Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50667 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50667 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/06/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che chiede · l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Tribunale per le misure cautelari personali di Milano respingeva l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME nei confronti dell’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arrest domiciliari per la sua partecipazione ad un’associazione a delinquere funzionale alla consumazione di una serie indeterminata di delitti di ricettazione di beni di lusso contraffatti.
Pendente il ricorso per cassazione la misura degli arresti domiciliari veniva sostituita con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Avverso tale GLYPH ordinanza GLYPH proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione in re alla valutazione in ordine la sussistenza delle esigenze cautelari, che sarebb effettuata sulla base di una prognosi di reiterazione basata su motivazione care illogica, che non avrebbe tenuto conto del fatto che la misura era stata applicata due anni di distanza dalla commissione dei fatti; peraltro non sarebbe stato dimos che il ricorrente avesse un’influenza sulla raccolta delle prove, che vi fosse un per fuga, o che lo stesso fosse propenso alla reiterazione di reati della stessa mancherebbe pertanto sia la valutazione in ordine alla esistenza delle esigenze caut che in quella in ordine alla loro concretezza ed attualità.
Il 2 novembre 2023 perveniva regolare rinuncia al ricorso, che, pertanto d essere dichiarato inammissibile.
4.11 ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese processua tenuto conto che a fondamento della rinuncia c’è la sopravvenuta carenza di interess causa allo stesso non imputabile. Si riafferma, cioè, che l’inammissibilità del ric cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta ch quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, n versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunt venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza le altre: Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 – 01; Sez. 1, n. del 19/09/2017, dep.2018, Rezmuves Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 10 novembre 2023.