Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51490 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51490 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GROSSETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/05/2023 del TRIB. del RIESAME di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, per il ricorrente, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso rilevato che l’AVV_NOTAIO, ha prodotto provvedimento di revoca della misura cautelare applicata al ricorrente, revoca intervenuta il 28 luglio 2023.
RITENUTO IN FATTO
L’ordinanza impugnata è stata emessa 1’11 maggio 2023 dal Tribunale del riesame di Roma, che ha riformato parzialmente l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari ad NOME COGNOME (per alcuni episodi di falso e turbata libertà degli incanti).
Le condotte provvisoriamente ascritte all’indagato attengono alle sue attività come responsabile unico del procedimento in ragione della carica di Comandante pro tempore del 2° RAGIONE_SOCIALE e riguardano due appalti, il primo, che ha dato luogo all’incolpazione di cui al capo 21 e il secondo, cui si collega l’addebito sub capo 24). Per altre contestazioni di cui agli artt. 353 e 479 cod. pen. (capi 11, 13, 20, 21 – in parte – e 22), l’ordinanza genetica è stata annullata per carenza di gravità indiziaria.
Venendo alle condotte ancora sub iudice, l’addebito di cui al capo 21), in particolare, attiene ad una serie di atti concernenti l’affidamento del lavoro di resinatura della pavimentazione di un hangar ove era situata l’area stoccaggio vaccini Covid-19 presso l’Aeroporto militare di Pratica di mare, procedura che si sarebbe svolta dopo l’effettiva realizzazione dei lavori.
L’addebito di cui al capo 24) riguarda la falsità degli atti concernenti la procedura di affidamento diretto alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” dei lavori di messa in sicurezza dei pendii e adeguamenti cabine elettriche presso l’Aeroporto militare di Vigna di valle per un importo di 29.570,89 euro, mentre tali lavori erano stati già realizzati in eccedenza rispetto ad un precedente appalto con la medesima società.
Avverso detta ordinanza ha proposto un primo ricorso per cassazione l’indagato a mezzo dell’AVV_NOTAIO.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta, quanto alla delibazione del Tribunale sulla gravità indiziaria del reato di cui al capo 21), violazione di legge processuale perché l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari mancherebbe di autonoma valutazione circa la posizione di COGNOME e il Tribunale del riesame – specificamente sollecitato nel senso dell’annullamento ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., – si è determiNOME negativamente. La decisione del Tribunale sarebbe errata in quanto il Giudice per le indagini preliminari, riportando specularmente quanto contenuto nella richiesta del pubblico ministero, aveva valorizzato, a sostegno del giudizio di gravità indiziaria di COGNOME, che questi avesse inviato un messaggio a COGNOME chiedendo specificamente dei lavori di pavimentazione nell’hangar, mentre, invece, il messaggio faceva generico riferimento alla pavimentazione in resina, lavoro che poteva riguardare qualsiasi altro cantiere dei numerosi sparsi nel centro Italia di cui l’indagato si occupava.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto infondata la doglianza della parte, perpetuando l’errore del Giudice per le indagini preliminari ed assumendo che quello fosse il contenuto del messaggio.
Il ricorrente conclude con un richiamo all’impossibilità, da parte del Tribunale del riesame, di integrare la motivazione del Giudice per le indagini preliminari quando quest’ultima sia violativa della regola di cui all’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta gli stessi vizi quanto al giudizio di gravità indiziaria concernente il reato di falso di cui al capo 24).
Nei motivi nuovi di riesame – si legge nel ricorso – la difesa aveva lamentato la mancanza di autonoma valutazione, dal momento che il COGNOME non era stato mai nomiNOME dal Giudice per le indagini preliminari quanto a questo addebito. Il Tribunale ha risposto all’eccezione, da una parte, valorizzando il ruolo di RUP dell’indagato nella specifica procedura e, dall’altro, asserendo che la dimostrazione che il Giudice per le indagini preliminari avesse attuato la dovuta, autonoma valutazione era data dalla circostanza che la misura cautelare era stata rigettata in relazione ad altri reati.
Ribadisce, infine, il ricorrente che il Tribunale del riesame non può ripianare l’assoluta mancanza di autonoma valutazione da parte del primo Giudice della cautela.
2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce mancanza e illogicità della motivazione quanto ai gravi indizi a carico di COGNOME per il reato di cui al capo 24).
Il ricorrente ricorda quanto illustrato nei motivi di riesame circa la filiera organizzativa preposta alla gestione dei lavori, composta da ufficiali con specifiche competenze in relazione ai compiti loro assegnati, sulla cui affidabilità il COGNOME, coinvolto quale RUP e, quindi, titolare del potere di spesa, doveva fondare, sì da poter procedere al solo controllo formale della procedura con l’apposizione di un visto e della firma degli atti preventivamente vagliati dagli altri PPUU incaricati. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che l’indagato avesse consapevolezza dell’anomalia della procedura da cui era derivata la necessità di attuare il falso, traendone la dimostrazione da una conversazione telefonica tra COGNOME e COGNOME, in cui il nome del COGNOME veniva evocato insieme a quello del COGNOME. Sostiene, quindi, il ricorso che COGNOME era subentrato a COGNOME nel ruolo di RUP solo 1’8 settembre 2020 e che non si era mai presentato presso la base dove erano in corso i lavori, dovendo sovraintendere ad oltre centotrenta cantieri. A sostegno del ricorso, viene riportato anche un tratto dell’interrogatorio di garanzia dell’indagato in cui questi spiegava i compiti connessi al suo ruolo e rimarcava l’inconferenza della conversazione posta a sostegno del giudizio di gravità indiziaria nei suoi confronti. Essa non forniva certezza circa il fatto che effettivamente, dopo la conversazione, COGNOME fosse stato informato della necessità di falsificare gli atti di cui all’imputazione. A proposito della posizione del militare cui COGNOME era subentrato – il Col.
NOME – il Tribunale del riesame aveva valorizzato in bonam partem, escludendo la gravità indiziaria, proprio la posizione di vertice e l’affidamento che questi poteva riporre sul lavoro dei componenti della filiera.
2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta mancanza di autonoma valutazione quanto al vaglio sulle esigenze cautelari.
Il ricorrente rappresenta che l’ordinanza genetica contiene una motivazione omnibus sul punto e che allude a due parametri – la reiterazione dei reati per più anni e l’esistenza di rapporti collusivi con gli imprenditori – che non potevano valere per COGNOME, che, al netto del ridimensionamento del quadro indiziario riconosciuto sia dallo stesso Giudice per le indagini preliminari che dal Tribunale del riesame, risponde solo di due reati commessi nel giro di pochi mesi e non aveva nessun rapporto con gli imprenditori coinvolti.
Il Tribunale del riesame aveva, ancora una volta, giustificato la motivazione del Giudice per le indagini preliminari.
2.5. Il quinto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto al requisito dell’attualità delle esigenze cautelari. L’ultimo fatto risale al 22 marzo 2021 e, nei due anni passati da tale data, pur continuando a svolgere la medesima funzione, a COGNOME non era stato mosso alcun addebito amministrativo, civile o penale.
Il riferimento – che si legge nell’ordinanza impugnata a giustificazione dell’attualità delle esigenze cautelari – alla telefonata tra l’indagato e NOME non soddisfa l’onere argomentativo sul punto, sia perché non vi è traccia della registrazione audio nel materiale di indagine, sia perché il contenuto della conversazione è stato del tutto travisato.
COGNOME ha presentato ricorso anche con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, la parte denunzia plurime violazioni di legge.
Si legge nel ricorso – quanto al reato di cui al capo 21 – che l’interpretazione del messaggio sarebbe errata, perché esso attesterebbe solo che COGNOME era stato informato dell’inizio dei lavori, ma non anche della loro ultimazione.
Con riferimento al reato di cui al capo 24), il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente tratto la prova della consapevolezza di COGNOME circa l’avvenuta ultimazione dei lavori da una conversazione tra COGNOME e COGNOME, da cui, al contrario, si evincerebbe che COGNOME non era presente quando si era deciso di incaricare la società di mettere in sicurezza la scarpata, giacché il predetto in realtà non era stato ancora desigNOME alla carica di responsabile del secondo
reparto RAGIONE_SOCIALE A sostegno del proprio assunto, il ricorrente trascrive diffusamente le riflessioni che lo stesso Tribunale del riesame di Roma aveva svolto quando aveva escluso, con altra ordinanza, la gravità indiziaria per addebiti analoghi in capo a COGNOME suo predecessore – in ragione della sua posizione di vertice, tenuto conto delle sue competenze e della presenza di figure sottordinate nella catena di comando che avevano il compito di seguire da vicino la procedura, mentre quello del Comandante era solo un visto di conformità che attestava la coerenza e correttezza formale della procedura e non già la veridicità sostanziale di quanto attestato nell’incarto, in assenza di elementi da cui evincere aliunde tale consapevolezza.
3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta plurime violazioni di legge.
Esordisce il ricorrente sostenendo che, per nessuno dei due reati, è stato rilevato che essi fossero funzionali a condotte collusive nei confronti delle imprese aggiudicatarie degli appalti, donde i falsi sarebbero privi di capacità offensiva.
Quindi il ricorrente chiama in causa l’art. 32 comma 8, d.lgs. 50 del 2016 ovvero l’art. 8, comma 1, lett. a) d.l. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con mod. dalla I. 11 settembre 2020 n. 120 e sostiene che entrambe le normative prevedono che i lavori possano essere eseguiti e consegnati prima della stipula del contratto per ragioni di urgenza e assume che tali ragioni esistessero perché era necessario, in un caso, predisporre la pavimentazione di un hangar dove dovevano essere stoccati i vaccini anti Covid e, nell’altro, mettere in sicurezza un pendio dal rischio di caduta massi. Poiché la legge contemplava tale possibilità, i falsi erano, al più, privi di capacità offensiva. L’importo dei due appalti era inferiore ai 40.000 euro previsti come tetto per gli affidamenti diretti dalla normativa comunitaria e nazionale.
3.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia plurime violazioni di legge e lamenta, nella sostanza, la mancanza di motivazione quanto al dolo della fattispecie (che andava escluso per lo stato di necessità in cui si versava) e all’applicabilità del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.
3.4. Il quarto motivo di ricorso deduce omessa motivazione quanto alle esigenze cautelari, sia nell’ordinanza genetica che in quella impugnata. Quanto a quest’ultima, le esigenze cautelari erano state reputate sussistenti benché la gravità indiziaria sia stata riconosciuta solo per due episodi. I fatti contestati aggiunge il ricorso riguardano appalti che erano stati effettivamente eseguiti allo scopo di dare corso ad opere assolutamente necessarie ed urgenti e che erano state effettuate ad un prezzo assolutamente congruo.
3.5. il quinto motivo di ricorso (erroneamente indicato come quarto) deduce violazione di legge perché il Tribunale del riesame, nell’individuare come adeguata la misura interdittiva, non l’ha limitata solo ad alcune delle attribuzioni del PU, come quella di gestione degli appalti. Mancherebbe la motivazione anche circa la scelta di individuare la durata in quella massima di dodici mesi..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La difesa del ricorrente, nel corso dell’odierna udienza, ha rappresentato e documentato che la misura cautelare interdittiva applicata all’indagato era stata revocata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri fin dal 28 luglio 2023 per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari.
Ciò comporta il venir meno dell’interesse dell’indagato alla decisione sul ricorso.
1.1. A sostegno della conclusione anzidetta, il Collegio ricorda che la sussistenza dell’interesse a dolersi, in cassazione, dell’applicazione di una misura interdittiva che non sia più in esecuzione al momento della decisione del giudice di legittimità è questione già affrontata da questa Corte e risolta in termini negativi. Si è condivisibilmente sostenuto, infatti, che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., non permane l’interesse dell’indagato a ricorrere per l’annullamento di provvedimenti applicativi di misure cautelari interdittive che medio tempore siano stati revocati o siano divenuti inefficaci, in quanto alle misure interdittive non si estende l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, la cui sola prospettiva giustifica la persistenza di uno specifico e concreto interesse all’impugnazione in caso di cessazione dell’operatività della misura (Sez. 5, n. 42839 del 16/05/2014, COGNOME, Rv. 260761; Sez. 6, n. 9479 del 10/11/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246523; in termini, più di recente, Sez. 6, n. 46995 del 04/11/2021, NOME, Rv. 282392)
1.2. Ciò posto, non può avere seguito la prospettazione difensiva per cui l’interesse permarrebbe in ragione del riverbero positivo che un’eventuale decisione di annullamento per carenza della gravità indiziaria potrebbe avere sul coevo procedimento disciplinare in corso nei confronti dell’indagato. Come sostenuto da questa Corte su questo specifico tema, infatti, l’interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento de libertate non è ravvisabile, in caso di avvenuta cessazione della misura cautelare, quando l’impugnazione tenda esclusivamente ad evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli (Sez. 6, n. 26318
del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270283; Sez. 3, n. 7917 del 02/10/2014, dep. 2015, COGNOME e altro, Rv. 262515, quest’ultima proprio in materia di procedimento disciplinare). Tanto più che, nel caso di specie, come rappresentato dalla difesa nel corso della discussione, vi è stata anche richiesta di archiviazione del pubblico ministero.
Queste conclusioni appaiono d’altra parte coerenti con la nozione di interesse ad impugnare tratteggiata dalle Sezioni Unite di questa Corte (tra tutte, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251694). Hanno spiegato le Sezioni Unite che l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità dell’impugnazione deve contraddistinguere anche quella cautelare, deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell’attualità e deve sussistere non soltanto all’atto della proposizione dell’impugnazione, ma deve persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere «una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell’impugnazione». Ed è proprio questa definizione – a parere del Collegio quella che coglie l’essenza del concetto di interesse e che lascia escludere che possano essere utilmente perseguiti interessi extrapenali, ontologicamente estranei alla situazione giuridica sottoposta al Giudice dell’impugnazione. Come pure si legge nella sentenza COGNOME, «L’interesse ad impugnare deve essere colto nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere lo svantaggio processuale e, quindi, il pregiudizio derivante da una decisione giudiziale ovvero deve essere individuato – il che non muta il risultato – facendo leva sul concetto positivo di utilità che la parte mira a conseguire attraverso l’esercizio del diritto di impugnazione e in coerenza logicamente con il sistema legislativo. Sono questi gli elementi qualificanti dell’interesse ad impugnare, e il criterio di misurazione dello stesso, visto sia in negativo (rimozione di un pregiudizio) che in positivo (conseguimento di una utilità), è un criterio comparativo tra dati processuali concretamente individuabili: il provvedimento impugNOME e quello che il giudice ad quem potrebbe emanare in accoglimento dell’impugnazione». L’interesse della parte, quindi, non può muoversi al di là della corrispondenza tra provvedimento impugNOME e provvedimento cui l’impugnante ambisce, corrispondenza che ne costituisce il limite, il che esclude qualsiasi interpretazione che espanda il concetto di interesse fino a ricomprendervi finalità estranee al procedimento penale in cui si innesta lo strumento impugNOMErio specificamente prescelto, evitando, così, possibili strumentalizzazioni dei rimedi impugNOMEri per scopi diversi da quello della riforma del provvedimento impugNOME e degli effetti penalistici che ne conseguono.
2. All’odierna pronunzia non consegue condanna al pagamento delle spese processuali e all’ammenda, dal momento che trova applicazione il principio di diritto secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, COGNOME, Rv. 228168; Sez. U n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166; Sez. U, Ordinanza n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206168; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, COGNOME, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 21/11/2023.
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