Carenza di Interesse: Quando un Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
Nel complesso mondo della procedura penale, l’esito di un ricorso può essere determinato non solo dal merito della questione, ma anche da eventi che accadono durante il processo. La carenza di interesse sopravvenuta è uno di questi eventi, capace di rendere un’impugnazione inammissibile. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. N. 5069/2024) offre un chiaro esempio di come questo principio venga applicato e quali siano le sue conseguenze pratiche, anche in termini di spese processuali.
Il Caso: Dalla Prova Negativa al Ricorso in Cassazione
La vicenda ha origine dalla decisione di un Tribunale di Sorveglianza di dichiarare solo parzialmente estinta la pena di un condannato che aveva terminato un periodo di affidamento in prova al servizio sociale. La valutazione negativa era basata sulla pendenza di un processo per truffa a carico del soggetto, considerato indice di una persistente pericolosità sociale.
Il condannato, tramite il suo legale, ha impugnato questa decisione, sostenendo che il presupposto della pericolosità era venuto meno. Infatti, il processo per truffa si era concluso con una sentenza di estinzione del reato a seguito della remissione della querela da parte della persona offesa. Secondo la difesa, il Tribunale di Sorveglianza aveva travisato il valore di tale remissione, formulando un giudizio errato sulla pericolosità del suo assistito.
La Svolta Decisiva: la Sopravvenuta Carenza di Interesse
Durante la pendenza del ricorso in Cassazione, si è verificato un fatto nuovo e determinante. In un altro procedimento, la stessa Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio un’altra ordinanza del Tribunale di Sorveglianza relativa al medesimo condannato. Questo ha portato il Pubblico Ministero a emettere un decreto di sospensione dell’esecuzione della pena, con conseguente scarcerazione del ricorrente.
A questo punto, la situazione giuridica e fattuale del condannato è radicalmente cambiata: non era più detenuto e l’esecuzione della sua pena era stata sospesa. Di conseguenza, l’esito del ricorso in esame non avrebbe più prodotto per lui alcun effetto pratico e immediato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione si fonda su un duplice binario. In primo luogo, il ricorrente aveva formalmente rinunciato all’impugnazione. Tuttavia, la Corte sottolinea che, anche indipendentemente da tale rinuncia, è emersa una palese carenza di interesse alla definizione del giudizio.
L’interesse ad agire e a impugnare, spiega la Corte, deve essere non solo iniziale ma deve persistere per tutta la durata del processo. Deve essere concreto e attuale. Con la scarcerazione del ricorrente e la sospensione della pena, egli non aveva più alcun vantaggio pratico da ottenere da una decisione favorevole in questo specifico ricorso. L’impugnazione era diventata, di fatto, inutile ai fini della sua libertà personale.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità per Carenza di Interesse
La conclusione della Corte ha un’importante implicazione pratica. Citando un proprio precedente consolidato (Sez. 1, n. 11302/2017), la sentenza stabilisce che l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, né al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa regola si differenzia da altri tipi di inammissibilità (ad esempio, per manifesta infondatezza), che di solito comportano tali conseguenze economiche per il soccombente. La decisione, quindi, pur chiudendo il processo, lo fa senza ulteriori oneri per una parte il cui interesse a proseguire è venuto meno per cause esterne e successive alla presentazione del ricorso.
 
Cosa significa inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse?
Significa che un ricorso non viene esaminato nel merito perché, a causa di eventi accaduti dopo la sua presentazione (come la scarcerazione del ricorrente), il proponente non ha più un vantaggio concreto e attuale da ottenere da una decisione a suo favore.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente, durante la pendenza del giudizio, è stato scarcerato a seguito di un’altra decisione della Corte di Cassazione che ha sospeso l’esecuzione della sua pena. Di conseguenza, non aveva più un interesse pratico alla definizione del ricorso, che è stato ritenuto inutile. A questo si aggiunge la sua formale rinuncia all’impugnazione.
La dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse comporta la condanna alle spese?
No, come specificato dalla Corte di Cassazione in questa sentenza, l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5069 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5069  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (RINUNCIANTE) nato a PIOVE DI SACCO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
 Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, volta alla revoca dell’ordinanza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 17/11/2021, che aveva dichiarato l’estinzione solo parziale della pena, di cui al cumulo disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova del 17/02/2016, espiata dal condannato in affidamento in prova al servizio sociale.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità, nonché travisamento dei fatti quanto alla sussistenza dei presupposti di pericolosità sociale del ricorrente. La dichiarazione di esito negativo dell’affidamento in prova era basata sulla pendenza a carico del ricorrente – di un processo per il reato di truffa, incardinato dinanzi Tribunale di Padova; tale processo, però, si è concluso con l’emissione di sentenza di estinzione, per intervenuta remissione di querela. Risulta venuto meno, pertanto, il presupposto stesso della avversata revoca, non potendosi più formulare – a carico del condannato – un giudizio di perdurante pericolosità. Il Tribunale di sorveglianza ha invece travisato il valore della remissione della querela, giungendo a formulare un erroneo giudizio, in ordine alla di lui pericolosità sociale.
Il Procuratore generale non ha presentato requisitoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ha ritualmente rinunciato all’impugnazione, essendone intervenuta la scarcerazione in data 17/07/2023, ossia in pendenza del presente giudizio, come in effetti risulta dalla certificazione del DAP unita all’inca processuale. Invero, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Padova ha emesso, nella data suddetta, decreto di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, anch’esso in atti, in ragione del fatto che questa Corte, con sentenza del 24/05/2023, aveva annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 13/09/2022, che aveva a sua volta disatteso l’opposizione avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale del 17/11/2021, di estinzione solo parziale della pena espiata in affidamento in prova. Evidente appare dunque, indipendentemente anche dalla suddetta rinuncia, la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del ricorso; l’impugnazione, pertanto, va dichiarato inammissibile per tale causa.
L’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna alle spese del procedimento, né al pagamento di sanzione pecuniaria favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, 19/09/2017, n. 11302, Rezmuves, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.