Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7705 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7705 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TORRETTA il 09/12/1943 avverso l’ordinanza del 16/04/2024 del GIUD. RAGIONE_SOCIALE di REGGIO EMILIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 16/4/2024, il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia non ha approvato il programma di trattamento ex art. 101 d.P.R. 230 del 2000 predisposto dall’area giuridico pedagogica GLYPH dell’I.P. di Parma, nei confronti di NOME COGNOME, ammesso al regime di semilibertà dal Tribunale di sorveglianza de L’Aquila, per svolgere attività lavorativa di collaboratore domestico alle dipendenze della figlia NOME COGNOME, presso l’abitazione di quest’ultima in Parma, INDIRIZZO 4.
In particolare, dopo essere stato ammesso alla misura alternativa con provvedimento del Tribunale di sorveglianza de L’Aquila del 02/05/2023, a seguito delle informazioni trasmesse dalla DDA di Catania (da cui emergeva il perdurante coinvolgimento del condannato in attività illecite, legate all’accumulo di capitali illeciti all’estero, e l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata), il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, con decreto del 02/02/2024 disponeva la sospensione cautelativa della semilibertà.
Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, cui venivano trasmessi gli atti per quanto di competenza, con provvedimento del GLYPH 19/03/2024 ratificava il provvedimento di sospensione, e GLYPH disponeva il rinvio della trattazione “con riammissione alla misura e con rimodulazione delle prescrizioni, in modo da continuare a monitorare la condotta del condannato e di guisa da approfondire maggiormente le dinamiche oggetto dell’informativa trasmessa dalla DDA di Palermo”; nelle more del rinvio disponeva ; da un lato,di rimettere alla direzione della Casa di reclusione di Parma ed al Magistrato di sorveglianza una rivalutazione, in senso contenitivo, delle prescrizioni previste dal programma di trattamento; dall’altro di chiedere integrazioni e chiarimenti sulla posizione di NOME COGNOME alla DDA di Palermo. Rinviava quindi la trattazione del procedimento all’udienza al 19/09/2024.
L’area giuridico pedagogica dell’I.P. di Parma formulava quindi il programma di trattamento ex art. 101 d.P.R. 230 del 2000 (che prevedeva una riduzione di due ore di svolgimento dell’attività lavorativa esterna, sempre presso la figlia del condannato) COGNOME che, con il provvedimento oggetto di impugnazione, non veniva approvato dal COGNOME Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia con la seguente motivazione “poiché la figlia è coinvolta nelle vicende che hanno condotto alla sospensione della misura”.
I difensori di fiducia di NOME COGNOME hanno proposto reclamo ex art. 35 bis comma 4 0.P., al Tribunale di sorveglianza avverso il predetto provvedimento, osservando come il medesimo Tribunale, con il provvedimento del
19/03/2024, nel riammettere Davì alla misura alternativa si era limitato a chiedere una rimodulazione del programma di trattamento in termini più contenitivi, ma non si era espresso circa l’idoneità o meno dell’attività lavorativa svolta dal Davì.
Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, sul presupposto che l’atto di approvazione (o di rigetto) dello speciale programma di trattamento elaborato nei confronti del detenuto semilibero non fosse reclamabile, non essendo, lo stesso, sovrapponibile alla decisione concernente la revoca dell’ammissione al regime di semilibertà ex art. 21 0.P., e tenuto conto del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., ha concluso che nei confronti del decreto, in quanto capace di incidere sulla libertà personale del detenuto, nella misura in cui impedisce l’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, potesse proporsi impugnazione nelle sole forme del ricorso per cassazione, ed ha riqualificato in tali termini il reclamo, disponendo la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte.
Il ProcuratoreGenerale, dott.ssa NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME L’esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione, che ne determina l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen.
Va in proposito rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d’interesse a impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell’interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165).
A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d’interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse
all’impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694).
Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con provvedimento, acquisito agli atti, emesso il 10 ottobre 2024, dunque in pendenza del presente giudizio, non ha revocato la misura della semilibertà concessa al Davì, essendo stato individuato, con la collaborazione dell’UEPE, un progetto di volontariato presso il Convento INDIRIZZO di Parma. Deve pertanto, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, intendersi venuto meno l’interesse del ricorrente ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell’impugnazione, ciò che ne determina l’inammissibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 27/11/2024