Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5064 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5064  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha deciso in ordine al reclamo proposto da NOME COGNOME (soggetto attualmente sottoposto al differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, per gravi motivi di salute, in relazione alla pena espianda pari ad anni dodici, mesi cinque e giorni diciassette, residuo della pena complessiva inflitta, che era pari ad anni quindici di reclusione, per il delitto ex art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 30 commesso nell’anno 2002, con fine pena fissato al 25/09/2030); trattavasi di reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE, di revoca dell’autorizzazione a svolgere attività lavorativa, nei confronti del quale i Tribunale di sorveglianza ha dichiarato non luogo a provvedere «per effetto dell’autorizzazione a svolgere attività lavorativa del MS RAGIONE_SOCIALE in data 19/12/2022».
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. Secondo la tesi difensiva, il provvedimento impugNOME si fonda sull’errato presupposto del sopravvenuto ripristino – in capo al condanNOME dell’autorizzazione a svolgere attività lavorativa, secondo le modalità dettate dall’autorizzazione genetica, emessa dal Magistrato di sorveglianza il 09/02/2021. A mezzo di tale provvedimento il COGNOME – contitolare e unico responsabile dell’area marketing di una azienda leader nel settore degli elettrodornestici, denominata “RAGIONE_SOCIALE” – era stato autorizzato dal Magistrato di sorveglianza ad allontanarsi dal Comune di residenza, con obbligo di comunicare alle forze dell’ordine deputate al controllo, con cadenza settimanale, località e orario in cui si sarebbe svolta l’attività lavorativa; il tutto con prescrizion permanenza entro i confini regionali e, infine, con le limitazioni connesse alla ancora presente emergenza sanitaria. Tale autorizzazione veniva revocato, dal Magistrato di sorveglianza il 25/02/2022; il reclamo avverso tale provvedimento veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di sorveglianza ma, proposto ricorso per cassazione, tale ultima decisione veniva annullata e gli atti nuovamente inviati al Tribunale di sorveglianza di Milano, che infine emetteva l’ordinanza ora impugnata. Pendente il medesimo procedimento, veniva avanzata da COGNOME istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, che il Magistrato di sorveglianza accordava, ma con limitazioni sia di tipo orario (l’autorizzazione aveva efficacia, infatti, entro l’arco temporale che va dalle ore 06.00 alle ore 14.00), sia di natura territoriale (per essere la nuova autorizzazione circoscritta alle province di RAGIONE_SOCIALE e Milano). Le due autorizzazioni, quindi, non sono tra loro
sovrapponibili nel contenuto e non possono essere equiparate, sostanziandosi la decisione avversata in una incongrua determinazione di carenza sopravvenuta di interesse, che evita di esaminare il merito la questione dedotta.
La difesa ha presentato memoria, a mezzo della quale ha ribadito le argomentazioni poste a fondamento delle sopra riassunte doglianze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, risultando evidente – nella dedotta fattispecie l’insussistenza della ritenuta carenza di interesse, posta a fondamento dell’avversata declaratoria di non luogo a provvedere sul proposto reclamo.
Giova ricordare come il sistema processuale postuli la presenza – in capo a chi comunque avversi una determinata decisione giudiziale – di un interesse immediato, concreto ed attuale, alla rimozione di una situazione di svantaggio processuale e, correlativamente, al conseguimento di una utilità concretamente apprezzabile, consistente nell’adozione di una decisione dalla quale derivi un risultato maggiormente vantaggioso. Il soggetto legittimato, inoltre, deve essere portatore di un interesse che persista fino al momento della decisione.
2.1. La impugnata decisione, dunque, si basa sul presupposto che la nuova autorizzazione rilasciata a COGNOME sia – rispetto a quella revocata – esattamente sovrapponibile, se non addirittura più favorevole; ciò non solo con riferimento all’oggetto, ma anche quanto all’ampiezza delle possibilità di spostamento concesse al condanNOME. La sopravvenuta carenza di interesse, all’esame delle doglianze formulate in sede di reclamo, avrebbe legittimato – secondo il Tribunale di sorveglianza – la declaratoria di non luogo provvedere ora impugnata.
2.2. Colgono invece nel segno le deduzioni della difesa, che anzitutto osserva come fosse precedentemente consentito al COGNOME muoversi nell’intero territorio regionale lombardo, laddove l’autorizzazione ora in vigore consente tali spostamenti, in via esclusiva, all’interno delle province di RAGIONE_SOCIALE e Milano; inoltre, il condanNOME era prima tenuto soltanto a comunicare e documentare, con cadenza settimanale, le uscite dall’abitazione effettuate per esigenze lavorative, mentre ora gli è imposto – in relazione a tali uscite – il limite orario dalle ore 6 alle ore
2.3. Si è quindi verificata una sostanziale omissione di pronuncia, non essendo stata data risposta alle censure difensive ed essendo restato intonso l’interesse, da parte del reclamante, all’accoglimento delle proprie doglianze; risulta integrato, quindi, il denunciato vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullament dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale sorveglianza di Milano.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.