Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 48817 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 48817 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 07-03-2023 del Tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato, il quale ha preliminarmente rappresentato che la misura cautelare personale applicata al ricorrente è stata revocata per decorso dei termini.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 marzo 2023, il Tribunale del Riesame di Trento confermava il provvedimento del 21 novembre 2022, eseguito il 9 febbraio 2023, con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Manfredonia (poi sostituito con il Comune di Brusciano), in relazione all’accusa di avere concorso con altri coindagati nel sottrarre al pagamento delle accise un quantitativo di prodotto energetico per autotrazione, addebitandosi in particolare a COGNOME di aver reso possibile la “copertura” fittizia del prodotto, pervenuto presso siti clandestini di stoccaggio ai fini della cessione in favore di clien italiani, tramite l’emissione, tramite la sua società, di documentazione falsa.
Avverso l’ordinanza del Tribunale trentino, COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, oggetto di doglianza è l’erronea applicazione degli art. 8 cod. proc. pen. e 18 del d. Igs. n. 74 del 2000, contestandosi il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Trento, in base al rilievo secondo cui la condotta contestata, consistita nell’emissione di e-das falsi da parte della società RAGIONE_SOCIALE, di cui il ricorrente era amministratore, si era consumata presso la sede legale della predetta società, sita in Castello di Cisterna, con conseguente radicamento della competenza presso l’Autorità giudiziaria di Noia. Del resto, sottolinea la difesa, la regola primaria di individuazione del giudice competente nei reati tributari (assimilabili a quelli contestati) è quella desumibile dagli art. 18 del d. Igs. n. 74 del 2000, che, nel ricalcare a sua volta la regola d cui all’art. 8 cod. proc. pen., individua quale luogo di consumazione del reato la sede legale della persona coinvolta nei fatti oggetto di imputazione. Si evidenzia inoltre che, anche laddove non si ritenga il segmento di condotta specificamente contestato al ricorrente (emissione degli e-das da parte della società RAGIONE_SOCIALE), quale momento iniziale della consumazione, i fatti per cui si procede avrebbero comunque avuto inizio, come risulta dalle riprese video, nel
Comune di Cerignola, con conseguente competenza del Tribunale di Foggia.
Con il secondo motivo, la difesa censura il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, osservando innanzitutto che il riferimento finale del Tribunale alla pendenza a carico di COGNOME di altro procedimento penale per fatti diversi è stato superato nelle more da uno sviluppo significativo, ovvero l’assoluzione pronunciata dal Tribunale di Foggia perché il fatto non sussiste.
A ciò si aggiunge che non può ritenersi pertinente il richiamo allo “stabile e continuativo concorso dell’indagato nelle condotte illecite”, posto che il ricorrente non è indagato del reato associativo, neppure nella veste di partecipe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. All’odierna udienza la difesa ha rappresentato che la misura cautel personale applicata al ricorrente è stata revocata per decorso dei termini, p il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, scaturendo da ciò condanna del ricorrente al solo pagamento delle spese processuali, aven questa Corte precisato (cfr. Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882), orientamento condiviso dal Collegio, che nell’ipotesi di inammissibilità del ri per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabi al ricorrente (come quando, come avvenuto nel caso di specie, il provvediment impugnato viene nel frattempo revocato), quest’ultimo, anche successivamente alla modifica dell’art. 616 cod. proc. pen. operata dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, può essere condannato solo al pagamento delle spes processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali.
Così deciso il 13/10/2023