Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6271 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6271 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOMEXXX il NOME
avverso l’ordinanza del 17/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato del 17 settembre 2025, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha sostituito la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale e ha applicato la detenzione domiciliare a NOME;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione delle considerazioni esposte in una memoria presentata in udienza;
Rilevato che, come risulta dal provvedimento impugnato, il fine pena Ł maturato in data 19 ottobre 2025;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e che si può comunque escludere un profilo di colpa per cui non deve essere disposta la condanna in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 22/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Ord. n. sez. 992/2026
CC – 22/01/2026
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