Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50744 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50744 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME, nato a San Pietro Vernotico il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila in data 28/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 28/02/2023, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato la richiesta diretta a ottenere la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale previo accertamento della condotta di collaborazione inesigibile o impossibile proposta nell’interesse di NOME COGNOME, detenuto in espiazione della pena di 8 anni di reclusione inflittagli con la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 12/12/2018, definitiva il 30/10/2019, per il reato di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del DATA_NASCITA, commesso fino all’agosto 2013.
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NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 4-bis Ord. pen. e all’art. 3 d.l. n. 162 del 2022 convertito in legge n. 199 del 2022.
In data 8/08/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Tanto premesso, osserva il Collegio che NOME COGNOME ha concluso l’espiazione della pena in data 31/10/2023. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in data 3/11/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente