Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41322 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41322 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/12/2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME, che ha richiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni trasmesse in data 26 settembre 2023 con cui si chiede
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per mezzo del patrocinio del proprio difensore, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, quale giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso presentato avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lannezia Terme che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti donniciliari in ordine al delitto di cui all’art. 73 comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Al ricorrente è stato contestato di aver detenuto ai fini di spaccio complessivi grammi 37,6 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e grammi 5,6 di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
Il Tribunale del riesame ha dato conto degli elementi da cui desumere la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta, apprezzando le modalità di detenzione con riferimento al rinvenimento indosso al ricorrente di quattro dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina mentre era stato notato dal personale della polizia giudiziaria a bordo di una auto in un luogo appartato, all’assenza di spiegazioni alternative ed al dato che vedeva COGNOME privo di stabile occupazione così da escludere un esclusivo uso personale dello stupefacente sequestrato.
NOME COGNOME deduce vizi di motivazione e violazione dell’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui il Tribunale ha valorizzato il mero dato ponderale che, anche sulla base di sentenza di questa Corte (il riferimento è alla sentenza della Sez. 6, n. 45061 del 2022 del 3 novembre 2022), deve ritenersi non determinante per escludere l’ipotesi lieve di cui al comma 5, dell’art. 73, d.P.R. cit. specie se si raffronta il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto con quello di cui alla citata sentenza che pone l’accento sul numero di dosi medie singole al posto della significativa valenza del peso lordo non eccessivo sulla base dei rilievi statistici cui la citata decisione rinvia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dalla verifica effettuata a mezzo della Cancelleria, che ha acquisito informazioni presso la Stazione dei Carabinieri di Lamezia Terme Principale, emerge che il ricorrente è stato rimesso in libertà il 20 giugno 2023, giusta revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari da parte del Tribunale di Lannezia Terme, con conseguente venir meno dell’interesse all’impugnazione.
In tal senso sussiste pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell’imputato nei confronti dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare medio tempore revocata (Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., non essendovi soccombenza delle parti neppure
virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 27/09/2023.