Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7425 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7425 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a MESSINA il 22/12/1983
avverso il decreto del 31/07/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate dall’avv. NOME COGNOME il quale, nell’interesse di NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8 novembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva rigettato l’istanza di affidamento c.d. terapeutico presentata, ex art. 94, comma 1, d.P.R. 309 del 1990, nell’interesse di NOME COGNOME in relazione alla pena di 5 anni e 10 mesi di reclusione determinata con il provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina in data 18 marzo 2022, con fine pena in data 8 febbraio 2027. Secondo il Collegio, infatti, COGNOME non poteva essere ammesso alla misura richiesta, finalizzata allo svolgimento di un programma terapeutico ambulatoriale, avendo il SER.D. validato un programma a carattere residenziale e tenuto conto dell’attuale pericolosità sociale del richiedente, desumibile dalla gravità dei reati commessi e dalle informazioni di polizia.
1.1. Con sentenza n. 28043/24 in data 22 aprile 2024, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò il predetto provvedimento, rilevando il travisamento delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale quanto al pericolo di fuga (avendo COGNOME commesso i reati relativi alle condanne in esecuzione nel 2014 e 2015, essendo egli sempre stato, successivamente, a piede libero ed essendosi spontaneamente costituito in data 8 ottobre 2021), quanto alla recente applicazione, nei suoi confronti, di una misura di prevenzione personale, non emergente dagli atti e quanto alla mancata valutazione del programma redatto dal Ser.D. di Augusta, accettato da quello di Messina e pienamente condiviso dalla relazione di . sintesi della Casa di reclusione di Augusta del 26 ottobre 2023.
1.2. Con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania in data 29 maggio 2024 COGNOME è stato ammesso alla misura dell’affidamento in casi particolari con collocamento presso un’idonea comunità terapeutica.
1.3. Con decreto in data 31 luglio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Catania, .pronunciandosi in sede di rinvio, ha disposto l’archiviazione dell’istanza di affidamento terapeutico ex art. 94, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 proposta nell’interesse di Mangano, rilevando che, nelle more, lo stesso Tribunale aveva definito un ulteriore procedimento di sorveglianza, il n. 692/2024, con ordinanza del 29 maggio 2024 di concessione dell’affidamento terapeutico, con conseguente cessazione della materia del contendere.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione per mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. e 94 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché dell’art. 627 cod. proc. pen. per mancata
ottemperanza alla pronuncia rescindente, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato apprezzamento dei requisiti richiesti dall’art. 94, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 ai fini della concessione della misura richiesta. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale, in contrasto con la pronuncia rescindente, si sia sottratto all’obbligo di valutare l’istanza di affidamento al SER.D. anziché in una comunità residenziale, situazione peggiorativa delle condizioni di Mangano, titolare di una attività commerciale di vendita, la quale, stante l’assenza del titolare, verserebbe in pessime condizioni. La decisione sarebbe intervenuta senza contraddittorio e a prescindere da una valutazione di merito, pur non ricorrendo i presupposti stabiliti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non essendosi in presenza di istanza identica alla precedente, stante la diversità di misure in concreto, sicché si imporrebbe l’annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza.
In data 20 novembre 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In data 4 novembre 2024 e in data 19 novembre 2024 sono pervenute, via PEC, dapprima la richiesta di trattazione orale del procedimento e, quindi, una memoria ex art. 121 cod. proc. pen., entrambe a firma dell’avv. COGNOME In quest’ultima sono state ribadite e ulteriormente articolate le censure difensive già espresse nel ricorso introduttivo, con riferimento sia al profilo della nullità per mancato rispetto del contraddittorio, sia al dedotto vizio motivazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che la richiesta di trattazione orale non può essere accolta, essendosi al cospetto di un ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Catania all’esito di una procedura camerale, sicché il presente giudizio deve svolgersi nelle forme previste dall’art. 611 cod. proc. pen.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Il Tribunale di sorveglianza, pronunciandosi in sede di rinvio, ha emesso decreto di archiviazione sulla richiesta di affidamento in casi particolari, rilevando come, nell’ambito di un ulteriore procedimento di sorveglianza (n. 692/2024), fosse stato concesso a Mangano, nelle more del giudizio rescissorio, l’affidamento terapeutico in comunità terapeutica per lo stesso titolo esecutivo e, pertanto, sul
presupposto che la richiesta fosse divenuta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Tale valutazione deve essere condivisa, tenuto conto del fatto che la richiesta aveva ad oggetto la applicazione di una misura alternativa, costituita dall’affidamento in prova in casi particolari (cd. affidamento terapeutico), che è stata effettivamente disposta, nelle more del giudizio di rinvio, con ordinanza in data 29 maggio 2024.
Si sostiene, da parte della Difesa, che le due misure non sarebbero coincidenti, stante la diversa articolazione delle relative prescrizioni. Tale assunto non può essere, però, condiviso, dal momento che la differente formulazione della griglia prescrittiva e, in particolare, del contenuto del programma riabilitativo non incide sulla natura giuridica della misura alternativa, che rimane la stessa. A opinare diversamente, del resto, dovrebbe ipotizzarsi che il Tribunale di sorveglianza debba nuovamente pronunciarsi sull’istanza di misura alternativa e che, all’esito del relativo giudizio, debba disporre l’applicazione di un istituto giuridico che, in realtà, è già in corso di esecuzione, ovviamente procedendo altresì alla revoca della misura già concessa. Una soluzione, questa, che appare chiaramente irragionevole e contraria a qualunque principio di economia per l’ordinamento giuridico. Del resto, il comprensibile interesse “di fatto” dell’odierno ricorrente a ottenere un regime della misura meno restrittivo in concreto e più funzionale alle sue esigenze di recupero sociale ben può essere soddisfatto attraverso lo strumento della modifica delle prescrizioni ai sensi dell’art. 47, comma 8, Ord. pen. (applicabile all’affidamento terapeutico in base al rinvio operato dall’art. 94, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990), che COGNOME ben potrebbe sollecitare a partire dal programma cd. ambulatoriale in precedenza rilasciato, se ancora ritenuto valido dalle competenti articolazioni del servizio sanitario; e salva la possibilità, ove ne ricorressero le condizioni, di un’eventuale impugnazione del provvedimento che rigettasse la richiesta, che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ammette alla stregua del generale principio della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti incidenti sulla libertà personale (ex plurimis Sez. 1, n. 52134 del 7/11/2019, Z., Rv. 277884 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Consegue alle precedenti argomentazioni che il provvedimento di archiviazione impugnato in questa sede deve ritenersi legittimo.
Invero, al di là della formula utilizzata, il Tribunale di sorveglianza ha inteso affermare la sopravvenuta inammissibilità dell’originaria richiesta in quanto «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge». Ciò in quanto la sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla concessione, medio tempore, della stessa misura alternativa, aveva chiaramente determinato il venire meno delle condizioni per la proposizione dell’istanza, che presuppongono l’esistenza di
un interesse a ottenere il beneficio e, dunque, a impugnare; interesse che, secondo la generale previsione dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto e attuale. Per tale ragione, il provvedimento in questione è stato correttamente assunto con procedura de plano, secondo la previsione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Pertanto, le ragioni di doglianza devono ritenersi, conclusivamente, infondate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 6 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente