Inammissibilità per Carenza di Interesse: Cosa Succede se il Provvedimento Viene Revocato?
Presentare un ricorso contro un provvedimento giudiziario è un diritto fondamentale. Ma cosa accade se, mentre il giudizio di impugnazione è in corso, il provvedimento stesso viene annullato o revocato? Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce sul concetto di carenza di interesse, un principio processuale che può determinare la fine anticipata di un giudizio di appello, con importanti conseguenze anche sulle spese legali.
I Fatti del Caso: Dal Sequestro all’Appello in Cassazione
Il caso ha origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale, finalizzato alla confisca del profitto di diversi reati, tra cui truffa aggravata e reati fiscali. Il Tribunale del riesame, in un secondo momento, aveva parzialmente annullato il decreto per quanto riguardava i reati fiscali, ma lo aveva confermato in relazione alle ipotesi di truffa.
Contro questa decisione, la difesa dell’indagato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un’assoluta mancanza di motivazione. In particolare, si contestava l’attribuzione all’indagato della totalità dei profitti derivanti dalle presunte condotte illecite, anche quelle realizzate da altri soggetti, e il difetto di motivazione sul periculum in mora, ovvero il pericolo che nel tempo necessario al processo il bene potesse disperdersi.
La Svolta Processuale e la Sopravvenuta Carenza di Interesse
Il punto di svolta del procedimento è avvenuto il 4 dicembre 2023. In quella data, la difesa ha depositato una dichiarazione di rinuncia all’impugnazione. Il motivo? Un provvedimento del giudice di merito, emesso il 18 novembre 2023, aveva revocato integralmente la misura cautelare reale (il sequestro) oggetto del ricorso.
Questo evento ha cambiato radicalmente le carte in tavola. L’obiettivo del ricorso era ottenere l’annullamento del sequestro. Poiché il sequestro era già stato revocato da un altro giudice, l’utilità pratica di una pronuncia della Cassazione era venuta meno. Si è così configurata una carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5908/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, lett. a), del codice di procedura penale. I giudici hanno spiegato che l’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnazione, ma per tutta la durata del processo.
Nel momento in cui il provvedimento dannoso per il ricorrente cessa di esistere, l’impugnazione perde il suo scopo. La Corte ha quindi preso atto della documentazione prodotta, che attestava la revoca della misura, e ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Un aspetto fondamentale della decisione riguarda le spese processuali. Di norma, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Tuttavia, la Corte ha specificato che questa regola non si applica quando l’inammissibilità deriva da una causa non imputabile al ricorrente. In questo caso, la carenza di interesse è sorta a causa di un evento esterno e successivo (la revoca del sequestro da parte di un altro giudice), non per un errore o una negligenza del ricorrente. Di conseguenza, nessuna condanna alle spese è stata disposta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa sentenza ribadisce un principio di economia processuale e di giustizia sostanziale. Un processo non può continuare se il suo esito è diventato irrilevante per le parti. Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Irrilevanza dell’impugnazione: Se l’atto impugnato viene rimosso dall’ordinamento giuridico durante il giudizio, l’impugnazione diventa inammissibile.
2. Nessuna sanzione per il ricorrente: Se la causa di inammissibilità non dipende da una colpa del ricorrente, quest’ultimo non deve subire le conseguenze economiche negative tipicamente associate a un ricorso inammissibile.
La decisione, pertanto, tutela chi agisce in giudizio per difendere i propri diritti, evitando che venga penalizzato da eventi processuali successivi e indipendenti dalla sua volontà.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, dopo la sua presentazione, il provvedimento di sequestro preventivo che ne costituiva l’oggetto è stato revocato dal giudice di merito. Questo ha determinato una ‘sopravvenuta carenza di interesse’, rendendo inutile una decisione da parte della Corte.
Cosa significa ‘sopravvenuta carenza di interesse’ in questo contesto?
Significa che l’interesse concreto e attuale a ottenere una sentenza favorevole è venuto meno dopo l’inizio del giudizio di impugnazione. Poiché il sequestro non esisteva più, il ricorrente non aveva più alcun vantaggio pratico da una pronuncia di annullamento da parte della Cassazione.
Perché il ricorrente non è stato condannato a pagare le spese processuali nonostante l’inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente non è stato condannato alle spese perché la causa dell’inammissibilità (la carenza di interesse) non è derivata da un suo errore o negligenza, ma da un evento successivo e indipendente dalla sua volontà, ovvero la revoca della misura cautelare da parte di un altro giudice. In questi casi, la legge esclude l’applicazione delle sanzioni pecuniarie.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5908 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5908 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARMIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/07/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Lecce ha annullato parzialmente il decreto di sequestro preventivo emesso in data 29 maggio 2023 dal G.i.p. presso il Tribunale di Lecce, finalizzato alla confisca anche per equivalente del profitto del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 d. Igs 74/2000, confermando la misura in relazione dei reati di cui agli artt. 640, comma 2, n. 1 cod. pen. attribuiti a COGNOME NOME, unitamente ad altri indagati.
Ha proposto ricorso la difesa del COGNOME deducendo violazione di legge, in relazione agli artt. 110 e 640 quater cod. pen., nonché carenza assoluta di motivazione, quanto al disposto sequestro nei confronti del ricorrente per la totalità dei profitti conseguiti da tutti gli indagati per le ipotizzate condotte dì truffa aggravata, in violazione dei principi di attribuzione delle sole condotte riferibili al COGNOME, e quindi dei relativi profitti ove esistenti, in assenza di prova del concorso da parte del ricorrente anche nelle attività truffaldine realizzate dagli altri indagati.
2.1. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione di legge, per assoluto difetto di motivazione, in ordine al profilo del periculum in mora.
In data 4 dicembre 2023 è pervenuta a mezzo PEC dichiarazione di rinuncia all’impugnazione sottoscritta dal procuratore speciale dell’indagato, allegando il provvedimento del giudice di merito in data 18 novembre 2023 che ha revocato la misura cautelare reale in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, lett. a), cod. proc. pen., per sopravventa carenza di interesse, attestata dalla documentazione allegata alla dichiarazione di rinuncia della parte.
L’inammissibilità del ricorso, essendo stata determinata da una causa non imputabile al ricorrente (per la sopravvenuta carenza d’interesse), esclude la condanna della parte alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall’art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 – 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281785 – 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 10/1/2024