Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17929 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17929 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA COGNOME nato a CATANIA il 29/07/1958
avverso l’ordinanza del 10/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi inammissibile il ricorso per carenza di interesse.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha respinto il reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica in sede avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza, in data 28 agosto 2024, aveva concesso un permesso premio a NOME COGNOME
A ragione della decisione osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal pubblico ministero, Ł stato adeguatamente indagato il profilo dell’ammissibilità con riguardo ai piø stringenti oneri probatori richiesti, a seguito delle piø recenti novelle legislative, dall’articolo 41 bis Ord. pen..
In particolare, l’istante ha dedotto di essere assolutamente impossibilitato ad adempiere alle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria, producendo all’uopo ordinanze di accoglimento delle istanze in remissione di debito.
Non sussiste il paventato rischio di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata in considerazione dell’assenza di condanne e di procedimenti pendenti nonchØ di sopravvenienze negative. Le note di polizia e le informative della Direzione Nazionale Antimafia di quella Distrettuale competente si sono limitate a ripercorrere la biografia criminale del condannato senza evidenziare ulteriori elementi di pericolosità.
Secondo quanto attestato dalle relazioni dell’equipe, il detenuto non solo ha tenuto buona condotta carceraria, ma ha completato il processo di effettiva revisione critica del passato deviante con manifestazioni di sentimento di genuino pentimento e di strazio derivante dall’avere cagionato del male.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila, articolando un unico motivo, con il quale lamenta la violazione dell’art. 71-ter in relazione agli artt. 4-bis, comma 1-bis, e 30-ter Ord. Pen.
Lamenta che il Tribunale di sorveglianza, discostandosi dal quadro normativo, ha concesso il beneficio senza adeguatamente valorizzare gli elementi evidenziati nel parere negativo della D.N.A.A. e della D.D.A. di Catania e, comunque, seguendo un percorso motivazionale carente sulla prova dell’esclusione sia della pericolosità sociale sia dell’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata nonchØ sul pericolo di ripristinarli.
Il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare il dato pacifico che COGNOME, oltre ad avere una notevole caratura criminale, non ha mai collaborato con la giustizia ed ha partecipato attivamente a Cosa nostra con il ruolo di abile e spietato killer. E’ stato trascurato che le piø recenti ordinanze di custodia cautelare hanno ripetutamente confermato l’attuale operatività e la peculiare forza dell’associazione mafiosa in cui COGNOME ha militato.
il detenuto, contrariamente a quanto previsto dalla nuova disciplina, non ha fornito specifici elementi di prova – diversi dalla sola regolare condotta carceraria, dalla mera partecipazione dal percorso di educativo e dalla mera dissociazione – tali da escludere l’attualità dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata e il rischio del loro ripristino approfittando del permesso premio.
In definitiva, non sono emerse prove positive di esclusione dei collegamenti con la criminalità organizzata mentre vi Ł ragionevole pericolo, per la caratura del detenuto e gli efferati delitti commessi, del loro ripristino.
Il Procuratore generale ed il difensore del ricorrente nelle rispettive conclusioni scritte hanno concordemente chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il detenuto beneficiato del permesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come correttamente osservato dal Procuratore generale in sede di conclusioni, il ricorso Ł inammissibile per la sopravvenuta carenza di interesse.
E’ pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità che «l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell’impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica piø vantaggiosa per l’impugnante» (Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2015, Rv. 267172).
Tale principio opera anche nel caso in cui l’impugnazione sia proposta dal pubblico ministero, il quale non può far valere una mera pretesa teorica preordinata all’astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, ma deve comunque dedurre un concreto pregiudizio, suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata (vedi Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274)
Nel presente caso, il permesso concesso dal Tribunale di sorveglianza, con il provvedimento
che il pubblico ministero ricorrente afferma essere illegittimo, Ł stato già goduto dal detenuto in epoca successiva al rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutività ai sensi dell’art. 666, comma 7, cod. proc. pen. Peraltro, il detenuto nei mesi successivi ha usufruito di ulteriori permessi.
Tale circostanza fa venir meno l’interesse del Procuratore generale ricorrente ad una decisione in merito alla legittimità del provvedimento impugnato, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso proposto non porterebbe alcuna concreta conseguenza, sul piano effettuale, e si risolverebbe nell’affermazione meramente teorica di un principio di diritto, con riferimento però al solo provvedimento emesso, e non in grado di influenzare eventuali, successive decisioni nella medesima materia.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 25/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME