Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41715 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41715 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (RINUNCIANTE) nato a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/07/2024 del TRIB. LIBERTA’ di COSENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Cosenza, quale giudice del riesame, con ordinanza in data 3 luglio 2024, ha rigettato il riesame cautelare proposto da NOME COGNOME avverso il decreto con il quale il GIP presso il Tribunale di Castrovillari, in accoglimento della richiesta del PM in sede, aveva disposto le misure cautelari del sequestro preventivo del complesso aziendale relativo alla omonima impresa individuale, in relazione al reato di sfruttamento del lavoro approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori impiegati di cui all’art. 603 bis cod.pen.
In relazione al fumus commissi delicti, a fronte delle deduzioni difensive basate su alcuni accertamenti tecnici svolti dalla parte, con i quali si intendeva provare la regolarità della posizione lavorativa dei dipendenti aziendali, l’idoneità delle condizioni abitative a loro garantite ed il corretto dimensionamento del rapporto azienda/forza lavoro, il Tribunale evidenziava le fonti investigative compendiate nella annotazione del NIL di Cosenza.
Gli accertamenti nei confronti della azienda agricola essenzialmente dedita all’allevamento dei bovini, corredati da un servizio di ripresa video durato dal 1° agosto 2023 al 10 ottobre 2023. Dalle riprese era emerso il grave sfruttamento della manodopera ai danni in particolare dei tre cittadini stranieri, con riferimento alla paga oraria corrisposta ed al numero di ore lavorative per ogni giornata, al trattamento salariale e alle condizioni degradate dell’alloggio in cui vivevano i lavoratori. Gli stessi, sentiti a s.i.t., avevano mostrato reticenza e divagato sulle condizioni di lavoro, confermando che destinavano i proventi dell’attività svolta ai propri familiari all’estero. Quindi, il giudice del riesame riconosciuto l’astratta configurabilità di almeno tre su quattro dei presupposti sintomatici richiesti dall’art. 603 bis comma 1 n. 2 cod.pen.
Quanto ai presupposti per l’applicazione del sequestro preventivo riconosceva che il complesso aziendale doveva costituire oggetto di confisca obbligatoria (Cassazione penale n. 2573/2024) e quindi la sussistenza del periculum in mora, attesa la stretta strumentalità dell’azienda rispetto all’illecito.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di NOME COGNOME affidandosi a due motivi di ricorso.
Con un primo motivo assume violazione di legge in relazione agli art. 603 bis c.p.; art. 321 cod.proc.pen., art. 125 cod.proc.pen. con riferimento ad una omessa analitica verifica del fumus commissi delicti sulla base di elementi concreti, anche attraverso gli elementi indicati dalla difesa dell’indagato. Assume che nella specie era del tutto mancata una corretta valutazione degli elementi
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rivelatori della condizione di approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, il quale non andava individuato nello stato di disagio del lavoratore e nella personale esigenza di accedere alla prestazione di lavoro, laddove tutti i lavoratori impiegati erano muniti di regolare permesso di soggiorno e quindi in piena libertà di rendere attività lavorativa per altri; inoltre, la relazione del consulente del lavoro aveva dimostrato che i lavoratori avevano goduto di regolare rapporto di lavoro per le ore giornaliere prestate e per il rispetto delle previsioni salariali del contratto collettivo provinciale di lavoro; anche la soluzione abitativa concessa in comodato gratuito era conforme all’uso abitativo, come da relazione allegata. Infine, la relazione aziendalistica aveva pure dimostrato l’adeguatezza per le finalità produttive della forza lavoro impiegata. Anche le dichiarazioni rese a RAGIONE_SOCIALE dal Dirigente del servizio veterinario erano state obliterate, seppure largamente confermative degli assunti difensivi.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione del principio di indispensabilità / proporzionalità della misura ed il difetto del periculum in mora .
Il motivo lamenta che il sequestro preventivo non era basato sulla necessaria motivazione in relazione all’art. 321 c.p.p. con conseguente motivazione apparente sul periculum in mora dell’operato sequestro che era stato riconosciuto con formula tautologica, apparente e in violazione dei principi sanciti dal giudice di legittimità anche a Sezioni Unite, per avere il giudice del riesame omesso di indicare le ragioni effettive, da cui inferire che i beni sequestrati avrebbero potuto essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati od alienati. Lamenta ancora vizio motivazionale del provvedimento impugnato laddove fa derivare il periculum in mora dagli indici sintomatici del fumus, operazione questa non consentita in assenza di una puntuale verifica della esigenza dell’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.
Il Procuratore generale, in persona del Sostituto procuratore NOME COGNOME ha depositato memoria con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Con nota depositata in data 21 ottobre 2024, i difensori di NOME COGNOME hanno comunicato l’avvenuto dissequestro dell’azienda oggetto della misura cautelare, nella stessa data, per cui hanno chiesto prendersi atto della circostanza ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere con esenzione dal pagamento di ogni spesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nelle more della decisione del presente ricorso il sequestro dell’azienda intestata a NOME COGNOME COGNOME è stato revocato, con provvedimento del 21 ottobre 2024. È pertanto cessata la materia del contendere e l’interesse del ricorrente alla decisione di legittimità.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese di fase, si rammenta l’ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente – come nel caso di specie, essendo stato altrimenti revocato il sequestro del bene – comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2024.