Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17501 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17501 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
In nome del Popolo Italiano
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Ercole COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 448/2025
NOME
CC Ð 03/04/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 6579/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari il 03/08/1961
avverso lÕordinanza del 05/12/2024 del Tribunale di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME
Il Tribunale di Bari, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., con lÕordinanza in epigrafe confermava il provvedimento del 7 novembre 2024 del G.U.P. del medesimo Tribunale, con il quale è stata rigetta lÕistanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME, applicatagli per i delitti di cui agli artt. 110, 416e 81, 629 cod. pen., per avere sostenuto la propria campagna elettorale e quella della di lui moglie per le elezioni amministrative del 26 maggio 2019 facendo ricorso allÕappoggio delle associazioni mafiose egemoni sul territorio interessato promettendo in cambio denaro ed altre utilitˆ, nonchŽ per una
tentata estorsione del luglio 2019 ai danni di un dipendente di una societˆ di recupero crediti.
Il Tribunale, con riferimento alle esigenze cautelari ed alla presunzione di sussistenza delle stesse e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere, ha ribadito le argomentazioni del G.u.p. circa lÕirrilevanza del decorso del tempo atteso che, anche dopo i fatti per cui si procede (risalenti al 2019), COGNOME ha posto in essere altre condotte fino al 23 febbraio 2024 (tre giorni prima dellÕesecuzione della misura), sintomatiche della perduranza dei legami criminali che rendono attuale il pericolo di reiterazione e non consentono di dare rilevo al tempo decorso dai fatti.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell’indagato per i seguenti motivi, cos’ di seguito sintetizzati:
violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata considerazione del fattore ÒtempoÓ nella definizione delle concrete e attuali esigenze cautelari, tenuto conto della distanza temporale fra i fatti contestati e il momento della decisione cautelare e dellÕimproprio riferimento a pendenze processuali per reati che si collocano in epoca addirittura anteriore ai fatti per cui si procede, e per la valorizzazione di nuovi elementi non considerati nellÕordinanza genetica per fatti sopravvenuti non ancora contestati neppure in sede di avviso ex art. 415cod. proc. pen.
Si censura, infine, la presunzione di violazione delle prescrizioni della misura degli arresti domiciliari con lÕuso del telefono sulla base di mere congetture che poggiano solo su pregiudizi moralistici.
1.Il ricorso è inammissibile.
Deve preliminarmente rilevarsi che, , successivamente alla proposizione del ricorso, in data 28 marzo 2025 è stata disposta la sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari, come risulta dalla documentazione allegata dal ricorrente alla dichiarazione di rinuncia al ricorso pervenuta dopo la fissazione dellÕudienza.
Ne deriva lÕinammissibilitˆ del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
A tale riguardo si osserva che poichŽ il ricorso era volto a censurare solo il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare, lÕapplicazione della misura richiesta comporta il venire meno dellÕinteresse alla decisione.
Alla dichiarazione di inammissibilitˆ del ricorso per cassazione per il venir meno dell’interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, nŽ al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 256225).
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Roma, 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME