Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40507 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40507 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/09/2022 del TRIB. LIBERTA’ di TERAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta le memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che ha rappresentato il venir meno dell’interesse all’impugnazione.
3880/2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRI:TTO
1.11 sig. NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 30/09/2022 del Tribunale di Teramo che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 06/09/2022 del GIP del medesimo tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all’art. 256, comma 1, ilgs. n. 152 2006, ha disposto il sequestro preventivo dell’attività di autolavaggio (e relat attrezzature) da cui originavano gli scarichi di acque reflue recapitati, sen alcuna autorizzazione, direttamente nella rete fognaria.
1.1.Con unico motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e l’omesso esame dei motivi di appello.
2.Con memoria del 30/05/2023, il difensore, AVV_NOTAIO, ha comunicato che il GIP del Tribunale di Teramo ha, medio tempore, revocato il sequestro con provvedimento allegato in copia alla memoria stessa.
3.11 ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2.0sserva il Collegio:
2.1.con provvedimento del 16/01/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo ha revocato il decreto di sequestro preventivo del 06/09/2022 ed ha disposto la restituzione dei beni in favore dell’odierno ricorrente;
2.2.ne consegue che il ricorrente non ha più alcun interesse a coltivare l’odierno ricorso, non potendo dalla pronuncia del giudice dell’impugnazione ottenere alcun concreto vantaggio diverso e ulteriore rispetto a quello ottenut con la restituzione dei beni;
2.3.I’interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuane, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di u provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, COGNOME, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, COGNOME, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397; Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270497);
2.4.trattandosi di misura cautelare reale, alcun interesse concreto può derivare al ricorrente dall’eventuale annullamento della misura stessa posto che
le conseguenze dell’invocata pronuncia sono state comunque anticipate dalla revoca del provvedimento ablatorio, revoca che ha restituito all’NOME NOME pienezza incondizionata della situazione soggettiva provvisoriamente incisa dal sequestro;
2.5.11 sopravvenuto venir meno dell’interesse ad impugnare rende pertanto inammissibile il ricorso senza che il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento di una somma un favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 09/06/2023.