Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47154 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47154 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania del 25/05/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso, depositato il 05/07/2023;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la rinuncia al ricorso, depositata il 27/07/2023, a firma degli AVV_NOTAIO, nominati procuratori speciali dall’indagato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Catania con l’ordinanza sopra indicata ha respinto la richiest di revoca della misura degli arresti domiciliari, applicata a NOME dal Gip i relazione a contestazione provvisoria per plurime violazioni degli artt. 353, 353 bis, 319 bi 321 cod. pen.
Avverso detta ordinanza l’indagato, per il tramite dei propri difensori, ha proposto ricor in data 5 luglio 2023.
Il 27 luglio 2023 il ricorrente, a mezzo dei propri difensori nominati procuratori speci ha depositato rinuncia al ricorso; prima dell’udienza di trattazione del ricorso dinanzi a que Corte, i difensori di COGNOME hanno altresì depositato copia dell’ordinanza con la quale il 1 luglio 2023 il Gip ha revocato la misura cautelare in corso nei confronti dell’indagato.
Il ricorso è dunque inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
A detta pronuncia non consegue la condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione – conseguente alla revoca della misura cautelare – non configura un’ipotesi di soccombenza in quanto derivante da causa allo stesso non imputabile (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 dell’il novembre 2021, Pujia, Rv. 282549).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
NOME COGNOME