Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43189 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43189 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Viareggio il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova del 08/07/2024
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso, depositato il 19/07/2024;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore gene NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria scritta depositata dal difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che chiesto che venga considerata cessata la materia del contendere, avendo il Tribunale del riesame di Genova con ordinanza del 10 agosto 2024 revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Genova con ordinanza emessa in data 8 luglio 2024 ha respinto l’appello cautelare presentato da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Gip che aveva rigetta la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari applicata all’indagato con le or
del 6 maggio e del 18 luglio 2024, in relazione alle contestazioni provvisorie aventi plurime violazioni degli artt. 318 e 319 cod. pen.
Avverso detta ordinanza l’indagato, per il tramite del proprio difensore, ha ricorso per cassazione depositato in data 19 luglio 2024.
Il 4 settembre 2024 il difensore del ricorrente ha depositato copia dell’ordinan ex art. 299 cod. proc. pen., dal Gip del Tribunale di Genova in data 1° agosto 2024 – co sono state revocate le ordinanze cautelari genetiche e ordinata la liberazione dell non detenuto per altra causa – chiedendo che “venga dichiarata cessata la mat contendere”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso presentato dall’indagato. Invero, il cassazione proposto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, qualora l’ordinanza genetica sia more, annullata, in quanto l’impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell’o originaria (da ultimo, Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall’indagato non co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento della s favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo intere decisione – conseguente alla revoca della misura cautelare impugnata – non configura u di soccombenza in quanto derivante da causa allo stesso non imputabile (da ultimo, S 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024
Ilonsigliere e :::5,
Il Presidente