Carenza di Interesse: Quando un Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
La carenza di interesse è un principio fondamentale del diritto processuale che può determinare la fine di un giudizio prima ancora che si arrivi a una decisione sul merito. Questo accade quando l’esigenza di tutela giuridica che ha spinto una parte ad agire in giudizio viene meno nel corso del processo. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43737 del 2024, offre un chiaro esempio di applicazione di tale principio in ambito penale, specificamente in materia di misure cautelari.
I Fatti del Caso: Dalla Misura Cautelare alla sua Revoca
Il caso ha origine da un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna, che confermava una misura cautelare nei confronti di un indagato per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.). La misura, inizialmente di custodia in carcere, era stata progressivamente attenuata in arresti domiciliari e, infine, in obbligo di dimora.
Contro quest’ultima decisione, la difesa dell’indagato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione sia sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia sulle esigenze cautelari. Tuttavia, un evento decisivo si è verificato mentre il ricorso era pendente: il Giudice per le Indagini Preliminari, con una nuova ordinanza, ha revocato completamente la misura dell’obbligo di dimora, ritenendo cessate le esigenze cautelari.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità per Sopravvenuta Carenza di Interesse
Di fronte a questa nuova situazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La logica della Corte è lineare: lo scopo del ricorso era quello di ottenere la rimozione della misura cautelare. Poiché tale misura era già stata revocata dal giudice di merito, il ricorrente non aveva più alcun interesse concreto e attuale a una pronuncia della Suprema Corte sulla legittimità dell’ordinanza impugnata. In altre parole, la ‘materia del contendere’ era cessata.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato che l’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnazione, ma per tutta la durata del giudizio. Se, nel corso del processo, l’interesse viene meno per un evento sopravvenuto, il ricorso non può più essere esaminato nel merito e deve essere dichiarato inammissibile.
Un aspetto cruciale della decisione riguarda le spese processuali. La Cassazione, richiamando un suo consolidato orientamento (sentenza n. 45618/2021), ha specificato che quando la carenza di interesse deriva da una causa non imputabile al ricorrente, quest’ultimo non può essere condannato al pagamento delle spese del procedimento né al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. La revoca della misura da parte del GIP è, appunto, un evento non attribuibile alla condotta processuale dell’indagato, il quale, pertanto, non subisce conseguenze economiche dalla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio di economia processuale e di giustizia sostanziale. Un giudizio non può proseguire se il suo esito è diventato irrilevante per la parte che lo ha promosso. La decisione chiarisce inoltre un’importante tutela per il cittadino: se l’inammissibilità del proprio ricorso è causata da un evento esterno e favorevole, come la revoca di una misura, non si configura un’ipotesi di soccombenza e non vi sarà alcuna condanna alle spese. Si tratta di una garanzia che evita di penalizzare chi, pur avendo validamente esercitato un proprio diritto di impugnazione, vede la propria istanza superata dai fatti.
Cosa succede a un ricorso in Cassazione contro una misura cautelare se questa viene revocata prima della decisione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per ‘sopravvenuta carenza di interesse’, poiché il ricorrente ha già ottenuto il risultato pratico che intendeva raggiungere con l’impugnazione.
Se un ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, il ricorrente deve pagare le spese processuali?
No, se la causa della carenza di interesse non è imputabile al ricorrente (come nel caso di una revoca della misura decisa autonomamente dal giudice), quest’ultimo non può essere condannato al pagamento delle spese processuali né al versamento di sanzioni pecuniarie.
Cosa significa ‘cessata la materia del contendere’ in questo contesto?
Significa che l’oggetto della disputa legale non esiste più. Poiché la misura cautelare dell’obbligo di dimora era stata cancellata, non c’era più una controversia sulla sua legittimità su cui la Corte di Cassazione dovesse pronunciarsi.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43737 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43737 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/05/2024 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del Riesame di Bologna, con ordinanza del 27 maggio 2024, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Modena con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere (sostituita, con ordinanza ex art. 299 cod. proc pen. in data 6 maggio 2024, con la misura degli arresti domiciliari e poi ancora sostituita con la misura dell’obbligo di dimora) nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 416 COGNOME cod. pen., commesso in Carpi da gennaio 2020 a luglio 2022, COGNOME (capo 1) e al reato di cui all’art. 603 bis, commi 1, 2 e 4, cod. pen. commesso in Carpi dal febbraio 2020 ad aprile 2022.
2.Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui al capo 21).
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nelle more della decisione del presente ricorso, il Giudice per le Indagini Preliminari, con ordinanza del 14 ottobre 2024, ha revocato la misura dell’obbligo di dimora in ragione della cessazione delle esigenze cautelari.
2.È pertanto cessata la materia del contendere e l’interesse del ricorrente alla decisione di legittimità. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.Quanto alle spese di fase, si rammenta l’ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549).
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Deciso in Roma il 31 ottobre 2024.
COGNOME