Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46180 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46180 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 24 maggio 2023 il Tribunale di Ancona, pronunciandosi quale giudice del rinvio a seguito della sentenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, Sez. 3, n. 14582 del 16.02.2023, ha rigettato l’appello proposto ex art. 322 bis cod.proc.pen. da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Gip . di Ancona in data 1.9.2022 di rigetto della richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod.proc.pen., 240 bis cod.pen., 85 bis d.p.r. n. 9 ottobre 1990 n. 309 gravante su quattro immobili siti a INDIRIZZO e sull’orologio Cartier modello Santos Steli. Disposto nell’ambito di indagini svolte nei confronti del medesimo in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990.
Questa Corte con la sentenza anzidetta, dopo aver premesso che in tema di misure cautelari, la decisione del Tribunale in sede di appello del rigetto di una istanza di revoca – nella specie di sequestro preventivo – è vincolatak-dall’effetto devolutivo per cui la sua cognizione non può estendersi al di là dei limiti segnati dai motivi, ha ritenuto che detto principio era stato disatteso dal giudice dell’appello cautelare.
Il Tribunale di Ancona in sede di rinvio, dopo aver perimetrato l’ambito del proprio giudizio alla luce dei principi espressi da questa Corte, ha ritenuto che gli stringenti limiti del giudizio di appello, se da un lato non consentono al Tribunale di valicare il limite della cognizione devoluta, dall’altra non consentono al ricorrente di portare all’attenzione del giudicante elementi, ed ancor più documenti, che avrebbero dovuto corredare l’originaria richiesta di revoca della misura ed, invece, non sono stati portati alla valutazione del giudice.
Nella specie l’indagato ha dedotto in appello nuovi elementi a sostegno della richiesta suffragati da documenti non menzionati né esibiti al AVV_NOTAIO che non possono essere oggetto di valutazione in quanto avrebbero dovuto supportare una nuova istanza di revoca. In particolare solo in sede di appello l’istante ha ocumentato in modo dettagliato la vicenda relativa alle ristrutturazioni degli immobili.
Quindi ha ritenuto che l’indagato non avesse assolto all’onere di provare la provenienza lecita dei soldi utilizzati per la ristrutturazione degli immobili.
Quanto all’orologio Cartier, lo stesso rientra nel novero dei beni (altri orologi di lusso) acquistati nel periodo di riferimento dei fatti contestati per i quali risul palese la sproporzione rispetto ai redditi di fonte lecita e quindi sintomatico di un reimpiego del patrimonio accumulato grazie all’attività illecita per cui il ricorrente é indagato.
4. Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 627, comma 3, cod.proc.pen. per l’inosservanza del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione circa il limite del devoluto tipico del mezzo di impugnazione di cui all’art. 322 bis cod.proc.pen.
Rileva che in base al principio di diritto enunciato dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione il giudice del rinvio avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti applicativi della c.d. confisca per sproporzione limitatamente alle risorse finanziarie utilizzate dall’odierno ricorrente per pagare la ristrutturazione, prendendo in considerazione le censure al provvedimento del Gip di Ancona devolute con l’appello cautelare mentre ciò non é avvenuto.
Il Tribunale ha invero stabilito, in ossequio al principio devolutivo, di non poter esaminare se non gli elementi facenti parte del compendio istruttorio analizzato dal AVV_NOTAIO.
Diversamente al giudice dell’appello é attribuito inell’ambito dei motivi prospettati e del principio devolutivo, il potere di decidere su elementi probatori nuovi, preesistenti o sopravvenuti sempre che i nuovi elementi riguardino lo stesso fatto contestato con l’originaria richiesta cautelare.
Con il secondo deduce la violazione dell’art. 627, comma 3, cod.proc.pen. nella parte in cui l’ordinanza non si uniforma al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte circa i presupposti applicativi dell’art. 24C) bis cod.pen. in relazione al sequestro degli immobili siti in Marotta INDIRIZZO), INDIRIZZO, con riferimento alla provvista utilizzata per la ristrutturazione degli stessi.
Si assume che nel giudizio di rinvio il Tribunale ha aggirato l’obbligo di valutare i presupposti della confisca ex art. 240 bis cod.proc.pen. limitandosi a ritenere non valutabili le evidenze documentali prodotte con l’atto di appello a confutazione del tema nuovo (ristrutturazione degli immobili) introdotto dal Gip.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 627, comma 3, cod.proc.pen. nella parte in cui l’ordinanza non si uniforma al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte circa l’applicazione del disposto dell’art. 240 bis cod.pen. in relazione al sequestro dell’orologio marca Cartier modello Santos ed alla provvista utilizzata per l’acquisto.
Si assume che l’ordinanza impugnata non si esprime circa la sproporzione di tale acquisto rispetto alle risorse finanziarie lecite nella disponibilità del NOME i non valutandola in relazione al singolo bene.
Con il quarto motivo deduce la violazione o l’erronea applicazione dell’art. 240 bis cod.pen. nella parte in cui l’ordinanza impugnata non limita il sequestro del valore del bene, legittimamente acquistato e migliorato con denaro che si
asserisce essere di provenienza illecita, soltanto alla quota corrispondente alle somme pagate con denaro di provenienza ritenuta non giustificata. Motivazione apparente e conseguente violazione dell’art. 125 cod.proc.pen. nella parte in cui l’ordinanza non prende posizione sulla specifica doglianza dedotta in merito all’atto di appello ex art. 322 bis cod.proc.pen.
Si assume che nei casi in cui la riferibilità della presunzione di provenienza illecita é limitata al solo incremento di valore, sia la confisca che il sequestro disposto in vista di esso vanno limitati alla sola quota ideale del bene che corrisponde al già indicato maggior valore.
Nella specie, il maggior valore corrispondente alla quota assoggettabile a sequestro risulterebbe al più il prezzo pagato per gli interventi di ristrutturazione ma sul punto il Tribunale non si è pronunciato.
Il Procuratore generale presso la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La difesa dell’indagato ha depositato due memorie difensive con cui chiede dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che il GLip di Ancona nelle more ha revocato il sequestro de quo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’intervenuta revoca del sequestro preventivo oggetto del procedimento da parte del Gup di Ancona determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso.
A riguardo va rilevato che in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 25.10.2023