Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19810 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19810 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a SANTERAMO IN COLLE il 10/04/1955 NOME COGNOME nato a SANTERAMO IN COLLE il 21/04/1958 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso Udito il difensore avv. NOME NOME che ha concluso insistendo per la rinuncia al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 marzo 2012, il Tribunale di Bari ha dichiarato NOME e NOME COGNOME colpevoli del reato di cui all’art. 2634 cod. civ. condannandoli alla pena di un anno di reclusione ciascuno e, pro quota, al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in sede civile e alla corresponsione, in suo favore, di una provvisionale nella misura di cinque milioni di euro.
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 1° ottobre 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione, revocando le statuizioni civili in ragione della ritenuta revoca tacita della costituzione di parte civile, essendo stata trasferita in sede civile la pretesa civilistica proposta in sede penale.
Con sentenza n. 12728 del 2020, la Quinta Sezione di questa Corte, ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME e accolto quelli del Procuratore generale e della parte civile.
In particolare, ha ritenuto fondata la censura relativa alla declaratoria di prescrizione nei confronti di NOME COGNOME in ragione del fatto che questi aveva rinunciato alla prescrizione con dichiarazione del 1° ottobre 2014, mai revocata.
Con riguardo al punto della decisione relativa alla parte civile, Ł stata oggetto di annullamento la statuizione con la quale Ł stata affermata la litispendenza tra la causa civile e l’azione fatta valere nel processo penale con conseguente annullamento della sentenza della Corte di appello, «limitatamente alle statuizioni civilistiche adottate».
Giudicando in sede di rinvio, con sentenza del 2 maggio 2023, la Corte di appello di Bari ha confermato sia la declaratoria di prescrizione nei confronti di NOME COGNOME che le statuizioni civili disposte dal primo giudice nei confronti di NOME e NOME COGNOME riducendo l’importo della provvisionale a 3.500.000 euro.
2.1. Per la posizione di NOME COGNOME tenuto conto della revoca della rinuncia alla prescrizione intervenuta in data 9 dicembre 2021, la Corte di appello ha confermato la declaratoria di prescrizione del reato precedentemente adottata con la sentenza oggetto di annullamento.
2.2. La Corte distrettuale ha escluso la configurabilità della identità tra la domanda risarcitoria avanzata in sede penale dalle parti civili nei confronti degli imputati (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) e quella di rilascio della centrale idroelettrica e di risarcimento del danno proposta in sede civile nei confronti delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE entrambe in persona del legale rappresentante protempore.
Inoltre, mentre la causa petendi dell’azione promossa nel giudizio penale Ł stata indicata nel risarcimento del danno stante la natura illecita del trasferimento della centrale idroelettrica, quella del procedimento civile Ł stata individuata nella deduzione dell’annullabilità o inefficacia del contratto di cessione tra Ancinale e Get il 20 luglio 2004 e di quello successivo tra Get e Park per difetto del potere di rappresentanza di NOME COGNOME o per violazione dell’art. 1395 cod. civ. o, ancora, per violazione del divieto di cui all’art. 2474 cod. civ.
2.3. Alla luce del rigetto dell’eccezione fondata sulla litispendenza, la Corte di appello ha affrontato, nel merito, i motivi di appello proposti nell’interesse di NOME COGNOME con atto del 19 luglio 2012, onnicomprensivi delle questioni sollevate anche dagli altri coimputati, ritenendo, comunque, inammissibili le nuove deduzioni contenute nella memoria difensiva del 9 dicembre 2021 in quanto riproduttive di nuovi temi di indagine.
2.3.1. E’ stata rigettata l’eccezione avente ad oggetto l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di autenticazione della firma apposta in calce alla querela dalla persona offesa NOME COGNOME
Sul punto, sono state ripetute le argomentazioni spese da questa stessa Corte nel respingere analogo motivo di ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME
2.3.2. In ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 2634 cod. civ., Ł stata ritenuta configurabile, in primo luogo, la sproporzione tra il valore intrinseco del bene alienato (una centrale idroelettrica) rispetto quello di vendita, negando fondamento, con ampia motivazione, alla tesi difensiva secondo cui l’operazione sarebbe stata, addirittura, vantaggiosa per la società venditrice.
La circostanza che, per effetto della vendita, sia stato escluso l’avvio di una procedura fallimentare Ł stata considerata un vantaggio non già per la società RAGIONE_SOCIALE, quanto per l’acquirente Get.
Ha, inoltre, affrontato il tema, anch’esso posto dalla difesa, della natura sottocosto della vendita della centrale idroelettrica, ribadendo la dannosità dell’operazione di vendita in ragione dell’entità del prezzo rispetto all’effettivo valore del bene al momento della cessione.
La Corte di appello Ł pervenuta a tale conclusione tenendo conto del prezzo di vendita, della compensazione estintiva del controcredito dell’acquirente (pari a quattro milioni di euro) estinto per effetto della vendita, sia della potenzialità di esercizio lucrativo dell’impianto (elementi, entrambi, posti a fondamento della tesi difensiva volta a segnalare il vantaggio sensibilmente maggiore ricavato dalla venditrice rispetto al valore nominale della vendita).
2.3.3. E’ stato disatteso anche il motivo di impugnazione riferito alla insussistenza dell’elemento psicologico del reato in contestazione dovendosi lo stesso individuare nel dolo specifico che presuppone il compimento, cosciente e volontario, degli atti dispositivi dei beni sociali generativi di danno patrimoniale per la società, allo scopo di procurare a sØ o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio.
A tale proposito, i giudici di merito hanno evidenziato la successione temporale delle assemblee che hanno portato alla decisione di vendere la centrale idroelettrica, dopo la nomina del nuovo amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME.
In funzione della ricostruzione della effettiva volontà dell’imputato NOME COGNOME la Corte di appello ha descritto le vicende societarie, gli interessamenti diretti del predetto alle stesse e agli
avvenimenti immediatamente precedenti la vendita della centrale alla società della quale era amministratore il fratello di NOME, NOME COGNOME.
2.3.4. La Corte di appello ha, infine, rigettato la richiesta di revoca della provvisionale, riducendone, tuttavia, l’importo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, avv. NOME COGNOME articolando un motivo.
Preliminarmente ha formulato richiesta di sospensione della esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, ai sensi dell’art. 612 cod. proc. pen., affermando la sussistenza del fumus boni iuris sulla fondatezza dell’impugnazione e del periculum in mora motivato, essenzialmente, con l’impossibilità di recuperare l’importo versato in caso di riforma della decisione.
Ha evidenziato l’infondatezza nel merito della richiesta risarcitoria, sia sotto il profilo della concreta esistenza del danno, che sotto quello della sua esatta quantificazione, per come dovrebbe desumersi anche dall’accoglimento parziale dell’impugnazione di merito, da parte della Corte di appello di Bari, segnalando, altresì, di trovarsi nella oggettiva impossibilità di adempiere all’esborso della rilevante somma liquidata a titolo di provvisionale in quanto titolare di redditi ad essa, di gran lunga, inferiori.
La questione Ł stata oggetto di separata delibazione, giusta provvedimento emesso da questa Corte in data 25 ottobre 2024.
Il motivo di ricorso Ł stato riferito, specificamente, alle statuizioni civili «disposte dalla sentenza di primo grado» ed Ł stata ribadita l’eccezione di litispendenza tra la domanda proposta dalle parti civili nel processo penale e quella successivamente avanzata dalle medesime parti nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Parma nel giugno 2009.
Sul punto, la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, ha ravvisato una carenza motivazionale in ordine all’analisi delle due azioni fondate, secondo il ricorrente, sulle medesime ragioni, per come desumibile anche sulla base della pronuncia incidentale ex art. 600ter cod. proc. pen. della Corte di appello di Bari precedentemente adita.
L’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui le azioni sono diverse e, quindi, non consentono di affermare la litispendenza, non sarebbe corretta tenuto conto, in primo luogo, della erroneità della decisione in ordine alla diversità tra le parti costituite nei due diversi procedimenti.
In particolare, con riferimento ad una delle due società convenute nel giudizio civile, la Park, ha evidenziato come l’amministratore unico fosse NOME COGNOME non avendo mai ricoperto quel ruolo l’avv. COGNOME.
In ordine alla sostenuta diversità della causa petendi tra le azioni promosse nelle due sedi, il ricorrente ha sostenuto l’infondatezza della tesi secondo cui la causa civile avrebbe ad oggetto, diversamente da quella penale, la nullità/inefficacia del contratto di compravendita della centrale.
Ciò sarebbe evincibile dalla disamina delle conclusioni depositate dalle parti civili al giudice di primo grado, comprensive della richiesta di dichiarazione di nullità/inefficacia del contratto di compravendita intervenuto tra la Get e la Ancinale, come da atto notarile del 20 luglio 2004, nonchØ di accertare e dichiarare la nullità del contratto preliminare e di quello definitivo di compravendita tra Get e Park; accertamento effettuato dal Tribunale di Bari.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo dei propri difensori, avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME articolando tre motivi.
4.1. Con il primo ha eccepito mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, come risultante dal testo del provvedimento impugnato, in ordine alla insussistenza dell’atto dispositivo pregiudizievole integrante il reato di cui all’art. 2634 cod. civ.
In primo luogo, il vizio Ł stato ravvisato nella parte ella motivazione riferita alla condizione di
dissesto, ai limiti del fallimento, della società RAGIONE_SOCIALE nel periodo immediatamente precedente a quello della vendita della centrale.
Si tratta di condizione già segnalata dalla sentenza di primo grado (secondo cui la società versava in una «condizione prodromica di una classica procedura fallimentare») e, tuttavia, non considerata dalla sentenza impugnata, essendosi limitati i giudici della Corte di appello di Bari ad evidenziare la mancata presentazione, alla data della vendita, di alcuna istanza di fallimento della stessa società.
Altro profilo riguardante la sussistenza del reato ha riguardato la valutazione del prezzo effettivo della vendita della centrale.
Era stato evidenziato come la vendita sia stata disposta in compensazione di crediti, per un ammontare superiore ai quattro milioni di euro, vantati dalla Get verso la Ancinale; a tale somma, inoltre, andava aggiunto l’importo di uno o due milioni di euro necessari per il completamento della centrale.
Pertanto, la vendita non poteva essere considerata avvenuta a prezzo vile o sottocosto, dovendosi considerare come avvenuta per un importo complessivamente ammontante a circa cinque o sei milioni di euro.
Nel disattendere tale argomento difensivo, la Corte barese di Bari avrebbe utilizzato argomenti manifestamente illogici avendo, di fatto, ravvisato la natura illecita dell’operazione nella ragione di profitto perseguita dalla GET nel concludere la transazione commerciale con la RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro, dalla stessa ricostruzione operata in sentenza, emerge chiara la circostanza che non vi Ł stata sproporzione alcuna tra prezzo effettivamente corrisposto e valore di mercato del bene (contraddittoriamente indicato in quattro o sei milioni di euro) o che, in ogni caso, l’eventuale sproporzione non era tale da integrare il delitto in contestazione.
4.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla dedotta revoca tacita della costituzione di parte civile.
Nell’escludere la coincidenza tra l’azione esercitata in sede civile con quella fatta valere in sede penale mediante la costituzione di parte civile, la sentenza avrebbe omesso di prendere in considerazione la natura del petitum delle due distinte azioni.
I giudici del rinvio avrebbero anche ignorato la totale coincidenza tra i soggetti costituitisi parti civili e i successivi attori nella sede civile (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), mentre la, pure segnalata in sentenza, diversità dei soggetti destinatari della richiesta risarcitoria, natura meramente formale.
Infatti, le società convenute in sede civile erano riconducibili a NOME COGNOME; da qui la tesi difensiva della «sostanziale coincidenza dei destinatari della pretesa restitutoria/risarcitoria avanzata nei due giudizi».
Anche la diversità della causa petendi sarebbe stata affermata sulla base di criteri meramente formalistici, essendo medesimo il fatto costitutivo delle due domande, ovvero la cessione illecita della centrale e l’azione di risarcimento danni.
Tanto si desumerebbe dal confronto tra l’atto di costituzione di parte civile e l’atto di citazione avente ad oggetto la nullità, annullabilità o inefficacia del contratto di cessione; dalla comparazione si desumerebbe la totale coincidenza degli elementi costitutivi delle azioni intraprese nei due giudizi.
Analoga valutazione avrebbe dovuto essere formulata con riguardo al petitum consistente nei danni derivanti dalla cessione della centrale e nella restituzione della centrale stessa.
4.3. Con il terzo motivo ha eccepito vizio di motivazione mancante, contraddittoria e /o manifestamente illogica in ordine alla richiesta di revoca della provvisionale.
In particolare, ha censurato la deliberata scelta dei giudici di merito di non confrontarsi con le allegazioni contenute nella memoria del 9 dicembre 2021 con la quale erano state supportate le
argomentazioni poste a sostegno della richiesta di revoca della provvisionale già formulate con l’atto di appello.
Con l’atto difensivo erano state approfondite alcune questioni già poste con l’atto di appello con riguardo alla condanna di tutti gli imputati pro quota, senza alcuna specificazione della porzione posta a carico di NOME COGNOME, all’esplicitazione del collegamento della provvisionale agli «utili percepiti da COGNOME» e, dunque, alla irragionevole estensione della stessa al ricorrente, nonchØ alla incertezza del calcolo del danno asseritamente subito dalle parti civili.
Nella quantificazione del danno non si era tenuto conto del fatto che, nel 2016, Ł intervenuta la cessione a terzi dell’intero capitale sociale della Ancinale, compresa la centrale idroelettrica.
Il ricorrente ha formulato istanza di sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale contestando, con riferimento al fumus boni iuris, la quantificazione del relativo importo in quanto sganciata da parametri oggettivamente verificabili, evidenziando, altresì, l’assenza di qualsiasi vantaggio economico, a proprio favore, per effetto della condotta di infedeltà patrimoniale oggetto del processo.
L’esistenza del periculum in mora Ł stata argomentata con la condizione di insolvibilità nella quale versa la principale destinataria della provvisionale (RAGIONE_SOCIALE), oggetto di procedura di insolvenza in base alla legge tedesca, oltre che con l’importo elevato della provvisionale, considerato in assoluto e in rapporto alla capacità patrimoniale del ricorrente, titolare solo di una modesta pensione.
I difensori degli imputati hanno chiesto procedersi a trattazione orale.
Nell’interesse di NOME COGNOME e delle parti civili sono state depositate memorie.
Anche il Procuratore generale ha depositato una memoria.
L’udienza del 20 dicembre 2024 Ł stata differita stante la pendenza di trattative tra le parti per la definizione del procedimento.
Con separate dichiarazioni NOME e NOME COGNOME hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi.
E’ stata prodotta dichiarazione del legale rappresentante delle società costituite parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE contenente revoca della costituzione di parte civile delle predette società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Le rinunce ai ricorsi da parte di NOME e NOME COGNOME siccome formulate, documentano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della Corte di legittimità contenendo la precisazione che, in data 17 marzo 2025, Ł stata revocata la costituzione delle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nei loro confronti, con conseguente venir meno dell’unica ragione controversa per la quale risultava la pendenza del presente procedimento.
Va infatti considerato che l’interesse che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l’impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale» ed a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione piø vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693).
Inoltre, costituisce arresto consolidato quello secondo cui il requisito dell’interesse deve sussistere sial momento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1, n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165).
A tale proposito, Ł stata richiamata la categoria della carenza di interesse sopraggiunta con la decisione delle Sezioni Unite con la quale Ł stato affermato che «in materia di impugnazioni, la nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità Ł venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perchØ la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso» (Sez. U, n. 6624 del 2011 cit.).
Nel caso di specie, la rappresentazione dei ricorrenti e dei rispettivi difensori, nonchØ la documentazione costituita dalla dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile delle predette società attestano che Ł venuto meno l’interesse alla pronuncia sulla questione posta alla base della domanda originaria oggetto del presente procedimento di legittimità che deve, pertanto, essere definito con decisione di natura processuale.
Ne discende, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla quale non consegue, tuttavia, la condanna del ricorrente nØ alle spese del procedimento nØ al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto la situazione descritta non configura una ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (in termini Sez. 1, n. 11302 del 2017, dep. 2018 cit. con richiami a precedenti conformi).
Per quanto riguarda le spese inerenti il rapporto civilistico, deve ritenersi che la natura della decisione, la complessità delle questioni sollevate dalle parti e la durata complessiva dell’intero procedimento integrino giustificati motivi per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese relative al rapporto civilistico.
Così Ł deciso, 21/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME