Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35865 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35865 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Gioiosa ionica il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 24 aprile 2024 dal Tribunale di Genova visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le richieste del difensore, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova che, previa esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 80 d.P.R. n. 309 del
1990, ha confermato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato di cui al capo 19 dell’imputazione provvisoria (art. 73, comma 4, d.P.R. cit.).
Al COGNOME si contesta di avere venduto 100 kg. di hashish a NOME COGNOME e NOME COGNOME dietro il pagamento di una caparra di euro 22.500.
Deduce tre motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1 Violazione di legge, carenza ed illogicità della motivazione relativa al giudizio di gravità indiziaria. Premette il ricorrente che, con le dichiarazioni spontanee rese in sede di interrogatorio di garanzia, ha chiarito che, fin dal primo incontro, la sua intenzione era quella di raggirare NOME COGNOME, rappresentandogli di essere in grado di procurargli 100 kg. di hashish.
Inoltre, dal contenuto delle chat utilizzate nell’ordinanza cautelare, emerge che il contenuto dell’accordo era, comunque, subordinato alla condizione che il ricorrente, una volta aperte le frontiere con la cessazione dell’emergenza pandemica, si recasse in Spagna per procurarsi la sostanza stupefacente, organizzandone successivamente il trasporto in Italia. Ne consegue che, in realtà, la condotta che può essere contestata al ricorrente non è la cessione, ma l’offerta in vendita della sostanza stupefacente, condotta rispetto alla quale, mancando qualsiasi indizio che lo stesso si sia mai recato in Spagna per ritirare la droga o l’abbia in qualche modo trasportata, si eccepisce la carenza del requisito della serietà.
Il Tribunale, invece, ha illogicamente desunto dalle chat dell’8/8/2020 la prova dell’avvenuta cessione in quanto da queste, nonché dal servizio di osservazione svolto, è emerso che il ricorrente si è effettivamente recato in auto a Genova e che ha consegnato a COGNOME un “campione di fumo”.
Tale campione, peraltro, come emerge dalle chat del 10/8/2020 e dai commenti sulla sua pessima qualità, è stato rifiutato dai presunti acquirenti.
Il COGNOME, peraltro, ha provveduto alla graduale restituzione dell’acconto ricevuto come emerge dalle intercettazioni ambientali e dai movimenti bancari, avendo eseguito un bonifico a COGNOME di 2000 euro ed altri due versamenti di 200 euro ciascuno con ricarica della sua carta money/visa.
In ogni caso, nel corpo del motivo si deduce che la condotta del ricorrente va, comunque, inquadrata nell’ambito della desistenza, non avendo costui adempiuto all’obbligazione assunta ed avendo restituito in più soluzioni l’acconto ricevuto.
1.2 Violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla inadeguatezza della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.
P
Sostiene il ricorrente che il Tribunale, nel valutare la sussistenza delle esigenze cautelari e l’inadeguatezza della misura meno afflittiva, ha omesso di considerare che il fatto per cui si procede risale al 2020; che le precedenti due condanne definitive riportate dal ricorrente risalgono, rispettivamente, a ventiquattro e a venti anni fa che COGNOME è stato autorizzato al lavoro esterno e a circolare con targa prova ed è iscritto alla CCIIAA dal 2014 con autorizzazione alla commercializzazione di auto nuove e usate; che la somma di 6000 euro rinvenuta presso l’abitazione dove chiedeva di essere collocato agli arresti domiciliari era frutto della vendita d un’autovettura.
1.3 Violazione di legge in relazione al rigetto della eccezione di incompetenza per territorio, essendo emerso dalle stesse chat utilizzate nell’ordinanza cautelare che il luogo in cui è stato raggiunto l’accordo con COGNOME è Rivara in provincia di Torino.
Con successiva memoria il difensore del ricorrente ha prodotto i provvedimenti cautelari con i quali è stata disposta la sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari e, successivamente, alla scadenza del termine di fase (2/7/24), è stata applicata, ai sensi dell’art. 307 cod. proc. pen., la misur dell’obbligo di dimora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in considerazione dell’assorbente rilievo della sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla inefficacia della misura cautelare per decorrenza del termine di fase.
Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, mancante nel caso in esame, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002).
Va, pertanto, ribadito che è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare qualora l’ordinanza genetica sia stata, nelle more, annullata o, come nel caso di specie, dichiarata inefficace, in quanto l’impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell’ordinanza originaria (cfr. Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397).
Trattandosi di carenza di interesse per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente / non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, COGNOME, Rv. 252910).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 9 luglio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente