Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50086 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50086 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del Tribunale per il riesame di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig. Procuratore Generale.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame di Trieste, adito ai sensi dell’art cod. proc. pen. dal difensore di COGNOME, rigettava l’appello proposto avverso la decisione d G.i.p. del Tribunale di Pordenone, in data 26 maggio 2023, che aveva, a sua volta, respinto l richiesta, in data 23 maggio 2023, di sostituzione con gli arresti domiciliari della m inframuraria in corso di esecuzione per i reati di concorso in rapina aggravata e resistenza p.u.. Fatti commessi il 2 dicembre 2022; ordinanza genetica del 5 dicembre successivo.
1.1. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione la inosservanza della norma processuale (art. 299 cod. proc. pen.) e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, proc. pen.) in ordine alla stimata inidoneità del presidio domiciliare, elettronicamente assi a contenere e contrastare le esigenze cautelari valorizzate nel massimo grado.
Nell’ambito del doveroso controllo preliminare di ammissibilità del ricorso ed al fine verificare l’attuale posizione giuridica del ricorrente, la Corte ha acquisito l’ordinanza quale, in data 15 novembre 2023, il G.i.p. del Tribunale di Pordenone ha sostituto, nei confron del ricorrente, alla misura carceraria in corso quella degli arresti domiciliari presso la RAGIONE_SOCIALE. L’ordinanza, come comunicato dalla Cancelleria del Tribunale di Pordenone in data 30 novembre 2023, risulta eseguita, delegati per i controlli i CC di Ronco all’Adige.
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (art. 591, comma 1, lett. cod. proc. pen.), atteso che il giudice che procede ha, nelle more della fissazione del ricor realizzato l’obiettivo processuale cui tendeva l’impugnazione.
3.1. L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev’essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato. Ess pertanto, deve persistere sino al momento della decisione. Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora la misura, nelle more del giudizio, sia stata revocata, sostituita termini invocati, o annullata, poiché l’eventuale accoglimento dell’impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. U., n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208165; principio ribadito, tra molte altre, da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Rv. 251694, c ha parlato di “carenza d’interesse sopraggiunta”, in caso di mutata situazione di fatto o di di intervenuta medio tempore, per cui la finalità perseguita dall’impugnante abbia già trovato concreta attuazione ovvero abbia perso ogni rilevanza, in conseguenza del superamento del punto controverso; da ultimo v. Sez. 6, n. 44723, del 25/11/2021, Rv. 282397).
Né può rilevare che il provvedimento di sostituzione sia impugnabile ad opera della parte pubblica: eventuali doglianze, infatti, potranno e dovranno essere proposte nei confron dell’ordinanza conclusiva di tale nuovo e diverso incidente cautelare, se e nella misura in c essa risulti sfavorevole per le ragioni dell’indagato.
13-34914/2023
In tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione d ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente, né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso un’ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rv. 272308; Sez. 6, n. 44723/2021, cit.); né, alla luce del risultato favorevole conseguito aliunde, è possibile riconoscere profili di colpa nella proposizione della impugnazione.
La non particolare complessità delle ragioni poste a fondamento della decisione ed il richiamo a principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 dicembre 2023.