Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41134 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41134 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTROREALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con la pronuncia sopra indicata, il Presidente della Corte di appello di Messina rigettava l’istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME al fine di avere concesso un permesso di necessità per visitare la madre in stato di ricovero per Alzheimer, con provvedimento assunto de plano a seguito di un annullamento con rinvio da parte di questa Corte per l’incompetenza funzionale del precedente provvedimento assunto dal Presidente della Corte d’assise d’appello presso cui era pendente il processo.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 30-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), 666, 677 e 678 cod. proc. pen., nonché artt. 70, 71 e 71-bis ord. pen., e 127, 178, lett. c), 179 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost. per non essere stato dato avviso dell’udienza camerale (non tenutasi) in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti.
Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge, anche processuale, dell’art. 21 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 30-bis, 70 e 71 ord. pen. nonché 666, 677 e 678 cod. proc. pen. stante l’incompetenza della Corte d’appello rispetto alla posizione processuale del ricorrente, attualmente detenuto con sentenza divenuta definitiva nelle more del sub-procedimento, tanto che il Magistrato di sorveglianza, attualmente competente, lo ha già autorizzato due volte.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Come affermato in ricorso, rispetto alla posizione processuale del ricorrente, egli è attualmente detenuto con sentenza divenuta definitiva nelle more del sub-procedimento all’interno del quale è stato emesso il provvedimento qui impugnato, e il Magistrato di sorveglianza, attualmente competente a provvedere
sulla richiesta di poter usufruire di un permesso di necessità, lo ha già autorizzato due volte.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna della ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto essa non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 9/7/2024