Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49381 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49381 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA PORTA NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
i dato avviso alle parti;1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, indagato per reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, all’at del ricorso sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, articolando due motivi, ded violazione di legge ed il vizio di motivazione sia con riguardo alla sussistenza delle esi cautelari (primo motivo), sia in riferimento alla proporzionalità e adeguatezza della mi applicata;
Considerato che in data 31.07.2023 è intervenuta rinuncia al motivo per cessazione della materia del contendere, in ragione della sostituzione della misura degli arresti domiciliar quella dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, disposta con ordinanza del G.i.p. d Tribunale di Vallo della Lucania il 29 luglio 2023;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenut carenza di interesse, e che, in ragione di questa causa di inammissibilità, non imputabile parte, non deve essere disposta condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di somme a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
Il Pre idente