Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13521 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13521 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
COGNOME NOME nato a LUSCIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 13 giugno 2023 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha respinto il reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila avverso il decreto con cui il magistrato di sorveglianza di L’Aquila, in data 14 febbraio 2023, ha concesso un permesso premio a NOME.
Secondo il pubblico ministero, il magistrato di sorveglianza non ha adeguatamente valutato l’intervenuta rescissione dei collegamenti del detenuto con l’associazione criminosa di appartenenza, il RAGIONE_SOCIALE, essendosi limitato a richiamare l’intervenuta valutazione della impossibilità della sua collaborazione e la regolare condotta carceraria, senza valutare il pericolo di ripristino di tali collegamenti, prospettato dalla DNA e dalla DDA di Cagliari per l’attuale esistenza del RAGIONE_SOCIALE e la mancata collaborazione.
Il Tribunale ha ritenuto corretto il provvedimento, in primo luogo perché l’accertata impossibilità della collaborazione rende non necessario l’accertamento del pericolo di ripristino dei contatti con il RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, da parte del detenuto, e in secondo luogo perché il macjistrato di sorveglianza, in realtà, ha valutato approfonditamente la sussistenza degli elementi richiesti dal novellato art. 4-bis, comma 2, Ord.pen., esaminando i pareri della DNA, della D.D.A., dei Carabinieri, della Polizia e della Guardia RAGIONE_SOCIALE, oltre ad esaminare anche i documenti di sintesi trasmessi dalla casa di reclusione. Ha, in particolare, valutato l’ipotesi di un sostegno economico da parte del RAGIONE_SOCIALE, escludendone motivatamente la fondatezza, ed ha infine ritenuto che tutte le informazioni depongono, in realtà, per la intervenuta c:essazione di tali collegamenti, visti anche gli esiti dell’osservazione in carcere, che dimostrano l’evoluzione positiva del detenuto e la sua disponibilità ad un percorso di giustizia riparativa.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila, articolando un unico motivo, con il quale lamenta la violazione dell’art. 4-bis, comma 1-bis, e 30-ter Ord.Pen., per essere stato il permesso premio concesso in assenza delle condizioni richieste dall’art. 4-bis, Ord. Pen. e art. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022
I giudici hanno omesso di valutare la documentazione che dimostra la partecipazione del detenuto all’associazione criminale di appartenenza, addirittura durante la sua detenzione, perdurante dal 10/12/1997. Infatti nel 2012 egli è stato condannato per la partecipazione all’associazione criminosa, protrattasi fino alla sentenza di primo grado, e nel 2014 è stato condannato per altri delitti commessi il 02/08/2007, e quindi in costanza di de1:enzione.
La elevata pericolosità sociale del soggetto, condannato all’ergastolo con isolamento diurno per gravissimi reati commessi partecipando al citato RAGIONE_SOCIALE camorristico, impone un particolare rigore nel valutare i requisiti della regolare condotta carceraria e del venir meno di tale pericolosità, mentre il NOME risulta avere commesso reati durante la detenzione, circostanza erroneamente non menzionata dal Tribunale di sorveglianza, mantenendo quindi intatta l’indicata pericolosità.
L’ordinanza non si è confrontata con i pareri negativi della DNA e della DDA, fondati su elementi concreti, quali ad esempio i pregiudizi penali di quasi tutti i familiari, la perdurante attività delittuosa del gruppo di riferimento del NOME, che mantiene un’elevata capacità di influenza criminale nel territorio di operatività. Anche in merito alle fonti di reddito, l’ordinanza non ha tenuto conto delle informazioni fornite, in merito alla rilevante sproporzione tra i beni dell’intero nucleo familiare e i proventi leciti, e in merito al ritrovamento, ne 2008, di una contabilità del RAGIONE_SOCIALE da cui risultava che al NOME spettava un compenso mensile.
Infine l’ordinanza non si è confrontata con il parere negativo rilasciato dalla équipe trattamentale, secondo cui, nonostante l’apparente dissociazione, non è emersa una effettiva volontà di revisione critica e una sicura scissione dei collegamenti con la criminalità organizzata, e con l’analogo parere fornito dalla Questura di Caserta il 30/05/2023, attestante proprio l’assenza di elementi certi di dissociazione dal RAGIONE_SOCIALE di appartenenza.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.
Il ricorrente ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 611 cod.proc.pen., chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il detenuto beneficiato in data 01 agosto 2023 del permesso concesso , o in subordine. per genericità dei motivi. Con una successiva memoria di replica ha ribadito le medesime conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per la sopravvenuta carenza di interesse da parte del procuratore generale impugnante.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che «L’interesse richiesto dall’art. 568, comma quarto, cod.proc.pen, quale
condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell’impugnazione e sussiste solo se il gravame si idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante» (Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2015, Rv. 267172).
Tale principio opera anche nel caso in cui l’impugnazione sia proposta dal pubblico ministero, il quale non può far valere una mera pretesa teorica preordinata all’astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, ma deve comunque dedurre un concreto pregiudizio, suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata (vedi Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274)
Nel presente caso, il permesso concesso dal Tribunale di sorveglianza, con il provvedimento che il pubblico ministero ricorrente afferma essere illegittimo, è stato già goduto dal detenuto. Infatti una nota del 1/08/2023 della RAGIONE_SOCIALE afferma che in data 01/08[2023 al detenuto è stato notificato il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza in data 14/02/2023, ed egli è stato diffidato dal rispettare le prescrizioni imposte nel decreto di concessione e quelle imposte dal regolamento carcerario. Tale nota dimostra l’avvenuta esecuzione del permesso-premio nella data indicata, come affermato dal ricorrente stesso.
Tale circostanza fa venir meno l’interesse del procuratore generale ricorrente ad una decisione in merito alla legittimità del provvedimento impugnato, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso proposto non porterebbe alcuna concreta conseguenza, sul piano effettuale, e si risolverebbe nell’affermazione meramente teorica di un principio di diritto, con riferimento però al solo provvedimento emesso, e non in grado di influenzare eventuali, successive decisioni nella medesima materia.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. a), cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 24 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente