sana il vizio procedurale, perché il termine è a sua tutela»; b) la Corte d’appello di Roma non avrebbe «tenuto conto della massima secondo cui “ria richiesta tardiva di concordato in appello potrebbe essere considerata inammissibile, comportando la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. Tuttavia, se il Pubblico Ministero accetta la proposta tardiva, sana il vizio
procedurale perché il termine è posto a sua tutela, impedendo all’imputato di impugnare la sentenza».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Come è indicato sia nel ricorso sia nella sentenza impugnata, all’udienza del 10/07/2025 il NOME e il sostituto procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma avevano dichiarato di concordare sull’applicazione allo stesso COGNOME di una pena rideterminata nella misura che era stata irrogata dal G.u.p. del Tribunale di Roma ridotta di 1/6 (prima e seconda riga della penultima pagina della sentenza impugnata: «chiedevano di potere concordare la pena nel senso di ridurla di 1/6»; pag. 1 del ricorso: «la richiesta avanzata dalle parti non ineriva specificamente l’accoglimento di uno dei motivi di appello, ma la rideterminazione della pena da infliggere all’imputato alla luce di uno dei criteri accettati nel decalogo della Corte d’Appello ovvero la riduzione di un sesto della pena applicata all’esito del primo grado di giudizio»).
Orbene, posto che, come si è visto nella parte in fatto, il G.u.p. del Tribunale di Roma aveva irrogato al COGNOME la pena di due anni e due mesi di reclusione ed C 800,00 di multa, riducendo tale pena di 1/6, come concordemente richiesto dalle parti, si perverrebbe a una pena rideterminata di un anno, nove mesi e venti giorni di reclusione ed C 667,00 di multa.
Poiché la Corte d’appello di Roma ha irrogato al COGNOME la pena di un anno e otto mesi di reclusione ed C 600,00 di multa, cioè una pena inferiore a quella di un anno, nove mesi e venti giorni di reclusione ed C 667,00 di multa che era stata concordata dal COGNOME, ne discende che, qualora, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, fosse riconosciuta l’ammissibilità della richiesta di concordato che era stata proposta dalle parti, al COGNOME verrebbe irrogata una pena superiore a quella che gli è stata inflitta con l’impugnata sentenza della Corte d’appello di Roma.
Da ciò la carenza di interesse al ricorso, atteso che, dal suo accoglimento, non solo non conseguirebbe alcun effetto favorevole per il ricorrente ma, al contrario, conseguirebbe un effetto a lui sfavorevole.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 23/01/2026.