Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23942 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23942 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME í COGNOME es”‘k9 -,” i LO – hi es, (-0 Ní’. “- -R.() GLYPH i COGNOME NOME NOME NOME LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME.
Letta la memoria di replica del difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto che aveva disposto l’immediata esecuzione di un’ordinanza dello stesso Ufficio datata 26/28 gennaio 2021, che aveva stabilito, per il tempo dell’emergenza sanitaria, di consentire ad NOME COGNOME, detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, di effettuare mediante video-collegamento i colloqui concessigli.
Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 9 giugno 2022, deducendo violazioni di legge.
Il Pubblico Ministero presso questa Corte e il Difensore di NOME COGNOME hanno concluso come sopra indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
1.1. Lo stato di emergenza sanitaria è durato fino al 31 marzo 2022, come stabilito dall’art. 1, comma 1, decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Da ciò deriva la cessazione dell’efficacia del provvedimento sopra richiamato, che aveva stabilito di consentire ad NOME COGNOME «per il tempo dell’emergenza sanitaria» di effettuare nella forma della video-chiamata i colloqui concessigli.
La situazione di fatto e di diritto ormai intervenuta priva di qualunque rilevanza le questioni poste nel ricorso per cassazione proposto dal Ministero della giustizia avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 9 giugno 2022, atteso che una ipotetica pronuncia di annullamento rimarrebbe priva di rilievo, a fronte dell’esaurimento della efficacia del provvedimento favorevole al detenuto.
In conclusione, è assente un concreto e attuale interesse all’accoglimento del ricorso, che, quindi, deve essere dichiarato inammissibile (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251694; Sez. U, n. 42 del 12/12/1995, Rv. 203093 01).
Non deve essere aAVV_NOTAIOata alcuna statuizione sulle spese processuali, in considerazione sia della natura della parte ricorrente, sia del contenuto della decisione (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 – dep. 2018, Rv. 271650 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 20 dicembre 2023.