Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 456 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 456 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Bergamo il 15/01/1975
avverso l’ordinanza del 27/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l’istanza di NOME COGNOME di differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1-ter, ord. pen., ed ha dichiarato cessata la misura concessa in via provvisoria con decreto del Magistrato di sorveglianza di Brescia del 24 ottobre 2022, ritenendo insussistenti i presupposti per ottenere il differimento.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione della /
legge penale, deducendo che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto disporre ulteriori accertamenti al fine di verificare se la situazione personale del ricorrente fosse o meno compatibile con il regime carcerario.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Dalla certificazione del D.A.P., che lai Corte ha acquisito ed esaminato in camera di consiglio, risulta che il ricorrente è stato scarcerato il 10 novembre 2023, in quanto ammesso alla detenzione domiciliare.
Ne consegue che lo stesso ha già ottenuto nelle more del giudizio, mediante successivo provvedimento, le utilità che si proponeva di ottenere attraverso la proposizione del ricorso.
Il ricorrente non ha, pertanto, più interesse all’accoglimento del ricorso proposto – interesse che è condizione di ammissibilità dell’impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. – perché l’eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbe per l’impugnante una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, Ordinanza n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578 – 01).
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto essa non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del GLYPH 25/06/1997, COGNOME Chiappetta, COGNOME Rv. GLYPH 208166; Sez. 1, Sentenza n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 29 novembre 2023.