Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15491 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15491 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMENOME nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 22-07-2024 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persidna del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 luglio 2024, il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l’ordinanza del 5 luglio 2024, con cui il G.I.P. del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME, gravemente indiziato del reato di cui agli art. 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Napoli in data 2 luglio 2024.
Avverso l’ordinanza del Tribunale partenopeo, COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi esposti congiuntamente, con i quali la difesa contesta la valutazione sulla scelta RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, premettendo che il ruolo ricoperto nella vicenda dall’indagato risulta strettamente connesso all’attività lavorativa svolta all’intern del carcere che gli ha consentito di introdurvi un quantitativo di hashish destinato evidentemente ai detenuti; dunque, proprio in ragione di tale funzione, ben poteva ritenersi adeguata la misura degli arresti domiciliari presidiata da strumenti di controllo a distanza, e ciò anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa condizione di incensurato RAGIONE_SOCIALE‘indagato, RAGIONE_SOCIALEa sua età prossima al pensionamento, oltre che RAGIONE_SOCIALEa resipiscenza manifestata nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio da COGNOME, essendosi manifestato l’atteggiamento collaborativo con la rivelazione dei nomi di due colleghi coinvolti nello stesso traffico illecito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dalla documentazione proveniente dal RAGIONE_SOCIALE, risulta che, con sentenza resa il 2 dicembre 2024, il Tribunale di Napoli, nel condannare COGNOME alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 10.000 di multa, ha sostituito la misura RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, per cui è venuto meno l’interesse a ricorrere di COGNOME, posto che le censure difensive avevano ad oggetto proprio la mancata applicazione, da parte del Tribunale del Riesame, RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale domestica in luogo di quella di massimo rigore.
Ne consegue che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME va dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di
inammissibilità”, si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe
ammende.
Così deciso il 03/12/2024