Carenza di Interesse: Quando una Nuova Autorizzazione non Basta
Il principio della carenza di interesse è un cardine del nostro sistema processuale: non si può proseguire un’azione legale se non si ha più un interesse concreto e attuale a una decisione. Ma cosa succede se, durante un procedimento, la situazione cambia ma non in modo del tutto favorevole? Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 5064/2024) fa luce proprio su questo aspetto, stabilendo che una nuova autorizzazione lavorativa, se più restrittiva della precedente revocata, non fa venir meno l’interesse a impugnare.
I Fatti del Caso: Tra Revoca e Nuova Autorizzazione
Un individuo, in regime di detenzione domiciliare per motivi di salute, stava scontando una lunga pena. Inizialmente, aveva ottenuto un’autorizzazione a svolgere un’importante attività lavorativa per un’azienda leader nel settore degli elettrodomestici. Questa autorizzazione gli consentiva di muoversi su tutto il territorio regionale, con il solo obbligo di comunicare settimanalmente le proprie trasferte.
Successivamente, il Magistrato di Sorveglianza revocava tale permesso. L’uomo presentava reclamo al Tribunale di Sorveglianza. Mentre il procedimento era in corso, otteneva una nuova autorizzazione lavorativa, la quale però presentava condizioni sensibilmente peggiorative: l’orario era limitato dalle 6:00 alle 14:00 e l’ambito territoriale era circoscritto a due sole province, invece che all’intera regione.
Il Tribunale di Sorveglianza, chiamato a decidere sul reclamo contro la revoca del primo permesso, dichiarava di non dover procedere, ritenendo che il rilascio della seconda autorizzazione avesse determinato una carenza di interesse sopravvenuta. In pratica, secondo il Tribunale, avendo ottenuto un nuovo permesso, il reclamante non aveva più motivo di contestare la revoca del precedente.
La Decisione della Corte sulla Carenza di Interesse
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’uomo, annullando la decisione del Tribunale di Sorveglianza. I giudici supremi hanno chiarito che il presupposto da cui partiva il Tribunale era errato. L’interesse a un’azione giudiziaria deve essere concreto e attuale, e deve persistere fino al momento della decisione.
In questo caso, l’interesse del reclamante non era affatto venuto meno. La nuova autorizzazione, infatti, non era ‘sovrapponibile’ né tantomeno più favorevole di quella revocata. Al contrario, le limitazioni di orario e di territorio rappresentavano un peggioramento oggettivo delle sue condizioni lavorative, ledendo così il suo interesse a ottenere il ripristino del regime precedente, ben più ampio e vantaggioso.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che il Tribunale di Sorveglianza, dichiarando la carenza di interesse, ha di fatto evitato di esaminare il merito della questione. Questo comportamento integra una ‘sostanziale omissione di pronuncia’, un vizio grave che si verifica quando il giudice non risponde alle censure e alle doglianze sollevate dalla parte.
Il sistema processuale richiede che, per negare l’interesse a ricorrere, la nuova situazione debba essere almeno equivalente, se non migliorativa, rispetto a quella richiesta. Poiché la seconda autorizzazione era palesemente più restrittiva, l’interesse del condannato a contestare la revoca del primo, più favorevole, provvedimento era ancora pienamente esistente. Il Tribunale avrebbe dovuto, quindi, valutare nel merito la legittimità della revoca, anziché chiudere il procedimento con una declaratoria di non luogo a provvedere.
Conclusioni: L’Importanza di un Interesse Concreto e Attuale
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: l’interesse ad agire non è un concetto astratto, ma deve essere valutato in concreto. Una soluzione parziale o peggiorativa offerta nel corso di un giudizio non può estinguere il diritto di una parte a ottenere una pronuncia di merito sulla propria domanda originaria. La decisione della Cassazione assicura che il diritto di difesa sia tutelato in modo effettivo, imponendo ai giudici di merito di non eludere le questioni sollevate dalle parti attraverso interpretazioni superficiali del principio di carenza di interesse. Il caso è stato quindi rinviato al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo esame che entri, questa volta, nel cuore della questione.
Quando sussiste l’interesse a impugnare un provvedimento giudiziario?
L’interesse sussiste quando una parte ha un beneficio concreto, immediato e attuale dalla rimozione del provvedimento contestato e dal conseguimento di una decisione più vantaggiosa. Questo interesse deve persistere per tutta la durata del processo.
Una nuova autorizzazione concessa durante un processo rende automaticamente inutile il ricorso contro un provvedimento precedente?
No, non automaticamente. Secondo la sentenza, se la nuova autorizzazione è oggettivamente meno favorevole (ad esempio, più restrittiva in termini di orari o territorio) rispetto a quella revocata, l’interesse a contestare il provvedimento precedente e a ripristinare le condizioni migliori non viene meno.
Cosa succede se un Tribunale dichiara la carenza di interesse in modo errato?
Se un Tribunale dichiara erroneamente la carenza di interesse senza esaminare il merito della questione, commette un vizio di ‘omissione di pronuncia’. La sua decisione può essere annullata dalla Corte di Cassazione, che rinvierà il caso allo stesso Tribunale per un nuovo giudizio che affronti le questioni sollevate nel ricorso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5064 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5064 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
- Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha deciso in ordine al reclamo proposto da NOME COGNOME (soggetto attualmente sottoposto al differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, per gravi motivi di salute, in relazione alla pena espianda pari ad anni dodici, mesi cinque e giorni diciassette, residuo della pena complessiva inflitta, che era pari ad anni quindici di reclusione, per il delitto ex art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 30 commesso nell’anno 2002, con fine pena fissato al 25/09/2030); trattavasi di reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE, di revoca dell’autorizzazione a svolgere attività lavorativa, nei confronti del quale i Tribunale di sorveglianza ha dichiarato non luogo a provvedere «per effetto dell’autorizzazione a svolgere attività lavorativa del MS RAGIONE_SOCIALE in data 19/12/2022».
- Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. Secondo la tesi difensiva, il provvedimento impugNOME si fonda sull’errato presupposto del sopravvenuto ripristino – in capo al condanNOME dell’autorizzazione a svolgere attività lavorativa, secondo le modalità dettate dall’autorizzazione genetica, emessa dal Magistrato di sorveglianza il 09/02/2021. A mezzo di tale provvedimento il COGNOME – contitolare e unico responsabile dell’area marketing di una azienda leader nel settore degli elettrodornestici, denominata “RAGIONE_SOCIALE” – era stato autorizzato dal Magistrato di sorveglianza ad allontanarsi dal Comune di residenza, con obbligo di comunicare alle forze dell’ordine deputate al controllo, con cadenza settimanale, località e orario in cui si sarebbe svolta l’attività lavorativa; il tutto con prescrizion permanenza entro i confini regionali e, infine, con le limitazioni connesse alla ancora presente emergenza sanitaria. Tale autorizzazione veniva revocato, dal Magistrato di sorveglianza il 25/02/2022; il reclamo avverso tale provvedimento veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di sorveglianza ma, proposto ricorso per cassazione, tale ultima decisione veniva annullata e gli atti nuovamente inviati al Tribunale di sorveglianza di Milano, che infine emetteva l’ordinanza ora impugnata. Pendente il medesimo procedimento, veniva avanzata da COGNOME istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, che il Magistrato di sorveglianza accordava, ma con limitazioni sia di tipo orario (l’autorizzazione aveva efficacia, infatti, entro l’arco temporale che va dalle ore 06.00 alle ore 14.00), sia di natura territoriale (per essere la nuova autorizzazione circoscritta alle province di RAGIONE_SOCIALE e Milano). Le due autorizzazioni, quindi, non sono tra loro
sovrapponibili nel contenuto e non possono essere equiparate, sostanziandosi la decisione avversata in una incongrua determinazione di carenza sopravvenuta di interesse, che evita di esaminare il merito la questione dedotta.
La difesa ha presentato memoria, a mezzo della quale ha ribadito le argomentazioni poste a fondamento delle sopra riassunte doglianze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, risultando evidente – nella dedotta fattispecie l’insussistenza della ritenuta carenza di interesse, posta a fondamento dell’avversata declaratoria di non luogo a provvedere sul proposto reclamo.
Giova ricordare come il sistema processuale postuli la presenza – in capo a chi comunque avversi una determinata decisione giudiziale – di un interesse immediato, concreto ed attuale, alla rimozione di una situazione di svantaggio processuale e, correlativamente, al conseguimento di una utilità concretamente apprezzabile, consistente nell’adozione di una decisione dalla quale derivi un risultato maggiormente vantaggioso. Il soggetto legittimato, inoltre, deve essere portatore di un interesse che persista fino al momento della decisione.
2.1. La impugnata decisione, dunque, si basa sul presupposto che la nuova autorizzazione rilasciata a COGNOME sia – rispetto a quella revocata – esattamente sovrapponibile, se non addirittura più favorevole; ciò non solo con riferimento all’oggetto, ma anche quanto all’ampiezza delle possibilità di spostamento concesse al condanNOME. La sopravvenuta carenza di interesse, all’esame delle doglianze formulate in sede di reclamo, avrebbe legittimato – secondo il Tribunale di sorveglianza – la declaratoria di non luogo provvedere ora impugnata.
2.2. Colgono invece nel segno le deduzioni della difesa, che anzitutto osserva come fosse precedentemente consentito al COGNOME muoversi nell’intero territorio regionale lombardo, laddove l’autorizzazione ora in vigore consente tali spostamenti, in via esclusiva, all’interno delle province di RAGIONE_SOCIALE e Milano; inoltre, il condanNOME era prima tenuto soltanto a comunicare e documentare, con cadenza settimanale, le uscite dall’abitazione effettuate per esigenze lavorative, mentre ora gli è imposto – in relazione a tali uscite – il limite orario dalle ore 6 alle ore
2.3. Si è quindi verificata una sostanziale omissione di pronuncia, non essendo stata data risposta alle censure difensive ed essendo restato intonso l’interesse, da parte del reclamante, all’accoglimento delle proprie doglianze; risulta integrato, quindi, il denunciato vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullament dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale sorveglianza di Milano.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.