Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43374 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43374 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Tortorici il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 20/04/2023 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l’appello del ricorrente avverso l’ordinanza con la quale, a sua volta, il Giudice per l’udienza preliminare del medesimo Tribunale aveva respinto l’istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata per il reato di autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed altro.
Deve evidenziarsi che con successiva dichiarazione depositata presso la cancelleria di questa Corte, il difensore del ricorrente ha rinunciato al ricorso, essendo stata revocata la misura cautelare emessa nei confronti dell’indagato, come risulta dall’allegata ordinanza del Tribunale di Enna del 12 settembre 2023.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 591, comma 1, lett. a), cod.proc.pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un’ipotesi soccombenza (Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013, COGNOME).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.10.2023.