Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27569 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27569 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME .
Data Udienza: 08/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Procuratore generale presso Corte d’appello di Venezia nel procedimento a carico di:
NOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a Montecchio Maggiore il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a San Donà di Piave il DATA_NASCITA
COGNOMEetta NOME nato a Pederobba il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Gambellara il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Di RAGIONE_SOCIALE;
nonché dagli stessi:
NOME
NOME
COGNOME NOME
COGNOMEetta NOME
COGNOME NOME
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Di RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza avverso la sentenza del 10/10/2022 AVV_NOTAIOa Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relRAGIONE_SOCIALEne svolta dai Consiglieri NOME COGNOME e NOME COGNOME;
uditi:
-il Sostituto Procuratore presso questa Corte NOME, il COGNOME ha chiesto che la Corte: annulli senza rinvio la sentenza impugnata per i COGNOME di cui all’art. 2637 c.c. e COGNOME di cui ai capi Bl, CI., Dl perché estinti per prescrizione; annulli senza r limitatamente all’aumento per la continuRAGIONE_SOCIALEne per NOME COGNOME, con COGNOMEeguente rideterminRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa pena; annulli con rinvio per i residui COGNOME nei confronti di NOME COGNOME; rigetti nel resto i ricorsi AVV_NOTAIOa Procura Generale, di NOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; rigetti il ricorso proposto per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; dichia inammissibile il ricorso proposto di NOME COGNOME; dichiari le parti AVV_NOTAIOa sente divenute irrevocabili;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da lei rappresentate, che si è riporta memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC, anche per gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME da lei sostituiti;
-l’AVV_NOTAIO in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da lei rappresentate, si è riportat memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC dall’AVV_NOTAIO;
-l’AVV_NOTAIO in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da lui rappresentate, si è rip alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC dall’AVV_NOTAIO nonché alla odierna udienza;
-l’AVV_NOTAIO in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da lei rappresentate, si è rip alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo EMAIL;
-l’AVV_NOTAIO in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da lui rappresentate, si è ri alle memorie conclusionali ed alla nota spese depositate in udienza;
-l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da lui rappresentate, si è ripor alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nonché alla odierna udienza;
-l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da lui rappresentate, si è riportat memorie conclusionali ed alla nota spese già depositata a mezzo EMAIL;
l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME sostituta degli avvocati AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da loro rappresentate, si è riportata alle memorie conclusi ed alle note spese depositate in udienza;
-l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, COGNOME sostituta AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME e AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO ha concluso come da memorie conclusionali e note spese già depositate a mezzo PEC dagli stessi;
l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da lei rappresentate, si è riportat memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC e per l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha concluso come da memorie conclusionali e nota spese già da questi depositate a mezzo PEC;
lAVV_NOTAIOAVV_NOTAIO in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da lui rappresentate, si è rip alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo EMAIL;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME sostituta degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da loro rappresentate, si è riportata alle me conclusionali ed alle note spese già depositate a mezzo EMAIL dagli stessi;
lAVV_NOTAIOAVV_NOTAIO in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da lui rappresentate ha chiesto l conferma AVV_NOTAIOa sentenza e, COGNOME sostituto dall’AVV_NOTAIO, si è riportato al memorie conclusionali ed alla nota spese già da questi depositate a mezzo EMAIL;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da lui rappresentate, si è riporta alle memorie conclusionali ed alla nota spesa già depositate a mezzo PEC; per gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME si è riportato alle memorie conclusionali ed alle no spese già depositate a mezzo PEC dagli stessi, e per l’AVV_NOTAIO ha chiesto la conferma AVV_NOTAIOa sentenza;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, COGNOME sostituta AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso come in memorie conclusionali e nota spese già dallo stesso depositate a mezzo EMAIL;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da lei rappresentate, si è ripo alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC; COGNOME sostituta degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da loro rappresentate si è riportata alle memorie conclusionali ed alle note sp già dagli stessi depositate a mezzo PEC;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da lei rappresentate, si è riportat memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC; COGNOME sostituta degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da loro rappresentate, si è riportata alle memorie conclusionali ed alle note s già dagli stessi depositate a mezzo PEC; in ultimo, l’AVV_NOTAIO – COGNOME delegata AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO – ha concluso da memorie conclusionali ed alle note spese già dallo stesso depositate a mezzo EMAIL;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da lui rappresentate, si è ripo alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC e per l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha concluso come in memorie conclusionali e nota spesa già da questi depositate a mezzo PEC;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, COGNOME sostituto processuale AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, si riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC dalla stessa;
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da lui rappresentate, si è riport memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo EMAIL;
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da lei rappresentate, si è riportat memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo EMAIL;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da lui rappresentate, si è riporta memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC e per l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha concluso come da memorie conclusionali e nota spese già da questi depositate a mezzo PEC;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in difesa AVV_NOTAIOe parti civili da lui rappresentate, si è riporta memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC; per gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ha concluso come in memorie conclusionali e nota spese già da questi depositate a mezzo EMAIL; per gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ha chiesto la conferma AVV_NOTAIOa sentenza;
lo stesso AVV_NOTAIO COGNOME, su delega AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME, deposita conclusioni e nota spese per gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME e, sempre per l’AVV_NOTAIO COGNOME, ha conclu riportandosi agli atti inviati a mezzo PEC dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lAVV_NOTAIOAVV_NOTAIO – per RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE – ha esposto COGNOME già in att si è riportata in particolare, alla memoria depositata in vista AVV_NOTAIO‘udienza del dicembre 20 concludendo per l’accoglimento del ricorso proposto dalla Procura Generale ed il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati;
l’AVV_NOTAIO, COGNOME sostituto processuale AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accogliment
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME COGNOME COGNOME è riportato ai motivi di rico ne ha chiesto l’accoglimento;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, COGNOME sostituto processuale AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO per NOME COGNOME, si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME COGNOME si COGNOME riportati ai motivi di ricorso e ne hanno chiesto l’accoglimento;
l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, si è riporta motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;
l’AVV_NOTAIO per NOME COGNOME COGNOME è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chie l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 ottobre 2022, a seguito del gravame interposto:
dal Pubblico Ministero;
dagli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (dichiarata responsabile ai sensi del d. Igs. 8 giugn 2001, n. 231; di seguito pure RAGIONE_SOCIALE);
dalle parti civili NOME COGNOME; NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME Adrian NOME COGNOME, NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME e NOME COGNOME; NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma AVV_NOTAIOa pronuncia del 19 marzo 2021 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, per quel che qui rileva:
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, nonché – in accoglimento AVV_NOTAIO‘appello proposto dalla Procura AVV_NOTAIOa Repubblica e dalle parti civili rappresentate dagli avvocati COGNOME, COGNOME e COGNOME – di NOME COGNOME, in ordine ai COGNOME di aggiotaggio ex art. 2637 cod. civ. a loro ascritti al capo A.1 (ritenuto un unico reato per ciascuna annualità di riferimento) limitatamente ai del perfezionatisi fino al 2014, nonché ai COGNOME di falso in prospetto ex art. 173-bis d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF) contestati ai capi ai capi I e L, perché estinti per prescrizion ritenuta, COGNOME all’imputRAGIONE_SOCIALEne di ostacolo all’esercizio AVV_NOTAIOe funzioni AVV_NOTAIOe autorità pubblic vigilanza ex art. 2638 cod. civ., di cui ai capi B.1 e M.1, la sola ipotesi di cui all’art. 2638, co 2, cit., ha ridotto la pena inflitta a NOME COGNOME, NOME COGNOME ad anni 3 e mesi 1 reclusione; e riconosciute a NOME COGNOME le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha ridotto la pena inflitta a quest’ultimo ad anni 2 mesi 7 e giorni 15 di reclusione;
-ha dichiarato NOME COGNOME, sempre in accoglimento del gravame AVV_NOTAIOa Parte pubblica e AVV_NOTAIOe menzionate parti civili, responsabile dei residui COGNOME a lui ascritti (vale a dire il cui all’art. 2637 cod. civ., contestato al capo A.1, nonché i COGNOME di cui all’art. 2638 co contestati ai capi B.1, C.1, D.1, E.1, F.1, H.1, G.1, M.1, e, ritenuta, COGNOME ai COGNOME di cui B.1 e M.1, la sola ipotesi di cui all’art. 2638, comma 2, cod. civ. riconosciute le atten generiche in regime di equivalenza e unificati, infine, i predetti COGNOME sotto il vinco continuRAGIONE_SOCIALEne), gli ha irrogato la pena di anni 3 e mesi 11 di reclusione, oltre al pagamento del spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
– ha assolto NOME COGNOME, per non aver commesso il fatto, dalle imputRAGIONE_SOCIALEni elevate ex art. 173bis TUF ai capi I e L, nonché dalle imputRAGIONE_SOCIALEni elevate ex art. 2638, commi 2 e 3, cod. civ. ai capi H.1 e M.1, limitatamente alle condotte ascrittegli come successive al 18/12/2014; ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti, in ordine ai COGNOME di aggiotaggio ex art. 2637 cod. civ. ascritti al capo A.1 (ritenuto un unico reato per ciascuna annualità di riferime limitatamente ai delitti perfezionatisi fino al 2014, perché estinti per prescrizione; e ri COGNOME all’imputRAGIONE_SOCIALEne di ostacolo all’esercizio AVV_NOTAIOe funzioni AVV_NOTAIOe autorità pubbliche di vigi
ex art. 2638 cod. civ. di cui ai capi B.1 e M.1, la sola ipotesi di cui all’art. 2638, comma 2, ha rideterminato la pena a lui inflitta ad anni 3 mesi 4 e giorni 15 di reclusione;
ha revocato la pena accessoria AVV_NOTAIO‘interdizione dai pubblici uffici nei confronti di NOME e NOME;
ha revocato la confisca per equivalente disposta ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 2641, COGNOME comma, cod. civ., nei confronti degli imputati per l’importo di euro 963.000.000;
in parziale accoglimento AVV_NOTAIO‘appello proposto da BPV, ha ridotto ad euro 207.900,00 la sanzione pecuniaria inflitta all’ente COGNOME responsabile degli illeciti dipendenti da reato allo s ascritti, ritenuta l’unitarietà AVV_NOTAIOe ipotesi di aggiotaggio;
ha reso le COGNOMEeguenti statuizioni civili;
ha confermato nel resto la prima decisione, segnatamente COGNOME parte in cui:
NOME dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in ordine al reato di aggiotaggio a loro ascritto al capo A.1 limitatamente alle condotte conteCOGNOME fino al 27 aprile 2013, perché estinto per prescrizione NOME affermato la responsabilità dei medesimi imputati, esclusa l’aggravante di cui all’art. 11 comma 1, n. 1, cod. pen. per le residue imputRAGIONE_SOCIALEni di cui di cui all’art. 2637 cod. civ., contes al capo Al, nonché per i COGNOME di cui all’art. 2638 cod. civ. contestati ai capi B.1, C.1, D.1 F.1, H.1, G.1, M.1, nonché per il solo NOME N.1 e, ritenuta, COGNOME ai COGNOME di cui ai capi M.1, la sola ipotesi di cui all’art. 2638, comma 2, cod. civ. riconosciute le attenuanti gener in regime di equivalenza e unificati, infine, i predetti COGNOME sotto il vincolo AVV_NOTAIOa continu NOME applicato a NOME COGNOME e NOME COGNOME l’interdizione dai pubblici uffici per la dura di anni cinque; NOME affermato la responsabilità di BPV per gli illeciti dipendenti da reato essa ascritti, ritenuta l’unitarietà AVV_NOTAIOe ipotesi di aggiotaggio, disponendo la confisca ne confronti (nei termini che si specificheranno infra).
1.1. I COGNOME COGNOME stati ascritti agli imputati COGNOME seguenti qualità, rispettivamente ri in seno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE: NOME COGNOME, presidente del COGNOMEiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne; NOME COGNOME, vice direttore generale responsabile AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOMECOGNOME vice direttore generale responsabile AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOMECOGNOME vice direttore general responsabile AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOMECOGNOME dirigente preposto alla redRAGIONE_SOCIALEne d documenti contabili AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE.
1.2. In sintesi:
il delitto di cui all’art. 2637 cod. civ. (capo A.1), è stato contestato per avere in diversi, diffuso notizie false e posto in essere operRAGIONE_SOCIALEni simulate ed RAGIONE_SOCIALE artifici, concreta idonei a provocare una sensibile alterRAGIONE_SOCIALEne del prezzo AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni BPV e ad incidere in modo significativo sull’affidamento riposto dal pubblico COGNOME stabilità patrimoniale AVV_NOTAIOa medes RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIO‘omonimo Gruppo bancario;
il reato di cui all’art. 2638 cod. civ., COGNOME al capo B.1, per avere, al fine di ost l’esercizio AVV_NOTAIOe funzioni AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, durante l’attività ispettiva compiuta dalla Autorità presso la sede sociale, e, COGNOME al capo M.1, al fine di ostacolare l’esercizio d
funzioni AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE Centrale Europea, nell’ambito AVV_NOTAIOo svolgimento AVV_NOTAIO‘esercizio di valutRAGIONE_SOCIALEne approfondita, durante l’attività ispettiva compiuta dalla RAGIONE_SOCIALE d’It presso la sede sociale nel periodo marzo – agosto 2014, occultato con mezzi fraudolenti l’esistenza di numerosi finanziamenti concessi a terzi soggetti, finalizzati all’RAGIONE_SOCIALE di a BPV sul mercato secondario (operRAGIONE_SOCIALEni caratterizzate dall’impegno assunto per conto AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE di riRAGIONE_SOCIALE dei titoli medesimi entro un termine prestabilito e COGNOMEeguente estinzione AVV_NOTAIO‘affidamento), l’esistenza di lettere rilasciate a favore di terzi soggetti, contenenti l’i da parte AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE al riRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni BPV e/o la garanzia di un determinato rendimento AVV_NOTAIO‘investimento; e comunque per avere omesso di dare comunicRAGIONE_SOCIALEne di tali circostanze, cosi determinando un ostacolo all’esercizio AVV_NOTAIOe funzioni di vigilanza AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE; COGNOME capi C.1, D.1, E.1, F.1, H.1, G.1, per avere determinato un ostacolo alle funzioni di vigilan AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE e (COGNOME al capo H.1) AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE Centrale Europea in ragione AVV_NOTAIO‘infedeltà esposte COGNOME segnalRAGIONE_SOCIALEni di vigilanza periodica, COGNOME informative preventive e nel comunicRAGIONE_SOCIALEni indicate nei medesimi capi di imputRAGIONE_SOCIALEne; COGNOME al capo N.1, ascritto per quel che qui rileva al solo COGNOME, per aver determinato un ostacolo alla vigilanza da parte de RAGIONE_SOCIALE tramite le note indicate in imputRAGIONE_SOCIALEne;
COGNOME al reato di cui all’art. 173-bis, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (capi I e l’infedeltà dei prospetti relativi alle operRAGIONE_SOCIALEni di aumento di capitale realizzate negli anni e 2014.
Avverso la decisione di COGNOME grado hanno proposto ricorso per cassRAGIONE_SOCIALEne il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., in liquidRAGIONE_SOCIALEne coatta amministrativa, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (per i motivi di seguito enunciati, nei limiti di cui all’art. comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Il Procuratore generale distrettuale ha articolato tre motivi, nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in relRAGIONE_SOCIALEne ai capi A.1, B.1 e M.1, e alla revoca AVV_NOTAIOa confisca per equivalente.
2.1.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘art. 2637 cod. civ. COGNOME la Corte di merito COGNOME erroneamente ritenuto, COGNOME alla contestRAGIONE_SOCIALEne descritta al capo Al, un unico reato di aggiotaggio bancario per ciascuna AVV_NOTAIOe annualità indicate nell’editt accusatorio, laddove il primo Giudice – condividendo la prospettRAGIONE_SOCIALEne accusatoria – NOME affermato la sussistenza di quattro ipotesi delittuose per ciascun anno (aggiotaggio informativo/manipolativo, nonché finanziario/bancario).
Ad avviso AVV_NOTAIOa parte pubblica ricorrente:
l’art. 2637 cod. civ. costituirebbe una norma incriminatrice cumulativa mista (e non invece una norma mista alternativa); e il primo Giudice – sulla scorta di COGNOME affermato d Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011, COGNOME, Rv. 253754 – 01, a proposito del concorso materiale tra manipolRAGIONE_SOCIALEne informativa e manipolRAGIONE_SOCIALEne operativa – NOME a sua volta ravvisato un concorso
materiale tra le diverse condotte di aggiotaggio (valorizzando la diversità tra le condotte tipi già descritte dal precetto penale);
la Corte di appello, pur non aderendo all’idea AVV_NOTAIO‘unicità del reato (quantunque caratterizzato da diverse modalità esecutive), ha ravvisato un unico delitto di aggiotaggio -p ciascuna annualità- in ragione AVV_NOTAIOe peculiarità AVV_NOTAIOa fattispecie concreta, in particolare perch condotte in imputRAGIONE_SOCIALEne COGNOMEro unificate dall’unico fine cui erano dirette, ossia far appari solida la banca e appetibile l’RAGIONE_SOCIALEne, e ciò pur riconoscendo la diversità degli eventi pericolos esse determinati; in tal modo, COGNOME fondato la decisione su un parametro inidoneo ad unificare sub specie iuris condotte ontologicamente diverse, comunque argomentando in contrasto con la sussistenza COGNOME specie di condotte diverse indirizzate a fini immediati disti e con la natura di reato di pericolo AVV_NOTAIO‘aggiotaggio che non sanziona il fine (sia esso raggiun o meno) bensì i mezzi impiegati (ossia l’idoneità AVV_NOTAIOa condotta);
parimenti censurabili COGNOMEro gli RAGIONE_SOCIALE argomenti spesi dal Giudice distrettuale pe affermare l’unicità del reato, ossia il trattamento sanzionatorio (che è il medesimo per le dive condotte, argomento del tutto neutro) e la complessiva gravità del fatto (che depone in senso contrario rispetto all’irragionevolezza di un più rigoroso trattamento sanzionatorio);
ancora, la Corte di merito in maniera non condivisibile COGNOME escluso – a differenza del Tribunale – nel caso di specie la differenziRAGIONE_SOCIALEne ontologica fra aggiotaggio finanziari aggiotaggio bancario in ragione AVV_NOTAIOa natura AVV_NOTAIO‘ente e del fatto che le sue RAGIONE_SOCIALEni non COGNOMEr quotate, non COGNOMEiderando che l’unificRAGIONE_SOCIALEne (operata dal d.lgs. n. 61 del 2002) AVV_NOTAIOe varie figu di aggiotaggio previste dal codice civile e dalla legislRAGIONE_SOCIALEne speciale nell’art. 2637 cod. civ. contempla diversi eventi di pericolo, COGNOMEbbe nel senso del concorso formale di COGNOME e non anche per un rapporto di specialità reciproca.
2.1.2. Con il COGNOME motivo è stata prospettata la violRAGIONE_SOCIALEne degli art. 2638 cod. civ 649 cod. proc. pen., 50 AVV_NOTAIOa Carta di Nizza, in relRAGIONE_SOCIALEne alla ritenuta sussistenza di un’un ipotesi di reato in ciascuna AVV_NOTAIOe contestRAGIONE_SOCIALEni di cui ai capi B.1 e M.1, che descrivono entram due fatti diversi (come si trae dal diverso evento di essi): difatti, la comunicRAGIONE_SOCIALEne di notizi corrispondenti a verità (dopo essersi adoperati per sviare le attività di controllo, media occultamento dei dati attinenti al capitale finanziato) integra una condotta ulteriore, produt di un evento ulteriore, che non può ritenersi assorbito dal precedente agire, né scriminat (conclusione cui in sostanza perCOGNOME la decisione impugnata), data l’insussistenza (riconosciuta dalla Corte di appello) del diritto al silenzio COGNOME fase pre-procedimentale ispettiva AVV_NOTAIOa B d’RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIOa BCE (alla stessa stregua di COGNOME già affermato dalla giurisprudenza di legitti a proposito del falso in atto pubblico).
2.1.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violRAGIONE_SOCIALEne degli artt. 2641 cod. civ., comma 2, e 25, comma 2, Cost., nonché dei princìpi di legalità AVV_NOTAIOa pena e di separRAGIONE_SOCIALEne dei poteri, con riguardo alla revoca AVV_NOTAIOa confisca di euro 963.000.000 (disposta dal Tribunale a sensi AVV_NOTAIO‘art. 2641, comma 2, cod. civ.), importo pari al valore dei beni utilizzati per commet i COGNOME (ossia alle somme di denaro investite COGNOME operRAGIONE_SOCIALEni di finanziamento illecito) cui la
territoriale COGNOME pervenuta disapplicando la disciplina interna, giustificata un’interpretRAGIONE_SOCIALEne costituzionalmente e convenzionalmente orientata (fondata sulla sproporzione AVV_NOTAIOa statuizione ablativa), così pervenendo ad un effetto paradossale in ragione AVV_NOTAIOa eccezionale gravità AVV_NOTAIOa fattispecie (riconosciuta dallo stesso Giudice distrettuale comunque compiendo un intervento riservato al Legislatore rispetto al COGNOME, ad avviso AVV_NOTAIOa Parte pubblica ricorrente (che ha richiamato pure Corte cost., ord. n. 24 del 26/01/2017) occorrerebbe un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia AVV_NOTAIO‘Unione europea, al fine di otte una interpretRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa sentenza Grande Sezione, 08/03/2022, in C-205/20 (richiamata dalla Corte territoriale) o, in subordine, accedere a una disapplicRAGIONE_SOCIALEne parziale AVV_NOTAIO‘art. 2641, comm 2, cod. civ.
2.2. La RAGIONE_SOCIALE (a mezzo AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO), ha formulato due motivi in relRAGIONE_SOCIALEne alla disposta confisca, in pregiudizio AVV_NOTAIO‘ AVV_NOTAIO‘importo di euro 74.212.687,50 COGNOME profitto del reato di ostacolo all’autorità di vigi (capo N.2 AVV_NOTAIOa rubrica).
2.2.1. Con il primo motivo COGNOME stati dedotti la violRAGIONE_SOCIALEne degli artt. 240 cod. pen., 1 53 d. Igs. n. 231 del 2001, nonché il vizio di motivRAGIONE_SOCIALEne, in ordine al mancato accertamento d un profitto confiscabile derivante dal reato di cui all’art. 2638 cod. civ. e alla sussistenza di un profitto pari alla somma confiscata.
La difesa:
nel presupposto che il profitto debba identificarsi nel vantaggio economicamente apprezzabile derivante dal reato, ha indicato come preferibile l’orientamento giurisprudenziale che richiede un nesso causale diretto ed essenziale tra il reato e il profitto e ciò – sulla sc COGNOME argomentato dalle Sezioni Unite e dalla dottrina nonché di COGNOME esposto COGNOME relRAGIONE_SOCIALEne illustrativa al d. Igs. n. 231 del 2001- anche nei casi di ablRAGIONE_SOCIALEne nei confronti di una pers giuridica, rispetto alla COGNOME diCOGNOME centrale il concetto di pertinenzialità (indipendentem dalla fungibilità del denaro), espressivo AVV_NOTAIOa relRAGIONE_SOCIALEne tra la res e il reato perpetrato (in termini di incremento AVV_NOTAIOa sfera giuridico-patrimoniale che non vi COGNOME stato se li reato non foss stato commesso), che – COGNOME all’ente – derivi da un reato presupposto AVV_NOTAIOa responsabilità ex d. Igs n. 231 del 2001;
ha censurato la sentenza impugnata che ha COGNOMEiderato il detto importo profitto diretto ed immediato del reato di ostacolo all’autorità di vigilanza, senza motivare in ordine all’esiste di un profitto derivante da esso reato ed argomentando solo in ordine al quantum di esso – il che è vieppiù erroneo a proposito di una fattispecie che, come l’ostacolo alle autorità di vigilan non genera un profitto in via prima facie immediata (asserto corroborato da Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, COGNOME, Rv. 271440 – 01) – ed anzi compiendo un’indebita sovrapposizione tra i concetti di interesse, vantaggio e profitto ed erroneamente correlando il profitto al delitto all’art. 2638 cit. e non invece a quello di falso in prospetto (ex art. 173 -bis d. Igs. n. 58 del 1998, contestato agli imputati al capo L.), che tuttavia non rientra nel novero di quelli che, a m del d. Igs. n. 231 del 2001, COGNOMEentono l’ablRAGIONE_SOCIALEne.
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2.2.2. Con il COGNOME motivo COGNOME stati denunciati la violRAGIONE_SOCIALEne degli artt. 240 cod. pen 19 e 53 d. Igs. n. 231 del 2001 nonché il vizio di motivRAGIONE_SOCIALEne, in ragione AVV_NOTAIO‘omess COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEne, al fine AVV_NOTAIOa determinRAGIONE_SOCIALEne del profitto confiscabile, dei costi sostenuti dall’ in riferimento all’operRAGIONE_SOCIALEne di aumento del capitale del 2014. Difatti, come chiarito da Sez. n. 26654 del 27/03/2008, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 239924, ed affermato pure dall successiva giurisprudenza di legittimità, qualora il reato dal COGNOME scaturisce li profitto sia realizzato nell’ambito di attività intrinsecamente lecite (COGNOME l’attività d’impresa), il dovrebbe identificarsi con il vantaggio economico derivato dal reato, al netto AVV_NOTAIO‘effettiva ut eventualmente COGNOMEeguita dal danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente: dunque, nel caso in esame la Corte di merito, nel determinare il profitto, oltre ad analizzare complessiva operRAGIONE_SOCIALEne di aumento di capitale (e non limitarsi a computare il solo controvalore del capitale finanziato) come accaduto COGNOME specie e ad escludere (come ritenuto dai Giudici di merito) il controvalore economico AVV_NOTAIO‘aumento di capitale (sottoscritto con finanziamento concesso dalla RAGIONE_SOCIALE stessa), nonché di COGNOME medio tempore restituito ai soci per via transattiva, COGNOME dovuto scomputare pure le commissioni, gli interessi e gli storni pagat dall’ente ai soci in relRAGIONE_SOCIALEne all’operRAGIONE_SOCIALEne di aumento di capitale.
2.3. NOME COGNOME (a mezzo degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME) ha presentato tre motivi di ricorso.
2.3.1. Con il primo prospetta, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenz riferimento all’art. 8 cod. proc. pen., in COGNOME, COGNOMEiderata la motivRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa Corte di me in relRAGIONE_SOCIALEne al /ocus commissi delicti di cui all’art. 2638 cod. civ. contestato al capo B.1, ritenuto più grave, occorre chiarire COGNOME sia la perimetrRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘imputRAGIONE_SOCIALEne, alla lu AVV_NOTAIO‘elaborRAGIONE_SOCIALEne di legittimità in riferimento all’art. 521 cod. proc. pen., che ha evidenziato l’identità del fatto attenga all’essenza AVV_NOTAIOa fattispecie criminosa, non necessariamen coincidente con la descrizione del fatto stesso contenuta nel capo di imputRAGIONE_SOCIALEne, il che non può non rilevare anche ai fini AVV_NOTAIOa determinRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa competenza. Nella vicenda in esame ciò comporta l’inclusione nell’alveo AVV_NOTAIO‘imputRAGIONE_SOCIALEne anche AVV_NOTAIO‘invio del rendiconto RAGIONE_SOCIALE, atteso che, benché dal punto di vista formale l’imputRAGIONE_SOCIALEne in esame abbia ad oggetto solo il COGNOME comma AVV_NOTAIO‘art. 2638 cod. civ. – reato di evento che punisce il vero e proprio ostacolo al vigilanza mediante una condotta libera -, in realtà la contestRAGIONE_SOCIALEne riguarderebbe anche l mendace comunicRAGIONE_SOCIALEne alla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, di cui al primo comma del predetto articolo, anche COGNOMEiderato come, nel caso di specie, l’ostacolo alla vigilanza sia stato contestato in fo concorsuale, per cui il contributo causale di ciascuno dei correi è stato posto in essere nell’amb AVV_NOTAIOa condotta rispettivamente svolta, tant’è che solo ad alcuni COGNOME attribuita una condot nell’ambito dei rapporti con gli ispettori AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, mentre per RAGIONE_SOCIALE – tra particolare, COGNOME COGNOME COGNOME in rilievo proprio la gestione degli adempimenti contabi predisposizione dei bilanci d’esercizio, le segnalRAGIONE_SOCIALEni e le comunicRAGIONE_SOCIALEni all’Autorità di vigila ciò senza contare che lo stesso capo di imputRAGIONE_SOCIALEne fa menzione AVV_NOTAIOa omissione di comunicRAGIONE_SOCIALEni
che NOME determinato un ostacolo all’esercizio AVV_NOTAIOe funzioni di vigilanza da parte AVV_NOTAIOa Banc d’RAGIONE_SOCIALE, la COGNOME, “COGNOMEeguentemente, non dava luogo ad approfondimenti conoscitivi in sede ispettiva…..”; il che dimostra, a differenza di COGNOME ritenuto dalla Corte di merito l’omissione AVV_NOTAIOe comunicRAGIONE_SOCIALEni circa l’esistenza AVV_NOTAIOa prassi aziendale AVV_NOTAIOa concessione d finanziamenti finalizzati all’RAGIONE_SOCIALE e/o sottoscrizioni di RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE, abbia prec l’approfondimento in sede ispettiva, così come il generico riferimento, contenuto nel capo d imputRAGIONE_SOCIALEne, alla “mancata comunicRAGIONE_SOCIALEne”, rende evidente che essa sia riferita non solo alle segnalRAGIONE_SOCIALEni periodiche sulla situRAGIONE_SOCIALEne patrimoniale AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dovute alla Ba d’RAGIONE_SOCIALE, ma anche ai chiarimenti richiesti in sede ispettiva, non potendo, quindi, non COGNOMEider la comunicRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE inviata alla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE nell’aprile 2012 il primo segmento AVV_NOTAIO complessiva condotta di ostacolo individuata dal capo B.1, alla luce AVV_NOTAIOa natura di det rendiconto, come individuato dalla circolare n. 263/2006 AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE; per cui, l’ taciuto, in tale sede, l’esistenza AVV_NOTAIOa pratica diffusa dei finanziamenti, ha drasticam condizionato la conduzione AVV_NOTAIO‘ispezione, come si evince dalle s.i.t. del capo team ispettiv AVV_NOTAIO COGNOME, richiamate nell’ordinanza del Giudice AVV_NOTAIO‘udienza preliminare, e dal contenut AVV_NOTAIOa relRAGIONE_SOCIALEne ispettiva, che dedica ampio spRAGIONE_SOCIALE all’analisi del contenuto AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE; n COGNOMEegue che la trasmissione di tale documento, a contenuto mendace, alla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, nell’aprile 2012, costituisce il momento in cui si è COGNOMEumato il reato di cui al capo B.1, d rappresenta il primo segmento di condotta. Diversamente da COGNOME sostenuto, la Corte di merito ha COGNOMEiderato che tale segmento di condotta non COGNOME stato neanche inRAGIONE_SOCIALEmente contemplato nel capo di imputRAGIONE_SOCIALEne, risultando lo stesso, quindi, ininfluente ai fini d individuRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa competenza territoriale, dovendosi il giudice, in RAGIONE_SOCIALE termini, attener sola contestRAGIONE_SOCIALEne come formulata dal pubblico ministero, nonostante ciò contrasti con il sistema processuale, che attribuisce al giudice per le indagini preliminari un ampio potere di contro sull’operato del pubblico ministero, come dimostrato dalla giurisprudenza elaborata in tema di archiviRAGIONE_SOCIALEne, iscrizione nel registro degli indagati ed imputRAGIONE_SOCIALEne coatta, dal che COGNOMEegue ch il giudice possa, e debba, prendere in COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEne, ai fini AVV_NOTAIOa determinRAGIONE_SOCIALEne del competenza territoriale, tutte le circostanze di fatto che risultano dal fascicolo AVV_NOTAIOe in preliminari, anche se formalmente non richiamate dal capo di imputRAGIONE_SOCIALEne, in funzione, tra l’altro, del rispetto del principio di cui all’art. 25, comma 1, AVV_NOTAIOa Costituzione, teso ad e COGNOME del così detto “forum shopping” da parte AVV_NOTAIOa pubblica accusa. Nel caso in esame, sin dall’udienza preliminare, nel fascicolo processuale era disponibile tutta la documentRAGIONE_SOCIALEn necessaria ai fini AVV_NOTAIOa corretta individuRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa competenza territoriale, tra raccomandata con cui era stata inviata la RAGIONE_SOCIALE, circostanza, tra l’altro, ampiamente utilizzat dalla difesa in sede di relativa eccezione e, prima ancora, posta a fondamento AVV_NOTAIOe richieste proroga dei termini AVV_NOTAIOe indagini preliminari. Infine, si sottolinea come la motivRAGIONE_SOCIALEne d Corte di merito – che, alla pag. 235 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, ha affermato come, anche aderendo alla tesi difensiva, la natura istantanea del reato impedisca di dare rilievo alla na eventualmente recettizia AVV_NOTAIOa comunicRAGIONE_SOCIALEne, incidente unicamente sull’efficacia AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALEn Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
tipica – si ponga in contrasto con la sentenza AVV_NOTAIOa CassRAGIONE_SOCIALEne che, in tema di risoluzione de conflitto di competenza nell’ambito del procedimento cautelare, NOME individuato – in riferimento al reato di ostacolo alla vigilanza esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE – la competenza territori di RAGIONE_SOCIALE, dovendosi, cioè, individuare il luogo di COGNOMEumRAGIONE_SOCIALEne con quello in cui vengono assunte le determinRAGIONE_SOCIALEni degli organi di vigilanza; nel caso in esame, quindi, la competenza territoria COGNOME dovuto essere individuata in Roma, sia in relRAGIONE_SOCIALEne alla fattispecie di cui all’art. 26 comma primo, cod. civ., sia, a maggior ragione, nel caso del delitto di evento di cui al second comma AVV_NOTAIOa citata disposizione.
2.3.2. Con il COGNOME motivo, il ricorso denuncia un vizio di motivRAGIONE_SOCIALEne, ai sensi AVV_NOTAIO‘a 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla identificRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe operaz riconducibili alla nozione di “capitale finanziato”, richiamata dagli artt. 2637 e 2638 cod. (capi Al, B.1, C.1, D.1, E.1, F.1, G.1, H.1, M.1 AVV_NOTAIO‘imputRAGIONE_SOCIALEne), anche tenuto conto del specifiche deduzioni sollevate con l’atto di appello. Secondo la Difesa, la circostanza che, come riconosciuto dalla COGNOMEulenza di parte del Prof. COGNOME, il capitale finanziato dalla B RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE COGNOME ampiamente diffuso fra i clienti/soci AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, non sareb sufficiente ad affermare, come ritenuto dai giudici di merito, che esso non poteva essere ignorato dal Presidente del Consiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne, posto che la prova AVV_NOTAIOa COGNOMEapevolezza AVV_NOTAIOe “operRAGIONE_SOCIALEni baciate” da parte di COGNOME si porrebbe in maniera diversa a seconda che il COGNOME COGNOME concentrato in capo a un numero limitato di RAGIONE_SOCIALEnisti o COGNOME, invece, pervasivo. Secondo il prof. COGNOME le operRAGIONE_SOCIALEni di finanziamento dei piccoli soci COGNOMEro COGNOME inc indiscriminatamente dai c.t. dei P.M. nell’ambito del COGNOME del capitale finanziato, portando ad una visione distorta del COGNOME, che COGNOME potuto essere rimeditata con una perizia, ripetutamente richiesta e mai accordata.
La Corte di appello, aderendo alle tesi proposte dalla Procura Generale e dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, COGNOME incorsa in un’erronea valutRAGIONE_SOCIALEne del quadro normativo di riferimento, che detterebbe una diversa disciplina del mercato primario e secondario relativamente alle c.d. operRAGIONE_SOCIALEni di finanziamento correlato all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni. Mentre nel caso del finanziament per l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni di nuova emissione, il capitale sottoscritto non è fully paid interamente versato), sicché è necessaria la deduzione dai fondi propri AVV_NOTAIOe somme finanziate in COGNOME la banca assume un rischio su sé stessa perché il capitale sottoscritto non è versato, nel caso, invece, del finanziamento effettuato nel mercato secondario nell’ambito di scambi tra clienti, in cui si COGNOME svolte la maggior parte AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni baciate qui in rilievo, dal mom che il controvalore AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni è interamente versato al momento AVV_NOTAIO‘emissione, il rischio sul RAGIONE_SOCIALEni non è a carico AVV_NOTAIOa banca, salvo che nel caso in cui il debitore non sia in grado di fronte al rimborso se non con la vendita AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni o perché esistono pattuizioni ch trasferiscono il rischio sulla banca, sicché in assenza di queste situRAGIONE_SOCIALEni non occorre operar alcuna deduzione dai fondi propri. Secondo la Corte di appello, tuttavia, anche nel finanziamento di acquisti nel mercato secondario COGNOME sufficiente, ai fini AVV_NOTAIO‘obbligo di deduzione dai fo propri, che l’RAGIONE_SOCIALE sia stato finanziato dalla banca, sicché non COGNOME necessario verificar
se il prenditore abbia un adeguato merito RAGIONE_SOCIALEzio che gli COGNOMEenta di far fronte al rimborso d prestito. E ciò in virtù del paragrafo 7 del Capitolo 2 AVV_NOTAIOa circolare 263/2006, COGNOME cui anticipRAGIONE_SOCIALEni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza nonché le operRAGIONE_SOCIALEni d finanziamento effettuate dalla banca per finalità di riRAGIONE_SOCIALE di tali strumenti COGNOME equipar al riRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe stesse. Si ritiene che sussista un riRAGIONE_SOCIALE qualora, sotto i profili contra e AVV_NOTAIOe caratteristiche effettive AVV_NOTAIO‘operRAGIONE_SOCIALEne, i momenti AVV_NOTAIO‘emissione AVV_NOTAIOo strumento de banca con COGNOMEeguente raccolta di fondi patrimoniali e AVV_NOTAIO‘erogRAGIONE_SOCIALEne di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato”. Ora, in base all’art. 12 AVV_NOTAIOe disposizioni sulla legge in generale, occorre privilegiare il cd. c letterale e solo in presenza di problemi interpretativi ricorrere al cd. criterio logico- sistem Dall’analisi letterale emergerebbe che il “riRAGIONE_SOCIALE” non è quello dei terzi ma quello AVV_NOTAIOa banc posto che, nel caso degli acquisti di terzi, effettuati nel mercato secondario con denaro forni dalla banca, il regolatore COGNOME usato più propriamente il termine “RAGIONE_SOCIALE“, mentre i concetto di riRAGIONE_SOCIALE rimanda a operRAGIONE_SOCIALEni di finanziamento che abbiano l’effetto di ritrasfer alla banca il rischio AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni e si riferisce, dunque, al caso in cui il versamento del ca post-emissione avCOGNOME con denari AVV_NOTAIOa banca e non al caso di finanziamento degli acquisti di terzi nel mercato secondario da RAGIONE_SOCIALE terzi, i quali COGNOME fully paid, posto che il relativo contro è regolarmente versato alla RAGIONE_SOCIALE all’atto AVV_NOTAIO‘emissione e i denari erogati dalla banca vanno i favore di un socio che a sua volta li dà a un altro socio, sicché il rischio si sposta sul piano pr del rapporto RAGIONE_SOCIALEzio e per valutarne l’esistenza è necessario indagare il merito RAGIONE_SOCIALEzio debitore. Può, tuttavia, accadere che l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni nel mercato secondario, compiuto da terzi con denaro AVV_NOTAIOa banca, per le concrete modalità AVV_NOTAIO‘operRAGIONE_SOCIALEne costituisca un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE mascherato. In quest’ultimo caso la banca assume il rischio su sé stessa perché le RAGIONE_SOCIALEni oggetto AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME in realtà RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE e non svolgono più la funzione presidio degli RAGIONE_SOCIALE rischi AVV_NOTAIO‘attivo bancario e di protezione dei depositanti e degli RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘intermediario e perciò il controvalore AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni deve essere dedotto dai fondi propri de banca sulla base di un altro alinea del paragrafo 7, capitolo 2 AVV_NOTAIOa circolare 263, che discipl gli acquisti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEni anche per mere finalità di ricollocamento sul mercato e dispone ch “le quote a qualunque titolo detenute dalla banca, non COGNOME computabili nel calcolo del patrimonio di vigilanza”. A conferma, la disciplina europea, entrata in vigore dal 10 gennaio 2014, contenuta nel regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (RAGIONE_SOCIALE Requirements Regulation- CRR), nel punto 2 AVV_NOTAIO‘art. 8, regolamento UE n. 241/2014 (Regulatory Technical Standards- RTS- Fondi propri), recita che “… il finanziamento diretto si riferisce a situazi cui un ente ha concesso a un investitore, in qualsiasi forma, un prestito o RAGIONE_SOCIALE finanziamen che COGNOME utilizzati per l’RAGIONE_SOCIALE dei suoi strumenti di capitale” e, nel punto 3, c finanziamento diretto comprende anche finanziamenti concessi, per scopi diversi dall’RAGIONE_SOCIALE degli strumenti di capitale di un ente, a qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga nell’e RAGIONE_SOCIALEzio una partecipRAGIONE_SOCIALEne qualificata …o che sia COGNOMEiderata una parte correlata …qual l’ente non sia in grado di dimostrare che: a) l’operRAGIONE_SOCIALEne COGNOME effettuata a condizioni simi Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
quelle di altre operRAGIONE_SOCIALEni con terzi; e b) la persona fisica o giuridica o la parte correlat fanno affidamento sulle distribuzioni o sulla vendita degli strumenti di capitale detenuti coprire il pagamento degli interessi e il rimborso del finanziamento”. Questa disposizion conferma che perché sorga l’obbligo di deduzione dai fondi propri è necessario che, per effetto del prestito, l’ente RAGIONE_SOCIALEzio abbia assunto un rischio su sé stesso e perciò gli effetti econ AVV_NOTAIO‘operRAGIONE_SOCIALEne COGNOME equiparabili a quelli di un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEni. Ne COGNOMEegue che, ne casi in cui la presunzione relativa non opera (cioè tutti i casi nei quali il prestito non è ero un RAGIONE_SOCIALEnista rilevante o una parte correlata), per accertare l’esistenza AVV_NOTAIO‘obbligo di deduzio oltre a verificare se il prestito è stato concesso con lo scopo di sottoscrivere RAGIONE_SOCIALEni, nel cas acquisti nel mercato secondario occorre controllare il merito RAGIONE_SOCIALEzio del debitore per stabi se l’operRAGIONE_SOCIALEne di finanziamento espone la banca al rischio di non recuperare le somme date a prestito.
La valutRAGIONE_SOCIALEne di questo rischio è COGNOME banche fortemente condizionata da un complesso sistema di regole di vigilanza e non solo, fondate sull’analisi di informRAGIONE_SOCIALEni, di na quantitativa e qualitativa, relative al debitore, che ne determinano il grado di affidabilit capacità di rimborso (cioè il merito RAGIONE_SOCIALEzio), per modo che se non vi COGNOME fattori che rendan incerto il recupero AVV_NOTAIOe somme date a prestito non vi è ragione di elidere dai fondi propri de banca l’ammontare finanziato. Se, poi, nel corso del tempo il merito RAGIONE_SOCIALEzio del debitore deteriora, la banca, COGNOME periodiche revisioni, dovrà intervenire rettificando in diminuzione alcuni casi azzerando il valore del RAGIONE_SOCIALE, con i COGNOMEeguenti effetti sul patrimo AVV_NOTAIO‘intermediario.
Le COGNOMEeguenze di questo errore hanno portato a una illogica motivRAGIONE_SOCIALEne in ordine alla COGNOMEapevolezza di COGNOME circa l’esistenza del capitale finanziato, poiché non COGNOME COGNOMEo la possibilità di individuare il carattere illecito AVV_NOTAIOe cd. operRAGIONE_SOCIALEni finanziate, posto che i p soggetti che fecero operRAGIONE_SOCIALEni baciate erano imprenditori e/o finanzieri di primaria importanza che detenevano già importanti pacchetti di RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e che usufruivano di finanziamenti per le loro attività industriali o per investimenti nel settore mob o immobiliare.
La seconda questione concerne l’individuRAGIONE_SOCIALEne di una operRAGIONE_SOCIALEne correlata e cioè l’accertamento del nesso teleologico tra il finanziamento e l’RAGIONE_SOCIALE. Già nel giudizio di pr grado, COGNOMECOGNOME mediante la COGNOMEulenza tecnica del Prof. COGNOME, NOME chiarito che, quando lo scopo AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni non risulti documentalmente, la finalità del prestito, e q l’esistenza di un obbligo di deduzione dai fondi propri, può essere accertata sulla base di element presuntivi, che la Circolare n. 263 individua nel fatto che, COGNOMEo riguardo al contratto e caratteristiche effettive AVV_NOTAIO‘operRAGIONE_SOCIALEne, i momenti AVV_NOTAIO‘emissione AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni e AVV_NOTAIO‘erogaz di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato; laddove, a livello di normativa europea, l’art. 9, comma 4 del Regolamento 241/2014 precisa che per evitare la qualifica di finanziamento diretto o indiretto…, l’ente garantisce aver erogato il finanziamento allo scopo di sottoscrivere RAGIONE_SOCIALEmente o inRAGIONE_SOCIALEmente strument
di capitale AVV_NOTAIO‘ente. Inoltre, COGNOME il prof. COGNOME la circostanza che un RAGIONE_SOCIALEnista sia debitore AVV_NOTAIOa banca per aver ricevuto dei finanziamenti non comporta un’operRAGIONE_SOCIALEne equiparabile a un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE, tanto più nel caso AVV_NOTAIOe banche cooperative, perché il principio mutualistico ha in sé la COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEne che il socio sia cliente AVV_NOTAIOa banca e, nel AVV_NOTAIOe aziende di RAGIONE_SOCIALE di territorio, che quasi tutti i soci siano finanziati dalla banca hanno partecipato alla RAGIONE_SOCIALE per poter essere sostenuti finanziariamente, posto che, come detto dal AVV_NOTAIO COGNOME “in una banca RAGIONE_SOCIALE è normale che un cliente sia insieme finanziato e socio”.
In forza di simili premesse, i COGNOMEulenti tecnici del P.M., alle cui tesi la Corte di appel è allineata, non NOME definito un arco temporale e non NOME nemmeno fissato alcun range di importo dei controvalori di erogRAGIONE_SOCIALEni e acquisti, per desumere la correlRAGIONE_SOCIALEne tr finanziamento e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni, hanno finito con l’includere, COGNOME quantificRAGIONE_SOCIALEne COGNOME, anche situRAGIONE_SOCIALEni che non rappresentano operRAGIONE_SOCIALEni per le quali sia davvero sorto l’obbligo di detrRAGIONE_SOCIALEne dai fondi propri, ma che indicano semplicemente la coesistenza, in capo allo stesso soggetto o gruppo collegato, di un debito verso la banca e di una operRAGIONE_SOCIALEne di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEni.
Dunque, la Corte territoriale COGNOME errato:
nel calcolare l’entità del capitale finanziato, non distinguendo fra finanziamenti conces per l’RAGIONE_SOCIALE nel mercato primario e nel mercato secondario;
nell’avere desunto l’esistenza di un’operRAGIONE_SOCIALEne correlata dalla semplice coesistenza tra un finanziamento e l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni senza verificare se vi COGNOME un nesso teleologico.
La Corte d’Appello a sostegno AVV_NOTAIOa esistenza di un capitale finanziato superiore a un miliardo di euro, indica – alle pag. 273/274 AVV_NOTAIOa sentenza – due testimonianze rese in primo grado (COGNOME e COGNOME), la registrRAGIONE_SOCIALEne del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 10.11.2014 in cui l’ex D.AVV_NOTAIO COGNOME NOME affermato” …abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare .. e una frase pronunciata da COGNOME e oggetto di intercettRAGIONE_SOCIALEne telefonica. In realtà, proseguendo nell’ascolto AVV_NOTAIOa registrRAGIONE_SOCIALEne il AVV_NOTAIO COGNOME replica dicendo “ma non li … ma non li pre NOME“, ovvero che nessuno aderisce alle proposte di un finanziamento agevolato. Pertanto, anche se la registrRAGIONE_SOCIALEne del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 10.11.2014 costituisce la prova circa AVV_NOTAIO partecipRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘alta dirigenza alla realizzRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe c.d. operRAGIONE_SOCIALEni baciate, essa dimost la volontà di tenere segreta questa circostanza (primo fra tutti, al CdA ed al suo Presidente).
Parimenti non decisiva è poi l’intercettRAGIONE_SOCIALEne telefonica di COGNOME del 31.08.2015 in cu egli afferma “il miliardo … il miliardo l’ho deliberato io! …” e che si colloca temporalmen momento in cui l’RAGIONE_SOCIALE Audit AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha già individuato una somma vicina al miliardo di euro, sicché la reRAGIONE_SOCIALEne di COGNOME è quella di confutare la tesi di un suo nel COGNOME del capitale finanziato e non certamente di avvalorare l’entità AVV_NOTAIOo stesso.
Del tutto irrilevanti COGNOME poi le indicRAGIONE_SOCIALEni testimoniali. In realtà, l’unica testimoni quella del dirigente COGNOME COGNOME COGNOME il COGNOME nei primi mesi del 2015 in 800 milioni, riducendo di oltre 200 milioni l’entità del COGNOME. Si tratta però di una s
COGNOME
cr
approssimativa, che non è frutto di alcun reale accertamento. Il teste NOME si limita po richiamare la valutRAGIONE_SOCIALEne di COGNOME (pag. 274 AVV_NOTAIOa sentenza).
2.3.3. Con il terzo motivo, il ricorso prospetta, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violRAGIONE_SOCIALEne degli artt. 192, commi 2 e 3, 194, comma 3 e il vizio di motivRAGIONE_SOCIALEne relRAGIONE_SOCIALEne ai COGNOME di cui agli artt. 2637 e 2638 cod. civ. contestati ai capi Al, B.1, C.1, D. F.1, G.1, H.1, M.1. Sul punto, la sentenza impugnata non ripercorrerebbe lo stesso ragionamento del primo Giudice, che NOME ritenuto la condotta illecita essere il frutto di una pianificazi condivisa tra gli imputati, individuando un board ristretto a cui partecipava anche COGNOME. La Corte territoriale, invece, fonderebbe l’affermRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa sua responsabilità unicamente sul preteso accordo illecito con il direttore generale COGNOME, posto che la Difesa NOME dimostrato come solo quest’ultimo – artefice AVV_NOTAIO‘opera illecita – interloquisse con COGNOME, del tutto estraneo, qui board ristretto, come dimostrato dalle dichiarRAGIONE_SOCIALEni del coimputato COGNOME. Avendo, quindi, su punto, la Corte di merito accolto le deduzioni difensive, essa non COGNOME potuto procedere all’integrRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa sentenza di merito in COGNOME essa seguiva un apparato logicoargomentativo difforme, per cui la inconciliabilità AVV_NOTAIOe ricostruzioni si tradurrebbe in un trasversale AVV_NOTAIOa motivRAGIONE_SOCIALEne, che, di fatto, COGNOME eluso una serie di deduzioni difensive e, particolare, la prova AVV_NOTAIO‘accordo criminoso tra COGNOME e COGNOME, non NOME alcuno dei dirigenti o funzionari AVV_NOTAIOa banca mai interloquito con COGNOME, ma soltanto con COGNOME, rimasto estraneo al presente procedimento. La motivRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa Corte di merito, quindi, risulterebbe illogica e, pe certi versi, carente, deducendo il sodalizio tra COGNOME e COGNOME da elementi estranei al thema probandum, quali, ad esempio: gli incontri periodici per definire l’ordine del giorno dei Consigli di amministrRAGIONE_SOCIALEne; alcune intercettRAGIONE_SOCIALEni che non coinvolgono COGNOME, bensì COGNOME e terzi soggetti, risultando illogico dedurre il ruolo del ricorrente nell’operatività illec dichiarRAGIONE_SOCIALEne di COGNOME, COGNOME cui COGNOME condivideva la propria politica gestionale, senza però alcun riferimento alle operRAGIONE_SOCIALEni illecite; ciò senza COGNOMEiderare che la chiamata in correità COGNOME – resa nel corso di un’intercettRAGIONE_SOCIALEne di cui egli NOME la COGNOMEapevolezza – COGNOME dovuto essere valutata ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 192, comma 3, cod. proc. pen., risultando l’accordo criminos tra i predetti soggetti una mera congettura, alla COGNOME non posCOGNOME essere applicati i crit giurisprudenziali elaborati in tema di condivisione di intenti criminosi tra soggetti legati da v di parentela o di coniugio. Quanto alle dichiarRAGIONE_SOCIALEni rese dal ricorrente all’ispettore AVV_NOTAIOa AVV_NOTAIO, qualificate come confessione stragiudiziale, al di là del fatto che il suo contenuto è s chiarito da COGNOME in sede di spontanee dichiarRAGIONE_SOCIALEni, la possibile esistenza di sporadici casi correlRAGIONE_SOCIALEne tra RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni e finanziamento da parte AVV_NOTAIOa banca era del tutto compatibil con la prassi AVV_NOTAIOe banche popolari e nulla dimostra AVV_NOTAIOa necessaria COGNOMEapevolezza, da parte di COGNOME, AVV_NOTAIOa reale dimensione del COGNOME, anche alla luce AVV_NOTAIOa complessità AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni, posto che solo una completa cognizione di esso COGNOME potuto fondare una sua COGNOMEapevole partecipRAGIONE_SOCIALEne alla diffusione di dati e notizie mendaci e alla sottoscrizione di comunicRAGIONE_SOCIALE mendaci alle autorità di vigilanza ai sensi degli artt. 2637 e 2638 cod. civ. Né la senten impugnata dimostra che COGNOME potesse rappresentarsi la non corrispondenza tra l’ammontare Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
AVV_NOTAIOa riserva ex art. 2358 cod. civ., effettivamente iscritta in bilancio, e la diversa entità COGNOME dovuto essere iscritta, come evidenziato dalla sentenza impugnata per il coimputato COGNOME, assolto da ogni addebito già in primo grado. Ciò, a maggior ragione, in un contesto i cui anche le strutture operative competenti ignoravano la reale entità del COGNOME, come riconosciuto dalla sentenza. Né il protagonismo AVV_NOTAIO‘imputato nell’esercizio AVV_NOTAIOe sue funzio presidenziali potrebbe assumere un autonomo ruolo dimostrativo AVV_NOTAIOa fondatezza AVV_NOTAIOa ipotesi di accusa, svolgendo il ricorso, sul punto, un’articolata critica al metodo inferenziale seguito Corte di merito, che ha posto a fondamento AVV_NOTAIOa sequenza indiziaria alcune macro-circostanze (quali la posizione di dominio svolta da COGNOME, la sua forma pervasiva di controllo sul Consigl d’amministrRAGIONE_SOCIALEne e sul RAGIONE_SOCIALE, la sua influenza sul management e su COGNOME in particolare), che tradottesi in un’analisi parcellizzata e priva AVV_NOTAIOa seria confutRAGIONE_SOCIALEne deduzioni difensive. Lo stesso criterio di valutRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘attendibilità dei testi – ritene attendibili le deposizioni dei funzionari più distanti dall’RAGIONE_SOCIALE e meno attendibil provenienti da soggetti interni alla banca -, si fonda su di un criterio illogico, se si COGNOMEide soggetti estranei alle vicende non posCOGNOME che fondarsi su supposizioni e impressioni e, soprattutto, evidenzia una presunzione di fondatezza AVV_NOTAIOa prospettRAGIONE_SOCIALEne accusatoria. La sentenza, quindi, finisce per evocare una responsabilità di posizione, in cui confonde il ruolo COGNOME COGNOME banca con il ruolo da questi svolto nell’ambito di un’attività illecita, confe rilevanza processuale a semplici voci correnti, come dimostrato dalla critica svolta in riferime a singoli passaggi AVV_NOTAIOa sentenza impugnata.
2.4. NOME COGNOME (a mezzo degli avvocati NOME COGNOME jr. e NOME COGNOME) ha presentato cinque motivi di ricorso, impugnando pure (cfr. quinto motivo) l’ordinanza in data 18 maggio 2022, con la COGNOME al Corte di appello ha rigettato l’eccezione d’inutilizzabilità del audio relativo alla registrRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa seduta del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 10 novembre 2014; nonché quattro motivi nuovi.
2.4.1. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di motivRAGIONE_SOCIALEne in ordine all’affermRAGIONE_SOCIALE di responsabilità AVV_NOTAIO‘imputato per il delitto di aggiotaggio (capo Al, segnatamente in ordine alle condotte perfezionatesi dopo il 2014, atteso che è stata dichiarata la prescrizione di que poste in essere fino a quella data), cui la Corte di appello (pur dando conto AVV_NOTAIOa n implausibilità AVV_NOTAIOa dedotta convinzione del NOME AVV_NOTAIOa liceità AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni di finanziamen correlate) è pervenuta perché ha attribuito all’imputato, con un iter affetto da vizi logici, la COGNOMEapevolezza del fatto che lo scomputo di tale capitale finanziato dal patrimonio di vigilanz di RAGIONE_SOCIALE in realtà non NOME luogo» (facendo riferimento a affermRAGIONE_SOCIALEni sulle verifiche svolte su bilanci e richiamando la c.d. questione degli “storni”, le lettere d’impegno al riRAGIONE_SOCIALE).
Con riguardo alle affermRAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIO‘imputato, valorizzate dalla Corte di merito, s rassegnato che:
la redRAGIONE_SOCIALEne del bilancio non era di competenza AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal Mar (e quest’ultima non doveva fornire alla RAGIONE_SOCIALE bilancio dati relativi alle operRAGIONE_SOCIALEni finanz
posto che era la RAGIONE_SOCIALE a disporre di poteri deliberativi autonomi in materia concessione del RAGIONE_SOCIALE), dati questi non negati dalla sentenza di appello;
dunque, alla stregua AVV_NOTAIO‘editto accusatorio, il NOME dovrebbe rispondere di una condotta omissiva che richiederebbe, come dedotto con l’atto di appello, la dimostrRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa conoscenza o conoscibilità AVV_NOTAIO‘esatta entità AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni in questione e AVV_NOTAIO‘esistenza di obbligo del ricorrente di controllo sulla redRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe varie poste di bilancio;
la Corte territoriale COGNOME del tutto omesso di esaminare tali profili (segnatamente sistema interno AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE bancario, COGNOME all’organizzRAGIONE_SOCIALEne e alla disciplina del f informativi fra compartimenti) e di verificare se la condotta AVV_NOTAIO‘imputato possa qualific dolosa e non anche colposa (profilo pure dedotto con l’atto di appello alla luce di quant rassegnato dal COGNOMEulente tecnico AVV_NOTAIOa difesa), quantunque – come affermato da entrambe le pronunce di merito – sia il COGNOMEiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne che il responsabile del bilancio COGNOME a conoscenza AVV_NOTAIO‘esistenza dei finanziamenti correlati (dunque, occorreva indicare l’elemento dimostrativo AVV_NOTAIOa conoscenza da parte del COGNOME del fatto omissivo di costoro, fermo restando che nessuna direttiva, neppure tacita, imponeva al COGNOME un controllo sull’operato altrui), co palesandosi come illogica;
dalle dichiarRAGIONE_SOCIALEni rese dall’imputato in sede di indagini e di esame dibattimentale e d quelle estrapolate dalla traccia audio del RAGIONE_SOCIALE di direzione del 10 novembre 2014, in conformità con COGNOME si trae dalle dichiarRAGIONE_SOCIALEni del teste COGNOME (immotivatamente ignorate dalla Corte veneziana), emergerebbe soltanto la COGNOMEapevolezza del NOME che le operRAGIONE_SOCIALEni baciate (poiché da scomputare dal patrimonio di vigilanza) non potevano arrecare alcun vantaggio in termini di assorbimento del capitale.
B. Sull’operRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE.
L’ultimo atto AVV_NOTAIO‘iter procedimentale che NOME coinvolto il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE, ossia l’illustrRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa P.E.F., risaliva al 27 novembre 2014, mentre la delibera COGNOMEiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne era del 2 dicembre 2014; la proposta che il coimputato COGNOME rivolse al titolare AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il AVV_NOTAIO COGNOMECOGNOME COGNOME utilizzare la provvista og finanziamento per scopi diversi, funzionali al collocamento AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa banca, risale invec a metà dicembre (14 – 15 dicembre, COGNOME COGNOME riferito dal COGNOME), quando l’attività AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE si era esaurita e quando mancava qualche giorno alla cessRAGIONE_SOCIALEne dalla carica del COGNOME, intervenuta il 18 dicembre 2014; la Corte di merito COGNOME ignorato tale dato temporale e attribuito al COGNOME un concorrente e COGNOMEapevole apporto causale all’impiego dei fondi per una diversa destinRAGIONE_SOCIALEne a causa di un travisamento per invenzione del dato probatorio. Inoltre, la Corte di merito COGNOME incorsa in ulteriori travisamenti poiché non avrebb COGNOMEiderato che:
il 18 dicembre 2014, ossia poco dopo il colloquio INDIRIZZOCOGNOME, il COGNOME è cessato dalla carica di responsabile AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (il che impedirebbe di fondarne la condanna su accadimenti ulteriori e successivi);
la telefonata tra il nuovo direttore generale di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOMECOGNOME e l’imputato h COGNOMEo luogo nel settembre 2015, quando si era già conclusa l’ispezione AVV_NOTAIOa BCE (che NOME determinato profonde modifiche all’interno AVV_NOTAIOa banca e, quindi, le strutture interne di contro COGNOME portato a termine tutti i controlli; dunque, COGNOME COGNOME riferito a COGNOME non quello che sape all’epoca del finanziamento, bensì quello che egli NOME successivamente appreso), ragion per cui il dialogo COGNOME stato apprezzato in maniera illogica;
il coimputato COGNOMECOGNOME pur richiesto, in sede di rinnovRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘istrut dibattimentale non è stato in grado di collocare nel tempo la conoscenza AVV_NOTAIO‘illiceità de operRAGIONE_SOCIALEni baciate (né di indicare un momento o un fatto che COGNOMEentisse di determinare il frangente in cui ebbe contezza che il capitale finanziato non veniva dedotto dal patrimonio di vigilanza COGNOMEigliati dal regolatore), con la COGNOMEeguenza che è illogico attribuire al COGNOME COGNOME COGNOMEapevolezza che neppure il responsabile AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE COGNOME (COGNOME) NOME; e su tale profilo la motivRAGIONE_SOCIALEne COGNOME silente.
C. Sulla questione storni.
Anche a voler ammettere che il COGNOME COGNOME al corrente del fatto che, a seguito di alcune operRAGIONE_SOCIALEni finanziate dalla banca, venisse talvolta rilasciata al cliente una dichiarRAGIONE_SOCIALEne impegno al riRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni e che altre volte COGNOME riconosciuto un ritorno economico sott forma di storno di competenze, comunque tali profili COGNOMEro inidonei a dimostrarne la COGNOMEapevolezza AVV_NOTAIOa mancata deduzione dal patrimonio di vigilanza AVV_NOTAIO‘ammontare dei finanziamenti; e sul punto la motivRAGIONE_SOCIALEne COGNOME apparente. In ogni caso, l’istruttori dibattimentale ha acclarato che il COGNOME degli storni era una procedura interna ed esclusiva AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, emersa in BPV solo ad inizio del 2014, per effetto dei controlli del Risk Manager, ossia del AVV_NOTAIO COGNOME, cui COGNOME fatto seguito gli accertamenti AVV_NOTAIOa funzione Audit RAGIONE_SOCIALE dal COGNOME (come si trarrebbe dalle deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME); e sentenza impugnata COGNOME attribuito illogicamente valenza confessoria a un passo AVV_NOTAIO‘interrogatorio del COGNOME (sul margine negativo di redditività di alcune operRAGIONE_SOCIALEni finanziamento correlate all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni) senza COGNOMEiderare la sua ben più ampia prospettRAGIONE_SOCIALEne, che non è stata in alcun modo confutata.
D. Sulle lettere d’impegno.
La conoscenza AVV_NOTAIOe lettere di impegno al riRAGIONE_SOCIALE indirizzate ai clienti COGNOME stat tratta da COGNOME emerso nel corso AVV_NOTAIOa riunione, oggetto di trascrizione, del comitato di direzion AVV_NOTAIOa banca del 10 novembre 2014; tuttavia, in nessuno dei passi AVV_NOTAIOe dichiarRAGIONE_SOCIALEni del coimputato COGNOMECOGNOME riportati COGNOME sentenza impugnata, emergerebbe che le lettere erano già COGNOME COGNOMEegnate ai clienti (essendosi egli limitato a sottolineare l’opportunità di adottar futuro questa cautela in relRAGIONE_SOCIALEne a futuri eventuali nuovi clienti); ragion per cui in parte qua la motivRAGIONE_SOCIALEne COGNOME irrRAGIONE_SOCIALEnale.
Inoltre, la Corte di merito – pur NOME riconosciuto l’esistenza di diverse potes deliberative collocate fuori dalla RAGIONE_SOCIALE (di cui il COGNOME era vicedirettore) – a omesso la quantificRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALEmente riferibili a ciascun imputato (necessaria
per valutare la reale offensività AVV_NOTAIOe condotte), negandovi rilievo irrRAGIONE_SOCIALEnalmente in ragione concorso AVV_NOTAIO‘imputato alla relativa deliberRAGIONE_SOCIALEne ed in contrasto con alcuni dati illogicamen pretermessi (in particolare, il fatto che il NOME NOME il compito di presentare le pratic maggiore importo ma non partecipava alla delibera del COGNOMEiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne; con la COGNOMEeguenza che non potrebbe attribuirsi all’imputato l’ammontare AVV_NOTAIOe delibere assunte dall’organo collegiale, pari al 35% del totale del capitale finanziato).
NOME. L’erronea applicRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘art. 2637 cod. civ.
Nel caso di specie, ci si COGNOME limitati a individuare, nel totale complessivo per gli a contestati dal 2012 al 2015, la cifra idonea a determinare una sensibile alterRAGIONE_SOCIALEne del prezzo AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni BPV, non COGNOMEiderando che il prezzo di esse era determinato di anno in anno, in seguito all’approvRAGIONE_SOCIALEne del bilancio: dunque, non fu verificato il quantitativo di capi finanziato per annualità e, dunque, non ne fu accertato l’impatto sui ratios e, quindi, se COGNOME stato idoneo o no a determinare la sensibile alterRAGIONE_SOCIALEne del prezzo AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni, come espressamente richiesto dalla norma e se la condotta sia risultata concretamente idonea ad influire sulla formRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa volontà negoziale AVV_NOTAIO‘investitore e meglio persuaderlo del convenienza del denaro con l’investimento del titolo (come chiarito dalla giurisprudenza).
In ogni caso, il rilievo assegnato dalla Corte territoriale alle condotte del COGNOME anter al 18 dicembre 2014 colliderebbe con il dato che il delitto di aggiotaggio è un reato istantan che si COGNOMEuma al momento AVV_NOTAIOa diffusione AVV_NOTAIOe notizie false»; e i fatti ascritti al COGNOME segnatamente anche quelli che integrerebbero il delitto di aggiotaggio nel 2015 – COGNOMEro estinti per prescrizione (anche a voler COGNOMEiderare la data di approvRAGIONE_SOCIALEne del bilancio di eserciz del 2015, avvenuta il giorno 11 aprile 2015).
2.4.2. Con il COGNOME motivo, in relRAGIONE_SOCIALEne ai delitti di ostacolo all’attività di vigilanz B.1, C.1, D.1, E.1, F.1, G.1, H.1 e M.1), si è rassegnato che:
– l’imputRAGIONE_SOCIALEne sub B.1 ha ad oggetto la condotta del COGNOME COGNOME COGNOME AVV_NOTAIO‘ispezione ad opera di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE dal maggio all’ottobre del 2012 (in particolare, l’avere celato l’esist di finanziamenti correlati all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni e dei relativi storni e AVV_NOTAIOe lettere di impe contestRAGIONE_SOCIALEni ulteriori attengono al suo concorso nell’invio di segnalRAGIONE_SOCIALEni di vigilanza fa perché carenti AVV_NOTAIO‘impatto sui ratios del capitale finanziato; la difesa ha richiamato le censure già esposte a proposito AVV_NOTAIOa COGNOMEapevolezza AVV_NOTAIO‘imputato dei fatti in contestRAGIONE_SOCIALEne, ch costituirebbe presupposto AVV_NOTAIOa sua responsabilità, soggiungendo pure che non COGNOME stato operato alcun discrimen tra le varie condotte, con una duplicRAGIONE_SOCIALEne lesiva del divieto del bis in idem;
– COGNOME al capo B.1, la Corte territoriale – pur NOME riconosciuto che non possa escludersi la convinzione del NOME AVV_NOTAIOa liceità AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni “baciate” – non ha argomentat sulla prospettRAGIONE_SOCIALEne difensiva volta a negare il suo interesse a tenerle occultate alla RAGIONE_SOCIALE attribuendogli irrRAGIONE_SOCIALEnalmente la responsabilità per aver omesso quel che non è certo che conoscesse (atteso che nessuno degli elementi richiamati al riguardo COGNOME sentenza impugnata depone in tal senso, smentendone le dichiarRAGIONE_SOCIALEni che collocavano siffatta conoscenza nel 2015),
valorizzando pure dati in difformità da COGNOME emerso in atti (in ordine all’avvenuta COGNOMEegn agli ispettori dei fascicoli a dispetto di COGNOME chiarito dall’ispettore COGNOME, COGNOME cui d la COGNOMEegna all’ispettore AVV_NOTAIOa copia, veniva cancellata quella esistente COGNOME cartella Audit, al contenuto parziale del file rinvenuto COGNOME casella di posta elettronica AVV_NOTAIOa segretaria del NOME, NOME COGNOME, in difetto di qualsivoglia obbligo del NOME di COGNOMEervRAGIONE_SOCIALEne integrale) e no confrontandosi con i dati richiamati nell’atto di appello ossia:
COGNOME esposto dal teste maresciallo COGNOME in ordine all’assenza di elementi dimostrativi del fatto che NOME COGNOME avesse fornito agli ispettori dati non corrispondenti al ver nonché l’esattezza del totale AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni finanziate rilevato dagli ispettori, confermerebbe le dichiarRAGIONE_SOCIALEni del COGNOMECOGNOME di avere dato contezza AVV_NOTAIOe posizioni “baciate”, dovendosi attribuire rilievo a tale lacuna motivRAGIONE_SOCIALEnale in COGNOME «dal riscontro di quel c oggettivamente sconfessa l’attendibilità dei Vigilatori COGNOMEegue necessariamente [… l’attendibilità del COGNOME» sul punto (ed anzi COGNOME sentenza emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE giorno 8 novembre 2022 nel «parallelo processo a carico di NOME COGNOME» COGNOME affermata «l’inattendibilità del narrato AVV_NOTAIO‘Isp. COGNOME e, specularmente, è affermata l’attendibilit racconto di NOME in punto di avvenuta COGNOMEegna agli ispettori AVV_NOTAIOa documentRAGIONE_SOCIALEne attestante el operRAGIONE_SOCIALEni baciate»);
l’episodio del 4 luglio 2012, quando il COGNOME fece convocare l’COGNOME alla presenza di varie persone, tra le quali il COGNOME e il COGNOME, per chiedere bruscamente conto di quant riferito al team ispettivo (episodio sul COGNOME non si COGNOME chiarito il motivo per cui un Ispettor di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, ad ispezione in corso, COGNOME dovuto avvisare COGNOME e, quindi, COGNOME, che COGNOME NOME riferito qualcosa, omettendo pure di COGNOMEiderare le dichiarRAGIONE_SOCIALEni del COGNOME confermative AVV_NOTAIOa piena trasparenza perseguita nel corso AVV_NOTAIO‘ispezione).
2.4.3. Con il terzo motivo si è assunto il vizio di motivRAGIONE_SOCIALEne in ordine alla commisurRAGIONE_SOCIALEn AVV_NOTAIOa pena irrogata per il fatto di cui al capo B.1, rilevando che la Corte territoriale, dopo COGNOMEiderato sussistente, diversamente dal Tribunale, un unico reato – quello di cui all’art. 263 comma 2, cod. civ. – ha eliminato il corrispondente aumento di pena disposto dal primo Giudice, senza tuttavia ridurre AVV_NOTAIOa metà l’aumento previsto per l’unica ipotesi residua, in tal mo discostandosi dai criteri utilizzati per gli ulteriori COGNOME di ostacolo di cui ai capi C.1, D.1, G.1 e da quelli impiegati in relRAGIONE_SOCIALEne alla concorrente ipotesi delittuosa di cui al capo M.1.
2.4.4. Con il quarto motivo COGNOME stati prospettati la violRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘art. 2638 cod. civ vizio di motivRAGIONE_SOCIALEne in relRAGIONE_SOCIALEne al reato di cui al capo M.1, deducendo che:
COGNOME al primo profilo (la violRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa legge penale), le funzioni di valutazi approfondita che COGNOMEro COGNOME ostacolate riguardavano un’attività avente finalità di vigilan prudenziale RAGIONE_SOCIALE (e non la verifica AVV_NOTAIO‘applicRAGIONE_SOCIALEne dei princìpi contabili nell redRAGIONE_SOCIALEne dei bilanci), rispetto alla COGNOME l’attività AVV_NOTAIO‘imputato non COGNOME rilevanza pe (dato che, per giurisprudenza costante, in tema di ostacolo all’attività di vigilanza, vengono rilievo solo quelle false informRAGIONE_SOCIALEni, o l’omissione e il nascondimento di informRAGIONE_SOCIALEni, entrano in conflitto con l’esercizio AVV_NOTAIOa funzione concretamente svolta; ed è la richie
formulata dall’autorità di vigilanza ad assumere una valenza selettiva del dato da comunicare); dunque, nessuna informRAGIONE_SOCIALEne configgente con l’attività ispettiva fu omessa (tanto che essa non COGNOME indicata COGNOME sentenza impugnata, COGNOME COGNOME l’affermRAGIONE_SOCIALEne di responsabilità del NOME è stata incentrata sull’omessa deduzione AVV_NOTAIO‘ammontare AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni correlati dal patrimonio di vigilanza);
– COGNOME al COGNOME (il vizio di motivRAGIONE_SOCIALEne), l’aver taciuto al team ispettivo l’esistenza AVV_NOTAIOe lettere di impegno al riRAGIONE_SOCIALE e degli storni non potrebbe soggettivamente attribuirsi COGNOME (che ne è venuto a conoscenza solo all’esito AVV_NOTAIO‘ispezione BCE del 2015); anche seguendo la difforme ricostruzione operata COGNOME sentenza di COGNOME grado (laddove la prova AVV_NOTAIOa conoscenza, da parte del COGNOME, AVV_NOTAIO‘esistenza AVV_NOTAIOe lettere di impegno al riRAGIONE_SOCIALE fu desunta dai brani AVV_NOTAIOa registrRAGIONE_SOCIALEne del comitato di direzione del novembre 2014) le dichiarRAGIONE_SOCIALEni i discorso, attribuite al COGNOME, dimostrerebbero al più un impegno per il futuro e n descriverebbe una prassi già esistente all’interno di BPV (come esposto nei motivi che precedono); dunque, la motivRAGIONE_SOCIALEne COGNOME argomentato in maniera manifestamente illogica sul contenuto AVV_NOTAIOa registrRAGIONE_SOCIALEne.
2.4.5. Con il quinto motivo, che ha attinto l’ordinanza resa il 18 maggio 2022 dalla Corte di appello, COGNOME COGNOME denunciate la violRAGIONE_SOCIALEne di norme processuali poste a pena di inutilizzabilit con riguardo al file audio contenente la registrRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa seduta del comitato di direzione del giorno 10 novembre 2014 (inutilizzabilità denunciata con i motivi di appello) e l’illogicità d motivRAGIONE_SOCIALEne del provvedimento ordinatorio.
Più in dettaglio: la Corte territoriale ha travisato il narrato dal teste COGNOME, all’e segretario del COGNOMEiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne, e non ha COGNOMEiderato che: l’iniziativa di registra comitati di direzione è stata frutto di una decisione autonoma AVV_NOTAIOo stesso COGNOME, non portata a conoscenza di alcuno; la prassi AVV_NOTAIOa registrRAGIONE_SOCIALEne riguardava solo le sedute dei COGNOMEigli d amministrRAGIONE_SOCIALEne e non i comitati di direzione (tanto che l’unico audio rinvenuto è quello i discorso); pertanto, è del tutto illogico affermare che l’attività di registrRAGIONE_SOCIALEne COGNOME sistem e nota ai partecipanti (che non potevano desumerlo in alcun modo e, in particolare, dall’esistenza dalla presenza degli impianti di fonoregistrRAGIONE_SOCIALEne, dato del tutto neutro): parimenti, del t illogico è negare rilevanza all’ignota identità AVV_NOTAIO‘autore AVV_NOTAIOa registrRAGIONE_SOCIALEne (profilo centra affermare o escludere che lo stesso COGNOME legittimato ad assistere alla conversRAGIONE_SOCIALEne e quindi per distinguere tra documentRAGIONE_SOCIALEne di un colloquio ad opera di un partecipante ed abusiva registrRAGIONE_SOCIALEne); la deposizione del COGNOME non COGNOMEente di identificare chi avesse proceduto e neppure circoscrivere, COGNOME COGNOME ritenuto dalla Corte territoriale, a due persone l’attiv svolta; AVV_NOTAIO‘attività di registrRAGIONE_SOCIALEne non erano edotti i presenti (i quali anzi, in partic COGNOME, come emerge dalla stessa ordinanza impugnata, erano stati invitati a tenere riservato i contenuto AVV_NOTAIOa riunione); dunque, (non emergendo dati dai quali far discendere la fungibilità tra acquisizione AVV_NOTAIOa registrRAGIONE_SOCIALEne ed assunzione AVV_NOTAIOa testimonianza AVV_NOTAIO‘autore) l’audi costituirebbe un documento anonimo, non acquisibile ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 240, comma 1, cod. proc.
pen.; con la COGNOMEeguenza che ogni riferimento al suo contenuto, riportato in sentenza, dovrebbe essere eliso, minando l’iter su cui si fonda l’attribuzione al NOME del dolo dei COGNOME.
2.4.6. Con il primo motivo nuovo, ad integrRAGIONE_SOCIALEne del COGNOME motivo di ricorso, è stato denunciato l’errore materiale nell’indicRAGIONE_SOCIALEne del tempo di commissione del reato di ostacolo all’esercizio AVV_NOTAIOe funzioni di vigilanza descritto al capo H.1, in particolare COGNOME parte in proposito AVV_NOTAIOa segnalRAGIONE_SOCIALEne di vigilanza periodica al 31 dicembre 2014 (menzionata alla lett. a AVV_NOTAIOo stesso capo) è stato indicato «in epoca posteriore e prossima» al 15 marzo 2014 – ossia in una data anteriore a quella AVV_NOTAIOa redRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa medesima segnalRAGIONE_SOCIALEne – e non invece il 15 marzo 2015, data correttamente indicata COGNOME stesso editto accusatorio, allorché ha descritto la condotta (in particolare, alla stessa lett. a).
2.4.7. Con il COGNOME motivo nuovo, pure ad integrRAGIONE_SOCIALEne del COGNOME motivo di ricorso e con riguardo al reato di cui al capo H.1, COGNOME stati dedotti l’illogicità AVV_NOTAIOa motivazi l’erronea applicRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘art. 2638 cod. civ., rassegnando che la condanna del NOME per esso COGNOME stata determinata dall’erronea indicRAGIONE_SOCIALEne del tempo del commesso reato (come esposta nel primo motivo nuovo): invero, il fatto si collocherebbe per l’appunto nel 2015 (come affermato COGNOME stessa sentenza impugnata (e come si trarrebbe pure dalla sentenza di primo grado) o al più il 31 dicembre 2014 (data AVV_NOTAIOa redRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa segnalRAGIONE_SOCIALEne e AVV_NOTAIO‘informativa menzionate in imputRAGIONE_SOCIALEne) e la stessa Corte territoriale – in ragione AVV_NOTAIO‘assunzione da parte del Mar AVV_NOTAIO‘incarico di direttore generale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 18 dicembre 2014 e, dunque, AVV_NOTAIOa sua uscita da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – lo ha assolto dalle imputRAGIONE_SOCIALEne di ostacolo alla vigilanza di cui a capi H1 e Ml, limitatamente alle condotte ascrittegli come successive al 18 dicembre 2014, per non aver commesso il fatto; tale statuizione, dunque, coprirebbe in toto il fatto di cui al capo H1 e per esso non COGNOME dovuto irrogarsi alcuna pena al NOME; tuttavia, la Corte distrettuale ha inflitto per esso, COGNOME reato più grave di quelli per cui ha condannato l’imputato, la pena di anni e sei mesi di reclusione.
2.4.8. Con il terzo motivo nuovo, sempre ad integrRAGIONE_SOCIALEne del COGNOME motivo di ricorso, (oltre a segnalare un refuso contenuto in detto motivo, allorché si è indicata la pagina del verbal AVV_NOTAIOe dichiarRAGIONE_SOCIALEni del teste COGNOME), si è rappresentato che è divenuta definitiva (come da attestRAGIONE_SOCIALEne di cancelleria allegata) la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (in data 8 novembre 2022) che ha assolto NOME COGNOME (perché il fatto non sussiste) dalla medesima imputRAGIONE_SOCIALEne di cui al capo B1 elevata nei confronti di COGNOME ed ha escluso l’attendibilità AVV_NOTAIOe dichiarRAGIONE_SOCIALEni de COGNOME (e, specularmente, l’attendibilità del racconto del COGNOME), in palese confutRAGIONE_SOCIALEne di COGNOME – in senso contrario – esposto COGNOME sentenza impugnata.
2.4.9. Con il quarto motivo nuovo si è eccepito l’intervenuto decorso del termine di prescrizione dei COGNOME di cui ai capi B.1, C.1, D.1 ed E.1, quest’ultimo limitatamente ai fatti commessi il 15 settembre 2013.
2.5. NOME COGNOME (a mezzo AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME) ha presentato nove motivi di ricorso.
2.5.1. Con il primo motivo, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è denunciato l’erroneo rigetto AVV_NOTAIO‘eccezione di incompetenza per territorio, in favore AVV_NOTAIO‘Autor giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE (qualora si ritenesse più grave il reato di cui all’art. 173-bis d. Igs. n 1998 – capi I. e L. – per effetto del raddoppio AVV_NOTAIOa pena operato dall’art. 39 d. Igs. 262/2 o di Roma (a ritenere più grave il reato di cui all’art. 2638 cod. civ. contestato al capo B.1), potendosi ritenere preclusiva la decisione resa dalla Sez. 1 di questa Corte COGNOME fase AVV_NOTAIO indagini preliminari (che NOME affermato la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE). La difesa ha evidenziato, COGNOME al reato di cui al capo B.1, che la prima condotta di ostacolo alla vigilan AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE dovrebbe individuarsi nell’invio (il 26 aprile 2012) AVV_NOTAIOa comunicRAGIONE_SOCIALE denominata Rendiconto Icaap (Internai capital adequacy assessment process), che ometteva di fornire informRAGIONE_SOCIALEni essenziali sulla COGNOMEistenza del patrimonio AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, inc negli atti depositati dal Pubblico ministero (all’atto AVV_NOTAIO‘avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e ricompresa tra gli atti posti a sostegno AVV_NOTAIOa richiesta di rinvio a giudizio, e ricevuta dalla d’RAGIONE_SOCIALE già prima AVV_NOTAIO‘avvio AVV_NOTAIO‘ispezione). La Corte di merito:
– COGNOME erroneamente rigettato l’eccezione, valorizzando il testo AVV_NOTAIO‘editto accusatorio e richiamando la giurisprudenza di legittimità relativa alla incompetenza funzionale e non territoriale (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Confl. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539 – 01), e pronunce (Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Confl. comp. in proc. Guida, Rv. 246782 – 01; Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 273484 – 01) che hanno risolto il conflitto negativo di competenza sollevato in fase cautelare, sulla base non solo de contestRAGIONE_SOCIALEne ma anche AVV_NOTAIOe risultanze AVV_NOTAIOe indagini come prospettato con il gravame (e come poi ribadito da Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, COGNOME, Rv. 234348 – 01 nonché da Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 282019 – 01), che hanno affermato come la intangibilità AVV_NOTAIOa contestRAGIONE_SOCIALEne formulata dal pubblico ministero escluda solo la possibilità di sindacare correttezza AVV_NOTAIOa contestRAGIONE_SOCIALEne in base a sopravvenienze istruttorie successive, nonché l’impossibilità, in caso di connessione, di prescindere dalla individuRAGIONE_SOCIALEne del reato più gra risultante dalla contestRAGIONE_SOCIALEne; in tal modo, COGNOME erroneamente compiuto una interpretati° abrogans AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE invocato (salva l’ipotesi in cui il tenore testuale AVV_NOTAIO‘imputRAGIONE_SOCIALEne risul di macroscopiche incongruenze), a fortiori in un caso, come il presente, in cui l’errata individuRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa competenza territoriale discende non dalla errata individuRAGIONE_SOCIALEne del momento COGNOMEumativo del reato ma dalla pretermissione di una porzione AVV_NOTAIOa condotta;
– COGNOME erroneamente limitato la sfera AVV_NOTAIOa contestRAGIONE_SOCIALEne sub B.1 a condotte poste in essere nel corso AVV_NOTAIO‘attività di vigilanza ispettiva, a dispetto AVV_NOTAIOa descrizione nel medes capo di imputRAGIONE_SOCIALEne di due condotte distinte (una sub specie AVV_NOTAIO‘art. 2638, comma 1, cod. civ., una sub specie del comma 2 AVV_NOTAIOo stesso articolo), ragion per cui l’indicRAGIONE_SOCIALEne del luogo e AVV_NOTAIO‘epoca di COGNOMEumRAGIONE_SOCIALEne – in RAGIONE_SOCIALE, dal 28/05 al 12/10/2012 – COGNOME proprio frutto di un errore macroscopico che, COGNOME la giurisprudenza di legittimità, COGNOMEente di rilevare l’incompetenza territoriale; così come proprio la vicenda relativa alla comunicRAGIONE_SOCIALEne Icaap differenza di COGNOME affermato dalla Corte territoriale – non costituisce un diverso fatto sto
(“d’
ma una porzione AVV_NOTAIOa medesima condotta di cui al capo B.1, che non COGNOME affatto determinato una diversa qualificRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa condotta, individuandosi, anche sotto tale aspetto, l’errore macroscopico, non potendosi permettere che un’indiscriminata selezione AVV_NOTAIOe condotte indicate in imputRAGIONE_SOCIALEne COGNOMEenta al pubblico ministero la scelta del foro;
– COGNOME negato rilevanza alla comunicRAGIONE_SOCIALEne ai fini AVV_NOTAIOa competenza territoriale, poiché, in ogni caso, ciò non COGNOME spostato l’individuRAGIONE_SOCIALEne del luogo di COGNOMEumRAGIONE_SOCIALEne del reato in quello in cui l’attività ispettiva di vigilanza si COGNOME svolta (ossia la sede AVV_NOTAIO‘i RAGIONE_SOCIALE), poiché in tal modo il Giudice di appello COGNOME spostato in avanti il momento d COGNOMEumRAGIONE_SOCIALEne del reato (da quello in cui si verifica l’evento di ostacolo mediante la realizzRAGIONE_SOCIALEn AVV_NOTAIO‘attività di intralcio, al momento in cui trova concretizzRAGIONE_SOCIALEne la necessariamente successiv verifica AVV_NOTAIOe informRAGIONE_SOCIALEni oggetto di mendacio, il tutto in contrasto con la giurisprudenza legittimità, che ha riconosciuto la natura di reato eventualmente permanente AVV_NOTAIOa fattispecie per cui dall’impostRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa sentenza impugnata discenderebbe che la fattispecie dovrebbe arrestarsi allo stadio del tentativo tutte le volte in cui all’invio di comunicRAGIONE_SOCIALEni mendaci, o all’omissione di informRAGIONE_SOCIALEni dovute, non segua alcuna verifica da parte AVV_NOTAIO‘autorità di vigilanz nel caso in esame, come detto, l’effetto AVV_NOTAIOa comunicRAGIONE_SOCIALEne è COGNOMEistito proprio nell’aver evitat che la RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE disponesse, nel 2012, l’ispezione sul capitale, condotta rilevante ai se AVV_NOTAIO‘art. 2638 cod. civ.; tale decisione, inoltre, COGNOME dovuto essere presa a Roma e non a RAGIONE_SOCIALE, dove poi l’ispezione era stata eseguita COGNOME il perimetro predeterminato nel suo contenuto).
2.5.2. Con il COGNOME motivo COGNOME stati dedotti la violRAGIONE_SOCIALEne degli artt. 63 e 210 cod. pro pen., 24 e 111 AVV_NOTAIOa Costituzione e il vizio di motivRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘ordinanza resa dalla Corte appello il 18 maggio 2022 e AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, anche sotto l’aspetto del travisamento AVV_NOTAIOa prova, poiché COGNOMEro inutilizzabili le dichiarRAGIONE_SOCIALEni dei testimoni COGNOME, COGNOME, sulle quali si fonda l’affermRAGIONE_SOCIALEne di responsabilità del COGNOMEetta (cfr. verbali AVV_NOTAIOe udi del 21 novembre 2019, 26 ottobre 2019, 26 novembre 2020) – sulla scorta dei princìpi posti da Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 – 01, e dalla successiva giurisprudenza poiché a carico dei medesimi testi sussisteva, come desumibile dalle stesse deposizioni ovvero da RAGIONE_SOCIALE elementi in atti, un quadro che deponeva per la loro partecipRAGIONE_SOCIALEne alle condotte manipolRAGIONE_SOCIALEne del mercato e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, conteCOGNOME agli imputati.
Quanto al COGNOME, direttore generale, immediato referente del COGNOMEiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne di RAGIONE_SOCIALE (controllata da RAGIONE_SOCIALE), ne COGNOMEtava la partecipRAGIONE_SOCIALEne a due operRAGIONE_SOCIALEni poste a fondamento AVV_NOTAIO‘affermRAGIONE_SOCIALEne di penale responsabilità del ricorrente, ossia quella definita “t sorelle” nonché l’investimento in fondi lussemburghesi, da lui realizzate in prima persona e, COGNOME alla seconda, gestendo anche i successivi rapporti con i rappresentati dei fondi (come riferito dal teste NOME COGNOME); rispetto a tali operRAGIONE_SOCIALEni la sua deposizione – resa da un sogge che, COGNOMEmeno ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 40 cpv. cod. pen., COGNOME dovuto ritenersi un soggetto indagabile e, dunque, COGNOME dovuto ricevere gli avvisi di cui all’art. 210 cod. proc. pen. risultata decisiva in relRAGIONE_SOCIALEne al ruolo del ricorrente.
Quanto al COGNOME (segretario del COGNOMEiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne e componente di diversi comitati AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE e munito di specifiche competenze, in COGNOME ex ispettore AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE), già prima AVV_NOTAIOa deposizione ne era emersa la partecipRAGIONE_SOCIALEne ai comitati di direzione ( particolare a quello del giorno 8 novembre 2011, in cui era stata assunta la decisione – COGNOME la prospettRAGIONE_SOCIALEne accusatoria – di avviare la prassi AVV_NOTAIO‘erogRAGIONE_SOCIALEne di finanziamenti correl all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni BPV e di occultarne i risultati alla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE e, dunque, l partecipRAGIONE_SOCIALEne COGNOMEmeno a titolo di concorso morale nei COGNOME, tanto più in ragione del suo specifico agire COGNOME vicenda dei fondi lussemburghesi (NOME introdotto il fondo RAGIONE_SOCIALE a BPV, COGNOME persone di COGNOME e COGNOME, ed NOME partecipato alla riunione del 05/12/2011 in cui si era pianificato lo schema di detenzione inRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE da parte di BPV mediante l’interposizione dei comparti maltesi del fondo RAGIONE_SOCIALE, essendo egli il solo destinatario de documento, prodotto dal pubblico ministero, in cui il detto fondo proponeva ed illustrava tal schema di detenzione); e anche la sua deposizione ha COGNOMEo rilievo rispetto all’affermRAGIONE_SOCIALEne di responsabilità del COGNOMEetta.
NOME, responsabile AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, compresa COGNOME RAGIONE_SOCIALE, competente per l’intera gestione amministrativa AVV_NOTAIOe movimentRAGIONE_SOCIALEni dei soci, era a conoscenza AVV_NOTAIOa prassi instauratasi, COGNOME cui, questi ultimi, ricevuto il finanziament acquistavano RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa banca (NOME redatto il documento “Colorato”, depositato dal pubblico ministero, e partecipato alla predetta riunione del 5 dicembre 2011, come affermato dal COGNOME e dal COGNOME).
Il COGNOME partecipava mediante la collocRAGIONE_SOCIALEne massiva di RAGIONE_SOCIALEni BPV a soggetti che sapeva essere stati finanziati dalla RAGIONE_SOCIALE medesima, nonché alla vicenda del c.d. swap di RAGIONE_SOCIALEni BPV con RAGIONE_SOCIALEni Veneto RAGIONE_SOCIALE, in ottica d’accusa rilevante per liberare i fondi dalla detenzione di azi RAGIONE_SOCIALE di BPV.
Quanto al COGNOME, la qualità di indagato o comunque di soggetto indagabile da escutere ex art. 210 cod. proc. pen., è emersa in ragione del provvedimento di perquisizione e sequestro (di cui si è chiesta l’acquisizione ex art. 603 cod. proc. pen.) eseguito dall’autorità giudiziaria lussemburghese, a seguito di rogatoria AVV_NOTAIOa Procura AVV_NOTAIOa Repubblica di RAGIONE_SOCIALE, COGNOMEtando anzi che egli COGNOME già iscritto nel registro degli indagati da parte di quest’ultimo RAGIONE_SOCIALE nell’ AVV_NOTAIOe indagini per bancarotta COGNOMEeguenti alle contestRAGIONE_SOCIALEni dei fatti di cui al prese procedimento; inoltre, egli NOME partecipato alla riunione del 5 dicembre 2011 e proposto per primo lo schema AVV_NOTAIOa detenzione inRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE mediante l’interposizione dei fond lussemburghesi (NOME fatto redigere, in tal senso, il file power point, anch’esso parte AVV_NOTAIOa produzione documentale del pubblico ministero, e, come esposto COGNOME sentenza di primo grado), ragion per cui anche il COGNOME, la cui deposizione ha COGNOMEo pure valenza decisiva, dovrebbe ritenersi COGNOME meno concorrente morale nei COGNOME
La difesa:
ha illustrato le argomentRAGIONE_SOCIALEni esposte al riguardo, innanzi alla Corte di appell all’udienza del 18 maggio 2022;
e
ha rappresentato che la Corte di merito (con l’ordinanza emessa alla stessa udienza), pur affermando di aderire all’orientamento di legittimità invocato dalla difesa, ne ha disattes prospettRAGIONE_SOCIALEne (in assenza di ogni accertamento circa la COGNOMEapevolezza, da parte del COGNOME, AVV_NOTAIOa destinRAGIONE_SOCIALEne degli importi derivanti dall’operRAGIONE_SOCIALEne “RAGIONE_SOCIALE sorelle” e dai fondi lussemburgh all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa BPV; e, COGNOME agli RAGIONE_SOCIALE testi, affermando che COGNOME dov accertarsi il loro coinvolgimento COGNOME vicende ulteriori rispetto all’aver solo materialmente p in essere operRAGIONE_SOCIALEni finanziarie correlate), facendo erronea applicRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa legge;
ha prospettato il vizio AVV_NOTAIOa decisione sull’eccezione (affrontata solo dal Giudic appello, non potendo quindi ravvisarsi una doppia conforme), COGNOMEtando COGNOME specie – nei termini già richiamati – non meri sospetti o suggestioni bensì indizi («”fatti”, “caratterizz certezza”, per di più “non equivoci”, e “convergenti verso l’identico risultato”») AVV_NOTAIOa prob responsabilità di ciascuno dei soggetti AVV_NOTAIOe cui dichiarRAGIONE_SOCIALEni si è chiesta la pronunci inutilizzabilità; e deducendo che la Corte di appello COGNOME confuso l’«individuRAGIONE_SOCIALEne di “ind di probabile responsabilità”, con l’individuRAGIONE_SOCIALEne di “gravi indizi di colpevolezza”, quasi c stessi dovessero reggere al canone di giudizio AVV_NOTAIO‘oltre ogni ragionevole dubbio» (cfr. ricors incorrendo pure nel travisamento AVV_NOTAIOa prova.
2.5.2.1. A quest’ultimo riguardo, la denunciata inutilizzabilità COGNOME stata esclusa:
COGNOME al COGNOME, travisando il contenuto AVV_NOTAIOa testimonianza AVV_NOTAIOo stesso, dal chia contenuto confessorio, a proposito dei finanziamenti effettuati in favore AVV_NOTAIOe socie lussemburghesi (RAGIONE_SOCIALE, NOME e RAGIONE_SOCIALE) e peraltro argomentando (nell’ordinanza de qua) in contraddizione con la parte AVV_NOTAIOa motivRAGIONE_SOCIALEne in cui le operRAGIONE_SOCIALEni (e la relativa finalità) COGNOME ricostruite;
COGNOME al COGNOME, la sentenza impugnata, oltre a reiterare COGNOME esposto COGNOME detta ordinanza, COGNOME negato rilevanza alle competenze del dichiarante con una motivRAGIONE_SOCIALEne apparente e comunque manifestamente illogica rispetto al ruolo del COGNOME COGNOME riunione del 5 dicembre 2011 (trattandosi AVV_NOTAIO‘unico soggetto, presente alla riunione, a ricevere da RAGIONE_SOCIALE il NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIOa produzione del Pubblico ministero, cui già la sentenza di primo grado NOME attribuito rilievo), dimostrativo AVV_NOTAIOa sua COGNOMEapevolezza AVV_NOTAIOe finalità di detenz inRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE da parte di BPV, come affermato dai Giudici di merito in relazi al COGNOMEetta (in ciò ravvisandosi una valutRAGIONE_SOCIALEne inspiegabile a proposito del COGNOME, che COGNOME dovuto ritenersi concorrente, COGNOME meno morale, COGNOMEtando anzi in atti il suo concorso materiale nell’ostacolo alle funzioni d vigilanza AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, in particolare a prop AVV_NOTAIO‘incontro del 27 marzo 2013); la deposizione del COGNOME COGNOME poi rilevanza (non solo perché, in accoglimento dei motivi di appello, la sentenza impugnata ha riformato quella di primo grado in riferimento alle operRAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, erroneamente attribuite al COGNOMEet sulla scorta AVV_NOTAIOa deposizione del COGNOME, ribadendone il rilievo COGNOME alla spiegRAGIONE_SOCIALEn AVV_NOTAIO‘appunto da lui manoscritto relativo alla riunione del giorno 8 giugno 2011); tanto più alla inutilizzabilità AVV_NOTAIOa deposizione del teste COGNOMEeguirebbe l’inutilizzabilità AVV_NOTAIO‘a
COGNOME
comitato di direzione del 2014, non essendo possibile individuare RAGIONE_SOCIALEmenti l’autore e le modal di detta registrRAGIONE_SOCIALEne, con evidente incidenza sul ruolo del COGNOMEetta;
– COGNOME al COGNOME, la Corte di merito – pur a fronte AVV_NOTAIOa sua indicRAGIONE_SOCIALEne come coimputat AVV_NOTAIOo COGNOME nel provvedimento di perquisizione AVV_NOTAIO‘Autorità giudiziaria straniera eseguit sede di rogatoria – ha escluso che egli COGNOME in effetti indagato nell’ambito del procedime iscritto presso la Procura AVV_NOTAIOa Repubblica di RAGIONE_SOCIALE (alla luce di un certificato ex art. 335 cod. proc. pen. esibito dal Pubblico ministero all’udienza del 1° maggio 2022, che non possiede alcuna valenza in riferimento alla qualità di soggetto già indagato in data 26 novembre 2020, quando è stato escusso; e di COGNOME dichiarato verbalmente dallo stesso Pubblico ministero); in ogni caso la Corte di merito non si COGNOME espressa – nonostante le deduzioni difensive – sull’incidenz AVV_NOTAIOa perquisizione AVV_NOTAIOa sede di RAGIONE_SOCIALE (di cui egli era rappresentante legale) nell’ambito del medesima indagine sull’attendibilità del COGNOME; la motivRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘ordinanza del 18 maggio 2022 COGNOME illogica rispetto a COGNOME esposto COGNOME sentenza di primo grado, circa la rilevan rispetto al COGNOME dei medesimi elementi valorizzati a carico del COGNOMEetta di cui COGNOME dovut ritenersi correo (anche alla luce AVV_NOTAIOe dichiarRAGIONE_SOCIALEni autoaccusatorie AVV_NOTAIOo stesso COGNOME, che s detto perfettamente COGNOMEapevole che i fondi RAGIONE_SOCIALE non avessero RAGIONE_SOCIALE investitori rilevanti olt BPV), fermo restando il travisamento da parte AVV_NOTAIOa Corte di merito AVV_NOTAIOe dichiarRAGIONE_SOCIALEni del COGNOME (che COGNOME ammesso, contrariamente a COGNOME ritenuto dalla sentenza impugnata, di aver proposto personalmente tale schema, come confermato anche dal COGNOME all’udienza del 29 ottobre 2019).
2.5.3. Con il terzo motivo COGNOME stati dedotti la violRAGIONE_SOCIALEne degli artt. 521 e 522 cod. p pen. e il vizio di motivRAGIONE_SOCIALEne, poiché la Corte di merito COGNOME affermato la responsabilità COGNOMEetta per aggiotaggio e, di COGNOMEeguenza, per ostacolo all’esercizio AVV_NOTAIOe funzioni di vigilan in ragione AVV_NOTAIOa sua partecipRAGIONE_SOCIALEne all’operRAGIONE_SOCIALEne di investimento nei fondi lussemburghesi negando – con argomentRAGIONE_SOCIALEne errata, manifestamente illogica e carente – che ricorrano differenze significative tra la detenzione inRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa banca (mediante la sottoscri di quote dei fondi) e l’erogRAGIONE_SOCIALEne a tal fine di finanziamenti a terzi, comunque ledendo prerogative difensive. Invero, gli investimenti in fondi OICVM e la detenzione inRAGIONE_SOCIALE, media questi, di RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa BPV non è indicata in alcuno dei capi di imputRAGIONE_SOCIALEne a carico del COGNOMEet dato che: il capo A.1, relativo al delitto di aggiotaggio, menziona solo i finanziamenti erog favore di terzi e finalizzati all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa BPV, quantificati in circa euro 963. il capo H.1 descrive la condotta di ostacolo alle funzioni di vigilanza con riferimento al medes importo e tale quantificRAGIONE_SOCIALEne si riferisce unicamente alla concessione di finanziamenti e n anche alle somme investite in fondi OICVM (come si trarrebbe pure dalla relRAGIONE_SOCIALEne dei COGNOMEulenti tecnici del Pubblico ministero che descrive elementi caratteristici di operRAGIONE_SOCIALEni di erogRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE e non la sottoscrizione di quote di fondi). Dunque, la sentenza impugnata COGNOME assimilato operRAGIONE_SOCIALEni cui ha attribuito il medesimo effetto di detenzione inRAGIONE_SOCIALE di a RAGIONE_SOCIALE, tuttavia poste in essere con condotte diverse (erogRAGIONE_SOCIALEne del RAGIONE_SOCIALE, da una part investimento in fondi, dall’altra), affermando la responsabilità del COGNOMEetta in relRAGIONE_SOCIALEne a
condotta (l’investimento in fondi OICVM) del tutto estranea a quella contestata ed esorbitant la quantificRAGIONE_SOCIALEne indicata nel capo d’imputRAGIONE_SOCIALEne medesimo, così violando le norme processuali sopra richiamate (alla stessa stregua di COGNOME chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in t di bancarotta patrimoniale per distrRAGIONE_SOCIALEne (Sez. 5, n. 4528 del 10/11/2022 – dep. 2023, COGNOME) ed essendosi determinato un effettivo pregiudizio del diritto di difesa (tanto l’investimento in fondi OICVM, proprio perché non contestato dall’accusa, non è stato neanche oggetto di COGNOMEulenza tecnica, senza alcun approfondimento degli aspetti nevralgici di tal operRAGIONE_SOCIALEne).
2.5.4. Con il quarto motivo COGNOME stati denunciati la violRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa legge penale e il vi di motivRAGIONE_SOCIALEne poiché si COGNOME affermata la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE per i delitti di cui artt. 2637 e 2638 cod. civ. in violRAGIONE_SOCIALEne del principio del ne bis in idem sostanziale.
La Corte distrettuale COGNOME disatteso la prospettRAGIONE_SOCIALEne difensiva, affermando che i reat di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto presentano una differenza struttur AVV_NOTAIOe condotte, dei beni giuridici tutelati e dei soggetti passivi di riferimento, ris accomunati solo da una medesima situRAGIONE_SOCIALEne di fatto, ossia il dissennato ricorso al capitale; tal modo, da una parte COGNOME erroneamente richiamato le strutture AVV_NOTAIOe fattispecie legali de tre COGNOME in contraddizione con le premesse giuridiche esposte in ordine alla rilevanza esclusi del fatto storico; dall’altra, non COGNOME COGNOMEiderato che la situRAGIONE_SOCIALEne di fatto che li accomu il nascondimento AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni di finanziamento correlato all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa BP (come emergerebbe dalla formulRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘imputRAGIONE_SOCIALEne sub A.1, e da quelle di ostacolo all’esercizio AVV_NOTAIOe funzioni di vigilanza). Dunque, gli illeciti non coincidono affatto realizzRAGIONE_SOCIALEne di “operRAGIONE_SOCIALEni baciate” (che COGNOMEro COGNOMEo un effetto neutro se portate conoscenza del mercato ovvero AVV_NOTAIO‘autorità di vigilanza) bensì si caratterizzano pe l’occultamento di esse (da cui COGNOMEro derivate la falsa rappresentRAGIONE_SOCIALEne di solidi patrimoniale AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE fornita al mercato e la falsità AVV_NOTAIOe comunicRAGIONE_SOCIALEni all’auto vigilanza), il che dimostra l’identità AVV_NOTAIOe condotte seppur rispetto a contesti infor differenti. Tale identità dovrebbe affermarsi anche in relRAGIONE_SOCIALEne agli RAGIONE_SOCIALE elementi degli il ai destinatari AVV_NOTAIOe informRAGIONE_SOCIALEni occultate, posto che l’omessa iscrizione AVV_NOTAIOa riserva in bila e la mancata comunicRAGIONE_SOCIALEne all’esperto incaricato AVV_NOTAIOa stima del valore del sovrapprezzo AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALEne BPV costituiscono fatti storici la cui decettività raggiungeva anche l’autori vigilanza, prima ancora che il singolo RAGIONE_SOCIALEnista. Inoltre, non ricorrerebbe un’apprezzabi differenza tra i beni giuridici tutelati dalle norme in discorso (in COGNOME l’oggetto giuridico 2638 cod. civ. COGNOME individuato nel regolare svolgimento AVV_NOTAIOe funzioni di vigilanza e il d punisce anche RAGIONE_SOCIALEni prodromiche alla produzione di danni per gli investitori; quindi, tale be giuridico è strumentale al perseguimento di finalità attribuite ex lege a ciascuna AVV_NOTAIOe autorità, configurandosi come un bene giuridico mediato volto a proteggere il risparmio); ne discende che il reato di ostacolo all’esercizio AVV_NOTAIOe funzioni di vigilanza assorbe in sé il disvalore dei due COGNOME contestati, rendendo più grave il fatto che la medesima informRAGIONE_SOCIALEne venga celate alle autorità di vigilanza, piuttosto che al mercato ed agli investitori. Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
2.5.5. Con il quinto motivo COGNOME stati denunciati la violRAGIONE_SOCIALEne degli artt. 51 cod. pen 24 Cost. e il vizio di motivRAGIONE_SOCIALEne, in ragione AVV_NOTAIOa mancata applicRAGIONE_SOCIALEne del principio nemo tenetur se detegere.
Con l’imputRAGIONE_SOCIALEne di cui all’art. 2638 cod. civ. (in ragione AVV_NOTAIOa già dedotta «sostanzi identità AVV_NOTAIOe fattispecie concrete conteCOGNOME, identificabili unicamente con la manc indicRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘esistenza di RAGIONE_SOCIALEni finanziate») si COGNOME contestata la violRAGIONE_SOCIALEne di un dove che, se adempiuto, COGNOME cagionato l’incriminRAGIONE_SOCIALEne per la fattispecie di cui all’art. 2637 c civ.; e tale prospettRAGIONE_SOCIALEne è stata disattesa dalla Corte di appello, assumendo erroneamente che il diritto al silenzio operi solo nell’ambito processuale, non COGNOMEiderando che esso costituisce corollario dei princìpi di cui agli artt. 24, comma 2, 111 Cost. e AVV_NOTAIO‘art. 6, par. 2, CEDU trova applicRAGIONE_SOCIALEne anche nell’ambito di procedimenti amministrativi funzionali all’irrogRAGIONE_SOCIALEne sanzioni a carattere punitivo, come riconosciuto dalla giurisprudenza (e come si trarrebbe pure dalla compiuta lettura AVV_NOTAIOa pronuncia di legittimità richiamata dalla decisione impugnata: c Sez. 5, n. 3555 del 07/09/2021 – dep. 2022, Coen, Rv. 282981 – 02), che conduce ad attribuire rilevanza al principio a «prescindere dalla formale iscrizione di un procedimento sanzionatorio» Dunque, la Corte di appello COGNOME errato allorché ne ha negato l’applicRAGIONE_SOCIALEne con riguardo alle imputRAGIONE_SOCIALEni (sub B.1 e M.1) di ostacolo alla vigilanza realizzate in pendenza AVV_NOTAIOe ispezioni presso l’RAGIONE_SOCIALE bancario, posto che detta attività era propedeutica all’eventuale applicRAGIONE_SOCIALEne di sanz amministrative (come riconosciuto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE).
2.5.6. Con il sesto motivo è stato denunciato il vizio di motivRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa sentenza appello e AVV_NOTAIOe ordinanze (del 18 maggio 2022 e del 20 giugno 2022) di rigetto AVV_NOTAIOa richiesta rinnovRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘esame del COGNOMEetta (fondata sull’impossibilità di sanare il vulnus difensivo prodotto dall’impossibilità di esaminare come teste il AVV_NOTAIO COGNOME, successivamente iscritto registro degli indagati, e dall’impossibilità di ritenere attendibili le dichiarRAGIONE_SOCIALEni del tes potenzialmente a conoscenza AVV_NOTAIOa propria veste di indagato allorquando NOME deposto, alla luce AVV_NOTAIO‘allegRAGIONE_SOCIALEne del provvedimento di ispezione condotto dall’autorità lussemburghese).
L’ordinanza del 18 maggio 2022 non COGNOME in alcun modo COGNOMEiderato le circostanze dedotte dalla difesa e, comunque, paleserebbe la propria illogicità alla luce del diver trattamento processuale riservato al COGNOME, ammesso a rendere l’esame in rinnovRAGIONE_SOCIALEne (con ordinanza del 10 giugno 2022), a seguito AVV_NOTAIOa COGNOME era stata nuovamente avanzata la richiesta di rinnovare l’esame del COGNOMEetta. Tuttavia, anche tale richiesta è stata rigettata (con ordina del 20 giugno 2022) negando la rilevanza AVV_NOTAIOe dichiarRAGIONE_SOCIALEni del COGNOME rispetto alla posizi del COGNOME, dato in contrasto con la motivRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa sentenza impugnata (che invece ha posto a fondamento AVV_NOTAIOa condanna tali dichiarRAGIONE_SOCIALEni, ivi comprese quelle rese in primo grado, sebbene il COGNOME in quest’ultima sede non avesse potuto difendersi dalle propalRAGIONE_SOCIALEni del COGNOME, che NOME reso l’esame dopo di lui, e sebbene in ragione AVV_NOTAIOa genericità di t dichiarRAGIONE_SOCIALEni la sentenza di primo grado non ne avesse fatto alcuna menzione); tanto più che, proprio sulla scorta del contenuto AVV_NOTAIO‘ordinanza in data 1 giugno 2022 (rectius: 20 giugno 2022, che NOME affermato l’irrilevanza rispetto al COGNOMEetta AVV_NOTAIOa chiamata in correità effettuata
COGNOME) il medesimo ricorrente ha deciso, COGNOME spontanee dichiarRAGIONE_SOCIALEni del 15 luglio 2022, non affrontare gli elementi d’accusa esposti dal COGNOME (valorizzati solo in sentenza dalla Co di appello).
2.5.7. Con il settimo motivo COGNOME stati dedotti la violRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘art. 192, comma 3, co proc. pen. e il vizio di motivRAGIONE_SOCIALEne, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., alla valutRAGIONE_SOCIALEne di attendibilità di NOME COGNOME, le cui dichiarRAGIONE_SOCIALEni COGNOMEro dovuto ess esaminate in ossequio al disposto AVV_NOTAIO‘art. 192, comma 3, cit., COGNOMEiderandone la genericità rispetto al COGNOMEetta (tanto da non essere valorizzate dal primo Giudice) e comunque la smentita da parte del teste COGNOME. Viceversa, la Corte distrettuale COGNOME illogicamente riconosciu rilievo alle propalRAGIONE_SOCIALEni del COGNOMECOGNOME COGNOME alla vicenda delrequity swap”, a dispetto AVV_NOTAIOa deposizione del COGNOME COGNOMECOGNOME ha recisamente escluso di aver conosciuto il COGNOMEetta, soggetto immediatamente riconoscibile per il ruolo che svolgeva; ed è stato ritenuto non credibile so perché non ha ricordato i nomi dei propri interlocutori all’interno AVV_NOTAIOa banca, che tuttavia e soggetti non dotati AVV_NOTAIOa stessa immediata riconoscibilità del COGNOMEetta) e in virtù pure d sostanziale travisamento AVV_NOTAIOe dichiarRAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOo steso COGNOME (che non COGNOME mai fatto nome specifico del COGNOME).
2.5.8. Con l’ottavo motivo COGNOME stati addotti la violRAGIONE_SOCIALEne degli artt. 191, 234 cod. p pen., 13, 14 e 15 Cost., nonché il vizio di motivRAGIONE_SOCIALEne, in ordine al rigetto AVV_NOTAIO‘eccezio inutilizzabilità AVV_NOTAIOa registrRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa riunione del comitato di direzione del 10 novembre 20 trascritto. La difesa ha fondato l’inutilizzabilità AVV_NOTAIOa registrRAGIONE_SOCIALEne, in ossequio alla giurisp di legittimità, sull’impossibilità di accertare che il soggetto che l’ha eseguita avesse partecipato alla riunione (dato che il COGNOME – AVV_NOTAIOe cui dichiarRAGIONE_SOCIALEni si è pure denuncia l’inutilizzabilità: cfr. retro vi NOME partecipato in maniera discontinua; comunque, anche a ritenere utilizzabili le dichiarRAGIONE_SOCIALEne del COGNOME, difetterebbe ogni prova AVV_NOTAIOa paternità registrRAGIONE_SOCIALEne, poiché egli non ha affermato di aver dato l’incarico di eseguirla, né di ave informato i presenti, non potendosi individuare alcuna figura di ausiliario a tal fine); e i d la Corte di appello ha inteso porre a sostegno AVV_NOTAIO‘utilizzabilità AVV_NOTAIOa registrRAGIONE_SOCIALEne COGNOMEro tutto insufficienti e comunque suscettibili di interpretRAGIONE_SOCIALEni alternative (anzitutto, in ragi fatto che il solo RAGIONE_SOCIALE di direzione del 10 novembre 2014 risulta registrato). La difesa ha pu rimarcato la rilevanza attribuita al tenore AVV_NOTAIOa registrRAGIONE_SOCIALEne ai fini AVV_NOTAIO‘affermazi responsabilità del ricorrente.
2.5.9. Con il nono motivo è stata denunciata l’omessa di motivRAGIONE_SOCIALEne rispetto alle censure, sollevate con l’atto di appello, in relRAGIONE_SOCIALEne all’attendibilità AVV_NOTAIO‘imputato d connesso NOME COGNOME (alla luce del suo contegno processuale), su cui si fonda, tra l’altr l’affermRAGIONE_SOCIALEne di responsabilità del ricorrente.
2.6. NOME COGNOME (a mezzo degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME) ha presentato un unico motivo di ricorso.
Deduce, con un unico motivo, il vizio di mancanza di motivRAGIONE_SOCIALEne, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla determinRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa pena base COGNOME misura di
3 anni di reclusione in relRAGIONE_SOCIALEne al delitto contestato al capo H.1). L sentenza impugnata, senza confrontarsi con le argomentRAGIONE_SOCIALEni svolte in sede difensiva, COGNOME richiamato unicamente il dato relativo all’oggettiva gravità dei fatti, senza peraltro indicare i criteri previsti dal cod. pen. che ha ritenuto di applicare in punto di determinRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa pena base; criteri, invec richiamati, nel contesto del giudizio di prevalenza AVV_NOTAIOe circostanze attenuanti generiche e del riduzioni degli aumenti per la continuRAGIONE_SOCIALEne interna, attraverso il duplice riferimento indicatori oggettivi e soggettivi, all’uopo recependo le osservRAGIONE_SOCIALEni svolte dalla Difesa, anche c riferimento a indici “minori” quali l’incensuratezza o l’assenza di pendenze.
Il ricorso evidenzia, inoltre, come nell’atto di appello COGNOME stato dedotto ch conoscenza AVV_NOTAIOe informRAGIONE_SOCIALEni rilevanti per l’Autorità di vigilanza non rientrava affatto competenze AVV_NOTAIO‘imputato. Tale profilo, tuttavia, COGNOME stato completamente obliterato dalla Corte di merito, che pure COGNOME ravvisato, ai fini AVV_NOTAIOa valutRAGIONE_SOCIALEne del giudizio di bilanciamen una chiara attenuRAGIONE_SOCIALEne del dolo rispetto all’imputato.
Del pari, l’ampia confessione resa da COGNOME, pur valorizzata dalla Corte di merito, no COGNOME ricevuto, del tutto immotivatamente, la dovuta COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEne in sede di determinRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa pena base.
2.7. NOME COGNOME (a mezzo AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME) ha presentato sette motivi di ricorso, alcuni dei quali strutturati attraverso varie sotto-articolRAGIONE_SOCIALEni.
2.7.1. Con il primo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 606, comma 1, lett. cod. proc. pen., la nullità di ordine generale COGNOMEeguente alla violRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘art. 603, comma bis, cod. proc. pen., in relRAGIONE_SOCIALEne agli artt. 178, lett. c), e 180 del codice di rito, nonché, a AVV_NOTAIO‘art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘art. 6, par. 3, lett. d), Cedu, poiché la rinnovRAGIONE_SOCIALEne istruttoria disposta dalla Corte di appello COGNOME stata parziale e n COGNOME attinto tutte le prove decisive.
Il ricorso, dopo avere sottolineato la necessità di interpretare l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. alla luce AVV_NOTAIOe sentenze che ne hanno preceduto l’introduzione nel nostro ordinamento processuale (v., in particolare, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, COGNOME e Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431 – 01), censura la scelta AVV_NOTAIOa Corte territoriale di disporre la rinnovRAGIONE_SOCIALEne istruttoria solo in relRAGIONE_SOCIALEne a cinque testimoni (COGNOME, NOME, COGNOME e COGNOME), per poi integrarla con l’esame di COGNOME e la deposizi di COGNOME. Infatti, la sentenza di primo grado, nell’esaminare la posizione di COGNOME, menzionerebbe solo tali testimoni e, anzi, sottolineerebbe la rilevanza di altre prov confermative del suo mancato coinvolgimento COGNOME operatività illecita. Inoltre, la Corte di appe preciserebbe come sia possibile operare la ricostruzione dei fatti e AVV_NOTAIOe singole responsabil soltanto sulla base di una «inevitabile combinRAGIONE_SOCIALEne di plurimi contributi narrativi», sicch rinnovRAGIONE_SOCIALEne istruttoria COGNOME dovuto essere estesa COGNOMEmeno alle deposizioni che hanno fornito un contributo sui temi rilevanti per la ricostruzione AVV_NOTAIOa COGNOMEapevolezza di COGNOME COGNOME dei finanziamenti correlati e, dunque, di quelle che si COGNOME occupate: AVV_NOTAIO‘organizzRAGIONE_SOCIALEne funzionale di BPV e AVV_NOTAIOe mansioni in concreto svolte da COGNOME; AVV_NOTAIOe
riunioni che si tenevano in BPV e degli argomenti ivi trattati, nonché dei soggetti che vi partecipavano; degli accertamenti svolti dagli ispettori AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE o AVV_NOTAIOa BCE in COGNOME degli accessi effettuati e di COGNOME da essi rilevato in ordine all’attività di COGNOME AVV_NOTAIOe informRAGIONE_SOCIALEni sul tema AVV_NOTAIOe “operRAGIONE_SOCIALEni baciate” a disposizione degli stretti collaborato COGNOME e, comunque, di coloro che operavano COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (non solo COGNOME, COGNOME e COGNOME, ma anche COGNOME e COGNOME).
La stessa Corte di appello non si COGNOME limitata a valutare le dichiarRAGIONE_SOCIALEni dei s testimoni dei quali si era disposta la rinnovRAGIONE_SOCIALEne, ma COGNOME menzionato anche RAGIONE_SOCIALE apporti dichiarativi, i quali, pertanto, COGNOMEro assunto carattere di decisività, in COGNOME utilizz fornire una chiave di lettura di RAGIONE_SOCIALE dati, come l’appunto scritto di COGNOME, al COGNOME sar stato attribuito valore confermativo del fatto che, in COGNOME del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 20 COGNOMEro COGNOME impartite direttive per eseguire le “operRAGIONE_SOCIALEni baciate”. Del pari, non COGNOME st disposta la rinnovRAGIONE_SOCIALEne di prove testimoniali ritenute decisive dalla Procura generale appellant e che la Corte di appello, dopo avere ritenuto ininfluenti ai fini AVV_NOTAIOa decisione, COGNOME in utilizzato proprio COGNOME medesima prospettiva indicata dall’appellante (come COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME). Si contesta, a tal proposito, l’affermRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa sentenza impugnata COGNOME cui le dichiarRAGIONE_SOCIALEni non rinnovate costituissero elementi inidonei a formare oggetto d opposte valutRAGIONE_SOCIALEni in punto di responsabilità AVV_NOTAIO‘imputato (si menziona, al riguardo, in meramente esemplificativa, il caso dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME), all’uopo richiamando il contenuto COGNOME memoria difensiva depositata nel giudizio di appello. Infine, osserva che le conclusioni non muterebbero anche assumendo, come termini di comparRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa diversa valutRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe prove, la sentenza di primo e quella di COGNOME grado.
2.7.2. Con il COGNOME motivo, il ricorso deduce, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 606, comma 1, lett. ed e), cod. proc. pen., la violRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché motivRAGIONE_SOCIALEne solo apparente, per avere la sentenza apprezzato, COGNOME a COGNOMECOGNOME soltanto alcune prove, ignorandone altre, omettendo di valutare taluni elementi difensivi, travisand alcune prove e palesando, infine, vari profili di contraddittorietà e illogicità motivRAGIONE_SOCIALEnali denunciati attengono alla dimostrRAGIONE_SOCIALEne che COGNOME COGNOME a conoscenza dei finanziamenti in ragione del ruolo da lui ricoperto a capo AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.7.2.1. Con una prima sottoarticolRAGIONE_SOCIALEne del motivo si sottolinea che alcuni testi, il contributo COGNOME stato valorizzato dalla Corte di appello (COGNOME e COGNOME), non indicherebbero il coinvolgimento di alcuna risorsa AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, la COGNOMEapevolezza da pa AVV_NOTAIOa rete commerciale non potrebbe essere estesa a funzioni organizzative attributarie di funzioni distinte, come confermato da altre deposizioni che, nonostante il richiamo operato dall difesa, COGNOMEro COGNOME trascurate dalla sentenza impugnata e che dimostrerebbero una acquisita conoscenza del COGNOME, fuori dalla rete commerciale, solo per effetto AVV_NOTAIO‘ispezione del 2015.
2.7.2.2. Con la seconda sottoarticolRAGIONE_SOCIALEne del COGNOME motivo, si deduce che, alla stregua AVV_NOTAIOe espressioni adoperate dalla sentenza impugnata, la pianificRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe “operRAGIONE_SOCIALEni baciate” e il loro costante monitoraggio sia solo un’ipotesi, ancorata ad un documento (l’appunto scrit
33 COGNOME
di COGNOME da cui risulterebbe l’intervento del AVV_NOTAIO COGNOME in COGNOME AVV_NOTAIOa seduta de RAGIONE_SOCIALE di direzione del giorno 8 novembre 2011), il cui significato COGNOME stato ricostrui superando, senza argomentRAGIONE_SOCIALEne reale, le contrarie deduzioni difensive e le indicRAGIONE_SOCIALEni che potevano essere tratte da ulteriori prove raccolte nel corso AVV_NOTAIO‘istruttoria. Questi ultimi ele COGNOMEro reso illogica la conclusione che, in quella seduta, la dirigenza avesse impartito direttiva di proporre “operRAGIONE_SOCIALEni baciate” e di monitorarne l’andamento, senza che, peraltro, n COGNOME emersa alcuna traccia documentale.
Illogicamente, poi, la sentenza impugnata COGNOME valorizzato il compito AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE di individuare l’entità del “buco” da coprire, trattandosi di profilo che correlava rRAGIONE_SOCIALEnalmente al coinvolgimento nell’operatività AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni finanziate.
Si critica, in questa prospettiva, l’interpretRAGIONE_SOCIALEne assegnata dalla Corte territoriale al mail contrassegnata come doc. n. 166 del P.M., che rivelerebbe una difficoltà nel mercato secondario nel primo semestre AVV_NOTAIO‘anno. Invero, la sentenza impugnata non si COGNOME confrontata con i dati probatori che dimostrerebbero come lo sbilancio tra le vendite e gli acqui nel primo semestre non era idoneo a rivelare alcuna crisi del mercato secondario, con la COGNOMEeguenza che non era irrRAGIONE_SOCIALEnale il convincimento di COGNOME che un collocamento di RAGIONE_SOCIALEni per 110 milioni di euro potesse essere assorbito dalle normali dinamiche del mercato secondario. E, d’altra parte, gli stessi dati COGNOMEro stati segnalati a RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, che COGNOME poi vigilato sulla operatività AVV_NOTAIOa banca.
Si sottolinea, infine, che, COGNOME COGNOME riferito da COGNOME, con COGNOME non si er mai parlato di “operRAGIONE_SOCIALEni baciate”.
2.7.2.3. Con una terza articolRAGIONE_SOCIALEne si rileva che le dichiarRAGIONE_SOCIALEni sulle quali si fon sentenza impugnata COGNOME al fatto che, nei comitati di direzione, ci si riferisse esplicitam al capitale finanziato, COGNOMEro COGNOME travisate nel contenuto.
In questa prospettiva, l’intervento di COGNOME COGNOME riunioni COGNOME quali indicava i l capitale indispensabili o la sua inRAGIONE_SOCIALE partecipRAGIONE_SOCIALEne per il tramite di collaboratori, oltr essere logicamente correlati alla conoscenza del capitale finanziato, non COGNOMEro espresso alcun “rafforzamento” rispetto alle motivRAGIONE_SOCIALEni assolutorie del Tribunale: e ciò non solo alla l AVV_NOTAIOa composizione variabile AVV_NOTAIOe riunioni di direzione alla luce degli argomenti trattati, ma an perché, come riconosciuto dalla Corte territoriale, non COGNOMEro emerse prove dirette AVV_NOTAIOa presenza AVV_NOTAIO‘imputato a specifiche riunioni COGNOME quali era stato affrontato il tema in parola
2.7.2.4. Con la quarta sottoarticolRAGIONE_SOCIALEne del motivo si contesta il significato attri dalla sentenza impugnata alla telefonata del 1° settembre 2015 tra COGNOME e la sindaca COGNOME rilevando che la Corte territoriale COGNOME argomentato solo apparentemente in ordine alla credibilità del primo e all’attendibilità intrinseca del suo narrato, sottraendosi ai rilievi sv difesa COGNOME propria memoria difensiva, con cui si COGNOME sottolineato che: a) la Ragioneria no NOME il compito di autorizzare gli storni e nemmeno un potere di intervento, se gli stessi era correttamente contabilizzati; b) l’aumento significativo degli storni si era verificato so COGNOME semestre del 2014 ed era stato comunicato alla Ragioneria nel 2015; c) dopo
l’emersione del COGNOME, COGNOME COGNOME COGNOME contro COGNOMECOGNOME responsabile d COGNOME accaduto e attirandosi così la sua inimicizia; d) COGNOME l’obiettiv convincere la sindaca COGNOME COGNOME in suo favore COGNOME causa di lavoro contro la RAGIONE_SOCIALE. In alt termini, COGNOMECOGNOME COGNOME corso AVV_NOTAIOa conversRAGIONE_SOCIALEne COGNOME cercato di difendere il proprio opera all’indomani AVV_NOTAIO‘attivRAGIONE_SOCIALEne, da parte AVV_NOTAIOa banca, di un contenzioso giuslavoristico e avreb tentato di rovesciare gli addebiti su quanti (“COGNOME, COGNOME, il legale, la COGNOME, RAGIONE_SOCIALE“) lo ritenevano responsabile AVV_NOTAIO‘imponente finanziamento AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni.
In ogni caso, premesso che COGNOME non NOME ricevuto, da parte AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIOa BCE, alcuna sanzione per l’attività svolta in Ragioneria, la valorizzRAGIONE_SOCIALEne, da parte del sentenza impugnata, del mancato approfondimento rispetto al sintomatico aumento degli storni, COGNOME trasformato l’addebito in parte qua in condotta omissiva.
2.7.2.5. Con la quinta sottoarticolRAGIONE_SOCIALEne, il ricorso lamenta la mancata COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEne de rilievi difensivi dedicati al significato AVV_NOTAIOa telefonata del 28 agosto 2015 tra COGNOME e COGNOME in generale, l’assenza di argomentRAGIONE_SOCIALEni dedicate a spiegare per COGNOME ragione la comunicRAGIONE_SOCIALEne – che pure non conteneva alcun esplicito riferimento a COGNOME – potesse essere intesa come dimostrativa del coinvolgimento del vertice ristretto del management di BPV COGNOME operRAGIONE_SOCIALEni di capitale finanziato.
2.7.2.6. Con la sesta sottoarticolRAGIONE_SOCIALEne, si denuncia che la sentenza impugnata, senza confrontarsi con i rilievi difensivi, avesse ritenuto di poter trarre dal messaggio SMS inviat maggio 2015 da COGNOMEetta a NOME, in vista AVV_NOTAIO‘incontro con il Presidente, propedeutico al l probabile licenziamento, la dimostrRAGIONE_SOCIALEne che anche COGNOME COGNOME incluso nel gruppo dirigente AVV_NOTAIOa banca COGNOMEapevole AVV_NOTAIO‘operatività delittuosa,
2.7.2.7. Con la settima sottoarticolRAGIONE_SOCIALEne del motivo, la Difesa lamenta il ril assegnato alle dichiarRAGIONE_SOCIALEni di COGNOME COGNOME alla partecipRAGIONE_SOCIALEne di COGNOME COGNOME una riunion del febbraio 2015, indetta in vista AVV_NOTAIO‘ispezione AVV_NOTAIOa BCE, in cui il responsabile AVV_NOTAIO‘Audit COGNOME fatto riferimento al problema del capitale finanziato. Si osserva: a) che il teste, in di controesame, NOME manifestato perplessità, COGNOME alla partecipRAGIONE_SOCIALEne di COGNOME; b) ch la Corte territoriale, COGNOMEapevole di tale incertezza, COGNOME stata costretta ad introd l’argomento meramente congetturale, in forza del COGNOME, se anche il ricorrente non avesse partecipato all’incontro, COGNOME stato assolutamente irrealistico che non COGNOME stato informa di COGNOME emerso nel corso di esso.
2.7.2.8. Con l’ottava sottoarticolRAGIONE_SOCIALEne del motivo si rileva come la Corte territoriale abbia affrontato le COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEni difensive con le quali si era sottolineato che la conoscenza, parte di COGNOME AVV_NOTAIO‘analisi sui margini di interesse – attività assolutamente normale i banca – non avesse alcuna logica e indefettibile correlRAGIONE_SOCIALEne con il tema AVV_NOTAIOe “operRAGIONE_SOCIALE “baciate”. Si aggiunge che la mail n. 294 AVV_NOTAIOa produzione del Pubblico ministero, COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME fatto esplicito riferimento alle RAGIONE_SOCIALEni acquiCOGNOME per il tramite AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, non potrebbe essere valorizzata in senso contrario, dal momento: a) che le RAGIONE_SOCIALEni BPV acquiCOGNOME attraverso la RAGIONE_SOCIALE, detenute per mezzo dei Fondi, non COGNOMEro nulla a
NOME—
che vedere con un problema di “margine di interesse”; b) la sentenza di COGNOME grado COGNOME preso atto AVV_NOTAIO‘estraneità di COGNOME alla questione dei Fondi; c) l’analisi letterale del mali COGNOME rivelato come COGNOME, senza alcun riferimento a illeciti, facesse menzione di azi finalizzate al recupero di competitività rispetto alle imprese concorrenti.
2.7.2.9. Con la nona sottoarticolRAGIONE_SOCIALEne si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, senza confrontarsi con i rilievi difensivi sul punto, che il riferimento di COGNOME, n del RAGIONE_SOCIALE di direzione del 10 novembre 2014, al confronto con “NOMENOME COGNOME univocamente indicativo di una conoscenza del COGNOME AVV_NOTAIOe “operRAGIONE_SOCIALEni baciate” da parte di COGNOME. Al riguardo, si osserva: a) che la ritenuta COGNOMEapevolezza degli argomenti trattati parte dei partecipanti alla riunione, era argomento bivalente, posto che COGNOME alla riuni era assente; b) che, per COGNOME sopra detto, COGNOME smentita la premessa che il lavoro sui margini di interesse COGNOME connesso ai finanziamenti correlati; c) che lo stesso COGNOME avreb chiarito come il tema del confronto con COGNOME COGNOME il tema degli “attivi da tagliare”, quello degli impieghi a scarsa redditività che andavano “smontati”.
2.7.3. Con il terzo motivo, variamente sottoarticolato, si lamenta, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e una motivRAGIONE_SOCIALEne solo apparente, per avere la sentenza valutato selettivamente alcune prove e ignorandone altre. Nel realizzare tale violRAGIONE_SOCIALEne di legge, la sentenza COGNOME incorsa nel seguenti ulteriori illegittimità: 1) l’omessa valutRAGIONE_SOCIALEne di elementi difensivi, rilevante, o ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., anche ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relRAGIONE_SOCIALEne all’art. 546, comma 1, lett. e) e comma 3, cod. proc. pen.; 2) il travisamento di prove, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; 3) la contraddittorietà e illogicità motivRAGIONE_SOCIALEnali, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 606, comma 1, lett. e), codice di rito.
2.7.3.1. Con la prima sottoarticolRAGIONE_SOCIALEne del motivo, si critica la svalutRAGIONE_SOCIALEne, da pa AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, AVV_NOTAIOe deposizioni, ritenute inattendibili, di COGNOME (responsabile del RAGIONE_SOCIALE), COGNOME (responsabile AVV_NOTAIOa Ragioneria), COGNOME (responsabile AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e Controllo di RAGIONE_SOCIALE) e COGNOME (vicedirettore generale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), che il Tribunale NOME valorizzato per affermare che COGNOME COGNOME inCOGNOMEapevole «AVV_NOTAIO‘esistenza e AVV_NOTAIOe dimensioni del COGNOME del capitale finanziato» in termini di impat patrimoniale. In particolare, dopo avere criticato l’argomento del rapporto di collaborRAGIONE_SOCIALEne c COGNOME, si osserva come, in termini assertivi, la sentenza impugnata, senza rispettare i cano AVV_NOTAIOa motivRAGIONE_SOCIALEne rafforzata, abbia ritenuto le prove dichiarative recessive rispetto a m deduzioni prive dei necessari riscontri e supporti logico – argomentativi.
Quanto a COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOME riferito che sia lui che COGNOME COGNOME conoscenza del COGNOME solo nel corso AVV_NOTAIO‘ispezione di BCE nel 2015, le sue dichiarRAGIONE_SOCIALEni COGNOME COGNOME ritenute «del tutto inaffidabili» in COGNOME era un «collaboratore AVV_NOTAIO‘imputato» (sent., 679), laddove le sue dichiarRAGIONE_SOCIALEni non COGNOMEro smentite da fatti oggetti ma da mere deduzioni derivanti da elementi di prova; ciò che COGNOME dovuto far residuare COGNOMEmeno un ragionevole dubbio, tanto più che non solo COGNOME COGNOME COGNOME collega di COGNOME, ma lo erano pressoché tutt
i dipendenti AVV_NOTAIOa banca sentiti nel processo e che la tesi del mendacio COGNOME stat implicitamente esclusa dal RAGIONE_SOCIALE di merito nel non trasmettere gli atti alla Procura ai se AVV_NOTAIO‘art. 207, comma 2, cod. proc. pen. In ogni caso la sentenza COGNOME contraddittoria ne ritenere inaffidabili le dichiarRAGIONE_SOCIALEni di COGNOME COGNOME al contempo valorizzarle, presentandole co una sorta di “confessione” AVV_NOTAIOa conoscenza del COGNOME, nel riportare che egli era COGNOMEapevole che esistessero operRAGIONE_SOCIALEni “borderline” (cfr. sent., pag. 680), ammissione peraltro inspiegabi se avesse voluto tutelare il proprio operato. Fermo restando che la conoscenza del COGNOME AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni correlate non COGNOME sufficiente ai fini del dolo, occorrendo la COGNOMEapevolezz che gli importi impiegati siano di rilevanza tale da incidere sui presupposti patrimoniali alterare così il valore AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni e le comunicRAGIONE_SOCIALEni all’esterno.
Quanto a COGNOME, responsabile AVV_NOTAIOa Ragioneria Generale, il giudizio di inaffidabili fondato sul fatto di essere un “collaboratore” di COGNOME si presterebbe alle stesse censure formulate per COGNOME. Quanto, poi, al fatto che l’assenza di rilevanza AVV_NOTAIOa sua testimonianz resa palese dal «concreto contenuto di tali dichiarRAGIONE_SOCIALEni» (sent., pag. 681), la sentenza di pri grado ne NOME valorizzato la deposizione: a) COGNOME parte in cui ha dichiarato che durant l’ispezione di BCE lui e COGNOME «convennero AVV_NOTAIOa necessità di rappresentare COGNOME semestrale “tutte le evidenze emerse in termini di abbattimento del patrimonio e dare una rappresentRAGIONE_SOCIALEne, ovviamente, il più trasparente possibile”» (sent. I° grado, pag. 744); b) ove ha dichiarato c mai COGNOME prima AVV_NOTAIO‘emersione del COGNOME «NOME rappresentato espressamente o implicitamente di essere a conoscenza del COGNOME» (sent. I° grado, pag. 744); c) COGNOME parte in cui disse che «in COGNOME dei colloqui intercorsi con COGNOME durante l’ispezione, l’impu si manifestò sorpreso e si dichiarò ignaro del COGNOME» (sent. I° grado, pag. 745); d) circa sorpresa di COGNOME in relRAGIONE_SOCIALEne a COGNOME emerso sui fondi RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE (sent. I grado, pag. 745).
Quanto a COGNOME, ritenuto inaffidabile in COGNOME “collaboratore” di COGNOME, la senten ometterebbe di rilevare che costui, originariamente inquadrato COGNOME divisione mercati, continu a svolgere le medesime mansioni per la rete commerciale anche dopo il passaggio formale alla divisione bilancio, sicché con COGNOME il rapporto di collaborRAGIONE_SOCIALEne era del tutto evanescent più formale che sostanziale. Anche in questo caso, come già per COGNOME, la sentenza da un lato COGNOMEidera inattendibile COGNOME e dall’altro richiama le sue dichiarRAGIONE_SOCIALEni per affermare avesse una COGNOMEapevolezza del COGNOME, peraltro travisandole laddove si afferma che il teste COGNOME ribadito che «sia pure in modo allusivo e in contesti informali, AVV_NOTAIOe “baciate” si par all’interno AVV_NOTAIOa banca» (sent., pag. 682), mentre egli COGNOME detto che qualche allusione sul operRAGIONE_SOCIALEni baciate poteva essere stata fatta, ma non genericamente «all’interno AVV_NOTAIOa banca», bensì in «un contesto informale non nel corso AVV_NOTAIOe riunioni, a margine magari AVV_NOTAIOe riunioni, f persone come posCOGNOME essere i capi area, i direttori regionali o le altre strutture AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE» (cfr. sent., nota 257, pag. 683), a conferma di una conoscenza non diffusa, ma limitata alla RAGIONE_SOCIALE.
Quanto a NOME, la sentenza ne svaluterebbe la rilevanza assumendo che l’episodio descritto si collocava in una fase avanzata in cui «tutti ragionevolmente miravano ad escludere (o, COGNOMEmeno, a ridimensionare) l’apporto da ciascuno fornito alla attuRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa prassi de capitale finanziato)» (sent., pag. 684), ma non riporterebbe il rapporto «amichevole» tra i du rilevante al fine di valutare la genuinità di COGNOME confidato da COGNOME a NOME. I risulterebbe illogico assumere che COGNOME cercasse di escludere eventuali propri responsabilità e, contestualmente, confidasse a NOME che, COGNOME lui, il capitale finanziato potes al massimo aggirarsi attorno ai 200 milioni (cfr. sent. I° grado, pag. 746): cifra rif COGNOME da COGNOME dopo la scoperta fatta da RAGIONE_SOCIALE nel marzo 2015.
2.7.3.2. Con una seconda sottoarticolRAGIONE_SOCIALEne la Difesa censura la ritenuta irrilevanza AVV_NOTAIO‘argomento difensivo che NOME valorizzato come la detenzione di RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa banca da parte dei Fondi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE attraverso investimenti sottostanti COGNOME emersa grazie alle ripetute richieste di diclosure AVV_NOTAIOa struttura di COGNOMECOGNOME che NOME finito per richiamare l’attenzi AVV_NOTAIOa vigilanza e, infine, l’ispezione AVV_NOTAIOa BCE, senza attendere la previa “sparizione” dai Fo AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE, con ciò contraddicendo la tesi AVV_NOTAIOa COGNOMEapevolezza, in capo all’imputat AVV_NOTAIO‘operatività delittuosa. La tesi COGNOME cui la mancata disclosure «COGNOME comportato effet ancora più pregiudizievoli per la banca, la COGNOME si COGNOME vista costretta a detrarre patrimonio di vigilanza l’intero ammontare AVV_NOTAIO‘investimento effettuato nei fo lussemburghesi» (sent. pag. 685) COGNOME illogica perché ammettendo che le modalità di svuotamento del fondo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE (attraverso finanziamenti correlati o investiment di soggetti compiacenti che utilizzassero denaro AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE) venissero concertate con COGNOME COGNOME riunioni di direzione e monitorate dalla RAGIONE_SOCIALE, COGNOME illogico che l’imputato compulsato la struttura fino a “costringerla” a fornire la dichiarRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni sottosta Fondi, sapendo che così COGNOME richiamato le attenzioni AVV_NOTAIOa vigilanza e creando un alert che poi, in effetti, ha determinato l’ispezione di BCE, essendo logico pensare che, prima di sollecit la richiesta degli investimenti sottostanti, si COGNOME coordinato con il board per “far sparire” dai Fondi le RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE, evitando così che venissero alla luce. Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
2.7.3.3. Con una terza sottoarticolRAGIONE_SOCIALEne si critica, richiamando le COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEni svo COGNOME memoria difensiva, l’apparato argomentativo con il COGNOME la sentenza impugnata, ribaltando il significato di una mancata conoscenza da parte di COGNOME COGNOME ricorso al capitale finanz attribuito dal Tribunale alla “vicenda RAGIONE_SOCIALE“, ma senza il conforto di una motivRAGIONE_SOCIALEne rafforzat ha ritenuto di trarre dall’atteggiamento pacato assunto da COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME de discussione COGNOME studio di COGNOME tra COGNOMEetta e l’AVV_NOTAIO, che NOME propost l’esecuzione di un audit, non la dimostrRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘inCOGNOMEapevolezza del COGNOME AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni “baciate”, ma un elemento confermativo AVV_NOTAIOa scaltrezza del ricorrente, finalizzata non recidere i legami con la COGNOME COGNOME a indirizzarne l’operato verso approdi il men pregiudizievoli possibile per la banca, AVV_NOTAIOa cui situRAGIONE_SOCIALEne di estrema difficoltà derivan massiccio ricorso al capitale finanziato egli COGNOME stato COGNOMEapevole proprio in virtù d reRAGIONE_SOCIALEne di COGNOME e RAGIONE_SOCIALE. In ogni caso, come segnalato COGNOME memoria difensiva (pagg. 15-
16) la frase pronunciata da COGNOME si giustificava con il fatto che un audit prima AVV_NOTAIO‘assembl di approvRAGIONE_SOCIALEne del bilancio era impraticabile, poiché per fare un audit «i tempi non c’erano (cfr. COGNOME, trasc. 8/06/2022, pag. 82) e l’approvRAGIONE_SOCIALEne del bilancio COGNOME dovuta slitta creando un danno d’immagine enorme per la banca. E la buona fede di COGNOME COGNOME dimostrata dal fatto che COGNOME COGNOME dichiarato dall’AVV_NOTAIO, costui, davanti all’AVV_NOTAIO, si era detto d’accordo a procedere con un audit dopo avere trovato una soluzione che COGNOMEentisse a RAGIONE_SOCIALE di rilasciare la relRAGIONE_SOCIALEne al bilancio; ciò che NOME tranquillizzato COGNOME, come confermato dalle intercettRAGIONE_SOCIALEni telefoniche tra COGNOME e COGNOME, in cui la donna si diceva tranquilla dopo la lettera del 13 marzo 2015 con cui la banca si impegnava a fare approfondimenti. Inoltre, nessun elemento di conferma AVV_NOTAIOa lettura fornita dalla Cor territoriale potrebbe trarsi dalla riunione indetta da COGNOME in vista AVV_NOTAIO‘ispezione BCE, COGNOME COGNOME fece riferimento al capitale finanziato, non essendo dimostrata la partecipRAGIONE_SOCIALEne all stessa di COGNOME.
2.7.3.4. Con la quarta sottoarticolRAGIONE_SOCIALEne del motivo si sottolinea il carattere non solo n rafforzato, ma del tutto illogico e incoerente AVV_NOTAIOe argomentRAGIONE_SOCIALEni con le quali la Co territoriale, senza confrontarsi con le COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEni sviluppate dalla difesa, ha ritenuto di la prova AVV_NOTAIOa COGNOMEapevolezza di COGNOME COGNOME COGNOME AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni baciate dal suo intervento alla riunione del 1° aprile 2014 del COGNOMEiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne, COGNOME COGNOME ave avvertito i colleghi di essere cauti nel recepire la scelta del prof. COGNOME di assegnare prevalen criterio reddituale AVV_NOTAIO‘income approach, attraverso il COGNOME era possibile mantenere inalterato il valore AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALEne senza doverlo rettificare al ribasso, che la sentenza di appello, sovvertendo valutRAGIONE_SOCIALEne del Tribunale, COGNOME cui tale episodio COGNOME stato indice di buona fede, interpreterebbe, peraltro in termini di «verosimiglianza», nel senso che COGNOMECOGNOME «COGNOMEapevol del baratro nel COGNOME l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE stava precipitando, ritenesse opportuno “frenar deriva circa la sopravvalutRAGIONE_SOCIALEne del prezzo AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALEne e mirasse, COGNOMEmeno ad un “congelamento” AVV_NOTAIOa situRAGIONE_SOCIALEne» (sent., pag. 690). InterpretRAGIONE_SOCIALEne che COGNOME in contraddizione con la ritenuta responsabilità di COGNOME in un sistema volto ad alterare patrimoniali attraverso il finanziamento del capitale. Quanto poi al fatto che COGNOME non s dissociato dalla proposta del prof. COGNOME, in realtà il responsabile AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non a alcun potere decisorio sulla scelta che spettava esclusivamente al CdA (come evidenziato COGNOME memoria difensiva: pagg. 126-128), come confermato dal rapporto BCE, COGNOME cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Strategica NOME svolto unicamente il raccordo tra la banca e l’espert indipendente (Rapporto BCE 17/09/2015, pag. 24) e ribadito, in dibattimento, dall’ispettor AVV_NOTAIO. Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
Quanto, infine, al fatto che COGNOME COGNOME adoperasse per elaborare «piani industri irrealistici» COGNOME «”braccio armato” del AVV_NOTAIO. COGNOME – per sostenere surrettiziamente il pre AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALEne» (sent., pag. 690), la motivRAGIONE_SOCIALEne non indicherebbe gli elementi istruttori a sosteg e non si confronterebbe con gli argomenti difensivi, COGNOME cui i piani venivano redatti collaborRAGIONE_SOCIALEne con RAGIONE_SOCIALE di COGNOMEulenza esterne di primario livello e verificati da altre prim
RAGIONE_SOCIALE di COGNOMEulenza appartenenti al network di una AVV_NOTAIOe quattro principali RAGIONE_SOCIALE di revisi mondiali (una AVV_NOTAIOe c.d “big four”), per poi essere nuovamente verificati dall’esperto indipenden Prof. COGNOME.
2.7.3.5. Con la quinta sottoarticolRAGIONE_SOCIALEne si lamentano vizi motivRAGIONE_SOCIALEnali anche pe travisamento AVV_NOTAIOa prova in ordine alla omessa COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEne, da parte AVV_NOTAIOa Corte territorial AVV_NOTAIOe COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEni difensive dedicate ai “controsegnali” che COGNOME indotto COGNOME ritenere che l’operatività AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE COGNOME regolare COGNOME agli acquisti dei titoli BPVi, omett così di affrontare una serie di elementi oggettivi incompatibili con l’assunto di COGNOMEapevolezza del COGNOME (si veda memoria, pagg. 115 ss., come richiamata in nota 275 AVV_NOTAIOa sentenza).
2.7.4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 606, comma 1, lett cod. proc. pen., la violRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità e carenza AVV_NOTAIOa motivRAGIONE_SOCIALEne, COGNOME part in cui, con argomenti di carattere illogico o assertivo: 1) COGNOME COGNOME COGNOMEide soggettivamente credibile, nonostante il peculiare contesto in cui si è inserita la sua richies rendere un nuovo esame, indicativo di un suo interesse, contraddittoriamente riconosciuto dalla stessa sentenza, ad avallare l’ipotesi accusatoria per ottenere benefici – effettivame COGNOMEeguiti – in termini di pena e non già di un percorso di intima resipiscenza maturato dopo sentenza di primo grado e smentita dal fatto che egli non avesse nemmeno fatto richiesta di essere sentito, sino al momento del rigetto, da parte AVV_NOTAIOa Corte territoriale, AVV_NOTAIOe istan rinnovRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘istruzione dibattimentale avanzata dalla P.G., quando l’interesse di questa a avvalersi AVV_NOTAIOe compiacenti propalRAGIONE_SOCIALEni di COGNOME COGNOME stato elevatissimo; 2) le dichiarRAGIONE_SOCIALEni vengono ritenute intrinsecamente attendibili; 3) il narrato COGNOME COGNOMEider riscontrato da elementi di prova esterni di natura documentale, ma incorrendo in manifesta illogicità laddove il coinvolgimento AVV_NOTAIOa struttura di COGNOME COGNOME comunicRAGIONE_SOCIALEne degli obi AVV_NOTAIOa rete vendita COGNOME ritenuti dimostrativo anche del coinvolgimento nel ricorso al capit finanziato nonostante i rilievi difensivi, totalmente pretermessi, anche rispetto all’afferma di «stretti rapporti intercorrenti tra COGNOME ed il d.g. COGNOME» (sent., pag. 670). Quanto documenti richiamati quali riscontri estrinseci, la mail in cui COGNOME rispondeva a COGNOME la frase «ne discuteremo con il direttore» (sent., pag. 670), ritenuta indicativa AVV_NOTAIOa «vicin al d.g.» di COGNOME e di una sorta di una comunanza di intenti sul fronte AVV_NOTAIOe “baci dimostrerebbe l’ovvia interlocuzione con il massimo dirigente in caso di problemi, ferma restand l’ordinarietà di interlocuzioni con toni recisi anche da parte di COGNOME verso COGNOME attes da RAGIONE_SOCIALE documenti; la «richiesta, avanzata dal d.g. COGNOME su elaborRAGIONE_SOCIALEne di COGNOME raggiungere l’obiettivo di Tier 1 pari a/1’8% a fine 2011» e il «documento redatto dal COGNOME nel COGNOME si monitorava l’attuRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa direttiva del d.g. COGNOME cui ad ogni delibera di cr COGNOME dovuto essere associata l’acquisizione di un socio» (sent., pag. 671), ritenuti indicat AVV_NOTAIOa «piena conoscenza, in capo al coimputato, sia AVV_NOTAIOa “prassi svuotafondo” e AVV_NOTAIOe ragioni a essa sottese, sia AVV_NOTAIOe difficoltà, da mantenere nascoste all’esterno, COGNOME quali si dibatt Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
mercato secondario del titolo BPVi» (sent., pag. 670-671), la piena conoscenza di alcuni profil di difficoltà non poteva essere acquisita dalla semplice indicRAGIONE_SOCIALEne di obiettivi, o dal monitorag di una direttiva tesa a privilegiare i soci nell’elargizione del RAGIONE_SOCIALE; i documenti 2.3.3, 2 e 2.3.3 ter verrebbero indicati a riscontro AVV_NOTAIOa conoscenza AVV_NOTAIOa difficoltà del merc secondario, senza spiegare per COGNOME motivo gli stessi supporterebbero le affermRAGIONE_SOCIALEni del coimputato e anche qui ignorando le deduzioni difensive sul punto; i documenti 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.3 bis, 2.4.4, 2.4.5, COGNOMEro ritenuti confermativi AVV_NOTAIO‘affermRAGIONE_SOCIALEne che COGNOMEeg COGNOME solito prendere parte ai comitati di direzione senza però spiegare COGNOME COGNOME la valenza dimostrativa di ciascun documento, salvo che con riferimento «all’incontro, a Roma, nel COGNOME COGNOME NOME minacciato l’eliminRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe direzioni regionali se non avessero raggiunto gl obiettivi assegnati, tra i quali i requisiti di capitale, anche attraverso operRAGIONE_SOCIALEni fina (sent., pag. 671), in relRAGIONE_SOCIALEne al COGNOME i due atti richiamati, ovvero i doc 2.4.3 e 2.4.3 bis la mail relativa alla convocRAGIONE_SOCIALEne all’incontro e la prenotRAGIONE_SOCIALEne dei biglietti ferroviari per non COGNOMEro in grado di inficiare la dimostrRAGIONE_SOCIALEne offerta dalla difesa che il 29 maggio 20 COGNOME NOME partecipato, a Roma, non alla riunione AVV_NOTAIOa rete commerciale, ma ad un incontro con l’RAGIONE_SOCIALE, per discutere di problemi antitrust COGNOME acquisizione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE di Marostica, fermo restando che COGNOME riunione romana citata da COGNOME, COGNOME non NOME fatto riferimento a capitale finanziato, come invece recepito in sentenza, posto che i testi COGNOME, COGNOME e COGNOME non farebbero alcun cenno al fatto che COGNOME riunione romana si COGNOME parlato di operRAGIONE_SOCIALEni finanziate, senza che di tali testimonianze la sentenza abbia fatto alcun cenno. Del pari affermRAGIONE_SOCIALEni di COGNOME sul comitato di direzione del 2011 e su quello del 2014 non COGNOMEr riscontrate, limitandosi la motivRAGIONE_SOCIALEne ad affermare che la ricostruzione sia «assolutament sovrapponibile a quella già delineata dalle acquisizioni documentali e testimoniali ne disponibilità del primo giudice» (sent., pag. 673), così come quelle sul fatto che i piani indus risultassero utopistici per sostenere il Prezzo AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALEne, smentite dalle risultanze indic motivo III, sub 4., § 4.3 del presente ricorso. Quanto, poi, al riferimento al «coinvolgim AVV_NOTAIOe strutture dipendenti da COGNOME COGNOME studio di fattibilità del progetto del d.g. eliminRAGIONE_SOCIALEne degli “impieghi poco redditizi”» (sent., pag. 674), da cui COGNOMEro COGNOME fatte sa le “posizioni intoccabili” (rectius particolari) di alcuni per i quali risultava una corrispondenza di valore tra importo finanziato e controvalore di RAGIONE_SOCIALEni (sent., pag. 674), l’illRAGIONE_SOCIALEne sotto ovvero che esse COGNOMEro relative a operRAGIONE_SOCIALEni correlate e che l’informRAGIONE_SOCIALEne COGNOME dovuto essere giunta a COGNOME, COGNOME una supposizione priva di riscontri, anche perché COGNOME come responsabile AVV_NOTAIOa divisione, non si occupava RAGIONE_SOCIALEmente dei lavori che venivano gestiti dalla struttura; fermo restando che il relativo documento non era stato inviato a nessuno ch lavorasse COGNOME pianificRAGIONE_SOCIALEne e che le “posizioni particolari”, come riferito da COGNOME apoditticamente ritenuto inattendibile, non riguardava “posizioni baciate” ma “posizioni o c RAGIONE_SOCIALE rilevato o con RAGIONE_SOCIALEnisti rilevanti o con impegni contrattuali”», come confermato in pr grado dallo stesso COGNOME, smentendo sé stesso. Quanto ai documenti 2.7.3 e 2.7.4, la sentenza non spiegherebbe perché riscontrino COGNOME, dal momento che costui ne darebbe una Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
interpretRAGIONE_SOCIALEne, senza riferire circostanze che trovino conferma in essi. Parimenti, COGNOME documenti 2.8.1. e 2.8.2., la sentenza attribuirebbe loro un significato non è confermativo de narrato di COGNOME, ma la trasposizione AVV_NOTAIOa ‘interpretRAGIONE_SOCIALEne” che il coimputato ha fornito documenti, smentita da COGNOME, COGNOME cui dai dati riportati non COGNOME possibile stabilire se erano operRAGIONE_SOCIALEni baciate.
Infine, COGNOME all’affermRAGIONE_SOCIALEne COGNOME cui, con riferimento alla deposizione di COGNOME «non COGNOME emerse contraddizioni e tantomeno il propalante è stato smentito COGNOME interpretRAGIONE_SOCIALEne dei documenti dallo stesso prodotti», essa COGNOME smentita dalle 22 pagine dedicate COGNOME memoria difensiva ai documenti di COGNOME (pagg. 62-84).
Sotto altro profilo, COGNOME stata omessa la valutRAGIONE_SOCIALEne di plurime deposizioni testimonial (quelle di COGNOME ed COGNOME circa i periodici incontri per il jogging in cui si COGNOME parl “baciate”) e prove documentali (?) che contrastavano con tale narrato, con i documenti valorizzati dalla medesima sentenza (?) – oggetto di puntuale analisi critica – e, in generale, i rilievi difensivi sul punto (?).
2.7.5. Con il quinto motivo il ricorso lamenta, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violRAGIONE_SOCIALEne e l’errata applicRAGIONE_SOCIALEne degli artt. 2637 e 2638 cod. civ., non AVV_NOTAIO‘art. 173 -bis, d.lgs. n. 58 del 1998, in combinRAGIONE_SOCIALEne con l’art. 43 cod. pen. COGNOME alla sussistenza del dolo COGNOME fattispecie conteCOGNOME a COGNOME, nonché l’illogicità contraddittorietà AVV_NOTAIOa motivRAGIONE_SOCIALEne anche nel raffronto tra l’esclusione del dolo per COGNOME suo riconoscimento per COGNOME.
Chiarito che la componente dolosa AVV_NOTAIOa fattispecie richiede la conoscenza, non solo AVV_NOTAIO‘esistenza di operRAGIONE_SOCIALEni di capitale finanziato, ma anche AVV_NOTAIOa loro idoneità ad alterare i v e le informRAGIONE_SOCIALEni fornite – al mercato, all’autorità di vigilanza e nel prospetto informativ diversi momenti comunicativi oggetto dei COGNOME contestati, la sentenza impugnata, senza individuare univoci segnali di conoscenza da parte di COGNOMECOGNOME COGNOME NOME valorizzato il ruolo a luce di generici “indici di sospetto” che la decisione di primo grado NOME reputato “asintomatici” o contrastati da set di informRAGIONE_SOCIALEni divergenti (quali il fatto che gli aumenti d capitale del 2013 e 2014 si erano chiusi con un eccesso di domande rispetto all’offerta o il da che, pur sollecitate pubblicamente, le funzioni di controllo non COGNOME rilevato alcunché ancora, il fatto che per le banche popolari è normale che il socio si facesse finanziare da banca).
Del resto, oltre al fatto che, come confermato dal AVV_NOTAIO COGNOME, anche nell’ispezione del 2012 non era emerso un COGNOME di capitale finanziato, occorreva tenere conto del sistema di flussi informativi interno alla banca e AVV_NOTAIO‘affidamento che esso giustifica, COGNOME quan sottolineato dalla sentenza di primo grado.
In tale contesto, il motivo sottolinea, per un verso, la contraddittorietà degli esiti dec alla luce AVV_NOTAIOa posizione del coimputato COGNOMECOGNOME la cui condotta, pur gravata da più cor indici di COGNOMEapevolezza, è stata ritenuta non assistita dal dolo, e, per altro verso, l’i accenno, COGNOME motivRAGIONE_SOCIALEne, per giustificare le conclusioni raggiunte, a una sorta di responsabili
omissiva di COGNOME, per non avere adottato procedure che COGNOMEentissero di regolare i “tracciamento” contabile AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni di capitale finanziato.
2.7.6. Con il sesto motivo, lamenta, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘art. 533, comma 1, cod. proc. pen, l’illogicità e il motivRAGIONE_SOCIALEnale ove la sentenza omette di fornire una “motivRAGIONE_SOCIALEne rafforzata” che COGNOMEenta di superare l’esito assolutorio di primo grado e i ragionevoli dubbi da esso scaturenti.
La sentenza impugnata assume, come presupposto AVV_NOTAIOe sue conclusioni, che in banca COGNOME generalmente diffusa la COGNOMEapevolezza del COGNOME dei finanziamenti correlati, ricavata principalmente dalle dichiarRAGIONE_SOCIALEni di alcuni testimoni giudicate dal Tribunale «generiche imprecise, talvolta contraddittorie» (COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME) e la cui rinnovRAGIONE_SOCIALEne richiesta dal P.M., è stata per queste ragioni ritenuta inutile. In ogni caso, la Corte terr NOME eliminato dalla piattaforma valutativa le testimonianze in contrasto con la tesi prescel senza illustrare ragioni idonee a fondare il giudizio di inattendibilità, ossia rimanendo nel te AVV_NOTAIO‘incertezza che avvalora l’esistenza di ragionevoli dubbi. Anche gli elementi che il Tribun NOME COGNOMEiderato sintomatici AVV_NOTAIOa buona fede di COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME di COGNOME l COGNOME COGNOME riunione con COGNOME e COGNOME, all’avvertimento dato COGNOME seduta del COGNOMEigl di amministrRAGIONE_SOCIALEne del 1° aprile 2014 circa i rischi di sopravvalutRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALEne per eff AVV_NOTAIO‘adozione del metodo AVV_NOTAIO‘income approach, sino agli sforzi AVV_NOTAIOa struttura di COGNOME per ottenere informRAGIONE_SOCIALEni sugli investimenti dei Fondi esteri) COGNOMEro stati valutati dalla C territoriale con supposizioni irrealistiche.
2.7.7. Con il settimo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 606, comma 1, let b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicRAGIONE_SOCIALEne degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché la contraddittorietà e carenza motivRAGIONE_SOCIALEnale in ordine al mancato riconoscimento AVV_NOTAIOa prevalenza AVV_NOTAIOe circostanze attenuanti generiche e al differente trattamento sanzionatorio, COGNOME ag aumenti per la continuRAGIONE_SOCIALEne, rispetto al coimputato COGNOME.
Si sottolinea l’illogicità e la contraddittorietà che emergerebbero dal trattame sanzionatorio irrogato a COGNOME, il COGNOME pure NOME assunto un ruolo più incisivo di NOME NOME gestito la rete commerciale che poneva materialmente in essere le operRAGIONE_SOCIALEni “baciate”. Inoltre, la valorizzRAGIONE_SOCIALEne, per giustificare la maggiore mitezza utilizzata nei confronti di NOME AVV_NOTAIOa “presa di coscienza” da parte di quest’ultimo, emersa nel corso del comitato di direzio del novembre 2014, COGNOME stato in contraddizione con il carattere franco AVV_NOTAIOe discussioni i quella sede a proposito dei finanziamenti correlati. In ogni caso, era stata la stessa Co territoriale a equiparare l’intervento di COGNOME a quello di COGNOME COGNOME COGNOME amministrRAGIONE_SOCIALEne del 10 aprile 2014, per sottolineare come ad essi non NOME fatto seguito alcuna dissociRAGIONE_SOCIALEne da parte dei due imputati. Pertanto, non era dato intendere come due situRAGIONE_SOCIALEni equiparate COGNOMEro poi COGNOME distintamente apprezzate sul piano AVV_NOTAIOa dosimetria AVV_NOTAIOa pena.
Nel giudizio di legittimità è stato sollevato incidente di costituzionalità con ordi del 27 febbraio 2024. La Corte costituzionale, con sentenza n. 7 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale AVV_NOTAIO‘art. 2641, comma 2, cod. civ., COGNOME parte in cui pr
confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati commettere il reato; ha dichiarato in via COGNOMEequenziale, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 27 AVV_NOTAIOa legge marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale AVV_NOTAIO‘art. 2641, comma 1, cod. civ., limitata alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo».
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti dagli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME non COGNOME manifestamente infondati, sicchè non è preclusa a questa Corte la rilevRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa maturata prescrizione per alcuni COGNOME oggetto addebito. All’uopo, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali n confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME limitatamente ai COGNOME di cui ai capi Al, nonché ai capi Bl, Cl, D1, E1 – COGNOME a del 15.9.2013 e 25.10.2013- per essere i suddetti COGNOME estinti per prescrizione, con eliminRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa relativa pena.
Inoltre, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alle residue condotte di cui al capo H1 per non aver commesso il fatto e con rinvio -per la rideterminRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa pena per i residui COGNOME ascrittigli- ad altra Sezione AVV_NOTAIOa d’appello di Venezia.
La sentenza impugnata va altresì annullata COGNOME a NOME COGNOME per i residui COGNOME di cui ai capi El (fatto del 15.3.2014), Fl, Gl, M1 e agli effetti civili per i COGNOME d Al, Bl, Cl, D1, El -per i fatti del 15.9.2013 e 25.10.2013- con rinvio per nuovo esame ad al Sezione AVV_NOTAIOa Corte d’appello di Venezia.
Vanno invece respinti nel resto i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, nonché del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia.
Va respinto il ricorso AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in liquidRAGIONE_SOCIALEne coatta amministrativa.
1. Una breve sintesi dei fatti oggetto del presente giudizio.
L’odierna vicenda giudiziaria ha ad oggetto una serie di COGNOME emersi a partir dall’ispezione avviata presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE centrale europea nel febbraio 2015 dopo la segnalRAGIONE_SOCIALEne di una serie di irregolarità commesse COGNOME gestione AVV_NOTAIO‘attività bancaria, rappresentate dal sistematico ricorso AVV_NOTAIOa banca al sostegno finanzi concesso ai clienti/soci per l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE sul mercato primario e su que secondario; dal rilascio, in favore dei soci, di lettere con le quali l’RAGIONE_SOCIALE assumeva l’impe riRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni ovvero forniva garanzie di rendimento dei titoli; dagli “storni” di int autorizzati dagli organi di vertice AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE al fine di neutralizzare i costi dei fin all’uopo erogati dalla RAGIONE_SOCIALE ai soci; dagli investimenti di COGNOMEistenti risorse in fondi est utilizzati, almeno in parte, per la detenzione inRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE.
Tali anomalie operative COGNOME generato, a seguito dei provvedimenti adottati in esito AVV_NOTAIO‘ispezione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE centrale europea del febbraio 2015, un impatto negativo sotto il profi patrimoniale, stimato in circa un miliardo di euro di deduzioni dal patrimonio di vigilanza; nonc l’iscrizione di rettifiche, relative a RAGIONE_SOCIALE deteriorati, per circa 1,3 miliardi di euro.
A seguito di tali vicende, nel 2016, la RAGIONE_SOCIALE NOME NOME deliberato un piano di rafforzamento patrimoniale che però non era andato a buon fine, tanto che il RAGIONE_SOCIALE NOME rilevato la RAGIONE_SOCIALEtà AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE sottoscrivendo degli aumenti di capitale per comples 2,3 miliardi.
In seguito, la RAGIONE_SOCIALE centrale europea NOME dichiarato lo stato di dissesto o di rischio dissesto e, quindi, vi era stato l’avvio AVV_NOTAIOa procedura di liquidRAGIONE_SOCIALEne coatta amministrat decisa con decreto del Ministro AVV_NOTAIO‘Economia del 25 giugno 2017. Con sentenza del 21 dicembre 2018, poi, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE NOME dichiarato lo stato di insolvenza AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE di c Nel frangente, la relRAGIONE_SOCIALEne redatta ex art. 33 legge fall. dai commissari giudiziali NOME individuato le cause del dissesto AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE COGNOME fissRAGIONE_SOCIALEne di un prezzo AVV_NOTAIOe sovrastimato; nel massiccio ricorso alle operRAGIONE_SOCIALEni correlate; nell’effettuRAGIONE_SOCIALEne di operRAGIONE_SOCIALEni strettamente riconducibili all’attività di erogRAGIONE_SOCIALEne del RAGIONE_SOCIALE alla clientela, ma COGNOMEist investimenti in altre RAGIONE_SOCIALE, in partecipRAGIONE_SOCIALEni in OICR (Organismi RAGIONE_SOCIALE) quali i fondi lussemburghesi (che COGNOME anche agito da “RAGIONE_SOCIALE veicolo” per operRAGIONE_SOCIALEni back to back) e, quindi, in operRAGIONE_SOCIALEni eccessivamente speculative, rischiose o addirittura illecite; e, infine, COGNOME decisione di celare il continuo peggioramento AVV_NOTAIOa qual RAGIONE_SOCIALE attraverso la sottostima AVV_NOTAIOe rettifiche e l’occultamento AVV_NOTAIOe perdite nel bilancio.
1.1. Nel dettaglio, COGNOME COGNOME accertato in sede di merito, gli imputati, COGNOME l rispettive qualità di esponenti di vertice AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE bancario, COGNOME posto in essere una s di RAGIONE_SOCIALEni coordinate finalizzate alla manipolRAGIONE_SOCIALEne del mercato, attraverso una artifici rappresentRAGIONE_SOCIALEne di una solidità patrimoniale AVV_NOTAIOa banca in realtà inesistente e AVV_NOTAIOa liqui del titolo RAGIONE_SOCIALEnario, mediante la sistematica concessione di assistenza finanziaria ai clienti l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa stessa banca, l’omessa iscrizione a bilancio AVV_NOTAIOa riserva indispon pari all’importo del valore AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni finanziate e il mantenimento di un va sovradimensionato del suddetto titolo (aggiotaggio manipolativo). Inoltre, essi COGNOME diffus informRAGIONE_SOCIALEni mendaci (prevalentemente attraverso la emissione di comunicati stampa indirizzati al mercato ed ai soci) inerenti alla situRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa banca, alla liquidità del titolo RAGIONE_SOCIALEna pieno successo AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni di aumento di capitale effettuate negli anni 2013 e 2014 (aggiotaggio informativo). E COGNOME anche posto in essere condotte di ostacolo alla vigilanza ai danni AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE centrale europea, occultando la sistematica attivit finanziamenti correlati all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE e così impedendo l’adozione di tempest piani di vigilanza coerenti con la reale situRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa banca, COGNOMEeguendo, inolt l’autorizzRAGIONE_SOCIALEne alla classificRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni di nuova emissione come strumenti di capita primario di classe 1 e superando positivamente, infine, il Comprehensive Assessment (ovverosia l’esercizio di valutRAGIONE_SOCIALEne approfondita con il COGNOME la RAGIONE_SOCIALE centrale europea NOME verificato
stato di salute AVV_NOTAIOe principali banche europee) con l’effetto di accedere al Meccanismo unico d vigilanza. Il solo COGNOME, poi, NOME anche ostacolato la vigilanza AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE in relazi all’aumento di capitale del 2014, omettendo la rappresentRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni commerciali finalizzate alla promozione AVV_NOTAIO‘aumento di capitale in questione.
Ulteriori condotte delittuose poste in essere dagli imputati, infine, erano COGNOME quelle falso in prospetto in relRAGIONE_SOCIALEne alla predisposizione e alla diffusione dei prospetti inform inerenti alle offerte al pubblico di RAGIONE_SOCIALEni di nuova emissione e di obbligRAGIONE_SOCIALEni convertibili in all’atto degli aumenti di capitale negli anni 2013 e 2014. In tale frangente, infatti, erano occultate le informRAGIONE_SOCIALEni inerenti al COGNOME dei finanziamenti correlati all’RAGIONE_SOCIALE di az RAGIONE_SOCIALE; ed erano COGNOME anche comunicate informRAGIONE_SOCIALEni fuorvianti in merito all’andamento del mercato secondario AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni stesse.
Tali RAGIONE_SOCIALEni erano finalizzate, da un lato, a creare un’apparenza di liquidità del t RAGIONE_SOCIALEnario e, dall’altro, ad accreditare la solidità patrimoniale AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, atte corrette attività di appostRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa riserva di bilancio e di scomputo del capitale finanziat patrimonio di vigilanza COGNOMEro reso prive di ogni effetto le operRAGIONE_SOCIALEni correlate.
1.2. La complessa operatività illecita NOME COGNOMEo scaturigine a partire dalla crisi mercato secondario verificatasi a partire dalla crisi dei subprime americani del 2008-2009 e si era acuita, in particolare, nel 2011-2012, allorché i titoli AVV_NOTAIOa banca non COGNOME più garant significativi dividendi e incrementi di valore e si erano, dunque, registrate «valanghe di vendi (così il teste NOME COGNOME) e, al contempo, l’estrema difficoltà nel reperire chi acquistas RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa banca. In tale contesto, per fare in modo che queste ultime non si deprezzassero a seguito AVV_NOTAIOe massicce vendite, con il doppio effetto di palesare all’esterno le difficoltà AVV_NOTAIO‘ danneggiandone l’immagine nel mercato di riferimento e di fare perdere valore al capitale per effetto AVV_NOTAIOa diminuzione del valore AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni, di fronte alla difficoltà crescente di effe come avvenuto negli anni precedenti, l’operRAGIONE_SOCIALEne di pulizia del bilancio denominata window dressing attraverso lo svuotamento del cd. fondo RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE NOME NOME fatto ricorso crescente al capitale finanziato e, dunque, a operRAGIONE_SOCIALEni di autofinanziamento attravers l’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEni. In particolare, attraverso le cd. operRAGIONE_SOCIALEni baciate, la banca a offerto ai propri clienti dei prestiti per acquistare le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEni, impegnandosi con lett intenti a riacquistarle ove i clienti avessero deciso di vendere. In questo modo, i cl COGNOMEeguivano, dalla banca, condizioni generali di favore, venendo lasciati indenni dai cost AVV_NOTAIO‘operRAGIONE_SOCIALEne, posto che i relativi interessi rimanevano a carico AVV_NOTAIOa banca, la COGNOME effettu i cd. storni; mentre la banca, a sua volta, si avvantaggiava in COGNOME riusciva a mantenere i equiliCOGNOME tra le massicce vendite che gli RAGIONE_SOCIALEnisti in quel momento storico effettuavano e acquisti che riusciva, come detto, artificiosamente, a realizzare.
1.3. Le RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa banca acquiCOGNOME con finanziamenti concessi dallo stesso RAGIONE_SOCIALE non COGNOMEro dovuto essere conteggiate nel cd. patrimonio di vigilanza.
Come correttamente rilevato dai Giudici di merito, e in particolare dal Tribunale RAGIONE_SOCIALE, l’attività di vigilanza sugli enti RAGIONE_SOCIALEzi svolta dalla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE si sostan
applicRAGIONE_SOCIALEne di regole prudenziali, dettate in ambito euro-unitario o adottate dalla stessa Banc d’RAGIONE_SOCIALE in attuRAGIONE_SOCIALEne di esse, che ne disciplinano l’operatività in modo da assicurare la cor gestione dei rischi assunti dagli operatori economici e dal sistema finanziario, preservandone l stabilità e il corretto funzionamento.
Tali regole prudenziali, derivanti dai cd. accordi di COGNOMEa, COGNOME costruite COGNOME u moAVV_NOTAIOo c.d. a “tre pilastri”, ciascuno dei quali a sua volta utilizza, quali parametri di rifer i cd. coefficienti patrimoniali (o coefficienti di solvibilità o capital ratio), che rappresentano un rapporto in cui, al numeratore, è collocata il valore AVV_NOTAIOe risorse patrimoniali AVV_NOTAIO‘isti origine definito come «patrimonio di vigilanza» ovvero, a partire dal 1° gennaio 2014, come «Fondi Propri») e, al denominatore, una misura indicativa esposizione complessiva al rischio assunto dall’RAGIONE_SOCIALE, denominata come Total Risk Exposure Amount (cd. TREA).
In particolare, le regole del c.d. primo pilastro (Pillar 1) impongono agli intermediari di mantenere i propri coefficienti patrimoniali al di sopra di livelli minimi predeterminati in fu dei rischi tipici AVV_NOTAIO‘attività bancaria e finanziaria (c.d. requisiti di primo pilastr Pillar 1 Requirement P1R).
Le regole di c.d. COGNOME pilastro (Pillar 2), invece, richiedono alle banche di adottare un processo di controllo dei rischi il cui elemento principale è il c.d. Internai RAGIONE_SOCIALE Adequacy Assessment Process (RAGIONE_SOCIALE) e attribuiscono all’Autorità di vigilanza il compito di verificar nell’ambito di un procedimento periodico di valutRAGIONE_SOCIALEne denominato Supervisory RAGIONE_SOCIALE and Evaluation Process (SREP), i relativi risultati e di adottare, eventualmente, le opportune misure correttive, attraverso provvedimenti individuali con cui l’Autorità di vigilanza impon mantenere i coefficienti patrimoniali al di sopra AVV_NOTAIOe soglie da essa determinate (cd. requ di COGNOME pilastro o Pillar 2 Requirement – P2R).
Le regole di c.d. terzo pilastro (Pillar 3), infine, impongono obblighi di informativa al pubblico (cd. disclosure) riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi di gestione e controllo, in modo che la solidità AVV_NOTAIO‘ente p essere valutata dagli investitori (cd. market discipline), con COGNOMEeguenti riflessi sul valore da essi attribuito all’intermediario e ai titoli che esso abbia emesso.
Dunque, il rispetto dei coefficienti patrimoniali in rapporto al rischio AVV_NOTAIO‘attività b costituisce il principale parametro per le valutRAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa solidità AVV_NOTAIOa banca da AVV_NOTAIO‘autorità di vigilanza, che per poter svolgere un costante monitoraggio su ciasc intermediario deve ricevere, a intervalli predeterminati, informRAGIONE_SOCIALEni qualitative e quantit sull’adeguatezza patrimoniale, sull’esposizione ai rischi e sulle caratteristiche dei siste gestione e controllo (c.d. supervisory reporting); informRAGIONE_SOCIALEni che il soggetto vigilato è tenuto a fornire e che, ove non trasmesse o alterate o comunicate in maniera incompleta posCOGNOME oggettivamente ostacolare l’esercizio AVV_NOTAIOe funzioni AVV_NOTAIO‘autorità di vigilanza.
La centralità, COGNOME regolamentRAGIONE_SOCIALEne prudenziale, dei coefficienti patrimoniali ha re necessario codificarne la struttura, in particolare con riferimento al patrimonio di vigilanza, composizione è stata determinata, in termini generali, dalla direttiva 89/299/CEE del Consigli
del 17 aprile 1989 (concernente i Fondi propri degli enti RAGIONE_SOCIALEzi) e, successivamente, da RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, all’uopo delegata dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALErio T.U.B.), attraverso una serie di circolari (in particolare la n. 263 del 27 dicembre 2006, c successivamente modificata e, prima ancora, la n. 155 del 18 dicembre 1991) che hanno stabilito che il cd. «patrimonio di vigilanza» COGNOME costituito dalla somma algebrica del «patrimonio base o capitale di classe 1» (Tier 1) e del «patrimonio supplementare o capitale di classe 2» (Tier 2), intesi come insieme di risorse capaci di assorbire le perdite, rispettivamente, condizioni di continuità di impresa, ovvero di stato di crisi; e ciò al fine di evitare computo del capitale. Secondo le predette circolari, inoltre, il rapporto tra il Tier 1 e il totale AVV_NOTAIOe esposizioni RAGIONE_SOCIALEzie ponderate non doveva essere inferiore al 4,00%, mentre il patrimonio d vigilanza doveva essere almeno pari all’8% AVV_NOTAIOe attività ponderate per il rischio. Dal 2014, p la disciplina di riferimento era costituita dal regolamento UE n. 575/2013 (RAGIONE_SOCIALE Requirements Regulation CRR) e dalla circolare AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE n. 286 del 17 dicembre 2013, che COGNOME sostituito la nozione di «patrimonio di vigilanza» con quella di «fondi propri» (costituiti da componenti: CETI., Additional Tier 1 e Tier 2). Secondo il CRR le banche COGNOMEro dovuto disporre di un requisito di capitale primario di classe 1 (CET) pari al 4,5% AVV_NOTAIO‘impo complessivo AVV_NOTAIO‘esposizione al rischio, di un requisito di capitale di classe 1 (Tier 1) pari AVV_NOTAIO‘importo complessivo AVV_NOTAIO‘esposizione al rischio e, infine, di un patrimonio di vigilanza t (patrimonio di base più patrimonio supplementare) pari all’8% AVV_NOTAIO‘importo complessivo AVV_NOTAIO‘esposizione al rischio.
A partire dal 1° gennaio 2014 la disciplina prudenziale del patrimonio di vigilanza del banche è contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (RAGIONE_SOCIALE Requirements Regulatíon – CRR) e nei Regolamenti delegati emanati dalla Commissione europea su proposta AVV_NOTAIO‘Autorità bancaria europea (c.d. Regulatory Technical Standard – RTS), cui si è aggiunta la circolare n. 285 AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE del 17 dicembre 2013, che hanno superato la nozione di patrimonio di vigilanza con quella di «fondi propri», COGNOME aggregato di tre componenti: CETI (common equity Tier 1), il capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) e il capitale di classe 2 (Tier 2).
La possibilità per le banche di riacquistare RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE è stata assoggettata, nel temp a limitRAGIONE_SOCIALEni via via più stringenti. Mentre in origine e sino al 30 dicembre 2010 non vi er vincoli, dal 31 dicembre 2010 sino al 31 dicembre 2013 era stato introdotto un limite pari al 5 del capitale, superato il COGNOME era richiesta, dopo l’adozione AVV_NOTAIOa delibera da parte AVV_NOTAIO‘or di supervisione strategica, l’autorizzRAGIONE_SOCIALEne da parte AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, concessa a condizio che non COGNOME pregiudicata la situRAGIONE_SOCIALEne finanziaria e di solvibilità AVV_NOTAIOa banca. Indi, a parti 1° gennaio 2014, con l’entrata in vigore del CRR, è stata prevista la necessità di una prev autorizzRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘autorità di vigilanza per tutte le operRAGIONE_SOCIALEni di riRAGIONE_SOCIALE o rimborso di RAGIONE_SOCIALE, accordata in base all’art. 78, par. 1, CRR, ove sussista una AVV_NOTAIOe seguenti condizioni: la banca sostituisca gli strumenti destinati al riRAGIONE_SOCIALE o al rimborso con RAGIONE_SOCIALE fondi pr qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito AVV_NOTAIOa banca; (
banca dimostri che i fondi propri superano i requisiti di primo pilastro e il requisito combi AVV_NOTAIOe riserve di capitale e di un margine che l’autorità competente ritenga necessario.
Al di là AVV_NOTAIOe modifiche intervenute sul regime autorizzatorio, le RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE acquist dalla banca, così come le RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE acquiCOGNOME da terzi ma con il finanziamento AVV_NOTAIOa banca, devono essere dedotte dal patrimonio di vigilanza, al pari AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni che essa si sia impegnat ad acquistare. Ciò, dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013, per le banche italiane, in forza AVV_NOTAIOa circolare AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE n. 263/2006; mentre, dal 10 gennaio 2014, l’art. 36, par. 1, lett. f) del CRR ha previsto che le banche «detraggono dagli elementi del capitale primario di classe 1 (…) gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente RAGIONE_SOCIALEm inRAGIONE_SOCIALEmente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe che l’ente ha l’obbligo reale o eventuale di acquistare, in virtù di un obbligo contratt esistente». Tale sostanziale continuità, nel tempo, AVV_NOTAIOa regola AVV_NOTAIO‘obbligatoria deduzione da patrimonio di vigilanza AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni riacquiCOGNOME si spiega, come detto, con il fatto che si tr un principio essenziale per la tutela dei terzi, posto che, nel momento in cui la banca finanzias l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE, l’apporto patrimoniale finirebbe per assumere carattere fitt essendo lo stesso insuscettibile di incrementare il patrimonio destinato alla copertura dei ris e AVV_NOTAIOe eventuali perdite aziendali.
Più nel dettaglio, dall’aggiornamento del 3 aprile 2006 e sino all’ultimo aggiornamento del 19 marzo 2013, la circolare n. 155 AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, in attuRAGIONE_SOCIALEne di COGNOME previs dall’art. 57, lett. a), AVV_NOTAIOa direttiva 2006/48/CE, indicava, COGNOME sezione 1 (Patrimonio di vigilanza individuale), sottosezione 2 (Schema AVV_NOTAIOa segnalRAGIONE_SOCIALEne relativa al patrimonio individuale), tr gli «elementi negativi», la cui somma algebrica con i singoli «elementi positivi» determinava cd. Patrimonio di base, le «Azioni o quote RAGIONE_SOCIALE»; espressione da intendersi riferita, second COGNOME indicato COGNOME sottosezione n. 3 (p. 1.3.8), alle «Azioni o quote di propria emissio rilevate in bilancio COGNOME voce 190 del passivo AVV_NOTAIOo stato patrimoniale», alle quali er «assimilate le operRAGIONE_SOCIALEni di finanziamento destinate all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni o quote di prop emissione». In questo modo, le RAGIONE_SOCIALEni acquiCOGNOME grazie a un finanziamento AVV_NOTAIOa stessa banca emittente non potevano essere conteggiate nel patrimonio di vigilanza, come anche chiarito dalle Linee guida sull’art. 57 adottate il 14 giugno 2010 dal RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), dovendo il capitale di un intermediario RAGIONE_SOCIALEzio essere fully paidup e, dunque, reale e non fittizio, atteso che, con tale forma di finanziamento, i fondi ch banca riceve formalmente a titolo di capitale COGNOME in realtà gli stessi fondi che la banca deteneva e che ha messo a disposizione del terzo per l’RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, la circolare n. 263 AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE precisava che un’operRAGIONE_SOCIALEne finanziamento, per COGNOME non finalizzata, nominalmente, all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa banca finanziatrice, doveva essere collocata tra gli elementi negativi del patrimonio di vigilanza caso di «anticipRAGIONE_SOCIALEni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza» nonché di «operRAGIONE_SOCIALEni di finanziamento effettuate dalla banca per finalità di riRAGIONE_SOCIALE di tali strumen dovendo ritenersi sussistente il riRAGIONE_SOCIALE «qualora, sotto i profili contrattuale e
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caratteristiche effettive AVV_NOTAIO‘operRAGIONE_SOCIALEne, i momenti AVV_NOTAIO‘emissione AVV_NOTAIOo strumento AVV_NOTAIOa ban con COGNOMEeguente raccolta di fondi patrimoniali e AVV_NOTAIO‘erogRAGIONE_SOCIALEne di finanziamenti a beneficio de sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato» (circolare n. 263, titolo I, capitolo 2, par. 7, pag. 20).
Nella stessa prospettiva l’art. 28, par. 1, lett. b), CRR stabilisce, in continuità con l’art. 57, lett. a), AVV_NOTAIOa direttiva 2006/48/CE, che gli strumenti COGNOME computabili nel CETI solo se «COGNOME versati [rectius: liberati] e il loro RAGIONE_SOCIALE non è finanziato dall’ente, né RAGIONE_SOCIALEmente inRAGIONE_SOCIALEmente», sicché le RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE il cui RAGIONE_SOCIALE sia stato finanziato dalla banca contin ad essere escluse dai Fondi propri. Precisando, poi, il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, entrato in vigore il 3 aprile 2014, contenente i Regulatory Technical Standards (RTS) in materia di «fondi propri», che a norma AVV_NOTAIO‘art. 8, par. 2, «il finanziamento diretto si riferisce a si in cui un ente ha concesso a un investitore, in qualsiasi forma, un prestito o RAGIONE_SOCIALE finanziam che COGNOME utilizzati per l’RAGIONE_SOCIALE dei suoi strumenti di capitale», mentre per finanziame indiretto» l’art. 9 si riferisce a casi in cui il finanziamento per l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIO concesso da un soggetto controllato in via RAGIONE_SOCIALE o inRAGIONE_SOCIALE dalla banca medesima o comunque rientri nell’ambito del COGNOMEolidamento contabile o prudenziale AVV_NOTAIOa banca.
Va poi precisato che ai sensi degli artt. 51 e 66 T.U.B., le banche COGNOME tenute a inviar telematicamente alla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE dati e informRAGIONE_SOCIALEni sulla propria operatività, sulla pro situRAGIONE_SOCIALEne contabile, sul patrimonio e sui vari profili di rischio cui COGNOME esposte, stabile normativa in materia che «le responsabilità per la correttezza del calcolo patrimoniale e del relative segnalRAGIONE_SOCIALEni alla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE nonché per l’adeguatezza AVV_NOTAIOe procedure di produzione e di controllo di tali segnalRAGIONE_SOCIALEni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per COGNOME di prop competenza». E tra le componenti da segnalare, in COGNOME oggetto di deduzione dal capitale primario di classe 1, COGNOME inclusi sia gli strumenti di capitale primario di classe 1 propri AVV_NOTAIO sia che siano detenuti RAGIONE_SOCIALEmente, che inRAGIONE_SOCIALEmente o sinteticamente, sia gli obbligh effettivi o potenziali, di acquistare strumenti di capitale primario di classe 1 propri, sia, i RAGIONE_SOCIALEni finanziate, non computabili nel CET1 ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 28, par. 1, lett. b), CRR, le quali devono essere specificamente segnalate. A seguito AVV_NOTAIO‘entrata in vigore del CRR il 10 gennaio 2014, la Commissione europea ha, poi, adottato il Regolamento di esecuzione n. 680/2014 del 16 aprile 2014, con cui COGNOME stati stabiliti obblighi uniformi in relRAGIONE_SOCIALEne alle segnalRAGIONE_SOCIALEni c enti RAGIONE_SOCIALEzi debbono effettuare alle autorità di vigilanza in materia di fondi propri COGNOMEeguente superamento AVV_NOTAIOa circolare n. 155 AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE che, in precedenza, procedimentalizzava le attività di segnalRAGIONE_SOCIALEne.
1.4. Secondo COGNOME accertato dai Giudici di merito – alla luce degli esiti AVV_NOTAIO‘ispezi eseguita dal personale AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE entrale europea, sostanzialmente riscontrati dalla COGNOMEulenza del Pubblico ministero – a seguito AVV_NOTAIOo squiliCOGNOME del mercato secondario manifestatosi a parti dal 2011 (ricordato dai testi NOME COGNOMECOGNOME responsabile AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME addetto allo stesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché dall’ex direttore generale NOME COGNOME), si era regist un’asimmetria (documentata dalla e-mail di cui al NUMERO_DOCUMENTO e dall’appunto di cui al
documento 881) tra gli ordini di RAGIONE_SOCIALE e gli ordini di vendita AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE di (572,5 milioni contro 1.000.000.000, nel periodo gennaio 2013 – dicembre 2014), sicché il management AVV_NOTAIOa banca NOME deciso di fare ricorso al capitale finanziato per contrastare l’illiquidità del titolo e per finanziare l’aumento di capitale disposto nel 2013 e nel 2014 esistenza era stata accertata per un importo complessivo, ritenuto prudenzialmente stimato anche dal COGNOMEulente AVV_NOTAIOa difesa di COGNOME, di 506 milioni; importo poi rideterminato dall’audit interno, su incarico AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE centrale europea, COGNOME misura di 941.335.883 euro, quindi, fissato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (all’esito di una accurata ricostruzione del COGNOME, a partire dal 2008, che NOME visto coinvolti il personale AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e i singoli capi area) n misura di 1.086.892.062 euro e, infine, determinata dai COGNOMEulenti del Pubblico ministero i 1.031.600.000 euro.
In particolare, come riferito dalla relRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘audit, la RAGIONE_SOCIALE NOME NOME fatto ricorso a modalità di collocamento AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni costituite: dall’RAGIONE_SOCIALE con mezzi propri a fr AVV_NOTAIOa promessa di una remunerRAGIONE_SOCIALEne proveniente dal pagamento dei dividendi, associata all’eventuale plusvalenza del prezzo AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALEne con eventuali scostamenti compensati attraverso storni di competenze non giustificati; dall’RAGIONE_SOCIALE, con mezzi propri, di RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa Ba RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per circa il 50% AVV_NOTAIO‘importo disponibile e la sottoscrizione, per la p rimanente, di un time deposit a tasso di favore, in linea di massima del 4%, proposto a partire dal 2013; da «finanziamenti baciati» con storno di competenze/spese e rendimento garantito, con durata, in genere, di 6/12 mesi; da fidi per «operRAGIONE_SOCIALEni K» concessi a clienti, cui era propos un affidamento per ragioni RAGIONE_SOCIALE del cliente e con erogRAGIONE_SOCIALEne condizionata alla sottoscrizion di almeno il 10% AVV_NOTAIO‘operRAGIONE_SOCIALEne per RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE; operRAGIONE_SOCIALEne, questa, poi estes anche alle posizioni con fidi a revoca da revisionare, su clienti individuati in tabulati forni RAGIONE_SOCIALE; dall’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE proposto in COGNOME di affidamenti su client con rating compreso tra 1 e 5 per il retail (ovverosia per i singoli clienti) e tra 1 e 6 per i corporate (ovverosia per le imprese). Secondo COGNOME riscontrato a dibattimento, i vertici AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME fatto ricorso alle operRAGIONE_SOCIALEni correlate con l’obiettivo di raggiungere, COGNOME dei nuovi finanziamenti che COGNOME procedure di rinnovo, il rapporto del 10% tra i capitale sottoscritto e l’importo erogato, esercitando una forte pressione sulla rete aziendale la conclusione AVV_NOTAIOe «operRAGIONE_SOCIALEni baciate» (v. le deposizioni NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e le e-mail parimenti acquisite) al punto tale che alcuni collaboratori, come i private banker NOME COGNOME e NOME COGNOME, COGNOME rassegnato le dimissioni. E che gli acquisti correlati COGNOMEro praticati presso la Banc RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE era stato denunciato, nel corso AVV_NOTAIO‘assemblea del 26 aprile 2014, dal socio NOME COGNOME, nell’inerzia degli organi societari. Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
Nella stessa prospettiva è stato anche specificamente riscontrato: 1) il rilascio (attest dalle deposizioni di NOME COGNOMECOGNOME funzionario addetto al Risk Management, nonché di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME) di lettere di impegno collegate ad acquisti s mercato secondario (non registrate COGNOME contabilità aziendale né rappresentate nei documenti
di bilancio) con le quali l’RAGIONE_SOCIALE si era vincolato al rimborso del capitale investito dagli COGNOME banca e che dimostravano la COGNOMEapevolezza, da parte del management, del carattere finanziato AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni; 2) il COGNOME degli storni di interessi alla clientela tenerla indenne dei costi derivanti dal finanziamento correlato all’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni), NOME generato un vincolo sul rendimento AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni tale da precluderne la computabilità nel patrimonio di vigilanza; 3) la sopravvalutRAGIONE_SOCIALEne del valore AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALEne, deciso a monte da Consiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne sulla base AVV_NOTAIOa stima operata dall’esperto incaricato, prof. COGNOME senza COGNOMEiderare i dati fondamentali AVV_NOTAIO‘azienda sotto il profilo economico-patrimoniale caratterizzato da risultati economici modesti e, dunque, senza tenere conto AVV_NOTAIOe raccomandRAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa dottrina e AVV_NOTAIOa prassi professionale; 4) l’investimento per 350.000.000 euro nei fondi lussemburghesi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ad esposizione sconosciuta, di cui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE era sottoscrittore unico e i quali, come confermato dalle deposizion dibattimentali (tra cui quella di NOME COGNOME, amministratore delegato e direttore genera AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dal 10 giugno 2015 al 4 dicembre 2016), COGNOME investito in asset in buona parte legati allo stesso RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e che erano stati lo strumento utili per l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE, nel 2012, per un importo di 60 milioni di euro (in luogo di qu dichiarato di 54 milioni circa); 5) l’esistenza AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE di diritto irlandese denominata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, utilizzata anche per alcune rilevanti operRAGIONE_SOCIALEni di capitale finanziato, in particolare per realizzare il cd. “svuota fondo” del 2012, per un importo, stimato dai COGNOMEule del Pubblico ministero, pari a 287 milioni di euro (v. le dichiarRAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIO‘ispettore NOME COGNOME e le testimonianze di NOME COGNOME, direttore regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa Lombardia, AVV_NOTAIOa Liguria e del Piemonte e di NOME COGNOME, direttore AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE).
Secondo COGNOME accertato, inoltre, le operRAGIONE_SOCIALEni correlate venivano occultate grazie al divieto di comunicRAGIONE_SOCIALEni scritte (riferito dai testi NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), all’utilizzo di formule generiche COGNOME causali degli affidamenti, tali da occu all’esterno, ma, al contempo, da renderle immediatamente riconoscibili all’interno, a distanziamento temporale tra il fido e l’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni, alla cura prestata nell’ev l’assoluta coincidenza di importo tra finanziamento ed RAGIONE_SOCIALEni acquiCOGNOME; e, infine, all’inserime nel portafoglio titoli dei clienti anche di RAGIONE_SOCIALEni diverse. E in COGNOME dei lavori del Comit RAGIONE_SOCIALE del 10 novembre 2014, una registrRAGIONE_SOCIALEne audio NOME inequivocabilmente documentato tanto l’esistenza del COGNOME AVV_NOTAIOe «operRAGIONE_SOCIALEni baciate» COGNOME l’approntamento di strategie per occultare tale COGNOME alla vigilanza (cfr. pagg. 335-336 AVV_NOTAIOa sentenza).
Per effetto AVV_NOTAIOa detrRAGIONE_SOCIALEne dal patrimonio di vigilanza AVV_NOTAIOe somme corrispondenti al capitale finanziato, i valori del Total capital ratio, del CETI ratio e del Tierl ratio si erano posizionati su livelli inferiori alle soglie minime regolamentari. Inoltre, a seguito del ric capitale finanziato la banca era riuscita a mantenere il funzionamento del mercato secondario soltanto fino al 2012, mentre a partire dall’anno successivo, l’RAGIONE_SOCIALE non era più stato in g di garantire la liquidità del titolo.
2. Le fattispecie delittuose che vengono in rilievo.
In relRAGIONE_SOCIALEne alle censure sollevate con i ricorsi, occorre compiere una disamina AVV_NOTAIOe fattispecie di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza, in contestRAGIONE_SOCIALEne; non è utile, inv dilungarsi sul reato di falso in prospetto.
2.1. I delitti di aggiotaggio previsti dall’art. 2637 cod. civ.
L’art. 2637 cod. civ. punisce a titolo di aggiotaggio, «chiunque diffonde notizie fal ovvero pone in essere operRAGIONE_SOCIALEni simulate o RAGIONE_SOCIALE artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterRAGIONE_SOCIALEne del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è st presentata una richiesta di ammissione alle negoziRAGIONE_SOCIALEni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone COGNOME stabi patrimoniale di banche o di gruppi bancari».
Le previsioni suddette COGNOME COGNOME introdotte dall’art. 1, d. Igs. 11 aprile 2002, n (adottato nell’esercizio AVV_NOTAIOa delega conferita con l’art. 11 AVV_NOTAIOa legge 3 ottobre 2001, n. 3 con il dichiarato fine di «accorpare le diverse figure di aggiotaggio in precedenza previste al fuori del codice penale» (RelRAGIONE_SOCIALEne al d. Igs. n. 61 del 2002) – ossia l’aggiotaggio societa (art.2628 cod. civ.), l’aggiotaggio finanziario (art. 181 d.lgs. 24 febbraio 1998, n.5 l’aggiotaggio bancario (art. 138 cl.lgs. 1 settembre 1993, n.385: cfr. Sez. 5, n. 4324 08/11/2012 – dei:). 2013, Dall’Aglio, Rv. 254324 – 01) – in un unico «reato comune», posto a tutela AVV_NOTAIO‘«economia pubblica ed in particolare [del] regolare funzionamento del mercato», strutturato come «reato di pericolo concreto», prevedendo «COGNOME nota modale AVV_NOTAIOa condotta […] la necessità che le notizie mendaci o le operRAGIONE_SOCIALEni simulate o gli RAGIONE_SOCIALE artifici sian price sensitiv[e]» (RelRAGIONE_SOCIALEne al d. Igs. n. 61 del 2002, cit.); tanto che «anche per la fattispecie aggiotaggio bancario è stato previsto – in conformità con COGNOME previsto dalla legge delega un requisito di lesività (“… incidere in modo significativo sull’affidamento…”)»
L’ipotesi di cui all’art. 2637 cod. civ. si è, dunque, «articola[ta] in una condotta soggetta ad assumere le forme AVV_NOTAIOa diffusione di notizie false, del compimento di operRAGIONE_SOCIALEni simulate o AVV_NOTAIOa realizzRAGIONE_SOCIALEne di RAGIONE_SOCIALE artifici, e nel requisito AVV_NOTAIOa concreta idoneità AVV_NOTAIOa con cagionare il risultato AVV_NOTAIOa sensibile alterRAGIONE_SOCIALEne del prezzo di strumenti finanziari o quello significativa incidenza sull’affidamento del pubblico COGNOME stabilità patrimoniale di banche o gru bancari; requisito che [ha] assu[nto] altresì funzione tipicizzante rispetto alla condotta RAGIONE_SOCIALE genericamente incriminata negli “RAGIONE_SOCIALE artifici”. La successiva previsione AVV_NOTAIO‘art. 9 legge 18 ap 2005, n. 62, [ha] ritrasferi[to] parte AVV_NOTAIOa fattispecie di cui si è appena detto, relat condotte idonee ad alterare il prezzo degli strumenti finanziari, nel d.lgs. n. 58 del 19 collocandola nell’art. 185 sotto la rubrica di “manipolRAGIONE_SOCIALEne del mercato”; e nel modifica contestualmente l’art. 2637 cod. civ., introducendovi per gli strumenti finanziari oggetto reato gli attributi AVV_NOTAIOa mancanza di quotRAGIONE_SOCIALEne sul mercato o AVV_NOTAIOa presentRAGIONE_SOCIALEne di una richiest di ammissione alle negoziRAGIONE_SOCIALEni in un mercato regolamentato, [ha] prod[otto] l’esito conclusivo di una sostanziale ripartizione AVV_NOTAIOa fattispecie di aggiotaggio fra le due norme» (Sez. 5,
4
4324/2012 – dep. 2013, cit.). Tale modifica COGNOMEegue al recepimento (con la legge 15 aprile 2005, n. 62) AVV_NOTAIOa direttiva comunitaria 2003/6/CE sulla repressione degli abusi di mercato, AVV_NOTAIO cui elaborRAGIONE_SOCIALEne per vero dava conto già la RelRAGIONE_SOCIALEne al d. Igs. n. 61 del 2002. «Per effetto ciò, l’art. 2637 cod. civ.», nel testo sopra indicato, che tiene conto per l’appunto AVV_NOTAIO‘u modifica, «rimane norma generalmente incriminatrice AVV_NOTAIO‘aggiotaggio; mentre l’art. 185 d. Igs. n. 58 del 1998 è divenuta norma specialmente incriminatrice AVV_NOTAIO‘aggiotaggio riferito al valutRAGIONE_SOCIALEne degli strumenti finanziari quotati, COGNOME risultante AVV_NOTAIOa sottrRAGIONE_SOCIALEne, dagli strum finanziari genericamente menzionati COGNOME norma, di quelli non quotati, o agli stessi assimila oggetto AVV_NOTAIO‘attuale previsione AVV_NOTAIO‘art. 2637» (Sez. 5, n. 4324/2012 – dep. 2013, cit.).
Non occorre qui avere riguardo al c.d. aggiotaggio comune, incriminato dall’art. 501 cod. pen. (sotto la rubrica «Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o COGNOME bor di commercio»).
2.1.1. Dunque, l’art. 2637 cod. civ. punisce la diffusione di notizie false (c.d. aggiota informativo) o la realizzRAGIONE_SOCIALEne di operRAGIONE_SOCIALEni simulate o di RAGIONE_SOCIALE artifici (c.d. aggio manipolativo od operativo) in concreto idonei a provocare una sensibile alterRAGIONE_SOCIALEne del prezzo di prodotti finanziari in esso indicati (c.d. aggiotaggio finanziario; non quotati o per i quali stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziRAGIONE_SOCIALEni in un mercato regolamentato) o ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone COGNOME stabi patrimoniale di banche o di gruppi bancari (c.d. aggiotaggio bancario).
L’aggiotaggio, COGNOME sue diverse declinRAGIONE_SOCIALEni, è un reato a forma vincolata, NOME i legislatore descritto le modalità di attuRAGIONE_SOCIALEne di esso, rappresentate alternativamente dal diffusione di notizie false ovvero dal compimento di operRAGIONE_SOCIALEni simulate o di RAGIONE_SOCIALE art concretamente idonei a provocare una sensibile alterRAGIONE_SOCIALEne del prezzo di strumenti finanziari.
Nell’aggiotaggio informativo ricadono condotte che hanno rilevanza sul piano AVV_NOTAIOa comunicRAGIONE_SOCIALEne al pubblico, o a categorie di destinatari determinati, di informRAGIONE_SOCIALEni dotate capacità di influenzare i prezzi di mercato, nel senso di essere capaci di esortare e suscitare un condotta di un certo segno. La “diffusione” espressamente richiamata nell’aggiotaggio informativo si sostanzia COGNOME propalRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa notizia presso un numero indeterminato di persone o COGNOMEmeno negli ambienti economico-finanziari RAGIONE_SOCIALEmente interessati dalla notizia che si va diffondendo. La destinRAGIONE_SOCIALEne a un numero indeterminato di persone AVV_NOTAIOa notizia porta ad escludere la ricorrenza del reato in questione in relRAGIONE_SOCIALEne a comunicRAGIONE_SOCIALEni indirizzate ad un sola persona ovvero ad una ristretta cerchia di destinatari, essendo questa una modalità itidmente inidonea ad influenzare il regolare andamento di mercato. Quanto al mezzo utilizzato, la propalRAGIONE_SOCIALEne potrà realizzarsi in qualsiasi modo, a prescindere dallo strumento, c potrà essere anche telematico. La diffusione, poi, deve avere ad oggetto notizie, ossia informRAGIONE_SOCIALEni su avvenimenti o circostanze di fatto o situRAGIONE_SOCIALEni che in particolare posson riguardare RAGIONE_SOCIALEmente gli strumenti finanziari di singole banche o gruppi bancari ovvero f riferimento ad aspetti più generali, aventi ad oggetto questioni economico finanziarie AVV_NOTAIO singola RAGIONE_SOCIALE o banca.
Quanto all’aggiotaggio manipolativo od operativo – che si concretizza attraverso attivit positive costituite da “operRAGIONE_SOCIALEni simulate” ovvero dal compimento di “RAGIONE_SOCIALE artifici” – e caratterizza per l’interferenza COGNOME sfera decisionale del destinatario, mediante una condot artificiosa volta a creare una falsa rappresentRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa realtà, potendo anche sostanziarsi ne compimento diretto di una operRAGIONE_SOCIALEne economica ad opera AVV_NOTAIO‘autore del reato.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell’attribuire alle ipotesi in discorso natu reato di mera condotta (uno actu perficitur) e di pericolo concreto, che si COGNOMEuma nel luogo e nel momento in cui COGNOME portata a termine la sequenza di atti integranti l’RAGIONE_SOCIALEne vietata. Si infatti, già chiarito che:
– «i delitti di aggiotaggio previsti, rispettivamente, dall’art. 2637 cod. civ. e dall’a D.Lgs. n. 58 del 1998, COGNOME COGNOME di pericolo concreto e di mera condotta, per la cui integrRAGIONE_SOCIALE è sufficiente che siano posti in essere i comportamenti diretti a cagionare una sensibi alterRAGIONE_SOCIALEne del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di evento» (Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011, COGNOME, Rv. 253754 – 01);
– «il delitto di aggiotaggio manipolativo è un reato di mera condotta e di pericolo concreto per la cui integrRAGIONE_SOCIALEne è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagiona una sensibile alterRAGIONE_SOCIALEne del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario verificarsi di tale evento» (Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272083 – 01) quest’ultima pronuncia (resa in una fattispecie relativa a condotta di realizzRAGIONE_SOCIALEne di ripe incroci di compravendite di titoli RAGIONE_SOCIALEnari in brevissimi periodi temporali, in relRAGIONE_SOCIALEne alla la Corte ha precisato che la verifica ex post AVV_NOTAIO‘avvenuta alterRAGIONE_SOCIALEne del prezzo dei titoli scambiati costituisce elemento sintomatico AVV_NOTAIOa effettiva idoneità AVV_NOTAIOa condotta stessa produrre l’alterRAGIONE_SOCIALEne sensibile del loro prezzo) così, condivisibilmente, si esprime motivRAGIONE_SOCIALEne: «Secondo la giurisprudenza pacifica AVV_NOTAIOa Corte di cassRAGIONE_SOCIALEne, deve ritenersi acquisita la natura di reato di pericolo concreto del delitto di aggiotaggio manipolat evidenziandosene la natura di reato di mera condotta per la cui integrRAGIONE_SOCIALEne è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterRAGIONE_SOCIALEne del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento (Sez. 5 n. 28932 4/05/2011, COGNOME, Rv. 253754; Sez. 5 n. 25450 del 3/04/2014, COGNOME, Rv. 260751): la natura concreta del pericolo esige, perché il reato si perfezioni, la manifestRAGIONE_SOCIALEne fenomenic AVV_NOTAIO‘idoneità AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALEne a provocare quella sensibile alterRAGIONE_SOCIALEne del prezzo degli strume finanziari che realizza il contenuto offensivo tipico AVV_NOTAIOa fattispecie, COGNOMEistente COGNOME mess pericolo effettiva AVV_NOTAIO‘interesse protetto, rappresentato dal corretto ed efficiente andamento mercato degli strumenti finanziari e AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni che in esso si svolgono, al fine di garan che il prezzo del titolo COGNOME relative transRAGIONE_SOCIALEni rifletta il suo valore reale ed effettivo e n influenzato da atti o fatti artificiosi e fraudolenti (Sez. 1, n. 45347 del 6/5/2015, RAGIONE_SOCIALE in Bonsignore, Rv. 265397; Sez. 2 n. 12989 del 28/11/2012, in motivRAGIONE_SOCIALEne; Sez. 5, n. 4619 del 27/9/2013, dep. 2014, Compton, Rv. 258708). […] Nella sentenza n. 4619 del 2014 si indica chiaramente che elemento AVV_NOTAIOa fattispecie del reato di aggiotaggio manipolativo è la idoneità
ex ante AVV_NOTAIOa condotta posta in essere a determinare una sensibile alterRAGIONE_SOCIALEne del prezzo degli strumenti finanziari, sicché l’indagine del giudice deve essere RAGIONE_SOCIALE all’accertamento in senso, chiarendo che, in ogni caso, la verifica ex post AVV_NOTAIO‘effettiva realizzRAGIONE_SOCIALEne di tale alterRAGIONE_SOCIALEne può costituire un elemento sintomatico di tale idoneità in concreto».
Il medesimo piano ermeneutico è stato espresso da:
Sez. 5, n. 3971 del 16/07/2015 – dep., 2016, Donati Rv. 265864 – 01, nei seguenti termini: « la fattispecie di aggiotaggio manipolativo costituisce un reato di pericolo concreto cui COGNOMEumRAGIONE_SOCIALEne non richiede la verificRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘effettiva sensibile alterRAGIONE_SOCIALEne del prezzo deg strumenti finanziari, ma esclusivamente la idoneità AVV_NOTAIOa condotta a produrre tale effetto, la definizione normativa costituisce un concetto elastico, commisurabile alla particolare condizione del caso ed alla natura AVV_NOTAIOo strumento su cui l’operatore va ad incidere con la sua condotta. I nessun caso è sufficiente l’analisi degli effetti prodotti, i quali, se da un lato COGNOME ido alleggerire (ma non ad eliminare) per l’accusa la prova AVV_NOTAIOa idoneità AVV_NOTAIOa condotta, dall’al non COGNOME necessariamente correlati al presumibile (ex ante) sviluppo AVV_NOTAIOa stessa. In altr termini, vi può essere sussistenza del reato anche se nessuna alterRAGIONE_SOCIALEne si sia prodotta nel mercato (cfr. Sez. 2, n. 12989 del 28/11/2012, Consorte, Rv. 255525), qualora la condotta COGNOME ex ante idonea a produrla (ed essa non si sia verificata, ad esempio, per la presenza di un fattor concomitante ed imprevedibile, non conosciuto dall’agente, che ne ha neutralizzato la portata); analogamente, il reato può ipoteticamente ritenersi non integrato qualora la condotta dovesse ritenersi ex ante non idonea e vi siano COGNOME tuttavia alterRAGIONE_SOCIALEni sensibili nel prezzo d strumenti finanziari (anche se si tratta di ipotesi scolastica, di difficile riscontro COGNOME re
e, più di recente, a proposito AVV_NOTAIO‘aggiotaggio informativo nel medesimo senso si è espressa, Sez. 5, n. 43638 del 06/09/2023, in proc. ex art. 24 bis c.p.p. RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285306 – 02, – sia pure a proposito del delitto di cui all’art. 185 d. Igs. n. 58 del 1998, c è già esposto – incrimina la medesima condotta prevista dall’art. 2637 cod. civ. quando inerisca a strumenti finanziari (diversi da quelli contemplati da quest’ultimo articolo).
2.1.2. L’elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la coscienza e volizione AVV_NOTAIO condotte delittuose descritte (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 28932/2011, cit.: «Il dolo del aggiotaggio informativo è generico e COGNOMEiste COGNOME mera coscienza e volontà di diffondere notizie manipolative»; Sez. 5, n. 3971 del 16/07/2015 – dep. 2016, cit.: «La norma violata in esame si limita a prevedere il dolo generico, non rilevando il perseguimento di finalità particolari l’integrRAGIONE_SOCIALEne del reato: è pertanto sufficiente la coscienza e volontà di diffondere notizie f oppure porre in essere operRAGIONE_SOCIALEni simulate o RAGIONE_SOCIALE artifici, unitamente alla COGNOMEapevolezz AVV_NOTAIO‘idoneità di tali condotte a cagionare una sensibile alterRAGIONE_SOCIALEne dei prezzi degli strume finanziari»).
2.1.3. La giurisprudenza ha già evidenziato che l’art. 2637 cod. civ. «presenta più fattispecie, tra loro non alternative, COGNOMEistenti […] COGNOME diffusione [di] notizie false [ a una sensibile alterRAGIONE_SOCIALEne del prezzo di strumenti finanziari, in modo tale che il pubblico de investitori sia indotto in errore circa lo spontaneo e corretto processo di formRAGIONE_SOCIALEne dei prezz
che integra la «cd. “manipolRAGIONE_SOCIALEne informativa”, già conosciuta dal precedente art. 2628 cod. civ., distinta da quella cd. “manipolRAGIONE_SOCIALEne operativa” contemplata, in via alternativa, medesimo art. 2637 cod. civ.: “ovvero pone in essere operRAGIONE_SOCIALEni simulate o RAGIONE_SOCIALE artifici accomunata alla prima dalla potenzialità distorsiva del corso AVV_NOTAIOa quotRAGIONE_SOCIALEne» (Sez. 5, n. 28932/2011, cit.). E, nel presupposto che si tratti di fattispecie di mera condotta, di per concreto, si è già chiarito che, allorché sia posta in essere una condotta in concreto idonea produrre le COGNOMEeguenze derivanti dalla norma, il reato è integrato poiché l’RAGIONE_SOCIALEne vietat esaurisce la condotta illecita, che deve ritenersi «unisussistente», tanto che ogni reiterRAGIONE_SOCIALE costituisce un autonomo episodio (cfr. Sez. 5, n. 28932/2011, cit., che – a proposi AVV_NOTAIO‘aggiotaggio informativo – ha affermato che «l’atto di diffusione AVV_NOTAIOa notizia esaurisc condotta illecita, che deve definirsi unisussistente», e «la reiterRAGIONE_SOCIALEne di un’informRAGIONE_SOCIALEne infed riveste di autonoma valenza colora di illecito ogni episodio, nell’economia AVV_NOTAIOa persuasione anche qualora si limiti ad asseverare COGNOME già detto»; cfr. pure Sez. 5, n. 49362 d 06/12/2012, Consorte, Rv. 254063 – 01, che – a proposito AVV_NOTAIO‘aggiotaggio manipolativo, sia pure ex art. 185, comma 1, d.lgs. n. 58 del 1998 – ha chiarito che si tratta di un reato di mera condotta, cioè di un reato la cui COGNOMEumRAGIONE_SOCIALEne si verifica nel momento e nel luogo in cui vien compiuta dall’agente – o, per esso, da un suo mandatario – la fase conclusiva AVV_NOTAIOa sequenza di atti in cui si concreta l’RAGIONE_SOCIALEne vietata; ciò avCOGNOME, nel caso AVV_NOTAIO‘aggiotaggio manipolativo, qu COGNOME posto in essere l’atto concretamente idoneo a produrre le COGNOMEeguenze tipizzate.
La configurRAGIONE_SOCIALEne del reato di aggiotaggio COGNOME reato di mera condotta ha portato la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011, COGNOME, Rv. 253757) a ritene che l’illecito si COGNOMEuma, nel caso di aggiotaggio informativo, nel momento in cui la notizia for di scompenso valutativo del titolo COGNOME comunicata o diffusa o comunque esce dalla sfera del soggetto attivo, venendo a contatto con il pubblico o con una pluralità indeterminata d destinatari, e, nel caso di aggiotaggio operativo, allorquando si compia l’RAGIONE_SOCIALEne ovvero perfeziona l’RAGIONE_SOCIALE per la natura istantanea AVV_NOTAIOa condotta. Pertanto, nel caso di reiterazi AVV_NOTAIOa stessa condotta tipica, pure entro un lasso temporale non particolarmente ampio, anche con i medesimi contenuti informativi, si è al cospetto di una pluralità di fattispecie, configurano come un reato continuato.
Correttamente, allora, la dottrina ha rilevato che la giurisprudenza COGNOMEidera le singo condotte di aggiotaggio (o di manipolRAGIONE_SOCIALEne del mercato) come autonomi COGNOME (che posCOGNOME dunque essere commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso).
2.1.4. Il RAGIONE_SOCIALE, invece, non presta adesione all’orientamento che ha qualificato come reato eventualmente permanente l’aggiotaggio e ha, dunque, escluso il concorso materiale di COGNOME in presenza di una pluralità e molteplicità di condotte poste reiteratamente in essere vari concorrenti, perduranti nel tempo, costantemente finalizzate al raggiungimento del comune scopo illecito («una pluralità di operRAGIONE_SOCIALEni costituite da manipolRAGIONE_SOCIALEni operative e manipolazi informative – (nonché […] da ostacoli agli organi di vigilanza) – legate dal medesimo ruo finalizzate ad uno scopo unitario»), osservando che «l’aggiotaggio si presta ad essere realizzato
[…] con plurime attività complessivamente e unitariamente idonee a produrre uno stesso evento di pericolo e questo può perdurare e aggravarsi nel tempo ed assumere così le connotRAGIONE_SOCIALEni di reato eventualmente permanente» (Sez. 2, n. 12989 del 28/11/2012 – dep. 2013, Consorte, Rv. 255525 – 01, che ha richiamato Sez. 1, n. 26289 del 15/4/2011, Confl. comp. in proc. Consorte, Rv. 250873 – 01).
Come condivisibilmente rilevato in dottrina, in sostanziale conformità con COGNOME sopra esposto a proposito AVV_NOTAIOa struttura AVV_NOTAIOe fattispecie contemplate dall’art. 2637 cod. ci quest’ultimo descrive condotte puntuali (penalmente rilevanti se presentano l’anzidetta idoneità offensiva), ossia tipiche condotte ‘istantanee’ che non posCOGNOME essere classificate sub specie del reato permanente – categoria che descrive le incriminRAGIONE_SOCIALEni caratterizzate da un’offesa che si protrae nel tempo per effetto AVV_NOTAIOa persistente condotta volontaria del soggetto, in modo che i soggetto stesso è in grado di porre fine a tale situRAGIONE_SOCIALEne – e che non posCOGNOME essere oggetto di una reductio ad unum sol perché volte a raggiungere un unico obiettivo, fermo restando per vero che rimane estraneo alla struttura dei COGNOME in discorso, puniti a titolo di dolo generi motivo per il COGNOME l’agente si determina a porre in essere la condotta tipica (cfr. Sez. 1, n. 1 del 26/10/2017 – dep. 2018, Klotz, Rv. 272046 – 01; Sez. 2, n. 24645 del 21/03/2012, COGNOME, Rv. 252824 – 01; Sez. 6, n. 48745 del 06/12/2011, COGNOME, Rv. 251653 – 01).
2.1.5. Quanto al concorso di persone, basti osservare che esso ricorre pure in presenza di un contributo, anche soltanto agevolatore, all’altrui attività, e la prova di tale contribut può prescindere dalla dimostrRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa esistenza di un previo accordo tra i concorrenti, può COGNOMEistere in un rafforzamento del proposito del correo o, in alternativa, in un apporto materia efficiente alla condotta di questo (cfr. Sez. 5, n. 3971/2015 – dep. 2016, cit., Rv. 265864 che così si esprime a proposito AVV_NOTAIO‘aggiotaggio manipolativo materialmente posto in essere da RAGIONE_SOCIALE, ma in termini senz’altro valevoli più in generale per l’aggiotaggio informativa, dat comune struttura dei COGNOME).
2.2. Il delitto di ostacolo alla vigilanza previsto dall’art. 2638 cod. civ.
La tutela penale AVV_NOTAIO‘attività di vigilanza era originariamente assicurata, per il set bancario e finanziario, dall’art. 134, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che riguardava la so vigilanza svolta dalla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE.
Successivamente, la legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 ha sancito, all’art. 11, lett. b), la necessità di «armonizzare e coordinare le ipotesi riguardanti le falsità COGNOME comunicRAGIONE_SOCIALEni al autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo alle relative funzioni e omesse comunicRAGIONE_SOCIALEni da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di RAGIONE_SOCIALE […] eventual estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violRAGIONE_SOCIALEne di disposizioni di legge, ledano i predetti beni». E in attuRAGIONE_SOCIALEne di tale previsione, l’art. 1, d.lgs. 11 aprile 2002, n. introdotto AVV_NOTAIOe nuove norme incriminatrici all’art. 2638 cod. civ., rubricato «ostacolo all’eserc AVV_NOTAIOe funzioni AVV_NOTAIOe autorità pubbliche di vigilanza», contestualmente procedendo all’abrogRAGIONE_SOCIALEne del citato art. 134, d.lgs. n. 385 del 1993.
COGNOME
COGNOME
I
Si è così determinato, nell’ambito di un COGNOME di successione di norme incriminatrici che ha solo parzialmente modificato il contenuto AVV_NOTAIOe precedenti fattispecie, un ampliamento AVV_NOTAIOa tutela penalistica anche alle «funzioni AVV_NOTAIOe autorità di vigilanza» diverse dalla RAGIONE_SOCIALE d’Ital (Sez. 5,.n. 1252 del 08/11/2002, dep. 2003, Secchiero, Rv. 224113 – 01), ricomprendendo tra tali organi di vigilanza anche la RAGIONE_SOCIALE e altre autorità pubbliche investite di un potere di ti ispettivo, funzionale a esercitare un controllo preventivo e successivo sull’attività dei sogge sottoposti e al fine di garantirne l’affidabilità nel mercato e nel rapporto con il pubblico (Sez n. 44234 del 24/10/2005, COGNOME, Rv. 232849 – 01; in termini v. altresì Sez. 5, n. 10108 del 31/10/2014, COGNOME, in motivRAGIONE_SOCIALEne; Sez. 3, n. 28164 del 29/05/2013, COGNOME, in motivRAGIONE_SOCIALEne). In RAGIONE_SOCIALE termini, le fattispecie contemplate dall’art. 2638 cod. civ. COGNOME dirette a salvaguard una funzione istituzionale, quella di vigilanza, che è strumentale alla protezione del bene – final – del regolare funzionamento del mercato, che non entra RAGIONE_SOCIALEmente nell’alveo AVV_NOTAIOa protezione penale approntata dalla disposizione in esame, ma che è tutelato, appunto, attraverso la protezione AVV_NOTAIOa «correttezza nei rapporti tra ente controllato ed ente controllante, al fine COGNOMEentire la piena legittimità ed efficacia AVV_NOTAIO‘attività di controllo» (cfr. Sez. 5, n. AVV_NOTAIO‘8/09/2002, dep. 2003, Secchiero, Rv. 224113 – 01; Sez. 6, n. 44234 del 24/10/2005, COGNOME, in motivRAGIONE_SOCIALEne). Tale prospettiva emerge dalla stessa relRAGIONE_SOCIALEne ministeriale di accompagnamento all’articolato, ove si afferma che in attuRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘art. 11 AVV_NOTAIOa legge delega «si è ritenuto di costruire una fattispecie a carattere generale alla COGNOME poter ricondurre diverse figure previste al di fuori del codice, garantendo così l’uniformità sanzionatoria» e ancora, che la elevata sanzione penale ivi prevista «si spiega in COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa grande rilevanza che, in un sistema di libero mercato, riveste la tutela del corretto svolgimento AVV_NOTAIOe funzioni controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza».
Con l’introduzione AVV_NOTAIO‘art. 2638 cad. civ. si è, inoltre, registrata un’estensione dei possibili soggetti attivi del reato, ora individuati negli amministratori, nei sindaci, nei di generali e negli RAGIONE_SOCIALE soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenut obblighi nei loro confronti, laddove il precedente testo si riferiva soltanto a chi svolgeva funzi di amministrRAGIONE_SOCIALEne, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell’ambito AVV_NOTAIOa vigilanza COGNOMEolidata (così Sez. 5, n. 21067 del 11/03/2004, COGNOME, Rv. 229192 – 01; Sez. 5, n. 1252 del 08/11/2002, dep. 2003, Secchiero, Rv. 224113 – 01). Tale ambito soggettivo è stato, poi, ulteriormente esteso dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), il cu 15, comma 1, lett. c) ha modificato l’art. 2638, commi primo e COGNOME, cod. civ., inserendo tra i possibili soggetti attivi dei COGNOME ivi previsti anche i «dirigenti preposti alla redazi documenti contabili societari».
” COGNOME Nella sua attuale ‘configurRAGIONE_SOCIALEne, dunqùe, l’art. 2638 cod. civ. prevede un articolato meccanismo di tutela penale AVV_NOTAIOe funzioni di vigilanza affidate alle autorità pubbliche rispetto molteplici condotte che ne «ostacolano» l’esercizio (cfr. Sez. 6, n. 17290 del 13/01/2006, COGNOME, in motivRAGIONE_SOCIALEne); tutela che è affidata a due distinte e autonome fattispecie, COGNOME il
moAVV_NOTAIOo che una parte AVV_NOTAIOa dottrina penalistica definisce AVV_NOTAIOa cd. norma mista cumulativa (così Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, COGNOME, in motivRAGIONE_SOCIALEne).
La prima fattispecie, prevista dal comma primo AVV_NOTAIO‘art. 2638, riguarda l’esposizione, COGNOME comunicRAGIONE_SOCIALEni previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazi economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza ovvero l’occultamento con mezzi fraudolenti diversi dall’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, di relativi alla situRAGIONE_SOCIALEne anzidetta, che i soggetti indicati dalla norma incriminatrice avreb dovuto comunicare. Peraltro, tale fattispecie punisce l’esposizione di fatti materiali rispondenti al vero «ancorché oggetto di valutRAGIONE_SOCIALEni», COGNOMEentendone l’integrRAGIONE_SOCIALEne anche in presenza di valutRAGIONE_SOCIALEni come quelle oggetto del presente giudizio, costituite dalla correlRAGIONE_SOCIALEn tra il finanziamento concesso dalla banca a un cliente e l’RAGIONE_SOCIALE, da parte di quest’ultimo, RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa banca medesima con detto finanziamento ovvero dalla composizione del patrimonio di vigilanza degli enti RAGIONE_SOCIALEzi, le cui regole costituiscono «parametri di valuta normativamente determinati o tecnicamente indiscussi», COGNOME COGNOME richiesto da Sez. U, n. 22472 del 31/03/2016, COGNOME, in motivRAGIONE_SOCIALEne, essendo COGNOME emanate in applicRAGIONE_SOCIALEne dei principi provenienti da fonti AVV_NOTAIO‘Unione europea e internRAGIONE_SOCIALEnali come i cd. Accordi di COGNOME con cui il cd. RAGIONE_SOCIALE, costituito dai governatori AVV_NOTAIOe banche centrali dei Paesi G10, ha dettato le linee guida in materia di requisiti patrimoniali AVV_NOTAIOe banche.
La seconda ipotesi delittuosa, contemplata dal comma successivo, concerne, invece, le condotte «che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicRAGIONE_SOCIALEni dovute alle predette autorità, COGNOMEapevolmente (…) ostacolano le funzioni» AVV_NOTAIOe «autorità pubbliche di vigilanza».
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto previsto dal primo comma AVV_NOTAIO‘art. 26 cod. civ. è un reato di mera condotta, che nel caso AVV_NOTAIO‘occultamento di fatti deve concretizzar nel ricorso a mezzi fraudolenti, i quali non posCOGNOME risolversi nel mero silenzio sull’esistenza fatti medesimi (così Sez. 6, n. 40164 del 09/11/2010, Alma, Rv. 248821 – 01). Viceversa, il delitto previsto dal COGNOME comma ha natura di reato di evento e, pertanto, richiede l verificRAGIONE_SOCIALEne di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, COGNOME COGNOMEeguenza una condotta che può esplicitarsi in qualsiasi forma (Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267169 – 01; Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, COGNOME, Rv. 271442 – 01).
Inoltre, mentre nel caso AVV_NOTAIOa prima fattispecie l’elemento soggettivo è descritto co l’espressione, «al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza», sicché esso configura un’ipote dolo specifico, in cui «l’ostacolo alle funzioni di vigilanza è solo l’oggetto sperato de specifico» (così Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, COGNOME, cit.), COGNOME fattispec contemplata dal COGNOME comma esso delinea un’ipotesi di dolo generico diretto, atteso l’utilizzo COGNOME disposizione incriminatrice AVV_NOTAIO‘avverbio «COGNOMEapevolmente» (ciò che, COGNOME l’orientamento AVV_NOTAIOa giurisprudenza di legittimità esclude che il delitto possa essere integrato mero dolo eventuale: così Sez. 5, n. 21878 del 16/03/2023, COGNOME COGNOME, Rv. 284753 – 01).
Dunque, mentre nel caso previsto dal primo comma, la particolare insidiosità AVV_NOTAIOe condotte tipiche (costituite dal compimento di atti falsi o dall’occultamento) giustificano
anticipRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa tutela del bene giuridico attraverso la previsione di un reato di mera condott assistito dal dolo specifico (v. anche Sez. 5, n. 3555 del 7/09/2021, dep. 2022, Coen, Rv. 282981 – 01; Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, COGNOME, Rv. 276524 – 01; Sez. 5, n. 26596 del 21/05/2014, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 262637 – 01; Sez. 5, n. 51897 del 04/07/2013, COGNOME, Rv 258033 – 01), nell’ipotesi disciplinata dal COGNOME comma la previsione di un evento lesivo, costitui dall’effettivo ostacolo all’esercizio AVV_NOTAIOa funzione, giustifica un grado minore di tipizzRAGIONE_SOCIALEne condotta, che può appunto essere «a forma libera».
Le comunicRAGIONE_SOCIALEni all’autorità di vigilanza «previste in base alla legge» cui fa riferimen l’art. 2638, comma 1, cod. civ. COGNOME quelle previste non solo da norme primarie, ma più in generale da «una fonte normativa, non esclusivamente identificabile COGNOME legge, (…) che in quest’ultima trovi la sua legittimità» (così Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016 COGNOME, cit.; Sez. 5, n. 9623 del 20/10/2022, dep. 2023, COGNOME, non massimata).
2.2.1. Più nel dettaglio, con riferimento alle condotte sussumibili nell’ambito AVV_NOTAIOa nozion di «ostacolo all’attività di vigilanza», si è già osservato che il COGNOME comma AVV_NOTAIO‘art. 2638 c civ. fa riferimento ai comportamenti che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicRAGIONE_SOCIALEni dovute alle autorità pubbliche di vigilanza, COGNOMEapevolmente ne ostacolano le funzioni. La condotta tipica, pertanto, è costituita da qualsiasi forma di intralcio all’esercizio AVV_NOTAIOe funz vigilanza, ivi compresa l’omessa comunicRAGIONE_SOCIALEne di informRAGIONE_SOCIALEni dovute (Sez. 5, n. 49362/2012, cit., Rv. 254065 – 01; Sez. 6, n. 17290 del 13/01/2006, COGNOME, in motivRAGIONE_SOCIALEne). Inoltre, il fa tipico previsto dalla norma incriminatrice postula che l’ostacolo all’attività di controllo si v realmente, COGNOME effetto AVV_NOTAIOa condotta AVV_NOTAIO‘agente (Sez. 1, n. 16800 del 20/10/2022, dep. 2023, Novelli Rv. 284625 – 01). Dunque, come detto, il delitto in parola è reato a forma libera di event (Sez. 5, n. 21878 del 16/03/2023, COGNOME, Rv. 284753 – 01); evento che può essere integrato, oltre che dall’impedimento in toto AVV_NOTAIO‘esercizio AVV_NOTAIOa funzione di vigilanza, anche dall’effettivo ostacolo frapposto al dispiegarsi AVV_NOTAIOa funzione, realizzato con comportamenti di qualsiasi natura, i quali devono essere comunque tali da determinare difficoltà di COGNOMEiderevole spessore o un significativo rallentamento AVV_NOTAIO‘attività di controllo. Ne COGNOMEegue che l’impedimento pu sostanziarsi, innanzitutto, in un condizionamento, qualitativo o quantitativo, nell’esercizio de funzione di vigilanza, atteso che la nozione di «ostacolo» rimanda a un intervento opposto allo svolgimento di un’RAGIONE_SOCIALEne o all’esplicRAGIONE_SOCIALEne di una facoltà, valido a ridurne notevolmente l’effet o la portata, ovvero anche a ritardarne il compimento, mentre non appartengono, invece, ad essa i caratteri AVV_NOTAIOa insuperabilità e definitività (Sez. 5, n. 49362/2012, cit.); o potrà COGNOME nell’ipotesi in cui l’effetto di ostacolo sia stato esercitato COGNOME sua massima portata, mancato esercizio AVV_NOTAIOa stessa funzione. E quando detta funzione concerna poteri ispettivi o di verifica, il reato potrà essere integrato, sul piano oggettivo, in presenza di qualunq comportamento che ne impedisca effettivamente l’esercizio, ivi comprese le condotte puramente omissive, attraverso cui il destinatario AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALEne di verifica si sottragga al cont conformemente alla prescrizione di incriminare anche i comportamenti omissivi contenuta nell’art. 11, lett. b) , legge 3 ottobre 2001, n. 366, in base al COGNOME è stato emanato il d.lgs. 11 Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
aprile 2002, n. 61, che ha modificato l’art. 2638 cod. civ. In questo caso, ovvero qualora condotta sia realizzata in forma omissiva, il reato si configurerà come omissivo improprio. Va, peraltro, ricordato che, alla stregua di un’interpretRAGIONE_SOCIALEne conforme al canone costituzionale offensività, si è ritenuto che l’integrRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa fattispecie deve essere correlata alla le recata alla funzione dalla condotta di ostacolo, che, astrattamente, potrebbe verificarsi anche presenza di una situRAGIONE_SOCIALEne momentanea, ove realizzi un effettivo ostacolo alla funzione di vigilanza, con esclusione del mero ritardo e di ogni evento che non sia in grado di turbare modo significativo l’attività AVV_NOTAIO‘organo di vigilanza (Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussa Rv. 276524 – 01; in senso analogo Sez. 5, n. 40738 del 20/09/2024, Marchio’, Rv. 287228 01).
La ricostruzione AVV_NOTAIOa fattispecie contemplata dal COGNOME comma come reato a forma libera di evento appare, del resto, armonica rispetto agli obiettivi AVV_NOTAIO‘intervento indicat relRAGIONE_SOCIALEne di accompagnamento al decreto legislativo n. 61 del 2002, ove è stato precisato che «si è ritenuto di prevedere la stessa pena per ambedue le ipotesi, attesa la sostanzial equivalenza fra la più grave condotta di falso, COGNOME prima, e le condotte meno gravi, nel seconda, che però determinano l’ostacolo alle funzioni di vigilanza».
2.2.2. Le COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEni che precedono hanno una serie di corollari concernenti, per COGNOME di interesse in questa sede, il momento e del luogo di COGNOMEumRAGIONE_SOCIALEne del reato, nonché i profili AVV_NOTAIOa unicità o pluralità di COGNOME nel caso in cui vengano realizzate plurime condo ostacolo alla vigilanza e, infine, AVV_NOTAIO‘eventuale configurabilità del concorso tra le fattispecie ai primi due commi AVV_NOTAIO‘art. 2638 cod. civ.
Sotto il primo aspetto, va rilevato che il tempo e il luogo di COGNOMEumRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe du fattispecie devono essere individuati, nell’ipotesi contemplata dal primo comma, nel tempo e nel luogo di commissione AVV_NOTAIO‘ultima AVV_NOTAIOe condotte tipiche con cui venga celata all’organo d vigilanza la realtà economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti a controllo ( 5, n. 26596 del 21/05/2014, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 262637 – 01; Sez. 5, n. 51897 del 04/07/2013, COGNOME, Rv. 258033 – 01); mentre, nel COGNOME caso, nel tempo e nel luogo di verificRAGIONE_SOCIALEn AVV_NOTAIO‘evento, corrispondente al momento AVV_NOTAIO‘esaurimento AVV_NOTAIOe singole attività di vigilanza c siano COGNOME concretamente ostacolate e al luogo in cui questo risultato offensivo si è realizzat
Sotto altro profilo, va chiarito il rapporto tra la fattispecie prevista dal primo co quella contemplata dal COGNOME comma AVV_NOTAIO‘art. 2368 cod. civ.
La circostanza che, come ricordato, l’ipotesi delittuosa contemplata dal COGNOME comma sia a forma libera e che, dunque, essa possa essere integrata da qualunque condotta, anche omissiva, che abbia prodotto l’effetto di ostacolare, nei termini sopra riportati, l’esercizi funzione, comporta, COGNOMEmeno in termini astratti, la possibilità di una interferenza con condotte previste dal primo comma. Ciò in COGNOME, dunque, l’ostacolo effettivo frapposto all’esercizio AVV_NOTAIOa funzione di vigilanza potrebbe essere determinato causalmente anche da una condotta di falsa esposizione di fatti sulla situRAGIONE_SOCIALEne economica, patrimoniale o finanziaria ovv di occultamento con mezzi fraudolenti di fatti che COGNOMEro dovuto comunicare.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato in diverse occasioni, configurabilità del concorso formale di COGNOME, rilevando che tra le due fattispecie è configura un concorso formale ex art. 81, comma primo, cod. pen., qualora la condotta illecita si concretizzi COGNOME omessa comunicRAGIONE_SOCIALEne alle autorità di vigilanza di informRAGIONE_SOCIALEni dovute (così Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267169 – 01; COGNOME giurisprudenza successiva v. Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, COGNOME, in motivRAGIONE_SOCIALEne; Sez. 5, n. 12777 del 16/11/2018, dep. 2019, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 9623 del 20/10/2022, dep. 2023, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 31919 del 3/05/2023, non massimata).
Tale soluzione non è stata seguita da entrambe le pronunce di merito, con riferimento alle ipotesi di cui ai capi C1, D1, E1, F1, G1, H1, e – sul punto si tornerà oltre, in relRAGIONE_SOCIALE capi B.1 e M.1. – le quali hanno invece fatto applicRAGIONE_SOCIALEne dei criteri di sussidiarietà COGNOMEunzione arrivando a ritenere che la fattispecie contemplata dal primo comma resti assorbita in quella disciplinata dal COGNOME, atteso che l’evento di ostacolo previsto da quest’ultim esaurirebbe l’intero disvalore AVV_NOTAIOe condotte. Una scelta, questa, che non appare conforme alle indicRAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa giurisprudenza di legittimità, COGNOME cui i criteri di «sussidiari «assorbimento» e «COGNOMEunzione» COGNOME estranei all’unico criterio legale previsto, ovvero quello di specialità, positivizzato dall’art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa strut astratta AVV_NOTAIOe fattispecie, al fine di apprezzare l’implicita valutRAGIONE_SOCIALEne di correlRAGIONE_SOCIALEne tra n effettuata dal legislatore (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, COGNOME, in motivRAGIONE_SOCIALEne; così, recentemente anche Sez. 1, n. 12340 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284504 01). Un criterio, quello si specialità, che COGNOME la giurisprudenza di legittimità si riferis sola «specialità unilaterale», giacché le altre tipologie di relRAGIONE_SOCIALEni tra norme, quali la «spec reciproca» o «bilaterale», non evidenziano alcun rapporto di genus a speciem (tra le tante, Sez. 4, n. 21522 del 02/03/2021, COGNOME, in motivRAGIONE_SOCIALEne; Sez. 5, n. 27949 del 18/09/2020, COGNOME, in motivRAGIONE_SOCIALEne; Sez. 4, n. 29920 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276583 – 01, ricollegabili a quant affermato da Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, COGNOME, in motivRAGIONE_SOCIALEne). Nel caso di specie, invero, tra le due fattispecie de quibus il rapporto è di specialità reciproca: il delitto previsto dal primo comma è speciale per specificRAGIONE_SOCIALEne sul lato AVV_NOTAIOe condotte, indicate come di falsa esposizione di fatti sulla situRAGIONE_SOCIALEne economica, patrimoniale o finanziaria ovvero di occultamento con mezzi fraudolenti di fatti che COGNOMEro dovuto comunicare, le quali COGNOME speciali rispetto alla generica previsione AVV_NOTAIOa condotta a forma libera prevista dal COGNOME comma (nonché sul lato del dolo, previsto COGNOME forma specifica); mentre quest’ultima fattispecie delittuos speciale, per aggiunta, essendo un reato di evento, rispetto all’altro delitto, che è invece di me condotta e rispetto al COGNOME, pertanto, l’evento costituisce un elemento ulteriore che si aggiung rispetto alla struttura di esso (così anche Sez. 5, n. 9623 del 20/10/2022, dep. 2023, COGNOME non massimata). Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
Nondimeno, non può farsi a meno di osservare che la scelta operata, sul punto, dalle due sentenze di merito non è stata fatta oggetto di specifica impugnRAGIONE_SOCIALEne da parte del Pubblico ministero con l’odierno ricorso, circoscritto alle statuizioni relative ai capi B1 e M1 solo s
profilo AVV_NOTAIOa configurabilità di due distinte fattispecie in luogo AVV_NOTAIO‘unica ritenuta integra Corte territoriale, su cui si tornerà oltre.
2.2.3. Altro profilo di rilievo nel caso in esame riguarda il rapporto tra le fattis conteCOGNOME ai capi B1, C1, D1, El, Fl, Gl, H1 e Ml.
Invero, quando, come avvenuto nel caso di specie, si sia al cospetto di attività illecite c si COGNOME protratte per un significativo arco temporale (ovvero, COGNOMEmeno stando alla contestRAGIONE_SOCIALEne, per circa un triennio), è necessario stabilire se si sia al cospetto di un unico even COGNOMEistente nell’avere impedito all’organo AVV_NOTAIOa vigilanza l’esercizio AVV_NOTAIOe relative funzioni debba procedersi a una distinta COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEne di singoli episodi e, dunque, COGNOME sia il relativ criterio alla cui stregua identificare l’unità o pluralità dei COGNOME.
Il criterio sopra menzionato COGNOMEente, altresì, di offrire una corretta soluzione all’ulte nodo problematico concernente la possibilità di configurare una pluralità di COGNOME in presenza una pluralità di condotte conteCOGNOME, le quali abbiano concorso a ostacolare, in un’unic COGNOME, la funzione di vigilanza. Correttamente, invero, la Corte territoriale ha ritenut configurare, in tali casi, una sola fattispecie, pur in presenza di singole e distinte RAGIONE_SOCIALEni, sec lo schema proprio dei cd. COGNOME a condotta plurisussistente.
Sul punto, le sentenze di merito hanno condivisibilmente ritenuto di configurare distinte ipotesi delittuose commesse nel corso di differenti attività di vigilanza, ciascuna compiutamente esauritasi nell’anno di riferimento, escludendosi, per questa via, l’unicità del reato di osta alla vigilanza e concludendosi, invece, nel senso AVV_NOTAIO‘esistenza di una pluralità di COGNOME. Ci COGNOME le condotte conteCOGNOME nei vari capi di imputRAGIONE_SOCIALEne COGNOME concretamente ostacolato specifici interventi di controllo e l’attività di vigilanza svolta in una specifica COGNOME. E come puntualmente osservato dalla sentenza impugnata, nel caso AVV_NOTAIO‘attività ispettiva del 2012, in rilievo nel capo B1, le condotte conteCOGNOME COGNOME condizionato specificamente tale ispezione, falsandone l’esito; nel caso previsto dal capo C1, esse COGNOME COGNOMEentito l’adozione di una «decisione SREP» più favorevole; nel caso di cui al capo D1, COGNOME inciso sulla lettera di intervento del 24 giugno 2013 e COGNOME impedito la contestuale adozione, da parte AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, di ulteriori interventi di vigilanza; nei casi contestati ai capi El, G1, H1, COGNOME i l’adozione, da parte di quella stessa autorità di vigilanza, di “contromisure” coerenti con effettivi requisiti patrimoniali annuali; nel caso di cui al capo F1, COGNOME COGNOMEentit COGNOMEeguire il provvedimento autorizzativo necessario per l’aumento di capitale del 2014; nel caso di cui al capo M1, infine, COGNOME falsato l’esito del cd. Comprehensive Assessment. Di modo che la ben marcata autonomia degli eventi di ciascuna AVV_NOTAIOe singole contestRAGIONE_SOCIALEni ha correttamente condotto i Giudici di merito ad escludere la tesi difensiva AVV_NOTAIOa reductio ad unitatem AVV_NOTAIOe varie condotte di ostacolo registratesi negli anni. Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
2.2.4. È utile, infine, osservare che rispetto a distinte violRAGIONE_SOCIALEni sussumibili nell’art. cod. civ., appare irrilevante il dato AVV_NOTAIOa medesima finalità perseguita, posto che – come g osservato a proposito AVV_NOTAIOe ipotesi di cui all’art. 2637 cod. civ. – l’identità di movente, in generali, non è certo in grado di ridurre a unità l’eventuale pluralità di violRAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa
penale, potendo, se accompagnata da una comune cornice deliberativa, comportare unicamente il riconoscimento del vincolo AVV_NOTAIOa continuRAGIONE_SOCIALEne tra le varie violRAGIONE_SOCIALEni; e, dall’altro lato, be ammettersi che la prima violRAGIONE_SOCIALEne possa essere seguita da un’altra, afferente alla violRAGIONE_SOCIALEne degli obblighi di comunicRAGIONE_SOCIALEne, certamente non scriminata (come correttamente rilevato dal Pubblico ministero), dall’esercizio di un diritto inteso a celare la precedente attività illecita invece prospettato con il quinto motivo del ricorso di COGNOME, che si esaminerà infra). Ciò alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 3555 del 7/09/ dep. 2022, Coen, Rv. 282981 – 01) COGNOME cui, rispetto ad un obbligo di dichiarare il vero previsto dalla legge, il profilo di falsità che connota la condotta contestata costituisce un quid pluris rispetto al dovere di collaborRAGIONE_SOCIALEne con l’autorità, sicché, ancora una volta, rispetto dichiarRAGIONE_SOCIALEni false deve escludersi la rilevanza del principio nemo tenetur se detegere, COGNOME COGNOME costantemente affermato in materia di COGNOME di falso, in relRAGIONE_SOCIALEne ai quali si è statuito la finalità probatoria AVV_NOTAIO‘atto non possa essere sacrificata all’interesse del singolo di sott alle COGNOMEeguenze di un delitto (tra le altre v. Sez. 5, n. 23672 del 19/04/2021, COGNOME, Rv 281406 – 01).
3. L’eccezione di incompetenza per territorio.
3.1. Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, le Difese di COGNOMEetta e di COGNOME prospett nuovamente la questione AVV_NOTAIOa incompetenza per territorio. Essa era già ipotizzata con la proposizione del conflitto di competenza, COGNOME fase AVV_NOTAIOe indagini preliminari, da parte d Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; conflitto risolto dalla Corte di cassRAGIONE_SOCIALEne nel senso AVV_NOTAIOa competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. Ed era stata riproposta sia davanti al Giudice AVV_NOTAIO‘udienza preliminare, si davanti al Tribunale, nel corso del giudizio di primo grado, e, infine, con l’atto di appello da alla Corte di COGNOME grado.
3.1.1. Il conflitto di competenza.
Il Giudice AVV_NOTAIOe indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, investito AVV_NOTAIOa richiest decreto di sequestro preventivo in relRAGIONE_SOCIALEne ai COGNOME oggetto del procedimento iscritto al NUMERO_DOCUMENTO RGNR di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME ed NOME COGNOME (COGNOME di aggiotaggio informativo COGNOME gestione di ente non quotato contestato al capo Al, di ostacolo alle funzioni di vigilanza AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE contestato ai capi Bl, Cl, D1 nonché di ostacolo funzioni di vigilanza nei confronti AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE di cui ai capi El e E2, poi confluiti nei capi N2 del presente procedimento), NOME disposto la misura cautelare, dichiarandosi contestualmente incompetente per territorio e trasmettendo gli atti al Giudice per le indagin preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultimo, reputandosi a sua volta incompetente, NOME sollevato conflitto negativo di competenza, deciso dalla Corte di cassRAGIONE_SOCIALEne, Prima Sezione penale, con la sentenza n. 15537 del 7/12/2017, dep. 2018, a favore del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. Ciò sul presupposto che tra il delitto contestato al capo NOME COGNOME, perfezionatosi a RAGIONE_SOCIALE, luo in cui l’ente NOME ricevuto le false informRAGIONE_SOCIALEni e il delitto contestato al capo COGNOME, perfezion a RAGIONE_SOCIALE, luogo in cui erano COGNOME ostacolate le funzioni di vigilanza AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’Ital
ricorresse un rapporto di connessione teleologica ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 12, comma 1, lett. c), c proc. pen. a cagione di una possibilità una finalizzRAGIONE_SOCIALEne del reato di ostacolo alle autorit vigilanza nei confronti AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE all’occultamento di quelli precedentemente commessi, con COGNOMEeguente applicRAGIONE_SOCIALEne, stante la identica gravità dei COGNOME, del criterio cronologico, attribuzione AVV_NOTAIOa competenza al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, competente per il delitto contestato a capo B1), commesso per primo, nel 2012.
3.1.2. La prospettRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe Difese nel giudizio di primo grado.
Come anticipato, la questione AVV_NOTAIO‘incompetenza per territorio era stata tempestivamente dedotta, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen., dapprima davanti al Giudic AVV_NOTAIO‘udienza preliminare, che l’NOME respinta con ordinanza del 19 maggio 2018; e, indi, con una prospettRAGIONE_SOCIALEne in termini identici (così, da ultimo, Sez. 5, n. 29625 del 19/04/2024 Mangione, Rv. 286873 – 01), davanti al Tribunale, il COGNOME, con ordinanza in data 7 maggio 2019 (integrata all’udienza del 17 maggio 2019), l’NOME nuovamente rigettata.
Le parti, pur non ponendo in discussione che il reato più grave COGNOME quello contestato sub capo Bl, COGNOME sostenuto che esso si COGNOME COGNOMEumato non a RAGIONE_SOCIALE, bensì a Roma, sede AVV_NOTAIOa stessa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, ove veniva ricevuto il Rendiconto RAGIONE_SOCIALE, redatto all’esito del processo di valutRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘adeguatezza patrimoniale relativa ai rischi rilevanti derivanti dall’operat aziendale e dai mercati di riferimento. E ciò in COGNOME le informRAGIONE_SOCIALEni non comunicate indicat nell’imputRAGIONE_SOCIALEne COGNOMEro anche quelle precedenti all’ispezione, come appunto la rendicontRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE, che conterrebbe già tutti gli elementi decettivi idonei a ostacolare le funzioni di vigilanza di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, che al momento AVV_NOTAIO‘avvio AVV_NOTAIO‘ispezione COGNOME già pres conoscenza di quella comunicRAGIONE_SOCIALEne, dovendo il luogo del commesso delitto identificarsi in quello in cui il documento era stato esaminato, ovvero a Roma, e dove comunque la raccomandata era giunta a destinRAGIONE_SOCIALEne (a seconda che si ritenesse integrata l’ipotesi di cui al comma 1 o quella del comma 2 AVV_NOTAIO‘art. 2638 cod. civ.). E pur non facendo il capo di imputRAGIONE_SOCIALEne espresso riferimento a tale documento, la descrizione del fatto contestato, ove fa riferimento solo generiche «comunicRAGIONE_SOCIALEni», COGNOMEentirebbe di ricomprendervi anche l’omessa informRAGIONE_SOCIALEne COGNOME comunicRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE, che, quindi, non potrebbe COGNOMEiderarsi alla stregua di un «fatto nuovo». Si tratterebbe, piuttosto, del primo segmento AVV_NOTAIOa condotta di occultamento con mezzi fraudolenti contestata nel capo d’accusa che fa riferimento anche alla «mancata rilevRAGIONE_SOCIALEne COGNOME contabilità aziendale sia AVV_NOTAIOa correlRAGIONE_SOCIALEne tra affidamenti ed RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE s AVV_NOTAIOe garanzie e/o impegni di cui alla lettere sopra indicate»; NOME per oggetto il rendicont RAGIONE_SOCIALE la composizione del patrimonio di vigilanza, si tratta del documento che per primo COGNOME dovuto contenere i dati relativi all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE di cui si contesta l’occultam Escludere il sindacato del giudice sulla individuRAGIONE_SOCIALEne, da parte del pubblico ministero, del condotte da inserire in imputRAGIONE_SOCIALEne significherebbe legittimare il forum shopping, COGNOMEentendo al pubblico ministero, mediante la selezione AVV_NOTAIOe condotte, di radicare la competenza territorial dove ciò è più funzionale all’accusa. Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
Solo in via subordinata, le Difese COGNOME prospettato come foro alternativo quello di RAGIONE_SOCIALE ove si ritenesse più grave il reato di falso in prospetto contestato sub capi I e L, si COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEne del luogo di deposito del prospetto presso la RAGIONE_SOCIALE sia del luogo da cui erano stati inviati i prospetti ovvero la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
3.1.3. L’ordinanza del Giudice AVV_NOTAIO‘udienza preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Il Giudice AVV_NOTAIO‘udienza preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’eccezione, rilevando che il capo di imputRAGIONE_SOCIALEne, COGNOME sua formulRAGIONE_SOCIALEne letterale, non faceva menzione di condotte diverse da quelle compiute tra l’inizio e la fine AVV_NOTAIO‘ispezione e COGNOMEiste nell’occultamento con mezzi fraudolenti, nel momento AVV_NOTAIOa materiale presenza degli ispettori, di dati, circostanze, documenti che l’attività ispettiva COGNOME potuto accertare in assenza del condotte conteCOGNOME agli imputati. Pertanto, inserire la comunicRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE inviata alla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE nel contesto AVV_NOTAIOe condotte di occultamento non conteCOGNOME dalla Pubblica Accusa COGNOME significato aggiungere un fatto nuovo, non riferibile al contesto materiale e temporale AVV_NOTAIO condotta delineata in tesi accusatoria. Né poteva affermarsi che la comunicRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE appartenesse a quelle RAGIONE_SOCIALEmente influenti sull’origine e sugli obiettivi AVV_NOTAIO‘ispezione o sulle conclusioni, posto che l’ispezione era finalizzata esclusivamente all’analisi del rischio di cred rientrava COGNOME attività ispettive mirate e non NOME ad oggetto l’analisi AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALEnariato, il ca di vigilanza, la verifica in ordine al rispetto del limite normativo all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni pro contenimento del c.d. fondo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE, la presenza di impegni al riRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni o alla garanzia di rendimento dei titoli stessi, a conferma che l’ispezione non nasceva dall comunicRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE e dalla necessità di verificarne la correttezza.
Dunque, la trasmissione AVV_NOTAIOa comunicRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE costituiva un fatto autonomo, precedente quello contestato al capo B1, astrattamente suscettibile di integrare una autonoma lesione al bene protetto dall’art. 2638 cod. civ., ma non contestato dal Pubblico ministero, con scelta autonoma e non sindacabile, non qualificabile in termini di errore macroscopico e immediatamente percepibile.
3.1.4. Le valutRAGIONE_SOCIALEni del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Dopo avere premesso che nel valutare la competenza, il giudice deve fare riferimento alle indicRAGIONE_SOCIALEni formali AVV_NOTAIO‘imputRAGIONE_SOCIALEne come cristallizzata nell’atto di impulso del giudizio, pote essere diversamente indirizzato solo sulla base AVV_NOTAIOe allegRAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOe parti relativamente al (sol fatto storico contestato nel capo di imputRAGIONE_SOCIALEne e non a fatti ulteriori e diversi, non oggett contestRAGIONE_SOCIALEne (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Novarese, Rv. 264539 – 01; Set 4, n. 29187 del 19/06/2007, Paja, Rv. 236997 – 01), a meno che tale contestRAGIONE_SOCIALEne non contenga rilevanti errori macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, COGNOME, Rv. 273484 – 01; Sez 1, n. 11047 del 24/02/2010, Guida, Rv. 246782 – 01), il Tribunale NOME sottolineato la vincolatività AVV_NOTAIOa decisione AVV_NOTAIOa Corte di cassRAGIONE_SOCIALEne sulla competenza, ancorché intervenuta COGNOME fase cautelare, COGNOME la previsione AVV_NOTAIO‘art. 25, salvo che risultino nuovi f che importino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice
superiore (così Sez. 1, n. 9413 del 14/02/2013, COGNOME, Rv. 255065 – 01; Sez. 1, n. 20992 del 29/04/2011; Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, COGNOME, in motivRAGIONE_SOCIALEne). Di modo che, in assenza di fatti nuovi, nemmeno prospettati dalle Difese, la eventuale declaratori d’incompetenza del giudice individuato dalla Corte di cassRAGIONE_SOCIALEne COGNOME configurato un provvedimento illegittimo giacché COGNOME vanificato in modo abnorme la decisione risolutiva del conflitto (Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, COGNOME, citata). Invero, il rea più grave restava il reato di ostacolo aggravato e il capo di imputRAGIONE_SOCIALEne Bl, contestato in sed cautelare, risultava il medesimo rispetto a quello precisato nell’imputRAGIONE_SOCIALEne definiti concernente le attività fraudolente e di occultamento poste in essere durante l’ispezione condotta presso la sede sociale.
In ogni caso, nel merito, l’imputRAGIONE_SOCIALEne sub capo B1 NOME ad oggetto il doloso occultamento al team ispettivo AVV_NOTAIO‘esistenza di finanziamenti correlati all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIOe lettere di impegno al riRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni nel corso AVV_NOTAIO‘ispezione sul risch RAGIONE_SOCIALE del 2012 svoltasi presso la sede di RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, sicché il /ocus commissi delicti doveva ravvisarsi in RAGIONE_SOCIALE, luogo dove si era svolta l’intera verifica ispettiva. Ribadendosi c la comunicRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE inviata nell’aprile 2012 all’autorità di vigilanza a Roma esulava dal capo di imputRAGIONE_SOCIALEne, che non menzionava non solo la comunicRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE, ma nemmeno comunicRAGIONE_SOCIALEni antecedenti e diverse da quelle avvenute nel corso AVV_NOTAIO‘attività ispettiva svolta RAGIONE_SOCIALE.
L’esito del giudizio NOME comunque confermato l’assenza di interdipendenza tra la comunicRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE e la successiva ispezione del 2012, indotta non dalla segnalRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE, bensì dalla necessità di analizzare il rischio di RAGIONE_SOCIALE. Fermo restando che modifica/integrRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘imputRAGIONE_SOCIALEne nei termini indicati dalle Difese si COGNOME tradotta in subentro del giudice COGNOME prerogative del Pubblico Ministero in punto di valutRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO risultanze investigative e individuRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe condotte penalmente rilevanti per cui esercita l’RAGIONE_SOCIALEne penale, non supportato da alcun RAGIONE_SOCIALE processuale.
Né il falso in prospetto, contestato sub capi I e L, mutava le conclusioni sul individuRAGIONE_SOCIALEne del giudice territorialmente competente, essendo il reato di cui all’art. 2638 co civ. aggravato ai sensi del comma 3 più grave del reato di cui all’art. 173-bis T.U.F., sul piano AVV_NOTAIOa pena edittale.
Inoltre, anche a voler individuare il reato di cui all’att. 173-bis T.U.F. come fattispecie più grave, ciò non varrebbe a determinare uno spostamento di competenza, posto che il reato di falso in prospetto si COGNOMEuma nel momento AVV_NOTAIOa conoscibilità del contenuto AVV_NOTAIOe comunicRAGIONE_SOCIALEni mendaci da parte dei destinatari e, dunque, giudice competente ratione loci è quello del luogo in cui avCOGNOME la pubblicRAGIONE_SOCIALEne dei prospetti richiesti per l’offerta al pubblico di prodotti fin senza che rilevino il luogo e il momento in cui tali prospetti vengono inviati a RAGIONE_SOCIALE, ch COGNOME la sequenza prevista dall’art. 94 T.U.F., è momento che precede e non segue la pubblicRAGIONE_SOCIALEne del prospetto e, quindi, la conoscibilità.
3.1.5. Le censure mosse con l’atto di appello.
Con l’atto di appello (e con motivi nuovi) la relativa questione era stata nuovamente prospettata dalle Difese di COGNOME e COGNOMEetta, sollecitandosi la trasmissione degli atti al Pubbl ministero presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE qualora COGNOME stato ritenuto più grave il reato di cui all 173-bis, d.lgs. n. 58 del 1998, di cui ai capi I e L, per effetto del raddoppio AVV_NOTAIOa pena ope dall’art. 39, d.lgs. n. 262 del 2005, oppure al Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma qualora COGNOME stato ritenuto più grave il reato di cui all’art. 2638 cod. civ. contestato al cap
3.1.6. La decisione AVV_NOTAIOa Corte di appello.
La Corte di appello ha ritenuto che COGNOME specie non operasse la preclusione prevista dall’art. 25 cod. proc. pen., tenuto conto AVV_NOTAIOa diversità AVV_NOTAIOe parti del procedimento cautel rispetto a quello di merito e AVV_NOTAIO‘ulteriore prospettRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa competenza AVV_NOTAIO‘autori giudiziaria romana. Nondimeno ha ritenuto ugualmente corretta la determinRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa competenza AVV_NOTAIO‘autorità giudiziaria NOME.
Al riguardo, ha in primo luogo ribadito come il reato più grave sia stato correttamente individuato COGNOME fattispecie di cui al capo Bl, non essendo applicabile al falso in prospe contestato sub I e L, l’aumento di pena previsto ex art. 39, comma 1, legge n. 262 del 2005.
Indi, ha escluso che il reato di ostacolo si sia COGNOMEumato a Roma, presso la sede AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, al momento AVV_NOTAIOa ricezione AVV_NOTAIOa comunicRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE da parte AVV_NOTAIOa predetta autorità di vigilanza.
Nel dettaglio, ha ribadito che la valutRAGIONE_SOCIALEne che il giudice è chiamato a svolgere sull propria competenza deve esplicarsi nell’alveo AVV_NOTAIOa contestRAGIONE_SOCIALEne formulata dal pubblico ministero, effettivo dominus AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALEne penale, al di là AVV_NOTAIOa presenza, nel corpo AVV_NOTAIO‘imputRAGIONE_SOCIALEne, di errori macroscopici, ictu ()cui/ percepibili come tali. E ha concluso che il capo di imputRAGIONE_SOCIALEne sub B1 non contemplava, neppure inRAGIONE_SOCIALEmente, la contestRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa condotta di invio AVV_NOTAIOa comunicRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, limitandosi a contestare AVV_NOTAIOe condotte di occultamento e di omissione di comunicRAGIONE_SOCIALEni commesse nel periodo di svolgimento AVV_NOTAIO‘attività ispettiva presso la sede AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, collocando essa tutti gli addebiti espressam «durante l’attività ispettiva», svolta presso la sede AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE vigilato, tanto che l’indi del iocus e del tempus commissi delicti reca «In RAGIONE_SOCIALE, dal 28 maggio al 12 ottobre 2012». Su tali premesse, la Corte ha concluso che il fatto che i Difensori vorrebbero ricompreso nel capo B1 è un fatto storico distinto da quelli oggetto di addebito che ben COGNOME potuto integrare una autonoma ipotesi delittuosa.
La Corte ha comunque osservato che anche COGNOMEiderando la comunicRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE inRAGIONE_SOCIALEmente “ricompresa” nel perimetro AVV_NOTAIO‘imputRAGIONE_SOCIALEne, il luogo di COGNOMEumRAGIONE_SOCIALEne del reato andrebbe individuato, ove essa COGNOME stata sussunta nel reato di mera condotta previsto dal primo comma, in quello di invio AVV_NOTAIOa comunicRAGIONE_SOCIALEne medesima e, quindi, sempre in RAGIONE_SOCIALE, essendosi in presenza di un reato istantaneo che si COGNOMEuma nel momento in cui è posta in essere la relativa condotta; mentre ove essa COGNOME ricondotta alla fattispecie di evento, il lu COGNOME stato quello nel COGNOME l’attività di controllo, pregiudicata dalla comunicazi ingannevole, COGNOME dovuto svolgersi, ossia presso la sede AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE vigilato.
3.1.7. I ricorsi per cassRAGIONE_SOCIALEne.
Con i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME e di COGNOME la questione è stata nuovamente prospettata.
Come detto, la Difesa del primo imputato denuncia l’erroneo rigetto AVV_NOTAIO‘eccezione di incompetenza per territorio in favore AVV_NOTAIO‘Autorità giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE o di Roma. Si ribadis COGNOME al reato di cui al capo Bl, che la prima condotta di ostacolo alla vigilanza AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE dovrebbe individuarsi nell’invio AVV_NOTAIOa comunicRAGIONE_SOCIALEne denominata Rendiconto Icaap, che ometteva di fornire informRAGIONE_SOCIALEni essenziali sulla COGNOMEistenza del patrimonio AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, incl negli atti depositati dal Pubblico ministero all’atto AVV_NOTAIO‘avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e ricompresa tra gli atti posti a sostegno AVV_NOTAIOa richiesta di rinvio a giudizio, e ricevuta dalla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE già prima AVV_NOTAIO‘avvio AVV_NOTAIO‘ispezione. Invero, la Corte di merito COGNOME erroneamente limitato la contestRAGIONE_SOCIALEne sub B1 a condotte poste in essere nel corso AVV_NOTAIO‘attività di vigilanza ispettiva, a dispetto AVV_NOTAIOa descrizione in esso di due condotte distinte riconducibili all fattispecie previste dall’art. 2638 cod. civ., ragion per cui l’indicRAGIONE_SOCIALEne del luogo e AVV_NOTAIO‘ep COGNOMEumRAGIONE_SOCIALEne COGNOME frutto di un errore macroscopico. Inoltre, individuando il luogo di COGNOMEumRAGIONE_SOCIALEne del reato in quello in cui l’attività ispettiva di vigilanza si COGNOME svolta, COGNOME spostato in avanti il momento di COGNOMEumRAGIONE_SOCIALEne del reato: da quello in cui si verific l’evento di ostacolo mediante la realizzRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘attività di intralcio, al momento in cui concretizzRAGIONE_SOCIALEne la successiva verifica AVV_NOTAIOe informRAGIONE_SOCIALEni oggetto di mendacio, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
Quanto al ricorso di COGNOME, si opina che la nozione di fatto rilevante anche ai fini d competenza attenga all’essenza AVV_NOTAIOa fattispecie criminosa, non necessariamente coincidente con la descrizione di esso contenuta nel capo di imputRAGIONE_SOCIALEne. Nella vicenda in esame, benché formalmente l’imputRAGIONE_SOCIALEne abbia ad oggetto solo il COGNOME comma AVV_NOTAIO‘art. 2638 cod. civ., in realtà la contestRAGIONE_SOCIALEne riguarderebbe anche la mendace comunicRAGIONE_SOCIALEne alla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, di cui al primo comma del predetto articolo, anche COGNOMEiderato come, nel caso di specie, l’ostacolo alla vigilanza sia stato contestato in forma concorsuale, per cui il contributo causale di ciascuno d correi è stato posto in essere nell’ambito AVV_NOTAIOa condotta rispettivamente svolta, tant’è che so ad alcuni COGNOME attribuita una condotta nell’ambito dei rapporti con gli ispettori AVV_NOTAIOa Ba d’RAGIONE_SOCIALE, mentre per RAGIONE_SOCIALE – tra cui COGNOME COGNOME COGNOME in rilievo proprio la gestione degli ade contabili, la predisposizione dei bilanci d’esercizio, le segnalRAGIONE_SOCIALEni e le comunicRAGIONE_SOCIALEni all’Aut di vigilanza, ciò senza contare che lo stesso capo di imputRAGIONE_SOCIALEne fa menzione AVV_NOTAIOa omissione di comunicRAGIONE_SOCIALEni che NOME determinato un ostacolo all’esercizio AVV_NOTAIOe funzioni di vigilanza da parte AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, la COGNOME, «COGNOMEeguentemente, non dava luogo ad approfondimenti conoscitivi in sede ispettiva…»; il che dimostra, a differenza di COGNOME ritenuto dalla Co merito, come l’omissione AVV_NOTAIOe comunicRAGIONE_SOCIALEni circa l’esistenza AVV_NOTAIOa prassi aziendale AVV_NOTAIOa concessione di finanziamenti finalizzati all’RAGIONE_SOCIALE e/o sottoscrizioni di RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE, preceduto l’approfondimento in sede ispettiva, così come il generico riferimento, contenuto nel capo di imputRAGIONE_SOCIALEne, alla «mancata comunicRAGIONE_SOCIALEne», rende evidente che essa sia riferita non
solo alle segnalRAGIONE_SOCIALEni periodiche sulla situRAGIONE_SOCIALEne patrimoniale AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dovute RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, ma anche ai chiarimenti richiesti in sede ispettiva, non potendo, quindi, n COGNOMEiderarsi la comunicRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE inviata alla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE nell’aprile 2012 il primo segmento AVV_NOTAIOa complessiva condotta di ostacolo individuata dal capo B1, alla luce AVV_NOTAIOa natura di detto rendiconto, come individuato dalla circolare n. 263/2006 AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE; per cui, l’a taciuto, in tale sede, l’esistenza AVV_NOTAIOa pratica diffusa dei finanziamenti, ha drasticame condizionato la conduzione AVV_NOTAIO‘ispezione, come si evince dalle s.i.t. del capo del team ispettivo, AVV_NOTAIO COGNOME, richiamate nell’ordinanza del Giudice AVV_NOTAIO‘udienza preliminare, e dal contenuto AVV_NOTAIOa relRAGIONE_SOCIALEne ispettiva, che dedica ampio spRAGIONE_SOCIALE all’analisi del contenuto AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE; ne COGNOMEegue che la trasmissione di tale documento, a contenuto mendace, alla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, nell’aprile 2012, costituisce il momento in cui si è COGNOMEumato il reato di cui al capo Bl, di rappresenta il primo segmento di condotta. Diversamente da COGNOME sostenuto, la Corte di merito ha COGNOMEiderato che tale segmento di condotta non COGNOME stato neanche inRAGIONE_SOCIALEmente contemplato nel capo di imputRAGIONE_SOCIALEne, risultando lo stesso, quindi, ininfluente ai fini de individuRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa competenza territoriale, dovendosi il giudice, in RAGIONE_SOCIALE termini, attenere sola contestRAGIONE_SOCIALEne come formulata dal pubblico ministero, nonostante ciò contrasti con il sistema processuale, che attribuisce al giudice per le indagini preliminari un ampio potere di controll sull’operato del pubblico ministero, come dimostrato dalla giurisprudenza elaborata in tema di archiviRAGIONE_SOCIALEne, iscrizione nel registro degli indagati ed imputRAGIONE_SOCIALEne coatta, dal che COGNOMEegue che il giudice possa, e debba, prendere in COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEne, ai fini AVV_NOTAIOa determinRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO competenza territoriale, tutte le circostanze di fatto che risultano dal fascicolo AVV_NOTAIOe ind preliminari, anche se formalmente non richiamate dal capo di imputRAGIONE_SOCIALEne, in funzione, tra l’altro, del rispetto del principio di cui all’art. 25, comma primo, AVV_NOTAIOa Costituzione, teso ad e il COGNOME del cd. forum shopping da parte AVV_NOTAIOa pubblica accusa. Nel caso in esame, sin dall’udienza preliminare, nel fascicolo processuale era disponibile tutta la documentRAGIONE_SOCIALEne necessaria ai fini AVV_NOTAIOa corretta individuRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa competenza territoriale, tra cu raccomandata con cui era stata inviata la RAGIONE_SOCIALE, circostanza, tra l’altro, ampiamente utilizzata dalla Difesa in sede di relativa eccezione e, prima ancora, posta a fondamento AVV_NOTAIOe richieste di proroga dei termini AVV_NOTAIOe indagini preliminari. Infine, la motivRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa Corte di merit porrebbe in contrasto con la sentenza AVV_NOTAIOa CassRAGIONE_SOCIALEne che, in sede di risoluzione del conflitto di competenza, NOME individuato – in riferimento al reato di ostacolo alla vigilanza esercitata dal RAGIONE_SOCIALE – la competenza territoriale di RAGIONE_SOCIALE, dovendosi, cioè, individuare il luogo d COGNOMEumRAGIONE_SOCIALEne con quello in cui vengono assunte le determinRAGIONE_SOCIALEni degli organi di vigilanza, sicché la competenza territoriale COGNOME dovuto essere individuata in Roma. Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
3.2. Le COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEni difensive non posCOGNOME essere, tuttavia, condivise, come già osservato dal RAGIONE_SOCIALE che, con ordinanza n. 8612 in data 14/12/2023, dep. 2024, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in relRAGIONE_SOCIALEne all’art. 2641 cod. civ.
Va premesso che, come già più volte osservato, COGNOME l’art. 25 cod. pen. «Ma decisione AVV_NOTAIOa Corte di cassRAGIONE_SOCIALEne sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del
processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cu derivi la modificRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa giurisdizione o la competenza di un giudice superiore». Tal disposizione processuale codifica un principio di perpetuatio jurisdictionis in virtù del COGNOME «nel corso del processo» non è tendenzialmente possibile rimettere in discussione la competenza per territorio determinata dalla Corte di cassRAGIONE_SOCIALEne, essendo ciò subordinato all’emergenza di fatt nuovi e da una diversa definizione giuridica di essi che incida sulla competenza di un giudice superiore. E ciò all’evidente scopo di evitare di esporre i procedimenti penali a situRAGIONE_SOCIALEni instabilità e incertezza, coerentemente con gli obiettivi AVV_NOTAIO‘art. 25, primo comma, Cost. che quello di garantire una sicura individuRAGIONE_SOCIALEne ex ante del giudice naturale precostituito dalla legge e in linea con il principio di ragionevole durata ed efficienza del processo.
Su tali basi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la competenza per territor una volta stabilita, diventa indifferente agli sviluppi processuali AVV_NOTAIOe regiudicande in qualunque stato del processo, dovendo in siffatte situRAGIONE_SOCIALEni essere rispettato il principio AVV_NOTAIOa perpetuati() iurisdictionis (cfr. Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 255345 – 01; Sez. 6, n. 1131 del 12/12/1996, dep. 1997, Cama, Rv. 206901 – 01; Sez. 1, n. 3312 del 08/07/1992, COGNOME, Rv. 191755 – 01). E, ancora, che la pronuncia risolutiva del conflitto di competenza è una decisione incidentale dotata di effetti preclusivi, COGNOME alla competenza, circoscritti al thema decidendum del conflitto (Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268586 – 01) e alle questioni da questo presupposte (Sez. 5, n. 11715 del 29/11/2019, dep. 2020, Rasom, Rv. 278858 – 01). In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che la competenza per territorio si determina NOME riguardo alla contestRAGIONE_SOCIALEne formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili (così Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, COGNOME, Rv. 273484 – 01; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Rv. 264539 – 01).
Ora, in disparte la COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEne che, nel caso di specie, la Corte di appello ha escluso, non condivisibilmente, l’effetto preclusivo stabilito dall’art. 25 cod. proc. pen., attri rilevanza all’ampliamento, nel corso del procedimento, del numero degli imputati, senza che esso avesse riflessi sul /ocus commissi delicti dei COGNOME connessi oggetto AVV_NOTAIOa prospettRAGIONE_SOCIALEne accusatoria, deve ritenersi che le circostanze prospettate dalle Difese per argomentare l’avvenuta COGNOMEumRAGIONE_SOCIALEne, in Roma anziché in RAGIONE_SOCIALE, del reato di cui al capo B1 non possano integrare quella macroscopicità di errore COGNOME prospettRAGIONE_SOCIALEne d’accusa che potrebbe astrattamente COGNOMEentire, COGNOME la giurisprudenza richiamata, di rivisitare le determinRAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa Corte di cassRAGIONE_SOCIALEne sulla competenza per territorio.
Si è detto che tali circostanze risiedono nel fatto che nel capo B1 COGNOME dovuta rientrare la comunicRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE inviata alla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE in Roma nell’aprile 2012, che pur non descritta espressamente nel capo d’imputRAGIONE_SOCIALEne, COGNOME rientrata nell’alveo AVV_NOTAIOa stessa, tanto da incardinare in Roma la competenza per territorio.
Osserva, nondimeno, il RAGIONE_SOCIALE che la descrizione fattuale contenuta nel capo d’imputRAGIONE_SOCIALEne Bl, la cui scelta appartiene esclusivamente al pubblico ministero, è pacificamente
circoscritta, dal punto di vista temporale e spaziale, all’attività ispettiva condotta dalla B d’RAGIONE_SOCIALE presso l’ente RAGIONE_SOCIALEzio, la cui sede era in RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, le condotte concorsual compresa quelle del COGNOME, COGNOME ricondotte «al fine di ostacolare l’esercizio AVV_NOTAIOe funzio AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE durante l’attività ispettiva compiuta dalla stessa Autorità presso la se sociale (in RAGIONE_SOCIALE)»; la stessa aggiunta «e comunque omettevano di dare comunicRAGIONE_SOCIALEne di tali circostanze» è riportata, ancora una volta, a «COGNOMEeguenti» approfondimenti conoscitivi che, per le precedenti delimitRAGIONE_SOCIALEni spaziali e temporali, concernono inevitabilmente le comunicRAGIONE_SOCIALEni in costanza di ispezione.
D’altro canto, il valore decettivo AVV_NOTAIOa comunicRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE che riguarda un eventuale reato non compreso COGNOME descrizione del capo d’imputRAGIONE_SOCIALEne è tutt’altro che idonea ad evidenziare un macroscopico errore COGNOME prospettRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘accusa. Il valore da dare a tale fatto implica, invece, delicate valutRAGIONE_SOCIALEni – da ritenersi inibite in questa sede, in COGNOME contra reum e tali da ampliare contro l’imputato l’accusa rispetto alla cognizione dei precedenti gradi del contenuto AVV_NOTAIOa comunicRAGIONE_SOCIALEne che lo stesso ricorso non offre, specie nei termini AVV_NOTAIOa macroscopicità richiesta per ravvisare un arbitrio AVV_NOTAIOa pubblica accusa, tenuto conto che l’RAGIONE_SOCIALE è un documento, previsto da una fonte regolamentare, di autovalutRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa situRAGIONE_SOCIALEne economica, patrimoniale e finanziaria, realizzata attraverso un rendiconto, laddove, al contrario, il legame tra l’RAGIONE_SOCIALE di un’RAGIONE_SOCIALEne ed un finanziamento ricevuto a fronte di esso non risult rilevabile, in generale, su base cartolare, in forza AVV_NOTAIOa semplice rendicontRAGIONE_SOCIALEne.
Ne COGNOMEegue, pertanto, che le valutRAGIONE_SOCIALEni connesse alla mancata contestRAGIONE_SOCIALEne di illeciti correlati alla comunicRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE del 2012 non configurano alcun errore evidente e macroscopico, immediatamente percepibile COGNOME contestRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘accusa, tali da COGNOMEentire di superare la prospettRAGIONE_SOCIALEne del pubblico ministero ai fini AVV_NOTAIOa delibRAGIONE_SOCIALEne di competenza territoriale. Né è configurabile una arbitraria selezione dei fatti da parte del pubblico minis che possa ritenersi strumentale alla sottrRAGIONE_SOCIALEne degli imputati al loro “giudice naturale”, tenu conto che – già in base agli atti offerti dal pubblico ministero nel procedimento cautelare – si determinato un conflitto di competenza che NOME comportato l’intervento AVV_NOTAIOa Corte di cassRAGIONE_SOCIALEne.
In definitiva, è il percorso seguito dai ricorsi in relRAGIONE_SOCIALEne alla dedotta incompetenza p territorio a collidere con i principi cardine del nostro ordinamento processuale, che riserva pubblico ministero l’individuRAGIONE_SOCIALEne del tema AVV_NOTAIO‘accusa e la sua perimetrRAGIONE_SOCIALEne contenutistica e che, dunque, non COGNOMEente alcuna sovrapposizione del giudice in tema di individuRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa condotta oggetto di imputRAGIONE_SOCIALEne, quand’anche, come prospettato dalle Difese, dagli atti emerga una condotta non indicata COGNOME descrizione del fatto operata dal pubblico ministero.
4. Il ricorso del Procuratore generale distrettuale.
Il ricorso del Procuratore generale non può trovare accoglimento, COGNOME al primo motivo, poiché è COGNOME more maturata la prescrizione dei COGNOME di cui al capo A.1, nei termini che esporranno; il COGNOME motivo è inammissibile; e il terzo è infondato.
73 COGNOME
02,A-
4.1. Quanto al primo motivo, relativo al capo A.1, come prospettato dalla Parte pubblica ricorrente, in riforma AVV_NOTAIOa pronuncia di primo grado – che NOME ravvisato distinte ipotesi aggiotaggio in seno ad ognuna AVV_NOTAIOe annualità in contestRAGIONE_SOCIALEne (vale a dire, aggiotaggio finanziario e bancario, sia informativo che manipolativo) – la Corte di appello ha ritenuto, ciascuno degli anni in discorso, un solo reato di aggiotaggio bancario. E ciò non perché abbia inteso discostarsi dal paradigma interpretativo conforme alla giurisprudenza di legittimità sopr richiamata (cfr. retro, par. 2.1.), bensì in relRAGIONE_SOCIALEne alle peculiarità del caso concreto, caratterizzate, come esposto COGNOME sentenza impugnata:
dal fatto che tutte le condotte, informative e manipolative, abbiano riguardato una RAGIONE_SOCIALE bancaria e siano COGNOME tutte finalizzate a incidere sul valore AVV_NOTAIOe sue RAGIONE_SOCIALEni (dovendo dunque, assimilare poiché hanno COGNOMEo, COGNOME «comune denominatore», l’idoneità decettiva nei confronti AVV_NOTAIO‘«investitore/risparmiatore»), determinato con cadenza annuale, così come con la stessa cadenza venivano rappresentati all’esterno i “fondamentali” AVV_NOTAIOa banca che confluivano nel bilancio oggetto di pubblicRAGIONE_SOCIALEne»;
dovendosi ritenere «sul piano AVV_NOTAIOa concretezza degli accadimenti […] che l’evento di pericolo” AVV_NOTAIO‘aggiotaggio bancario non risulta, di fatto, separabile dall’ “evento di peric costituito dall’alterRAGIONE_SOCIALEne del prezzo AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni BPVi- trattandosi, in buona sostanza, di null’a che AVV_NOTAIOa medesima ricaduta perniciosa AVV_NOTAIO‘articolato complesso AVV_NOTAIOe attività delittuose [per c è processo] osservata da due distinte prospettive», con la COGNOMEeguenza che «ravvisare, nel caso di specie, una pluralità di COGNOME costituisce […] l’esito di una interpretRAGIONE_SOCIALEne formalistica, c alla concreta realtà degli accadimenti ed in stridente contrasto con le esigenze sottese al divie di bis in idem sostanziale»;
e potendosi invece giungere a una diversa conclusione nel caso in cui «le condotte di aggiotaggio informativo avessero inciso sull’affidamento riposto dal pubblico nell’istit bancario senza necessariamente presupporre la manipolRAGIONE_SOCIALEne operativa del prezzo del titolo», COGNOMEiderato pure che, aderendo alla prospettiva sposata dal Tribunale, «si finirebbe per ravvisare, sempre e comunque, in ogni caso di aggiotaggio societario incidente su uno strumento finanziario non quotato, sia il reato di aggiotaggio bancario sia il reato di aggiotaggio finanzia (così la sentenza impugnata).
Il RAGIONE_SOCIALE, come già accennato, intende ribadire l’orientamento COGNOMEolidato cui i Tribunale, come osservato dalla stessa Corte di appello, ha prestato adesione. A COGNOME già evidenziato al par. 2, si aggiunga che:
non può COGNOMEiderarsi metodologicamente corretto fondare la soluzione AVV_NOTAIOa questione AVV_NOTAIOa sussistenza del concorso di COGNOME su una mediRAGIONE_SOCIALEne del caso concreto richiamando pure il divieto di bis in idem sostanziale, dato che quest’ultimo, che per l’appunto «concerne le ipotesi di qualificRAGIONE_SOCIALEne normativa multipla di un medesimo fatto, e, mediante il criterio regolativo de specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietand che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due volte alla stessa persona», prescinde dal
d”-
raffronto con il fatto storico (cfr. Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021 – dep. 2022, Leto, Rv. 2825 – 01; Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, COGNOME, Rv. 280774);
– e rimane una petizione di principio non condivisibile l’assunto COGNOME cui, aderendo all’orientamento di questa Corte, condiviso dal Tribunale, in caso di aggiotaggio societario incidente su uno strumento finanziario non quotato ricorrerebbero sempre sia l’aggiotaggio bancario che l’aggiotaggio finanziario, dovendosi invece osservare che non ogni condotta (informativa o manipolativa) atta a determinare una sensibile alterRAGIONE_SOCIALEne del prezzo degli strumenti finanziari (che rientrano COGNOME sfera applicativa AVV_NOTAIO‘art. 2637 cod. civ.) è ex se idonea ad incidere pure in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone COGNOME stabil patrimoniale di una banca o di un gruppo bancario; la valorizzRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘unica finalità di ess (incidere sul valore AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa banca) non può costituire elemento dirimente rispetto condotte unisussistenti (incriminate a titolo di dolo generico), anche nell’ottica – espressa da Corte di merito – di unificarne la pericolosità a fronte AVV_NOTAIOa, neppure negata, autonoma idoneità offensiva di ciascuna (non dovendosi, per l’appunto, trascurare che si tratta di COGNOME di perico sia pure concreto).
Ragion per cui, pur riconoscendo al Procuratore generale distrettuale l’interesse a impugnare (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Guidi, Rv. 285695 – 01: «È ammissibile il ricorso per cassRAGIONE_SOCIALEne del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un’errata applicRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa legge sostanziale, pur se all’accoglimento debba seguire la dichiarRAGIONE_SOCIALEne di una già maturata causa di estinzione del reato (COGNOME specie, la prescrizione), atteso l’interesse attuale AVV_NOTAIO‘organo AVV_NOTAIOa pubblica accusa all’affermRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO corretta applicRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa legge»; Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021 – dep. 2022, COGNOME Dominicis, Rv. 282814 – 01; contra, per tutte, Sez. 5, n. 26147 del 07/05/2024, P., Rv. 286575 – 01), nulla muta nel caso di specie in ragione AVV_NOTAIOa prescrizione dei fatti descritti al capo A.1. (cfr. 12), bastando aggiungere che non occorre soffermarsi sul punto neppure in relRAGIONE_SOCIALEne alle pretese civili, per nulla incise da tale aspetto.
4.2. Il COGNOME motivo, relativo ai delitti di ostacolo alla vigilanza, contestati ai capi B1 e Ml, non può trovare accoglimento, dovendosi anzi ritenere inammissibile.
Quanto al capo Bl, relativo all’ostacolo alla vigilanza recato in COGNOME AVV_NOTAIO‘ispezione del 2012, la Corte territoriale, andando di diverso avviso rispetto alle valutRAGIONE_SOCIALEni del Tribuna ha ritenuto configurabile la sola ipotesi prevista dal COGNOME comma AVV_NOTAIO‘art. 2638 cod. civ. E a analoga soluzione la Corte di appello è pervenuta con riferimento al delitto di cui al capo Ml, pu in relRAGIONE_SOCIALEne allo sviamento AVV_NOTAIOe attività di controllo AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE cent europea, affermando che il fatto decettivo si COGNOME inserito nel medesimo percorso ispettivo/valutativo di due autorità di vigilanza cooperanti, dando luogo ad una unitar operRAGIONE_SOCIALEne di sviamento AVV_NOTAIOe attività di controllo, ossia a un unico accadimento materiale.
Si è già argomentato retro (cfr. par. 2) a proposito AVV_NOTAIOa struttura AVV_NOTAIOe incriminRAGIONE_SOCIALEni di cui all’art. 2638 cod. civ. e alla possibilità di concorso materiale. Purtuttavìa, ad avviso RAGIONE_SOCIALE, fermo restando che per i fatti di cui al capo B1 è maturata la prescrizione (cfr. infra),
75 COGNOME
è dirimente osservare che il motivo in esame si affida ad enunciati essertivi e, dunque non sufficientemente specifici e, perciò, inidonei a muovere utili censure.
4.3. Il terzo motivo è infondato, tenuto conto AVV_NOTAIOa declaratoria di illegitti costituzionale, proprio all’esito AVV_NOTAIO‘incidente sollevato da questa Corte nel prese procedimento, AVV_NOTAIO‘art. 2641, comma 2, cod. civ. COGNOME parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati p commettere il reato; nonché, in via COGNOMEequenziale, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, AVV_NOTAIO‘art. 2641, comma 1, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati commetterlo».
È dirimente osservare che:
il Tribunale NOME disposto, nei confronti degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, di cui NOME affermato la responsabilità per i COGNOME di cui ag artt. 2637 e 2638 cod. civ., la confisca di euro 963.000.000 ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 2641, comma 2, cod. civ., COGNOME valore dei beni utilizzati per commettere i COGNOME (ossia alle somme di dena impiegate COGNOME operRAGIONE_SOCIALEni di finanziamento correlate all’RAGIONE_SOCIALE illecito di RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa Banc a chiare lettere affermando di averla disposta per equivalente;
dunque, l’abiezione nei confronti degli imputati si fondava unicamente sulla disposizione da ultimo citata e non anche sulla disposizione generale di cui all’art. 240 cod. pen. («richiamat dal terzo comma AVV_NOTAIO‘art. 2641 cod. civ.», che continua a COGNOMEentire «nel rispetto del principi di proporzionalità, […] la confisca RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe “cose che servirono a commettere il rea dunque anche AVV_NOTAIOe somme di denaro COGNOME per commettere il reato, a carico di chi risulti i concreto averne la disponibilità»: Corte cost. n. 7 del 2025), non essendo stata neppure disposta «la confisca obbligatoria del profitto, RAGIONE_SOCIALE o per equivalente, a carico di qualunque person fisica o giuridica – che risulti avere effettivamente COGNOMEeguito le utilità derivanti dal reato» (ivi), fermo COGNOME si osserverà a proposito AVV_NOTAIOa confisca in pregiudizio AVV_NOTAIO‘ente a mente AVV_NOTAIOa disciplina prevista dal d. Igs. 231 del 2001 (cfr. appena oltre).
Con la COGNOMEeguenza che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale AVV_NOTAIOa norma invocata dalla Parte pubblica ricorrente non COGNOMEente in alcun modo l’accoglimento del ricorso.
5. Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE in L.RAGIONE_SOCIALE.A.
Il ricorso AVV_NOTAIO‘ente è nel complesso infondato. I due motivi di impugnRAGIONE_SOCIALEne, rispettivamente relativi all’an e al quantum AVV_NOTAIOa confisca del profitto del reato di ostacolo all’autorità di vigilanza disposta nei confronti AVV_NOTAIO‘ente ex art. 19 d. lgs. n. 231 del 2001, posCOGNOME essere trattati congiuntamente.
Invero, «l’art. 9, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 231 prevede la confisca come sanzione, il cui contenuto e i cui presupposti applicativi COGNOME precisati nell’art. 19, che, al primo co dispone: “Nei confronti AVV_NOTAIO‘ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato..
Il comma 2 autorizza la confisca anche COGNOME forma per equivalente, replicando lo schema normativo di disposizioni già presenti nel codice penale o in leggi penali speciali.
Non si dubita, condivisibilmente, che la confisca sia configurata come sanzione principale, obbligatoria e autonoma rispetto alle altre pure previste COGNOME normativa in esame. Essa è concepita come misura afflittiva che assolve anche una funzione di deterrenza, risponde sicuramente ad esigenze di giustizia e, al contempo, di prevenzione generale e speciale, generalmente condivise» (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, COGNOME, Rv. 261116 – 01).
La confisca è stata disposta in relRAGIONE_SOCIALEne al profitto del reato di ostacolo alla vigilanz cui al capo Ni, atteso che la banca è stata condannata per l’illecito di cui all’art. 25 -ter, ett. s), del d.lgs. n. 231 del 2001 dipendente da esso (capo N2); e solo per tale reato già il Tribunale NOME ritenuto di poter compiere una «puntuale stima AVV_NOTAIO‘incremento patrimoniale» ottenuto dall’ente. In particolare, esso è stato individuato in euro 106.012.687,50, importo pa all’ammontare AVV_NOTAIOe sottoscrizioni di capitale versate alla RAGIONE_SOCIALE in relRAGIONE_SOCIALEne all’aumento d capitale AVV_NOTAIO‘anno 2014; e da esso è stata detratta la somma di euro 31,8 milioni, oggetto di restituzione effettuata (a titolo transattivo), determinandosi la misura AVV_NOTAIOa confisca in e 74.212.687,50. Tale statuizione è stata confermata dalla Corte di appello che, a fronte AVV_NOTAIOe doglianze difensive, ha ribadito la derivRAGIONE_SOCIALEne immediata e RAGIONE_SOCIALE dal reato di ostacolo al vigilanza in discorso AVV_NOTAIOa somma impiegata da terzi per l’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni.
5.1. Ad avviso del RAGIONE_SOCIALE, deve ribadirsi che, «in tema di responsabilità da reato degl enti collettivi, il profitto del reato oggetto AVV_NOTAIOa confisca di cui all’art. 19 del D.Lgs. n 2001 si identifica con il vantaggio economico di RAGIONE_SOCIALE e immediata derivRAGIONE_SOCIALEne causale dal reato presupposto» (Sez. U, n. 26654/2008, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 239924 – 01). Difatti muovendo dalla COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEne che «nel linguaggio penalistico il termine [profitto] ha assunto sempre un significato oggettivamente più ampio rispetto a quello economico o aziendalistico, non è stato cioè mai inteso come espressione di una grandezza residuale o come reddito di esercizio, determinato attraverso il confronto tra componenti positive e negative del reddito», nozione di profitto («a cui fa riferimento il primo comma AVV_NOTAIO‘art. 240 c.p.») – distinta “prodotto” e dal “prezzo” del reato – è stata identificata COGNOME giurisprudenza di legittimit «”vantaggio economico” ritratto dal reato», ossia nel «”beneficio aggiunto di tipo patrimoniale” a superamento quindi AVV_NOTAIO‘ambiguità che il termine “vantaggio” può ingenerare» (ivi, che richiama, tra l’altro Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, COGNOME, Rv. 205707; Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, COGNOME, Rv. 228166, Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, COGNOME, Rv. 228117). E si è evidenziato che «il profitto del reato presuppone l’accertamento AVV_NOTAIOa sua dirett derivRAGIONE_SOCIALEne causale dalla condotta AVV_NOTAIO‘agente», rimarcando come «il parametro AVV_NOTAIOa perti nenzialità al reato del profitto rappresent[i] l’effettivo criterio selettivo di ciò essere confiscato a tale titolo: occorre cioè una correlRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE del profitto col reato e stretta affinità con l’oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata dilatRAGIONE_SOCIALEne indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall’illecito» (Sez. U, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cit., che
richiama nuovamente, tra l’altro Sez. U COGNOME e COGNOME). Tale lettura è stata riferita anche a Sezioni Unite n. 10280, del 25/10/2007 – dep. 2008, COGNOME, Rv. 238700, osservando che tale pronuncia, pur privilegiando «una nozione di profitto in senso “estensivo”, ricomprendendovi anche il bene acquistato col denaro illecitamente COGNOMEeguito attraverso il reato», ha «sottolineato che tale reimpiego è comunque casualmente ricollegabile al reato e al profitto “immediato” AVV_NOTAIOo stesso», così ribadendo «la necessità di un rapporto diretto tra profitto e reato» (tutta negando «che l’autore di quest’ultimo possa sottrarre il profitto alla misura ablativa ricorre all’escamotage di trasformare l’identità storica del medesimo profitto, che rimane comunque individuabile nel frutto del reimpiego, anch’esso causalmente ricollegabile in modo univoco, sulla base di chiari elementi indiziari evincibili dalla concreta fattispecie, all’attività criminosa p essere dall’agente»: Sez. U, n. 26654/2008, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, cit.). Tale approdo ermeneutico «maturato nell’ambito AVV_NOTAIOa previsione di cui all’art. 240 [cod. pen.] e riferito al profitt da condotte totalmente illecite», è stato vagliato in relRAGIONE_SOCIALEne alle previsioni di cui al d. I 231/2001, ivi compreso l’art. 19 che disciplina la misura ablativa che qui rileva, osservando ch «l’oggetto AVV_NOTAIOa confisca-sanzione» è, per l’appunto, il profitto del reato che è presupposto del responsabilità AVV_NOTAIO‘ente, poiché anche l’art. 19 «si preoccupa[…] di assicurare allo Stato qua COGNOMEeguito in concreto dall’ente» per effetto AVV_NOTAIOa commissione di tali COGNOME (ivi). L’esegesi in discorso ha affermato a chiare lettere che «la delineata nozione di profitto del reato s’inseri […] validamente, senza alcuna possibilità di letture più restrittive, COGNOME scenario di un’a totalmente illecita» anche in relRAGIONE_SOCIALEne al disposto AVV_NOTAIO‘art. 19 d. Igs. 231 del 2001 (ivi).
L’ approdo ermeneutico in questione non può dirsi difforme da COGNOME successivamente affermato dalle stesse Sezioni unite di questa Corte. Difatti, la sentenza Sez. U, n. 38343/2014, cit. – la COGNOME pure ha affermato che, «in tema di responsabilità da reato degli enti colletti profitto del reato oggetto AVV_NOTAIOa confisca RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2 identifica non soltanto con i beni appresi per effetto diretto ed immediato AVV_NOTAIO‘illecito, ma an con ogni altra utilità che sia COGNOMEeguenza, anche inRAGIONE_SOCIALE o mediata, AVV_NOTAIO‘attività criminosa» ha COGNOMEo riguardo ai medesimi arresti AVV_NOTAIOe Sezioni Unite già richiamati da Sez. U, n. 26654/2008, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cit., oltre che a Sez. U, n. 41936 del 25/10/2005, COGNOME, Rv 232164 e Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 258647, e sulla scorta di essi:
– ha confermato che il profitto del reato (distinto dal prodotto e dal prezzo) «va individua in qualsiasi “vantaggio economico” che costituisca un “beneficio aggiunto di tipo patrimoniale” [ed] abbia una “RAGIONE_SOCIALE derivRAGIONE_SOCIALEne causale”», stretta, dalla commissione AVV_NOTAIO‘illecito, n dovendo attribuirsi all’espressione «il significato di “utile netto” o di “reddito”, indicando invece, un beneficio aggiunto di natura economica» (Sez. U, n. 38343/2014, COGNOME, cit.); – ha dato conto AVV_NOTAIO‘ampliamento AVV_NOTAIOa nozione di profitto confiscabile da parte di Sez. U, n. 10208/2007 – dep. 2008, COGNOME, cit., COGNOME cui in esso «devono essere compresi non soltanto i beni che l’autore del reato “apprende” alla sua disponibilità per effetto dirett immediato AVV_NOTAIO‘illecito, ma anche ogni altra utilità che questi realizza come effetto anche mediat ed indiretto AVV_NOTAIOa sua attività criminosa», in particolare facendo riferimento a «qualsi
trasformRAGIONE_SOCIALEne che il danaro illecitamente COGNOMEeguito subisca per effetto del suo investimento» che «deve essere COGNOMEiderata […] profitto del reato nel caso in cui tale trasformRAGIONE_SOCIALEne s collegabile causalmente al reato stesso e al profitto immediato e sia soggettivamente attribuibil all’autore» (Sez. U, n. 38343/2014, COGNOME, cit.: «in breve, rientra nell’idea di profitto o altra utilità che il reo realizzi anche come effetto mediato ed indiretto AVV_NOTAIOa sua at criminosa»);
– ha rilevato come l’indirizzo in questione sia stato «richiamato ed ulteriorment corroborato» da Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 258647, che ha «delineat[o] una nozione di profitto funzionale alla confisca, capace di accogliere al suo interno non soltanto i be appresi per effetto diretto ed immediato AVV_NOTAIO‘illecito, ma anche ogni altra utilità che COGNOMEeguenza, anche inRAGIONE_SOCIALE o mediata, AVV_NOTAIO‘attività criminosa», puntualizzando nuovamente che «la trasformRAGIONE_SOCIALEne che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natu fungibili o infungibili, non è quindi di ostacolo al sequestro preventivo» – e, dunque, rile RAGIONE_SOCIALE, alla confisca – che «ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito» (con la COGNOMEeguenza che «il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca dev intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l’autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato AVV_NOTAIO‘illecito, ma altresì di ogni altra utili stesso realizza come COGNOMEeguenza anche inRAGIONE_SOCIALE o mediata AVV_NOTAIOa sua attività criminosa»(cfr. Sez. U, n. 38343/2014, COGNOME, cit.).
La sentenza Sez. U, n. 38343/2014, COGNOME, cit. ha poi espressamente collocato COGNOME cornice ermeneutica appena tracciata l’elaborRAGIONE_SOCIALEne espressa da Sez. U, n. 26654/2008, RAGIONE_SOCIALE, cit., a proposito AVV_NOTAIOa «sanzione AVV_NOTAIOa confisca, anche per equivalente, del profi del reato prevista dal d.lgs. n. 231» cit. Nel ripercorrerne il piano argomentativo, ha osservato che tale ultima pronuncia «segue l’andamento estensivo AVV_NOTAIOa giurisprudenza in tema di profitto, di cui si è sopra dato conto, e giunge a ritenere, condivisibilmente, che tale orientamento si applicabile nell’ambito di cui si discute»: «in particolare, il profitto del reato a cui fa rif il primo comma AVV_NOTAIO‘art. 240 cod. pen. va identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e RAGIONE_SOCIALE dal reato e si contrappone al “prodotto” e al “prezzo” del reato (proseguendo con l’evidenziare: «L’andamento estensivo AVV_NOTAIOa giurisprudenza è d’altra parte in linea con la strategia internRAGIONE_SOCIALEnale, che in maniera sempre più esponenziale, affida alla confisca dei “proventi del reato”, intesi in senso sempre più ampio e onnicomprensivo, il ruolo di contrasto alla criminalità economica e a quella organizzata e, a tal fine, elabora strumenti funzionali al promozione AVV_NOTAIO‘armonizzRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe legislRAGIONE_SOCIALEni nRAGIONE_SOCIALEnali in materia»). E ha, parimenti in maniera espressa, «ripreso ed ampliato [..] tale generale ordine di idee», rimarcando – dato questo di rilievo centrale – che «l’idea di profitto non può non essere conformata in guisa ch sia coerente con le caratteristiche AVV_NOTAIOa fattispecie cui si riferisce», dovendosi individu rispetto ad essa, in cosa «si concreta il vantaggio che costituisce il nucleo essenziale AVV_NOTAIO‘id normativa di profitto» (ivi).
79 COGNOME
uLÌ),
Tale ordine di idee si coglie anche in Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264436 – 01, COGNOME cui – come già affermato da Sez. U n. 10280/2007 – dep. 2008, COGNOME, cit. – «costituisce “profitto” del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente COGNOMEeguite, quando l’impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo», in COGNOME «qualsiasi trasformRAGIONE_SOCIALEne ch il danaro illecitamente COGNOMEeguito subisca per effetto di investimento AVV_NOTAIOo stesso autore, dev essere COGNOMEiderata profitto del reato allorché sia RAGIONE_SOCIALEmente riconducibile al reato stesso ed profitto immediato COGNOMEeguito (vale a dire il denaro), e sia soggettivamente attribuibile all’aut del reato, che quella trasformRAGIONE_SOCIALEne abbia voluto».
In conclusione, non pare cogliersi un effettivo contrasto – contrariamente a COGNOME prospettato dal Procuratore generale presso questa Corte (cfr. memoria depositata) – COGNOME giurisprudenza AVV_NOTAIOe Sezioni Unite che, allorché hanno fatto riferimento per individuare il profi – oltre al vantaggio economico di RAGIONE_SOCIALE e immediata derivRAGIONE_SOCIALEne causale dal reato presupposto – anche a ogni altra utilità che lo stesso realizza come COGNOMEeguenza anche inRAGIONE_SOCIALE o mediata AVV_NOTAIOa sua attività criminosa, hanno COGNOMEo riguardo alle res che COGNOME comunque COGNOMEeguite al reato a seguito AVV_NOTAIOa trasformRAGIONE_SOCIALEne di COGNOME appreso in virtù di un diretto e immediato rapporto causale (in particolare, NOME riguardo agli impieghi del denaro costituente profitto illecito)
L’approdo cui è pervenuto il RAGIONE_SOCIALE trova conferma COGNOME più recente decisione AVV_NOTAIOe Sezioni Unite in materia, la cui motivRAGIONE_SOCIALEne è stata pubblicata il giorno AVV_NOTAIOa presente decisio (cfr. Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 – dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756 – 02»). Anche quest’ultima pronuncia -cui si farà riferimento nei limiti che qui rilevano rispetto alle censur esame -, richiamando la giurisprudenza precedente, anzitutto AVV_NOTAIOe Sezioni Unite, ha indicato quali «principi stabili» sulla nozione di profitto passibile di confisca:
il requisito AVV_NOTAIOa pertinenzialità, «inteso nel senso che deve derivare dal reato che presuppone (principio di “causalità” del reato rispetto al profitto […;] Sez. U, n. 3161 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264436; Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, COGNOME, in motivRAGIONE_SOCIALEne; Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 239924; Sez. U, n. 41936 del 25/10/ 2005, COGNOME, Rv. 232164; Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, COGNOME, in motivRAGIONE_SOCIALEne; Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, COGNOME, in motivRAGIONE_SOCIALEne; Sez. U, n. 9194 del 3/07/1996, COGNOME, Rv. 205707[…]; in tutte le sentenze indicate, si è sempre fatto riferimento al dato essenziale per il parametro AVV_NOTAIOa pertinenzialità al reato del profitto rappresenta l’effettivo criterio p selettivo di ciò che può essere confiscato»);
«il collegamento reato-profitto deve esistere anche rispetto ai c.d. surrogati, ci rispetto al bene acquisito attraverso l’immediato impiego/trasformRAGIONE_SOCIALEne del profitto diretto de reato (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, COGNOME; Sez. U, n. 20208 del 25/10/2007, dep. 2008, COGNOME)»;
«in virtù del “principio di causalità” e dei requisiti di materialità e attualità, i per essere tipico, deve corrispondere a un mutamento materiale, attuale e di segno positivo AVV_NOTAIOa situRAGIONE_SOCIALEne patrimoniale del suo beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creRAGIONE_SOCIALEne
la trasformRAGIONE_SOCIALEne o l’acquisizione di cose suscettibili di valutRAGIONE_SOCIALEne economica, sicchè no rappresenta “profitto” un qualsivoglia vantaggio futuro, eventuale, immateriale, o non ancora materializzato in termini strettamente economico-patrimoniali (Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286656; Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, RAGIONE_SOCIALE, cit.; sul tema, cfr., Sez. 6, n. 1754, del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271967; Sez. 5, n 10265 del 28/12/2013, dep. 2014, RAGIONE_SOCIALE Italease s.p.a, Rv. 258577; Sez. U, n. 13783/2024 dep. 2025, COGNOME, cit.).
Ed anzi, quest’ultima decisione ha dato chiaramente conto – non certo come un dato di distonia – AVV_NOTAIOa «tendenza ad interpretare in senso estensivo» la nozione di profitto, «capace d accogliere al suo interno “non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato AVV_NOTAIO‘ille ma anche ogni altra utilità che sia COGNOMEeguenza, anche inRAGIONE_SOCIALE o mediata, AVV_NOTAIO‘attivi criminosa… la trasformRAGIONE_SOCIALEne che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di natura, fungibili o infungibili, non è quindi di ostacolo al sequestro preventivo il COGNOME ben avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito” (Sez. U, n. 2014 del 30/01/2014, COGNOME, Rv 258846; COGNOME stesso senso, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, COGNOME, Rv. 261116; Sez. U, n. 13783/2024 – dep. 2025, COGNOME, cit.). Fermo restando che «nonostante la tendenza ad interpretare in senso estensivo la nozione di profitto, in nessun caso si dubita […] AVV_NOTAIOa nece che il profitto “derivi” dal reato e che, dunque, debba sussistere ed essere provato il nesso pertinenza del bene rispetto al reato a cui la confisca accede», in COGNOME «la confisca RAGIONE_SOCIALE prezzo o del profitto del reato presuppone “sempre” la prova AVV_NOTAIOa derivRAGIONE_SOCIALEne dal reato AVV_NOTAIOa res oggetto AVV_NOTAIOa ablRAGIONE_SOCIALEne» e – anche quando la confisca attinga «i cd. surrogati – cioè i be che costituiscono il primo reimpiego di quelli che derivano in via immediata e RAGIONE_SOCIALE dal reato le chance, le utilità economiche mediate, i “reimpieghi”» – che rientrano COGNOME nozione di profi in ragione AVV_NOTAIOa sua «estensione» (che vi ricomprende in sostanza il «”provento” del reato»), non COGNOME COGNOMEentite «semplificRAGIONE_SOCIALEni probatorie», occorrendo la «prova del nesso di derivRAGIONE_SOCIALEne del vantaggio – ancorché indiretto – COGNOMEeguito dal reato», ossia la prova che i «beni oggett AVV_NOTAIO‘ablRAGIONE_SOCIALEne siano stati effettivamente COGNOMEeguiti attraverso l’impiego del prezzo o del profi del reato» in COGNOME «il concetto di “provenienza inRAGIONE_SOCIALE” concerne il bene da confiscare e non il vantaggio patrimoniale, che, invece, deve essere sempre causalmente ricollegabile al reato» (ivi: «nel caso di confisca RAGIONE_SOCIALE del bene che costituisce il reimpiego di quello derivante d reato, è necessaria, come rilevato in dottrina, la prova degli «elementi che riconducano con certezza il bene alla attività criminosa posta in essere», mediante l’individuRAGIONE_SOCIALEne di tu passaggi e le trasformRAGIONE_SOCIALEni del profitto originario (cfr., sul tema, Sez. U, n. 20208 25/10/2007,dep. 2008, COGNOME, cit.; Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, COGNOME, Rv. 228166 cit.)»; anche Sez. U, COGNOME, ha rilevato la COGNOMEonanza di questo approdi ermeneutico con gli strumenti internRAGIONE_SOCIALEnali e sovranRAGIONE_SOCIALEnali). Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
Ne COGNOMEegue che:
– la questione AVV_NOTAIOa derivRAGIONE_SOCIALEne – dal reato che è presupposto AVV_NOTAIO‘illecito AVV_NOTAIO‘ente – d somma di cui è stata disposta la confisca deve essere vagliata alla luce dei COGNOMEolidati princìp
u9′”
appena esposti, incentrati sulla causalità come sopra descritta, non ravvisandosi ragione per ricorrere alla nozione di causalità in senso giuridico perorata dal Procuratore generale press questa Corte a sostegno AVV_NOTAIOa richiesta di rigetto del ricorso in esame sulla scorta di una scar capacità euristica AVV_NOTAIO‘accezione di causalità sposata dalla giurisprudenza di legittimit AVV_NOTAIO‘esistenza di un contrasto in seno ad essa;
e deve tenersi presente che – come già riportato – (così come la confisca è proteiforme), «l’idea di profitto non può non essere conformata in guisa che sia coerente con le caratteristich AVV_NOTAIOa fattispecie cui si riferisce» (Sez. U, n. 38343/2014, COGNOME, cit.).
Merita, invece, condivisione la prospettRAGIONE_SOCIALEne del medesimo Procuratore generale in ordine alla sussistenza del rapporto causale tra reato e profitto anche in presenza di un concausa, ossia di un’altra causa del COGNOMEeguimento del profitto, in particolare di un altro rea purché non venga meno a cagione di quest’ultimo la derivRAGIONE_SOCIALEne causale rispetto al primo, ossia anche in presenza di concause parimenti determinanti. In tale ipotesi, difatti, COGNOME i princ generali cui si uniforma il nostro sistema (e che trovano espressione, anzitutto, negli art. 4 41 cod. pen. in ordine agli elementi costitutivi del reato), quel che occorre verificare è nesso causale tra il reato (presupposto AVV_NOTAIO‘illecito AVV_NOTAIO‘ente), in relRAGIONE_SOCIALEne al COGNOME dispo confisca, e il profitto non sia escluso dal ricorrere di un’altra causa.
5.1.1. Alla luce AVV_NOTAIOe censure sollevate con il COGNOME motivo di ricorso sul quantum del profitto, è utile aggiungere che Sez. U n. 26654/2008, RAGIONE_SOCIALE, cit., ha affermato che, nel caso in cui reato presupposto «venga COGNOMEumato nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere COGNOMEiderato [profitto] anche l’utilità eventualmente COGNOMEeguita dal danneggiato in ragione AVV_NOTAIO‘esecuzione da parte AVV_NOTAIO‘ente AVV_NOTAIOe prestRAGIONE_SOCIALEni che il contratto impone», in COGNOME la nozione di profitto «non può essere dilatata fino a determinare un’irragionevole e sostanziale duplicRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa sanzione COGNOME ipotesi in cui l’ente, adempiend al contratto, che pure ha trovato la sua genesi nell’illecito, pone in essere un’attività i cui economici non posCOGNOME essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato».
L’Alto COGNOMEesso è pervenuto a tale conclusione distinguendo:
l’ipotesi in cui il profitto del reato, da confiscare all’ente, s’inserisca «COGNOME sc un’attività totalmente illecita» da quella in cui gli enti siano «coinvolti in un rapporto di sinallagmatica» e vi sia un’«attività lecita d’impresa nel cui ambito occasionalmente strumentalmente COGNOME COGNOMEumato il reato»;
il caso in cui «la legge qualific[hi] come reato unicamente la stipula di un contratt prescindere dalla sua esecuzione» in cui «si determina una immedesimRAGIONE_SOCIALEne del reato col negozio giuridico (c.d. “reato contratto”) e quest’ultimo risulta integralmente contaminato illiceità, con l’effetto che il relativo profitto è COGNOMEeguenza immediata e RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa mede ed è, pertanto, assoggettabile a confisca»; da quello in cui «il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulRAGIONE_SOCIALEne del contratto in sé, ma va ad incidere unicamente sull fase di formRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale (c.d. “reato in contratto”)» ed «è possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, p
assolutamente lecito e valido inter partes è il contratto (eventualmente solo annullabile ex artt. 1418 e 1439 c.c.), con la COGNOMEeguenza che il corrispondente profitto tratto dall’agente ben può essere non ricollegabile RAGIONE_SOCIALEmente alla condotta sanzionata penalmente» (ivi).
In tale ultima ipotesi, «l’applicRAGIONE_SOCIALEne del principio relativo all’individuRAGIONE_SOCIALEne del p del reato», come sopra chiarito (cfr. par. 5.1.), «può subire, per così dire, una deroga o ridimensionamento, nel senso che deve essere rapportata e adeguata alla concreta situRAGIONE_SOCIALEne che COGNOME in COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEne» (ivi: «Ciò è evidente, in particolare, come si è detto, nell’attività d’impresa impegnata COGNOME dinamica di un rapporto contrattuale a prestRAGIONE_SOCIALEni corrispettive, i cui può essere difficile individuare e distinguere gli investimenti leciti da quelli illecit quindi, l’esigenza di differenziare, sulla base di specifici e puntuali accertamenti, il vant economico derivante RAGIONE_SOCIALEmente dal reato (profitto confiscabile) e il corrispettivo incamera per una prestRAGIONE_SOCIALEne lecita eseguita in favore AVV_NOTAIOa controparte, pur nell’ambito di un affare c trova la sua genesi nell’illecito (profitto non confiscabile). S’impone, pertanto, la sce sottrarre alla confisca quest’ultimo corrispettivo che, essendo estraneo all’attività criminos monte, è distonico rispetto ad essa» (ivi). Cio è a dirsi in COGNOME «la genesi illecita di un rapporto giuridico, che comporta obblighi sinallagmatici destinati anche a protrarsi nel tempo, no necessariamente connota di illiceità l’intera fase evolutiva del rapporto, dalla COGNOME, inv posCOGNOME emergere spazi assolutamente leciti ed estranei all’attività criminosa COGNOME COGNOME COGNOME rimasti coinvolti determinati soggetti e, per essi, l’ente collettivo di riferimento»; e in part quando – nell’ambito di un rapporto contrattuale sorto in ragione di un illecito penale (le Sezi Unite richiamano il caso di un appalto pubblico di opere e di servizi, pur acquisito a seguito aggiudicRAGIONE_SOCIALEne inquinata da illiceità (COGNOME specie truffa), un’«iniziativa lecitamente assu interromp[a] qualsiasi collegamento causale con la condotta illecita» – in tale evenienza, corrispettivo di una prestRAGIONE_SOCIALEne regolarmente eseguita dall’obbligato ed accettata dalla controparte, che ne trae comunque una concreta utilitas, non può costituire una componente del profitto da reato, perché trova titolo legittimo COGNOME fisiologica dinamica contrattuale e non ritenersi sine causa o sine iure» (ivi: «Diversamente opinando, vi COGNOME un’irragionevole duplicRAGIONE_SOCIALEne del sacrificio economico imposto al soggetto coinvolto nell’illecito penale, che vedrebbe privato sia AVV_NOTAIOa prestRAGIONE_SOCIALEne legittimamente eseguita e comunque accettata dalla controparte, sia del giusto corrispettivo ricevuto, dal che peraltro COGNOMEeguirebbe, ove controparte COGNOME l’AmministrRAGIONE_SOCIALEne statale, un ingiustificato arricchimento di questa»). Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
Tuttavia, tale piano ermeneutico non conduce a detrarre dal profitto del reato «i cost sostenuti dal reo per la realizzRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘attività criminosa, pur intrinsecamente leciti, in qu ai fini AVV_NOTAIOa determinRAGIONE_SOCIALEne del profitto, non COGNOME utilizzabili parametri valutativi aziendalistico, come il criterio del profitto netto, che porrebbe a carico AVV_NOTAIOo Stato il ris esito negativo del reato e sottrarrebbe, contemporaneamente, il reo a qualunque rischio di perdita economica da tale ipotesi» (Sez. 3, n. 4885 del 04/12/2018 – dep. 2019, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Rv. 274851 – 02; cfr. pure Sez. 6, n. 24558 del 22/05/2013 – dep
05/06/2013, COGNOME, Rv. 256812). Tanto più che si tratta di costi estranei al sinallagma oggett di accordo tra l’agente e la controparte.
5.2. Facendo applicRAGIONE_SOCIALEne dei princìpi appena esposti, il primo motivo di ricorso presentato dalla RAGIONE_SOCIALE è infondato; ed è nel complesso infondato/inammissibile il COGNOME motivo.
5.2.1. Quanto all’an AVV_NOTAIOa confisca, non merita condivisione la prospettRAGIONE_SOCIALEne difensiva COGNOME cui l’incremento patrimoniale ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE in virtù AVV_NOTAIOa sottoscrizione d capitale in aumento nell’anno 2014 derivi dal reato di falso in prospetto (di cui al capo L), non COGNOMEente l’ablRAGIONE_SOCIALEne, e non invece dal delitto di ostacolo all’esercizio AVV_NOTAIOe funzioni d autorità pubbliche di vigilanza per cui è stato disposto. Al riguardo è congrua e logica – oltre conforme a COGNOME sopra esposto – la sussistenza, ritenuta dai Giudici di merito, di un rapport causale tra l’ostacolo alla vigilanza AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE proprio in concomitanza con l’operRAGIONE_SOCIALEne di aumento di capitale in discorso, ostacolo che ha per l’appunto sottratto la RAGIONE_SOCIALE ai controlli quest’ultima Autorità e COGNOMEentito un collocamento AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni che non COGNOME stato possibile. Al riguardo la sentenza impugnata (richiamando quella di primo grado, in parte qua compendiata poco sopra) ha, infatti, dato conto non solo AVV_NOTAIO‘approvRAGIONE_SOCIALEne del prospetto, da parte del RAGIONE_SOCIALE (il giorno 8 maggio 2014), e l’adesione all’aumento di capitale che NOME luogo tra i giorni 12 maggio e 8 agosto 2014; ma ha anche evidenziato le interlocuzioni, durante lo svolgimento AVV_NOTAIOe relative operRAGIONE_SOCIALEni, già dal 16 maggio 2014, tra la RAGIONE_SOCIALE (che NOME chiesto puntuali informRAGIONE_SOCIALEni) e la RAGIONE_SOCIALE che NOME dato corso al collocamento AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni a dispetto AVV_NOTAIOe assicurRAGIONE_SOCIALEni fornite (e in difformità rispetto a COGNOME esposto e in violRAGIONE_SOCIALEne disciplina) ed impedendo l’applicRAGIONE_SOCIALEne del «testi.] di adeguatezza bloccante» (cfr. già sentenz di primo grado).
Non può allora negarsi che sia stata correttamente argomentata l’incidenza causale AVV_NOTAIO‘ostacolo alla vigilanza ex art. 2638 cod. civ., essendo stata ritenuta anche la fattispecie di evento di cui al comma 2, sulla sottoscrizione di RAGIONE_SOCIALEni contra legem in cui si è sostanziato l’illecito profitto ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE e il cui valore, nei termini già esposti è stato sott confisca. Difatti, il falso in prospetto – che pure ha inciso sul compimento AVV_NOTAIO‘operRAGIONE_SOCIALEne ha interrotto in alcun modo la linea causale tra la condotta di ostacolo (rispetto alla COGNOME si colloca anche cronologicamente a monte) e la sottoscrizione AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni, profittevole per RAGIONE_SOCIALE, pur potendovisi riconoscere efficienza causale al riguardo che si pone – si ribadisce una linea convergente (ma non da sé sola sufficiente) rispetto al COGNOMEeguimento del profitto.
5.2.2. Con riguardo al quantum AVV_NOTAIOa confisca la prospettRAGIONE_SOCIALEne difensiva, oltre a presentare un deficit di specificità, anzitutto con riguardo alla perorata analisi complessiva AVV_NOTAIO‘operRAGIONE_SOCIALEne (rispetto al valore del capitale sottoscritto in aumento), non merita condivisio È incongruo il richiamo a un sinallagma contrattuale in relRAGIONE_SOCIALEne alle commissioni, agli interes e agli storni che la RAGIONE_SOCIALE ha corrisposto ai soci in relRAGIONE_SOCIALEne all’aumento di capitale. Ferma genericità AVV_NOTAIO‘allegRAGIONE_SOCIALEne, è decisivo osservare che il rapporto sinallagmatico, quan all’aumento del capitale, attiene alla somma versata per l’RAGIONE_SOCIALE dei titoli rispetto a q
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ultimi; e ad esso non COGNOME riferibili gli importi che la RAGIONE_SOCIALE ha corrisposto al di fuori negozio, anche se riconosciuti (come chiarito dai Giudici di merito e ammesso dalla stessa difesa), per vero impropriamente, per determinarli alla sottoscrizione AVV_NOTAIO‘aumento di capitale
6. La posizione di NOME COGNOME.
6.1. Con il COGNOME motivo di ricorso, la Difesa di COGNOME ha prospettato, una serie censure relativamente alla ricostruzione operata dalla sentenza impugnata AVV_NOTAIOa normativa di vigilanza applicabile alle operRAGIONE_SOCIALEni di finanziamento correlate alla sottoscrizione/RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE da parte AVV_NOTAIOa banca.
In particolare, la Corte di appello COGNOME immotivatamente disatteso la tesi de COGNOMEulente tecnico AVV_NOTAIOa difesa, profAVV_NOTAIO COGNOME, COGNOME cui l’obbligo di deduzione automatica d patrimonio di vigilanza (ora «fondi propri») varrebbe per i soli finanziamenti correlati all’acq di RAGIONE_SOCIALEni sul mercato primario (ossia alla sottoscrizione di RAGIONE_SOCIALEni in sede di aumento di capita mentre non si applicherebbe agli acquisti di RAGIONE_SOCIALEni che abbiano luogo sul mercato secondario, ove il controvalore AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni è interamente versato all’emissione e svolge quindi regolarmente la funzione di proteggere i depositanti e gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEri in caso di liquidRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa ba questo COGNOME caso, COGNOME il prof. COGNOME, «essendo la porzione di capitale sociale oggetto di trasferimento regolarmente versata», si dovrebbe procedere alla deduzione (del valore contabile AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni) dal patrimonio di vigilanza «soltanto nel caso in cui il debitore non grado di far fronte al rimborso se non con la vendita AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni o perché esistono pattuizio che trasferiscono il rischio sulla banca».
Trattasi, nondimeno, di deduzioni che COGNOME già COGNOME prospettate nel corso dei due gradi di merito e che COGNOME COGNOME puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici e che, questa sede, vengono pedissequamente riproposte.
La sentenza impugnata, infatti, alle pagg. 278-281 ha sottolineato che né circolare AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE n. 155, sin dal suo 11 0 aggiornamento, risalente al 3 aprile 2006, né nessun’altra «fonte normativa legittima differenziRAGIONE_SOCIALEni di sorta con riferimento al finanziamento degli acqui di titoli effettuati in sede di aumento di capitale ovvero di negoziRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe medesime RAGIONE_SOCIALE sul mercato secondario», con l’ulteriore notRAGIONE_SOCIALEne che «nessuna eccezione rispetto alla equiparRAGIONE_SOCIALEne tra l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE e il finanziamento concesso per l’RAGIONE_SOCIALE di azi RAGIONE_SOCIALE e al COGNOMEeguente obbligo di decurtRAGIONE_SOCIALEne da patrimonio di vigilanza è stata mai prevista nell’ipotesi di concessione di finanziamenti correlati». E anzi, le circolari AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’ coerentemente con le linee guida emanate dal RAGIONE_SOCIALE, nel prevedere l’obbligo di decurtRAGIONE_SOCIALEne operavano un espresso riferimento anche all’ipotesi di «riRAGIONE_SOCIALE» del titolo, così evidentemente alludendo a titoli precedentemente emessi. Secondo la Corte territoriale, del resto, «il mancato scomputo AVV_NOTAIO‘importo finanziato comporterebbe sostanziale azzeramento AVV_NOTAIO‘effetto di accrescimento del patrimonio AVV_NOTAIO‘emittente COGNOMEeguente al versamento del corrispettivo del titolo avvenuto all’atto di originaria collocRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘azi
In argomento la difesa ha, però, eccepito che l’uso del termine «riRAGIONE_SOCIALE» COGNOME circolar AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE n. 263 sottintenderebbe che lo scomputo debba riguardare le sole operRAGIONE_SOCIALEni di finanziamento che abbiano l’effetto di ritrasferire alla banca il rischio sotteso alle RAGIONE_SOCIALE e, dunque, il solo caso in cui il versamento del capitale post-emissione non avvenga con denaro del socio ma AVV_NOTAIOa banca, mentre esso non concernerebbe il finanziamento degli acquisti di terzi nel mercato secondario da RAGIONE_SOCIALE terzi. Tuttavia, come evidenziato dalla sentenza impugnata, l’utilizzo del termine riRAGIONE_SOCIALE dimostra che la disposizione in parola fa riferimento anche RAGIONE_SOCIALEni già in circolRAGIONE_SOCIALEne nel mercato secondario. Fermo restando che, in ogni caso, l’interpretRAGIONE_SOCIALEne prospettata dalla difesa confligge con il principio del c.d. fully paid-up affermato dall’art. 57 AVV_NOTAIOa direttiva 2006/48/CE, come emendata dalla direttiva 2009/111/CE e trasposto a livello italiano con la circolare AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE n. 263, impone che il capitale di u RAGIONE_SOCIALEzio possa essere COGNOMEiderato tale solo se effettivamente versato, tanto è vero che la cita disposizione prevede che «rientrano nel capitale i titoli rappresentativi AVV_NOTAIOa partecipRAGIONE_SOCIALEne capitale sociale (RAGIONE_SOCIALEni) che presentino le seguenti caratteristiche: 1) COGNOME emessi RAGIONE_SOCIALEmen dalla banca; (…); 4) COGNOME interamente liberati». E coerentemente, il RAGIONE_SOCIALE, con le Linee guida in materia di strumenti di capitale di cui all’ar 57(a) AVV_NOTAIOa direttiva 2006/48/CE, ha precisato che «gli strumenti di capitale non COGNOME COGNOMEiderat idonei quando l’ente RAGIONE_SOCIALEzio fornisce finanziamenti all’RAGIONE_SOCIALEnista (o ad altro titolare partecipRAGIONE_SOCIALEne) per facilitare/agevolare la sottoscrizione del capitale, RAGIONE_SOCIALEment inRAGIONE_SOCIALEmente (ad esempio, tramite RAGIONE_SOCIALE del gruppo o altre parti correlate); e che ciò va non solo con riguardo all’emissione di capitale, ma anche a eventuali successivi acquisti di RAGIONE_SOCIALEn effettuati da RAGIONE_SOCIALEnisti a valere su RAGIONE_SOCIALEnisti già esistenti», sicché le RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa banca fin dalla stessa sul mercato secondario, nell’ambito di operRAGIONE_SOCIALEni tra RAGIONE_SOCIALEnisti, devono esser equiparate alle RAGIONE_SOCIALEni di nuova emissione la cui sottoscrizione risulti essere stata finanz dall’ente RAGIONE_SOCIALEzio medesimo. E ciò sull’evidente rilievo che la funzione di garanzia assolta patrimonio di vigilanza verrebbe obliterata nel caso di finanziamento da parte AVV_NOTAIO‘ente RAGIONE_SOCIALE di operRAGIONE_SOCIALEni di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE sia sul mercato secondario, sia sul mercato primari atteso che in entrambi casi si COGNOME una riduzione del valore del patrimonio di vigilanza, atte che l’ente RAGIONE_SOCIALEzio si troverebbe a far fronte a possibili perdite non già con risorse propri passando attraverso un incerto processo di escussione AVV_NOTAIOe garanzie e/o di revoca dei fidi accordati ai propri RAGIONE_SOCIALEnisti per il recupero dei corrispondenti RAGIONE_SOCIALE. Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
Quanto all’argomentRAGIONE_SOCIALEne difensiva COGNOME cui, nel caso di operRAGIONE_SOCIALEni di finanziamento correlato all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE nel mercato secondario, la decurtRAGIONE_SOCIALEne dovrebbe avere luogo solo nell’eventualità di RAGIONE_SOCIALE di titoli effettuato da parte di un investitore privo d RAGIONE_SOCIALEzio, poiché solo in siffatta evenienza il rischio AVV_NOTAIO‘operRAGIONE_SOCIALEne verrebbe a gravare s banca, la sentenza impugnata ha evidenziato, in maniera dirimente, l’improponibilità, sul piano logico, di una soluzione interpretativa che condizionerebbe la finalità di garanzia sottesa regime AVV_NOTAIOa decurtRAGIONE_SOCIALEne dei finanziamenti destinati all’RAGIONE_SOCIALE dei titoli alla valutRAGIONE_SOCIALEne stessa emittente (v. le pagg. 280-281). Inoltre, la tesi difensiva, rimettendo l’effettiva ent
patrimonio di vigilanza a valutRAGIONE_SOCIALEni che la normativa euro-unitaria e nRAGIONE_SOCIALEnale non prevedono e che è incompatibile con l’obbligo per ciascuna banca di «disporre di presidi organizzativi att permettere la pronta e univoca identificRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza». Né può, in ogni caso, condividersi l’argomentRAGIONE_SOCIALEne difensiva COGNOME cui la tesi in parola COGNOME confermata dalla disciplina del regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (RAGIONE_SOCIALE Requirements Regulation CRR) e del regolamento UE n. 241/2014 (Regulatory Technical Standards RTS – Fondi propri). Invero, l’art. 28, par. 1, lett. b), CRR è univoco COGNOME stabilire che gli strumenti COGNOME computabili nel CET1 solo se «COGNOME versati e il lo RAGIONE_SOCIALE non è finanziato dall’ente, né RAGIONE_SOCIALEmente né inRAGIONE_SOCIALEmente», senza distinguere a seconda che l’RAGIONE_SOCIALE sia perfezionato sul mercato primario AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa banca ovvero su quello secondario. Del pari le Norme Tecniche di RegolamentRAGIONE_SOCIALEne (RTS) in materia di Fondi propri degli enti RAGIONE_SOCIALEzi, all’art. 8(2) – COGNOME specificare la nozione di finanziamento ribadiscono, come già osservato, che COGNOME nozione rientrano tutte le «situRAGIONE_SOCIALEni in cui un ent ha concesso a un investitore, in qualsiasi forma, un prestito o RAGIONE_SOCIALE finanziamenti che so utilizzati per l’RAGIONE_SOCIALE dei suoi strumenti di capitale», senza distinguere tra RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe sul mercato primario e finanziamenti utilizzati per l’RAGIONE_SOCIALE sul mercato secondario. E ciò va pure nel caso previsto dall’art. 8(3) AVV_NOTAIOe RTS, in cui anche in caso di finanziamento diretto RAGIONE_SOCIALEnisti AVV_NOTAIOa banca titolari di una partecipRAGIONE_SOCIALEne qualificata nel capitale AVV_NOTAIOa stessa ovve RAGIONE_SOCIALE strettamente collegate alla banca in virtù di un intreccio RAGIONE_SOCIALEnario con quest’ultima, banca può fornire la prova che la sostanza economica AVV_NOTAIO‘operRAGIONE_SOCIALEne è diversa, provando le ragioni per cui il finanziamento non è collegato alle RAGIONE_SOCIALEni, stante il mancato interesse finanziato al disinvestimento AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni. Anche in tal caso, infatti, l’art. 8(2) del med regolamento impone sempre la decurtRAGIONE_SOCIALEne, dagli strumenti che concorrono a formare i Fondi propri AVV_NOTAIO‘ente, AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni acquiCOGNOME tramite il finanziamento concesso dalla banca, s l’RAGIONE_SOCIALEnista qualificato o meno. E del resto, anche l’art. 9 RTS, che tipizza le ipote finanziamento indiretto anch’esse rilevanti ai fini AVV_NOTAIOo scomputo AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni così finanziate Fondi propri AVV_NOTAIOa banca, stabilisce che «le forme e la natura applicabili del finanziamen indiretto AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE degli strumenti di capitale di un ente includono: a) il finanzia AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE da parte di un investitore, al momento AVV_NOTAIO‘emissione o successivamente, degli strumenti di capitale di un ente, ad opera di soggetti sui quali l’ente esercita un controllo d o indiretto oppure di soggetti compresi in uno dei seguenti ambiti: 1) l’ambito del COGNOMEolidament contabile o prudenziale AVV_NOTAIO‘ente (….)», a conferma che lo scomputo dai Fondi propri AVV_NOTAIO‘en RAGIONE_SOCIALEzio si applica sia alle RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa banca il cui RAGIONE_SOCIALE sia stato finanziato in emissione AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni medesime, sia alle RAGIONE_SOCIALEni acquiCOGNOME successivamente nel mercato secondario con risorse messe a disposizione AVV_NOTAIO‘acquirente dalla banca. Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
Sotto altro profilo, la Difesa di COGNOME lamenta che nel calcolo del «capitale finanzia siano COGNOME erroneamente incluse anche AVV_NOTAIOe situRAGIONE_SOCIALEni di mera coesistenza, in capo allo stesso soggetto, di un debito verso la banca e di una operRAGIONE_SOCIALEne di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEni, senza verificar l’esistenza di un nesso teleologico tra un finanziamento in atto e l’RAGIONE_SOCIALE dei titoli, la
l’art. 9(4) del Regolamento UE n. 241/2014 confermerebbe «la deduzione dal patrimonio di vigilanza dei soli finanziamenti erogati allo scopo AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni», da ricostru tesi, a partire dal regolamento contrattuale e dal contegno tenuto dalle parti COGNOME f precontrattuale e in quella successiva alla stipula AVV_NOTAIO‘atto.
Tuttavia, la Corte territoriale, sulla base AVV_NOTAIOe circolari AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE n. 155 e AVV_NOTAIO‘art. 28, par. 1, lett. b), del Regolamento UE n. 575/2013 – CRR), ha puntualmente evidenziato come la disciplina in materia, originariamente finalizzata a escludere dalle operRAGIONE_SOCIALEn correlate unicamente gli acquisti effettuati con finanziamenti solo occasionalmente e pe autonoma scelta AVV_NOTAIO‘investitore impiegati per l’RAGIONE_SOCIALE dei titoli AVV_NOTAIO‘emitten successivamente attribuito rilevanza esclusiva all’RAGIONE_SOCIALE del titolo con risorse erog dall’RAGIONE_SOCIALE emittente, al di là AVV_NOTAIOa volontà dei contraenti. In particolare, alla luce AVV_NOTAIOa circolare, le operRAGIONE_SOCIALEni di finanziamento effettuate dalla banca dovevano ritenersi effettuate finalità di riRAGIONE_SOCIALE «qualora, sotto i profili contrattuale e AVV_NOTAIOe caratteristiche AVV_NOTAIO‘operRAGIONE_SOCIALEne, i momenti AVV_NOTAIO‘emissione AVV_NOTAIOo strumento AVV_NOTAIOa banca con COGNOMEeguente raccolta di fondi patrimoniali e AVV_NOTAIO‘erogRAGIONE_SOCIALEne di finanziamenti a beneficio del sottoscri rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato» (Titolo I, capitolo 2, par. 7, p 20). A tal fine, la correlRAGIONE_SOCIALEne tra finanziamento da parte AVV_NOTAIOa banca e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni d stessa banca da parte del finanziato deve essere affermata a partire da dati concreti puntualmente indicati dai COGNOMEulenti del pubblico ministero: dall’indicRAGIONE_SOCIALEne generica del finalità AVV_NOTAIO‘affidamento riportate COGNOME delibera, alla durata AVV_NOTAIOe linee di RAGIONE_SOCIALE; dal rido temporale tra concessione del finanziamento e RAGIONE_SOCIALE dei titoli, all’importo AVV_NOTAIO‘affidamento raffronto al controvalore AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni/obbligRAGIONE_SOCIALEni convertibili acquiCOGNOME; dal riferiment vendita degli asset acquistati con il finanziamento COGNOME fonte prioritaria di rimborso, al presenza AVV_NOTAIOe lettere di impegno/disponibilità al riRAGIONE_SOCIALE e all’effettuRAGIONE_SOCIALEne degli storni interessi applicati e/o di acRAGIONE_SOCIALE generici. In ogni caso, anche l’art. 28, par. 1, lett. b), CRR, in vigore dal 10 gennaio 2014′ stabilendo che gli strumenti COGNOME computabili nel CET1 solo se «COGNOME versati [rectius: liberati] e il loro RAGIONE_SOCIALE non è finanziato dall’ente, né RAGIONE_SOCIALEmente inRAGIONE_SOCIALEmente», ha confermato inRAGIONE_SOCIALEmente che per lo scomputo non sia richiesto l’accertamento di un «nesso teleologico» tra finanziamento e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni ovvero di un vincolo di scopo impresso al finanziamento. Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
Del pari, COGNOME al ricorso al parametro di riferimento trimestrale, la Corte territoria ha evidenziato la ragionevolezza in relRAGIONE_SOCIALEne alla natura dinamica AVV_NOTAIOa rilevRAGIONE_SOCIALEne compiuta dai COGNOMEulenti in adempimento AVV_NOTAIO‘incarico loro conferito e alla prassi bancaria AVV_NOTAIOa rendicontRAGIONE_SOCIALEn trimestrale e dei COGNOMEeguenti obblighi di comunicRAGIONE_SOCIALEne alla vigilanza, nonché al fatto che, press RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, intercorreva sempre un siffatto lasso temporale tra formalizzRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘ordine di RAGIONE_SOCIALE dei titoli sul mercato secondario e il definitivo perfezionam AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE e che la gran parte (pari all’86 0/0) AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni correlate individuate era COGNOMEistita in operRAGIONE_SOCIALEni poste in essere entro novanta giorni.
ValutRAGIONE_SOCIALEni, quelle ora riassunte, che in COGNOME congruamente motivate si sottraggono a qualunque sindacato in sede di legittimità.
Ancora, COGNOME COGNOME la sentenza COGNOME inficiata da «deficit motivRAGIONE_SOCIALEnali» COGNOME parte in cui – a sostegno AVV_NOTAIOa quantificRAGIONE_SOCIALEne del capitale finanziato – richiamerebbe le deposizi dei testi COGNOME e COGNOME, la registrRAGIONE_SOCIALEne del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 10 novembre 2014 in cui l’ direttore generale COGNOME NOME affermato «abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti» nonché una frase pronunciata da COGNOME oggetto di intercettRAGIONE_SOCIALEne telefonica.
Sul punto la sentenza impugnata ha però evidenziato come l’esito AVV_NOTAIOa COGNOMEulenza tecnica sostanzialmente coincida con quello cui COGNOME pervenuti sia la RAGIONE_SOCIALE centrale europea in COGNOME AVV_NOTAIO‘ispezione del febbraio-luglio 2015, sia la stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE conclusione di una verifica effettuata anche avvalendosi AVV_NOTAIO‘ausilio di RAGIONE_SOCIALE di COGNOMEule esterna specializzata (RAGIONE_SOCIALE). Profili su cui il ricorso è totalmente silente.
Quanto, poi, alle affermRAGIONE_SOCIALEni del direttore generale COGNOME COGNOME COGNOME AVV_NOTAIOa seduta de comitato di direzione 10 novembre 2014, e segnatamente all’espressione AVV_NOTAIO‘allora direttore generale «abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare», la Corte di appell ha congruamente motivato le ragioni per cui COGNOME stati disattesi gli argomenti difensivi vol sostenere che l’espressione in esame riguardava non il capitale finanziato, bensì alla campagna di finanziamento soci (c.d. «campagna pre-deliberato»), chiarendo che l’affermRAGIONE_SOCIALEne di COGNOME e il discorso di COGNOME sulle difficoltà incontrate in relRAGIONE_SOCIALEne alla «campagna pre-delibe riguardavano vicende collocate su piani temporali ben distinti, rifedendosi la prima all’entità finanziamenti correlati già erogati in passato, tanto che COGNOME, nel proseguire la discussi sullo specifico tema, lamentava come fino ad allora ci si COGNOME rivolti sempre allo stesso baci locale, con il rischio di attirare un eccesso di attenzione su siffatto tipo di operRAGIONE_SOCIALEni, COGNOME precisava – nell’ambito del medesimo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – come l’importo AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni deliberate in sede di «campagna pre-affidamenti», condotta in maniera diffusa dalla rete facente capo alla RAGIONE_SOCIALE da lui RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, in realtà, al 10 novembre 2014, a «20 milioni, che COGNOME ordini che devono arrivar su». Di modo che l’espressione di COGNOME non poteva riferirsi alla compagna del c.d. pre-deliberato che nel momento in cui si svolgeva que RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (10 novembre 2014) era appena iniziata e NOME movimentato importi di gran lunga inferiori al dato fornito dal direttore generale. Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
Quanto, poi, alla frase di COGNOME oggetto di intercettRAGIONE_SOCIALEni il 31 agosto 2015 in cui afferma «il miliardo… il miliardo l’ho deliberato io», indicativa del fatto che il direttore pur contestando di aver mai deliberato singole pratiche di affidamento, non contesti l’ent complessiva del capitale finanziato COGNOME dall’Interna! Audit AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, è appena il caso di osservare che in materia di intercettRAGIONE_SOCIALEni telefoniche, costitui questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretRAGIONE_SOCIALEne e valutRAGIONE_SOCIALEne del contenuto AVV_NOTAIOe conversRAGIONE_SOCIALEni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti AVV_NOTAIOa manifesta illogicità ed irragionevolezza AVV_NOTAIOa motiv con cui esse COGNOME recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; COGNOME
giurisprudenza successiva v. Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01).
Alle COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEni che precedono COGNOMEegue, pertanto, l’infondatezza del COGNOME motivo di ricorso.
6.2. Con il terzo motivo di ricorso, la Difesa di COGNOME ha svolto una serie di censure c le quali ha prospettato la violRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe norme processuali in materia di valutRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa pro e il vizio di motivRAGIONE_SOCIALEne in relRAGIONE_SOCIALEne alla dimostrRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa responsabilità AVV_NOTAIO‘imputato pe varie condotte delittuose che gli COGNOME COGNOME conteCOGNOME.
In particolare, si opina che la sentenza impugnata non ripercorrerebbe lo stesso ragionamento del primo Giudice, COGNOME cui la condotta illecita era il frutto di una pianificazi condivisa tra gli imputati, facenti parte di un board ristretto cui partecipava anche COGNOMECOGNOME posto che la Corte territoriale fonderebbe l’affermRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa sua responsabilità soltanto sull’acco illecito con COGNOME, unico a interloquire con il presidente, estraneo al board ristretto, sicché la Corte di merito non COGNOME potuto procedere all’integrRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa motivRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa sentenza di primo grado. Inoltre, la Corte di appello COGNOME eluso la censura difensiva circa la mancanz di prova AVV_NOTAIO‘accordo criminoso con COGNOME, su cui la motivRAGIONE_SOCIALEne risulterebbe illogica e carent NOME dedotto il sodalizio tra i due da elementi estranei al thema probandum nonché da una chiamata in correità di COGNOME, resa nel corso di un’intercettRAGIONE_SOCIALEne, che COGNOME dovuto essere valutata ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 192, comma 3, cod. proc. pen. E illogica COGNOME la sopravalutRAGIONE_SOCIALEn AVV_NOTAIOe dichiarRAGIONE_SOCIALEni rese da COGNOME all’ispettore COGNOME, atteso che l’esistenza di sporadici ca correlRAGIONE_SOCIALEne tra l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni e il relativo finanziamento da parte AVV_NOTAIOa banca COGNOME st compatibile con la prassi AVV_NOTAIOe banche popolari e non dimostrerebbe la sua necessaria COGNOMEapevolezza AVV_NOTAIOa dimensione del COGNOME e, dunque, la sua dolosa partecipRAGIONE_SOCIALEne alla diffusione di dati e notizie mendaci e alla sottoscrizione di false comunicRAGIONE_SOCIALEni alle autori vigilanza. Né la sentenza impugnata dimostrerebbe che COGNOME potesse rappresentarsi la non corrispondenza tra l’ammontare AVV_NOTAIOa riserva ex art. 2358 cod. civ. iscritta in bilancio e la diversa entità che COGNOME dovuto esservi riportata, in un contesto in cui anche le strutture operati competenti COGNOMEro ignorato la reale entità del COGNOME. Né la posizione di dominio ricoperta da COGNOME COGNOME banca, la forma pervasiva del suo controllo sul Consiglio d’amministrRAGIONE_SOCIALEne e sul RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la sua influenza sul management e su COGNOME potrebbero di per sé dimostrare la fondatezza AVV_NOTAIOa ipotesi di accusa, smentita da numerose censure difensive che non COGNOMEro COGNOME confutate. E illogico COGNOME il criterio di valutRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘attendibilità dei testi, COGNOME valorizzate maggiormente le deposizioni dei funzionari più distanti dall’RAGIONE_SOCIALE, COGNOMEro riferito, di necessità, su mere supposizioni e impressioni. La sentenza, quindi finirebbe per configurare una responsabilità di posizione, in cui il ruolo di COGNOME COGNOME banc confonderebbe con il ruolo da lui svolto nell’ambito AVV_NOTAIO‘attività illecita, conferendo ril processuale a semplici voci correnti. Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
6.2.1. Tanto premesso, ritiene il RAGIONE_SOCIALE che la Corte territoriale abbia fornito congrua logica motivRAGIONE_SOCIALEne del ragionamento probatorio con il COGNOME è stata affermata la responsabilità di COGNOME per i COGNOME ascrittigli ai capi ai capi Al, Bl, Cl, D1, El, F1, Gl, H1 e Ml, pe deliberato e inRAGIONE_SOCIALEmente gestito la prassi dei finanziamenti ai clienti per l’RAGIONE_SOCIALE di a AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e il suo successivo occultamento, con COGNOMEeguente omessa iscrizione in bilancio AVV_NOTAIOa riserva prescritta dall’art. 2358 cod. civ. e successiva realizzRAGIONE_SOCIALE una serie di condotte «operative ed informative» capaci di incidere sul prezzo AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEn AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE e sull’affidamento riposto COGNOME stabilità patrimoniale AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ( il delitto di aggiotaggio) e di sviamento AVV_NOTAIOe attività di controllo, realizzato med l’occultamento di dati rilevanti e la comunicRAGIONE_SOCIALEne di informRAGIONE_SOCIALEni non rispondenti al ver (integranti il delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE ce europea).
Nel dettaglio, la sentenza ha osservato che dal 1996 al 2015 NOME era stato il «padre padrone» (COGNOME la definizione fornita, in sede di esame testimoniale, da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, nonché dallo stesso NOME COGNOME in COGNOME AVV_NOTAIOa conversRAGIONE_SOCIALEne intercettata con NOME COGNOME, del 6 settembre 2015, progr. 845) ovvero il «monarca assoluto» (COGNOME la locuzione usata da NOME COGNOME, componente del collegio RAGIONE_SOCIALE, in COGNOME di una conversRAGIONE_SOCIALEne intercettata con NOME COGNOME il 21 settembre 2015) di un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con cui NOME perseguito tenacemente il disegno di una continua espansione industriale, in particolare attraverso la costante acquisizione di sportelli e apertura di nuove sedi (second COGNOME riferito, in particolare, dal teste NOME COGNOME), avvalendosi, nel periodo in contestRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe elevate competenze tecniche del direttore generale NOME COGNOME, che si trovava in una posizione chiaramente subordinata rispetto al primo. La sentenza impugnata, infatti, ha richiamato le dichiarRAGIONE_SOCIALEni del teste NOME COGNOME, COGNOME cui COGNOME NOME «molta soggezione» di COGNOMECOGNOME indicato come colui che «comandava in banca»; del teste NOME COGNOME, COGNOME cui COGNOME era sempre in ufficio da COGNOME, a riprova di una stretta unità operativa tra i due; del t NOME COGNOME, COGNOME cui essi, ogni lunedì, concertavano quali note portare al Consiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne (circostanza, questa, confermata da NOME COGNOME); e ha anche evidenziato alcune intercettRAGIONE_SOCIALEni di conversRAGIONE_SOCIALEni intrattenute da COGNOME, da cui emergeva il forte legame operativo tra i due, nonché l’intercettRAGIONE_SOCIALEne del 26 agosto 2015 tra NOME COGNOME, COGNOME COGNOME si diceva che i due «viaggiavano a braccetto». Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
A tali dichiarRAGIONE_SOCIALEni la sentenza impugnata ha affiancato quelle di COGNOME COGNOME COGNOME, COGNOME cui COGNOME COGNOME su tutto, «retribuzione, posizioni, RAGIONE_SOCIALE, affidamenti, par automobili», nonché di COGNOME, COGNOME COGNOME COGNOME, i quali hanno riferito di varie occasioni in egli si era occupato RAGIONE_SOCIALEmente di questioni pratiche quali l’affitto AVV_NOTAIOe sedi, la pubblicaz di un articolo sul “sole 24ore”, l’assistenza AVV_NOTAIOa clientela all’estero.
L’articolato compendio dichiarativo è stato oggetto di un approfondito scrutinio, che ha riguardato anche i profili di attendibilità (rectius credibilità) soggettiva dei dichiaranti. In particolare, la Corte ha premesso che alcuni dei testi indicati dalla difesa erano componenti de
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Consiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne (COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME) o del RAGIONE_SOCIALE o erano, comunque, dipendenti AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE impegnati in settori “sensibi rispetto al tema del cd. capitale finanziato (è il caso di COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME) o strettamen legati al vertice AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE (come COGNOMECOGNOME o, ancora, erano di professionisti incaricati d banca (COGNOME COGNOMECOGNOME; e a partire da tale circostanza ha espresso, in maniera niente affatto irragionevole, un giudizio di sostanziale inattendibilità di talune AVV_NOTAIOe loro dichiarRAGIONE_SOCIALEni punto, la Difesa ha censurato il criterio adottato per la valutRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘attendibilità dei atteso che la Corte territoriale COGNOME ritenuto maggiormente attendibili i soggetti “esterni” banca, rispetto ai testimoni “interni”. La doglianza, tuttavia, si rivela infondata, posto c giudizio di maggiore credibilità dei funzionari più distanti dalle posizioni di gov AVV_NOTAIO‘operatività illecita è stato motivato, in maniera niente affatto irragionevole, con l’ interesse di coloro che vi erano, invece, coinvolti a rappresentare un contesto pienamente legale, fornendo una versione favorevole a COGNOME anche per alleggerire la propria posizione.
Sotto altro profilo, va evidenziato come la Corte di appello abbia analizzato approfonditamente le censure difensive concernenti le singole dichiarRAGIONE_SOCIALEni testimoniali, rilevando, COGNOME alle deposizioni dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, la parzialità AVV_NOTAIOa prospettRAGIONE_SOCIALEne difensiva volta a enfatizzarne la valenza di prove a discarico di COGNOME. In particolare, COGNOME a dichiarRAGIONE_SOCIALEni di COGNOME, la Difesa NOME omesso di riferire che costui NOME delineato il ruol AVV_NOTAIO‘imputato in termini di “forte protagonismo”, evidenziando come il presidente COGNOME solit discutere con l’ex direttore generale AVV_NOTAIOe questioni di una certa importanza e come avesse imposto che non si procedesse alla quotRAGIONE_SOCIALEne in borsa AVV_NOTAIOa banca; COGNOME al racconto di COGNOMECOGNOME COGNOME cui COGNOME COGNOME COGNOME riferito di occuparsi solamente di “strategia”, ta affermRAGIONE_SOCIALEne è stata ritenuta, comunque, compatibile con la piena COGNOMEapevolezza AVV_NOTAIO‘operatività illecita; COGNOME alle dichiarRAGIONE_SOCIALEni di COGNOME e COGNOME, si è evidenziato come es non COGNOMEro specifiche rispetto al tema oggetto di prova; COGNOME alla deposizione di COGNOME, l circostanza che egli interloquisse solamente con COGNOME e non avesse subito pressioni da COGNOME, è stata ritenuta compatibile con il rapporto tra il presidente e il direttore generale, al qual riservata la concreta attuRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe decisioni assunte dal primo o, comunque, di concerto con il primo; infine, COGNOME alle dichiarRAGIONE_SOCIALEni rese dai testi COGNOME, COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME s ne è evidenziata la genericità e la compatibilità con COGNOME emerso a carico di COGNOMECOGNOME posto che, anzi, COGNOME NOME riferito di avere saputo da COGNOME, dopo l’allontanamento di quest’ultimo dalla banca NOME, che COGNOME era COGNOMEapevole del capitale finanziato ma che intendeva scaricare ogni responsabilità sul direttore generale, mentre COGNOME NOME riferito di essere stat inserito, su decisione di COGNOME, nel Consiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne di RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, a conferma del protagonismo AVV_NOTAIO‘imputato COGNOME concreta gestione AVV_NOTAIOe vicende AVV_NOTAIOa banca e, soprattutto, che COGNOME NOME un rapporto “esclusivo” con COGNOME, fungendo da “cerniera” tra la dirigenza e il Consiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne e così avallando l ricostruzione di una duplicità di livelli nell’alta dirigenza AVV_NOTAIOa banca: quello, di massimo ve Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
relativo alla coppia “COGNOME” e quello, più propriamente riconducibile alla ordinar dinamica di un board ristretto, inerente ai rapporti tra COGNOME e gli RAGIONE_SOCIALE dirigenti apicali. An COGNOME a COGNOME, la Corte territoriale ha evidenziato come la Difesa avesse omesso di riferir che, COGNOME il teste, COGNOME “era presente in ogni ganglio operativo, scendeva sulle strutture” come confermato dalla ma// inviata da COGNOME ai colleghi AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE generale il 13 settembre 2010 COGNOME COGNOME esplicitamente si affermava “… il Presidente sarò [sarà] duro con i capi are …”. Ma soprattutto la sentenza impugnata ha richiamato, per confutare la tesi difensiva COGNOME cui COGNOME COGNOME stato un inCOGNOMEapevole imprenditore del settore vinicolo, le stesse parole AVV_NOTAIO‘imputato, dalle quali è emerso come costui COGNOME ben COGNOMEapevole AVV_NOTAIO‘importanza e AVV_NOTAIOe relative implicRAGIONE_SOCIALEni, anche rispetto al patrimonio di vigilanza, del “RAGIONE_SOCIALE“, oltre a quelle di COGNOME, COGNOME cui COGNOME NOME manifestato la necessità di approfondire l’evoluzione dei Price Book Value di banche popolari quotate, mostrando di conoscere il concetto di “sopravvalutRAGIONE_SOCIALEne o sottovalutRAGIONE_SOCIALEne di un’RAGIONE_SOCIALEne …”.
Tali elementi di prova dichiarativa dai quali si ricava, in via logica, il pieno coinvolgim COGNOME attività gestorie di un soggetto che, al di là del ruolo formale ricoperto, seguiva, fin aspetti più minuti, tutte le questioni che riguardavano l’organizzRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE credit hanno ricevuto un formidabile elemento di corroborRAGIONE_SOCIALEne dalle dichiarRAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIO‘ex vicedirettore generale NOME COGNOME, COGNOME cui COGNOME era il vero amministratore delegato AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, nonché dai documenti da lui prodotti, puntualmente passati in rassegna alla pag. 487 AVV_NOTAIOa sentenza. La sentenza ha, poi, ricordato che la stessa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, nel rapporto 2007-2008 e nel follow up del 2009, NOME evidenziato come COGNOME avesse fidelizzato il management, pagandolo a prescindere dai risultati COGNOMEeguiti e, di fatto, dirigendolo con frequenti riuni informali. Inoltre, come evidenziato da una serie di testi (COGNOME, COGNOME e COGNOME), ma anche dai coimputati COGNOME, COGNOME e COGNOME, egli NOME il pieno controllo, attraverso una fer direzione AVV_NOTAIOe riunioni, sia del Consiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne, i cui componenti NOME, di fatt contribuito a scegliere (emblematico è, al riguardo, l’ingresso di COGNOME nel COGNOMEiglio amministrRAGIONE_SOCIALEne in una fase ormai molto negativa per l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE), sia del colle RAGIONE_SOCIALE, sia degli stessi manager (significativo è il licenziamento di COGNOME, poi ratificato dal Consiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne, che COGNOME COGNOME potuto convocare per tempo ma che, sostanzialmente, NOME posto di fronte al fatto compiuto, così come le “dimissioni” forzate di COGNOME e COGNOME, decise anch’esse da COGNOME), sia, infine, AVV_NOTAIOe assemblee, tanto è vero che controllava finanche il trasferimento AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni (oltre ad essere stato colui che NOME da impulso alla fissRAGIONE_SOCIALEne del prezzo AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALEne, allorché NOME sostanzialmente imposto al Consiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne il criterio reddituale, in deroga alle regole procedurali adottate da banca, con l’attribuzione di un valore nettamente superiore a quello cui COGNOME condotto l’adozione di altro criterio). E anche l’ispezione sul RAGIONE_SOCIALE del 2012 lo NOME indicato co l’ispiratore AVV_NOTAIOe strategie aziendali, di modo che, come riferito dall’ispettore COGNOME AVV_NOTAIOa B d’RAGIONE_SOCIALE, sentito a dibattimento, «era un fatto notorio che nulla in azienda si muovesse senza ch COGNOME COGNOME stato informato». Nella stessa direzione, come ricordato, il teste COGNOME COGNOME fatt Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
93 COGNOME
c77
riferimento all’esuberante attivismo di COGNOME, citando l’episodio AVV_NOTAIO‘acquisito AVV_NOTAIOa sede de banca a Cortina, con un’operRAGIONE_SOCIALEne che si sapeva COGNOME stata fallimentare dal punto di vista economico; e ciò a sottolineare come, nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si facesse sempre come NOME deciso COGNOME.
Dal complesso di tali elementi, dunque, la Corte territoriale ha tratto, del tu logicamente, la dimostrRAGIONE_SOCIALEne del ruolo di COGNOME COGNOME dominus incontrastato AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE bancario, icasticamente espresso con l’affermRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘imprenditore COGNOME COGNOME COGNOME, durante il lungo periodo nel COGNOME ha ricoperto la presidenza AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, egli “è s la banca”, “il capo, il padrone AVV_NOTAIOa banca (…) il riferimento di tutti…”, rappresentandol interlocuzioni con gli ambienti politici e istituzionali, assicurando lo stretto legame con il te imprenditoriale e, soprattutto, ispirandone la politica aziendale all’insegna di una insostenib espansione territoriale, nonostante la COGNOMEapevolezza AVV_NOTAIOa situRAGIONE_SOCIALEne di crisi in cui versav l’RAGIONE_SOCIALE, e soprattutto seguendone RAGIONE_SOCIALEmente l’attuRAGIONE_SOCIALEne (come dimostrato anche dall’intervento effettuato nel Consiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne del 5 novembre 2013, nel COGNOME era emersa addirittura la sua RAGIONE_SOCIALE partecipRAGIONE_SOCIALEne ad un incontro con i capi area) in una costante ingerenza nell’operatività AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, fino a imporre il rifiuto alla proposta di quotRAGIONE_SOCIALEne in avanzata dall’ex direttore generale COGNOME e a impegnarsi, quando la situRAGIONE_SOCIALEne era oramai divenuta insostenibile, in una riforma del settore che però gli COGNOME dovuto garantire, nei suo auspici, il perpetuarsi del controllo AVV_NOTAIOa banca.
Proprio muovendo dal ruolo effettivamente rivestito, in concreto, dall’imputato COGNOME gestione AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, caratterizzato da ripetuti sconfinamenti COGNOME sua operativ dal suo strettissimo legame con il direttore generale COGNOME COGNOMEi cui frequentissimi incontri riserv hanno privato di rilevanza, COGNOME la Corte territoriale, l’argomento difensivo che valorizzava la sua mancata partecipRAGIONE_SOCIALEne ai comitati esecutivi e di direzione e l’assenza di suoi intervent diretti nell’erogRAGIONE_SOCIALEne del RAGIONE_SOCIALE), la sentenza impugnata ha ritenuto del tutto inverosimile, via logica, la tesi difensiva COGNOME cui COGNOME non COGNOME COGNOMEo sentore del COGNOME del capitale finanziato, la responsabilità del COGNOME COGNOME stata esclusivamente addebitabile al vertice esecutivo AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ovverosia al direttore generale COGNOME, che COGNOME eretto una sorta di “muro invalicabile” al fine di impedire i contatti tra COGNOME e l’i dirigenza operativa AVV_NOTAIOa banca, costituita da tutte le articolRAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE. E ciò sopr alla luce AVV_NOTAIOa natura risalente, pervasiva e sistematica, COGNOME la definizione AVV_NOTAIOa Corte appello, del ricorso al capitale finanziato, il COGNOME era divenuto, man mano che le difficoltà mercato secondario AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa banca divenivano “strutturali”, l’unico rimedio concretamente praticabile dalla govemance AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE bancario per COGNOMEmeno procrastinare gli effetti deflagranti AVV_NOTAIOo stato di grave criticità aziendale.
A questo proposito, il fatto che COGNOME COGNOME COGNOMEapevole AVV_NOTAIOo stato di difficoltà in c versava l’intero settore AVV_NOTAIOe banche popolari, e in particolare la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, stato ritenuto pacificamente provato alla luce del suo intervento in COGNOME AVV_NOTAIOa seduta del Consiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne del 5 novembre 2013, allorché, peraltro, era stato affrontato il
tema AVV_NOTAIOa sopravvalutRAGIONE_SOCIALEne del valore AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALEne, di cui egli era certamente a conoscenza, così come AVV_NOTAIOe implicRAGIONE_SOCIALEni patrimoniali AVV_NOTAIOa crisi con riferimento al fondo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE alla strategia del ricorso al “capitale finanziato”, centrale per assicurare la “sopravviven AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Una COGNOMEapevolezza palesata anche in COGNOME sia AVV_NOTAIOa seduta del 28 ottobre 2014, allorché COGNOME e COGNOME erano intervenuti sul tema AVV_NOTAIOa difficoltà di collocare RAGIONE_SOCIALEni e il direttore generale NOME fatto riferimento a mutui al COGNOME erano “appiccicate” RAGIONE_SOCIALEni, ovverosia a finanziamenti correlati da effettuare in sede di aumento di capitale; sia del seduta del Consiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne del 19 marzo 2013, in COGNOME AVV_NOTAIOa COGNOME l’imputato NOME spiegato agli interlocutori come la decisione di pagare il dividendo in RAGIONE_SOCIALEni COGNOME stat adottata per svuotare il fondo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE; sia AVV_NOTAIOa seduta del Consiglio amministrRAGIONE_SOCIALEne del 4 marzo 2014, nel corso AVV_NOTAIOa COGNOME il presidente, con riferimento all’aumento di capitale che era in procinto di essere lanciato, NOME affermato che, in attes AVV_NOTAIO‘approvRAGIONE_SOCIALEne da parte AVV_NOTAIOe autorità di vigilanza, COGNOME stato necessario spingere sulla rete commerciale, al contempo assicurandosi che venisse mantenuta la segretezza di tale operatività; sia AVV_NOTAIOa seduta del Consiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne in data 11 giugno 2013, in cui egli con riferimento alle operRAGIONE_SOCIALEni di aumento di capitale, si era dimostrato pienamente COGNOMEapevole e partecipe dei passaggi più strettamente operativi; sia, infine AVV_NOTAIOa seduta del 18 giugno 2013, in cui COGNOME NOME mostrato piena conoscenza del capitale finanziato, riscontrando le dichiarRAGIONE_SOCIALEni di COGNOME in ordine alla richiesta di sottoscrizione di operRAGIONE_SOCIALEni finanziate avan dall’imprenditore COGNOME. Circostanze, quelle testé richiamate, che significativamente il ricor omette totalmente di richiamare.
E del resto, la Corte territoriale ha evidenziato che il COGNOME del capitale finanziato er ben noto all’interno AVV_NOTAIOe strutture operative AVV_NOTAIOa banca e, in particolare, nell’ambito AVV_NOTAIOa commerciale AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, chiamata ad attuare le direttive di collocamento AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni d direttore generale COGNOME COGNOME il tramite del vicedirettore COGNOMECOGNOME come da questi ammesso e come pacificamente riferito anche dai testi COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME le cui deposizion COGNOME COGNOME puntualmente riportate in sentenza (v. pagg. 516 ss.); e che esso era noto anche all’interno sia del Consiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne, come riconosciuto da COGNOME nel corso AVV_NOTAIOa conversRAGIONE_SOCIALEne intercettata n. 459 del 31 agosto 2015, sia del RAGIONE_SOCIALE Sindacale, come emerso dalla registrRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa seduta del 22 novembre 2013. Tanto più che larga parte AVV_NOTAIO‘imprenditoria NOME, ovvero di quel contesto produttivo al COGNOME l’imputato e particolarmente vicino, era stata coinvolta COGNOME sottoscrizione di operRAGIONE_SOCIALEni di capitale finanzia In questa prospettiva, le deposizioni dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, convergenti nel delineare l’estrema attenzione con la COGNOME COGNOME NOME riservato a sé le interlocuzioni con COGNOME, che la Difesa NOME richiamato come prove a discarico, COGNOME COGNOME, invece, convincentemente spiegate in sentenza con un’impostRAGIONE_SOCIALEne degli assetti dirigenziali fortemente gerarchizzata e con il timore del direttore generale di essere “scavalcato” dai vicedirettori.
Dunque, il complesso degli elementi posti in luce dalla Corte territoriale ha puntualmente delineato il ruolo di COGNOME all’interno di una govemance dei fenomeni illeciti oggetto di addebiti
che lo vedeva in un ruolo assolutamente dominante, COGNOME soggetto deliberante AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni illecite, la cui concreta implementRAGIONE_SOCIALEne era rimessa a un board operativo, al cui vertice si poneva il direttore generale COGNOME e del COGNOME facevano parte i coimputati COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME. In questo senso, la asserita incompatibilità logica tra le ricostruzioni fattuali comp dalle due sentenze di merito, prospettata con il terzo motivo di ricorso, si rivela solo apparen e non è, dunque, di ostacolo alla integrRAGIONE_SOCIALEne dei relativi costrutti motivRAGIONE_SOCIALEnali, posto che entrambi i casi esse delineano un meccanismo concorsuale di operatività illecita all’interno del COGNOME COGNOME rivestiva un ruolo del tutto egemone, laddove la sua partecipRAGIONE_SOCIALEne a un board criminale delineato dal primo Giudice non equivale certamente a configurare un assetto paritario tra i suoi vari componenti. Al contrario, COGNOME decideva le strategie, anche illecite, AVV_NOTAIO‘ RAGIONE_SOCIALEzio, definendo con COGNOME le concrete modalità operative; indi COGNOME, insieme agli alt componenti del board, le metteva concretamente in pratica, senza che vi COGNOME la necessità di alcuna interlocuzione tra lo stesso COGNOME e gli RAGIONE_SOCIALE dirigenti AVV_NOTAIOa banca, del tutto irrilev fini AVV_NOTAIOa configurabilità di una piena responsabilità nell’illecita operatività AVV_NOTAIOo stesso presi del Consiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne.
Quanto, poi, alla asserita elusione degli argomenti difensivi concernenti la mancata dimostrRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘accordo criminoso tra COGNOME e COGNOME, la Corte di merito ha al contrario valorizzato, come detto, alcuni elementi di fatto certamente indicativi AVV_NOTAIOa concertRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO strategie illecite, taluni dei quali, è il caso degli incontri periodici per definire l’ordine d dei vari Consigli di amministrRAGIONE_SOCIALEne e AVV_NOTAIOe intercettRAGIONE_SOCIALEni di COGNOME e di terzi soggetti, COGNOME s definiti estranei al thema probandum con affermRAGIONE_SOCIALEne del tutto apodittica che si risolve in una mera petizione di principio. Né può condividersi il rilievo difensivo che la chiamata in correità COGNOME resa nel corso di una conversRAGIONE_SOCIALEne intercettata COGNOME dovuto essere valutata ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 192, comma 3, cod. proc. pen., posto che in argomento la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il contenuto di un’intercettRAGIONE_SOCIALEne, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno AVV_NOTAIO‘imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch’esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutRAGIONE_SOCIALEne, ai canoni di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 10683 d 07/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286150 – 04; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 278314 – 02; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, COGNOME, Rv. 268414 – 01; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042 – 01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265747 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260842 – 01); principi cui è estranea ogni COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEne, evocata ancora una volta apoditticamente, sui criteri giurisprudenziali elaborati in tema di condivisione di intenti criminosi tra soggetti legati da vi di parentela o di coniugio.
Puramente rivalutative, inoltre, oltre che aspecifiche si rivelano le COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEni difensiv in ordine all’equivoco in cui COGNOME COGNOME incorso nel valutare l’ampiezza dei casi di correlRAGIONE_SOCIALEn tra RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni e finanziamento da parte AVV_NOTAIOa banca, definiti in ricorso come “sporadic
con affermRAGIONE_SOCIALEne che si fonda, all’evidenza, su una ricostruzione fattuale alternativa a quell compiuta in sentenza, che ne ha rivelato, da un lato, la diffusività e, dall’altro, il siste occultamento, chiaro indice di COGNOMEapevolezza AVV_NOTAIOa illiceità AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni.
Nel complesso, in definitiva, la sentenza impugnata, lungi dal realizzare un’analisi parcellizzata AVV_NOTAIOe deduzioni difensive, ha compiuto una adeguata confutRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe stesse, le quali incorrono all’evidenza proprio nel vizio che denunciano, tentando, peraltro infruttuosamente, di aggredire singoli passaggi AVV_NOTAIO‘ordito motivRAGIONE_SOCIALEnale, ma obliterando il complessivo significato probatorio emergente da una COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEne globale e unitaria degli elementi indiziari, a partire dal ruolo di dominus interpretato per molti anni da COGNOME con riferimento a moltissimi aspetti AVV_NOTAIOa vita AVV_NOTAIOa banca, esercitando un pervasivo controllo s Consiglio d’amministrRAGIONE_SOCIALEne e sul RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e una costante influenza sul management, in particolare su COGNOME. Ciò che, peraltro, rende manifestamente infondata l’affermRAGIONE_SOCIALEne COGNOME cui la sentenza finirebbe per configurare una responsabilità di posizione in capo a COGNOME, sul presupposto che la sua posizione apicale dovesse necessariamente tradursi COGNOME gestione AVV_NOTAIO‘attività illecita.
Prettamente rivalutative, sotto altro aspetto, si rivelano anche le censure che riguardano singoli profili del compendio probatorio, in specie dichiarativo, rispetto al COGNOME le dogli difensive si risolvono in una riproposizione di COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEni che hanno trovato puntuale e logicamente inappuntabile confutRAGIONE_SOCIALEne COGNOME motivRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa sentenza impugnata. Ciò è a dirsi, in particolare, per la questione AVV_NOTAIOa conoscenza da parte di COGNOME AVV_NOTAIOe lettere di impeg al riRAGIONE_SOCIALE, rispetto alle quali la sentenza ha richiamato, a dimostrRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa stessa, dichiarRAGIONE_SOCIALEni di COGNOME, le conversRAGIONE_SOCIALEni intercettate intrattenute da COGNOME, indicate ai nn. e 1570, COGNOME quali ci si riferiva alla conoscenza in capo all’imputato AVV_NOTAIOe lettere di impegno soprattutto, l’argomento logico costituito dalla “dimensione sistemica” del COGNOME dei finanziamenti correlati, rispetto al COGNOME le lettere di impegno costituivano soltanto uno dei pr di esso, alla realizzRAGIONE_SOCIALEne del COGNOME COGNOME era stato pienamente partecipe.
In conclusione, dunque, le censure formulate dalle Difese di NOME COGNOME con il terzo motivo devono ritenersi complessivamente infondate.
6.3. La complessiva infondatezza del ricorso AVV_NOTAIOo RAGIONE_SOCIALE comporta il rilievo AVV_NOTAIO‘intervenuta maturRAGIONE_SOCIALEne dei termini di prescrizione per alcuni COGNOME a lui ascritti, come meg si evidenzierà al par. 12, ed il rigetto nel resto del ricorso.
7. La prospettata inutilizzabilità AVV_NOTAIOa registrRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa seduta del comitato di direzione di RAGIONE_SOCIALE del giorno 10 novembre 2024.
Il quinto motivo di impugnRAGIONE_SOCIALEne di NOME COGNOME e l’ottavo motivo di impugnRAGIONE_SOCIALEne di NOME COGNOME – che denunciano l’inutilizzabilità AVV_NOTAIOa registrRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa seduta del comita di direzione di BPV del giorno 10 novembre 2024 e posCOGNOME essere trattati congiuntamente COGNOME infondati.
Occorre premettere che la registrRAGIONE_SOCIALEne in discorso pacificamente non è frutto di un’attività di intercettRAGIONE_SOCIALEne correlata all’intervento di un organo di polizia o di un or inquirente, ossia di un pubblico potere (cfr. Sez. 6, n. 5782 del 17/12/2019 – dep. 2020, Savoini, Rv. 278452 – 01), non essendo in discussione che essa è contenuta in un supporto informatico COGNOME disponibilità AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE (rinvenuto, con RAGIONE_SOCIALE supporti custoditi in una cassaforte degli u AVV_NOTAIOa segreteria generale che conteneva altre registrRAGIONE_SOCIALEni, all’interno di una busta su cui er scritto «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE»: cfr. ordinanza del 18 maggio 2022, AVV_NOTAIOa Corte territoriale) ed è st eseguita su input AVV_NOTAIOa stessa dirigenza (come si chiarirà ulteriormente).
Ciò posto, sul punto deve muoversi da COGNOME già chiarito da Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225465 – 01, e ribadito dalla successiva COGNOMEolidata giurisprudenza – COGNOME cui «la registrRAGIONE_SOCIALEne fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediant strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettRAGIONE_SOCIALEne, ma costituisce forma di memorizzRAGIONE_SOCIALEne fonica di un fatto storico, AVV_NOTAIOa COGNOME l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo COGNOME la disposizione AVV_NOTAIO‘art. 234 cod. proc. pen.», ossia come documento («salvi gli eventuali divieti di divulgRAGIONE_SOCIALEn del contenuto AVV_NOTAIOa comunicRAGIONE_SOCIALEne che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa»), poiché «caratterizzata da una genesi “strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto ala vicenda processuale” e […] forma[ta] fuori AVV_NOTAIO‘ambito processuale»; invece, «le intercettRAGIONE_SOCIALEni regolate dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen COGNOMEistono COGNOME captRAGIONE_SOCIALEne occulta e contestuale di una comunicRAGIONE_SOCIALEne o conversRAGIONE_SOCIALEne tra due o più soggetti che agiscano con l’intenzione di escludere RAGIONE_SOCIALE e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato» (ivi), e ad esse non COGNOME assimilabili, dunque, le registrRAGIONE_SOCIALEni COGNOME quella oggetto AVV_NOTAIOe censure difensive. Nel caso di specie, è dirimente osservare che: Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
– la Corte di merito ha chiarito che la registrRAGIONE_SOCIALEne in discorso risulta eseguita da soggett addetti, ossia dai collaboratori di NOME COGNOME (segretario generale), COGNOME ausilio alla verbalizzRAGIONE_SOCIALEne (COGNOME una disposizione interna AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE), come tratto dalla deposizione di quest’ultimo (che, contrariamente a COGNOME assunto dalla difesa del COGNOMEetta, non è inutilizzabile: cfr. infra, par. 9.2.), oltre che dalle anzidette modalità di custodia del supporto informatico, dalla deposizione del teste COGNOME (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022), dati non confutati dalle stesse deposizioni richiamate nel ricorso del COGNOME; in breve, la registrRAGIONE_SOCIALE risulta compiuta da soggetti legittimati ad assistervi, non potendo dunque affermarsi il contrari anche se non ne COGNOME stati specificati i nomi;
tale ricostruzione non risulta compiutamente incisa dalle prospettRAGIONE_SOCIALEni difensive; difatti, i richiami al contenuto AVV_NOTAIOa deposizione del COGNOME non COGNOME dimostrativi di un travisamento AVV_NOTAIOa prova AVV_NOTAIO‘esistenza AVV_NOTAIOa prassi aziendale, che la difesa ha inteso confutare
sulla scorta AVV_NOTAIO‘invito alla riservatezza formulato dal COGNOME nel corso AVV_NOTAIO‘incontro, prospettan un alternativo apprezzamento AVV_NOTAIOa credibilità in parte qua del COGNOME, che non può essere compiuto in questa sede di legittimità e degli elementi vagliati dalla Corte di appello, senz riuscire a dimostrare la manifesta illogicità AVV_NOTAIOa ricostruzione compiuta da quest’ultima (la qua ha rilevato come emergerebbe al più l’intenzione di impedire la divulgRAGIONE_SOCIALEne all’esterno del contenuto AVV_NOTAIOe riunioni, che comunque non renderebbe abusiva la captRAGIONE_SOCIALEne, data comunque la legittima partecipRAGIONE_SOCIALEne ad essa del NOME nonché dei suoi collaboratori al fine di documentarla tramite la registrRAGIONE_SOCIALEne);
– tanto meno può parlarsi COGNOME specie di documento anonimo, il cui ingresso nel processo COGNOME vietato ex art. 240 cod. proc. pen., dato che «la registrRAGIONE_SOCIALEne riproduce un avvenimento storico al COGNOME non COGNOME sovrapponibili nozioni e accertamenti processuali equiparabili a quelli del documento scritto contenente una dichiarRAGIONE_SOCIALEne di scienza che sia formato dall’anonimo stesso – vero è che il file audio costituisce, in senso lato, un documento ma, diversamente dalla denuncia anonima, il suo contenuto non COGNOMEta di una dichiarRAGIONE_SOCIALEne di scienza AVV_NOTAIO‘anonimo denunciante, ostativa, come tale, all’attività di indagine. La registrRAGIONE_SOCIALEne acquisita dall’inquire
99 COGNOME
riproduce, infatti, un accadimento AVV_NOTAIOa realtà e rimanda al contenuto dichiarativo di soggett precisamente individuati», dato quest’ultimo non in discussione (Sez. 6, n. 5782/2019 – dep. 2020, cit.).
8. I rimanenti motivi di impugnRAGIONE_SOCIALEne di NOME COGNOME.
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato limitatamente alla residua imputRAGIONE_SOCIALEne di cui al capo H1 e, nel resto, è nel complesso infondato, con quel che ne deriva in termini di prescrizione dei COGNOME per cui ha riportato condanna (pure eccepita, COGNOME al delitto di cui al capo A.1 con primo motivo e, per i COGNOME di cui ai capi B.1, C.1, D.1 ed E.1, con il quarto motivo nuovo) e rideterminRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa pena.
8.1. Il primo motivo di impugnRAGIONE_SOCIALEne del NOME, relativo all’imputRAGIONE_SOCIALEne elevata sub specie di aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.) al capo A.1, è nel complesso infondato. Ragion per cui – nei termini che si preciseranno – la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali con riguardo ai fatti commessi nell’anno 2015 per cui non è già stata pronunciata sentenza di non doversi procedere perché estinti per prescrizione (declaratoria già resa limitatamente ai delitti perfezionatisi fino al 2014).
Deve, anzitutto, ribadirsi che:
– la motivRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa sentenza di appello «è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l’ossatura AVV_NOTAIOo schema difensivo AVV_NOTAIO‘imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive AVV_NOTAIOa parte» (Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 – 01); infatti, «il giudice d’appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentRAGIONE_SOCIALEni svo nell’impugnRAGIONE_SOCIALEne, giacché le stesse posCOGNOME essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivRAGIONE_SOCIALEnale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01);
– d’altra parte, la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà AVV_NOTAIOa motivRAGIONE_SOCIALEne, come v addotti nel giudizio di legittimità, devono essere «di spessore tale da risultare percepibili ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopic evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e COGNOMEiderandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), e rimanendo fermo che l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice AVV_NOTAIOa legittimità un’indagine sul discorso giustificativo AVV_NOTAIOa decisione, finalizzata a sovrappo la propria valutRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito e c il travisamento AVV_NOTAIOa prova, «COGNOMEistente nell’utilizzRAGIONE_SOCIALEne di un’informRAGIONE_SOCIALEne inesistente nell’omissione AVV_NOTAIOa valutRAGIONE_SOCIALEne di una prova», può essere utilmente dedotto con il ricorso per cassRAGIONE_SOCIALEne purché «il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere AVV_NOTAIOa decisività nell’ambito AVV_NOTAIO‘apparato motivRAGIONE_SOCIALEnale sottoposto a critica» (ivi).
Muovendo da tale premessa, si osserva che la motivRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa sentenza impugnata ha dato conto in maniera diffusa e chiara AVV_NOTAIOe ragioni per cui ha respinto il gravame, indicando in maniera analitica gli elementi probatori posti a sostegno AVV_NOTAIOa attribuzione anche al NOME del concorso nei fatti di aggiotaggio; e il motivo in esame rispetto a tale iter congruo e logico ed idoneo a confutare la prospettRAGIONE_SOCIALEne difensiva – reitera allegRAGIONE_SOCIALEni già disattese, finendo pure per prospettare un diverso apprezzamento del compendio in atti, qui non COGNOMEentito (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.).
Più in particolare, la Corte di appello:
– pur dando atto che nel periodo in discorso le articolRAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE deputate all’attività di erogRAGIONE_SOCIALEne dei finanziamenti non facevano capo alla RAGIONE_SOCIALE, di cui e responsabile il COGNOME (ma alla RAGIONE_SOCIALE, di cui responsabile era NOME COGNOME), ha attribuito allo stesso COGNOME (al di là di un «impulso determinante» rispetto a un’operRAGIONE_SOCIALEne) sulla scorta AVV_NOTAIOe sue dichiarRAGIONE_SOCIALEni in dibattimento – la piena conoscenza AVV_NOTAIO‘esistenza del vasto COGNOME AVV_NOTAIOe c.d. operRAGIONE_SOCIALEni “baciate” nell’ambito AVV_NOTAIO‘ente (evidenziando pure che le pratiche di finanziamento venivano sottoposte alla verifica AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME NOME l’incari di presentare personalmente agli organi collegiali, relRAGIONE_SOCIALEnando, le pratiche di finanziamento di maggiore ammontare) e del loro incremento negli anni, rimarcando la convergenza del narrato AVV_NOTAIO‘imputato, a proposito AVV_NOTAIOa tipologia e collocRAGIONE_SOCIALEne geografica dei soggetti finanziati, c COGNOME esposto dal direttore generale COGNOME che, nel corso del comitato di direzione del 10 novembre 2014 (alla presenza anche del COGNOMECOGNOME, NOME «caldeggiato […] un rinnovo del “parco” dei soggetti da rendere destinatari di operRAGIONE_SOCIALEni di finanziamento correlato […] per megli assicurare la discrezione assoluta sulle […] operRAGIONE_SOCIALEni»;
– parimenti, anche se non ha escluso la plausibilità AVV_NOTAIO‘assunto del COGNOME, in ordine alla propria convinzione AVV_NOTAIOa liceità AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni di finanziamento correlato, ha correttamente (cfr. retro, par. 2.1) attribuito rilevanza, nell’ottica AVV_NOTAIO‘incriminRAGIONE_SOCIALEne in discorso, a COGNOMEapevolezza – riconosciuta dallo stesso COGNOME (la sentenza impugnata riporta le dichiarRAGIONE_SOCIALEni rese in sede di interrogatorio, alla presenza del difensore, innanzi al Pubblico ministero nonché nell’esame dibattimentale) – che in ogni caso esse non dovevano essere dissimulate (come è invece avvenuto, scomputandole da patrimonio di vigilanza); e soprattutto ha indicato il dato alla luce dei quali ha ritenuto smentita la convinzione prospettata dal COGNOME (in giudizio) che l scomputo avvenisse regolarmente, individuato COGNOME dichiarRAGIONE_SOCIALEni di diverso tenore da lui rese in interrogatorio (sempre innanzi al Pubblico ministero, alla presenza del difensore di fiducia) oggetto di contestRAGIONE_SOCIALEne nel corso AVV_NOTAIO‘esame (cfr. Sez. 3, n. 50435 del 12/05/2015, S., Rv. 265896 – 01, correttamente richiamata COGNOME pronuncia di appello: «le precedenti dichiarRAGIONE_SOCIALEni difformi rese dall’imputato COGNOME fase predibattimentale, lette per le contestRAGIONE_SOCIALEni nel corso d suo esame e COGNOMEeguentemente acquisite al fascicolo per il dibattimento, posCOGNOME essere COGNOME come prova contro lo stesso se COGNOME COGNOME assunte con le modalità indicate all’art. 503, commi quinto e sesto, cod. proc. pen.»), comunque rilevando – in maniera di certo non illogica – che, il convincimento dei vertici AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE (compreso il COGNOMECOGNOME AVV_NOTAIO‘effettivo scomputo AVV_NOTAIOe
RAGIONE_SOCIALEni così sottoscritte dal patrimonio di vigilanza, era in patente distonia con la riservatez raccomandata sul punto (tratta dalle dichiarRAGIONE_SOCIALEni registrate nel corso del comitato di direzione 10 novembre 2014, COGNOME la congrua motivRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa sentenza di appello, dimostrative pure – unitamente alle dichiarRAGIONE_SOCIALEni del teste NOME COGNOME e alle dichiarRAGIONE_SOCIALEni dibattimentali COGNOME – dalla preoccupRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOo stesso ricorrente, al riguardo, di evitare di correre il minim rischio di allertare gli organismi di vigilanza).
Ancora:
la sentenza impugnata ha indicato ulteriori elementi in ragione dei quali ha ritenuto veridiche le dichiarRAGIONE_SOCIALEni del COGNOME in sede di interrogatorio (richiamando COGNOME da lui dichiarato in ordine all’indicRAGIONE_SOCIALEne in molte di esse di una cd. “causale generica sentiCOGNOME” e alla su COGNOMEapevolezza AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni di storno in favore di chi sottoscriveva le RAGIONE_SOCIALEni), ricostruendo la c.d. operRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE (tramite le dichiarRAGIONE_SOCIALEni registrate in COGNOME del comitato di direzione del 10 novembre 2014, la deposizione del teste NOME COGNOME nonché le espressioni impiegate nel corso AVV_NOTAIOa conversRAGIONE_SOCIALEne telefonica captata il giorno 8 settembre 2015 tra NOME e il COGNOME) ed evidenziando la COGNOMEapevolezza del COGNOME COGNOME pratica AVV_NOTAIOe side letter (emesse per il timore AVV_NOTAIO‘acquirente AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE di ritrovarsi titolare di ti fortemente deprezzati);
ed ha esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto il COGNOME responsabile del concorso pienamente COGNOMEapevole e volontario (anche alla luce del suo contegno nel corso AVV_NOTAIOa detta riunione del RAGIONE_SOCIALE di direzione), COGNOME operRAGIONE_SOCIALEni in discorso pari a circa 800 milioni di eur in ragione del ruolo da lui svolto, COGNOME le sue competenze, nell’iter AVV_NOTAIOe pratiche d finanziamento (i cui importi COGNOME stati poi destinati ai detti acquisti di RAGIONE_SOCIALEni per determinare sopravvalutRAGIONE_SOCIALEne dei titoli, sempre più illiquidi), condividendo espressamente COGNOME già ritenuto in maniera logica dal Tribunale, ed attribuendo al fatto AVV_NOTAIO‘imputato portata offensiv in ragione AVV_NOTAIO‘ingente importo (anche rispetto al totale di esse).
Si tratta, come già anticipato, di un piano argomentativo che non può dirsi lacunoso, contrariamente a COGNOME assunto dalla difesa, poiché ha fornito una risposta compiuta e logica alle allegRAGIONE_SOCIALEni a discarico, rispetto al COGNOME non può cogliersi il denunciato travisamento pe invenzione (asserito e non specificato nel ricorso) che in realtà finisce col riproporre il medesim ordine di argomentRAGIONE_SOCIALEni già disattese sino a perorare un’alternativa lettura del dato probatorio (segnatamente, AVV_NOTAIOe espressioni registrate o captate).
Tuttavia, poiché il fatto (COGNOME parte già non oggetto di declaratoria di estinzione p prescrizione) deve collocarsi da ultimo in data 11 aprile 2015 – collocRAGIONE_SOCIALEne che già il Tribunal NOME parametrato alla data di approvRAGIONE_SOCIALEne del bilancio del 2014 e che è oggetto, per il NOME, di censura difensiva del tutto generica in ordine all’apporto causale AVV_NOTAIOe sue condotte poste i essere prima AVV_NOTAIOa cessRAGIONE_SOCIALEne del rapporto di lavoro con BPV (il 18 dicembre 2014), come sopra richiamate -), anche per esso – come si esporrà più in dettaglio oltre – è maturata la prescrizion che – pur nell’infondatezza del motivo in esame – impone l’annullamento con rinvio in parte qua agli effetti penali e il rigetto del ricorso agli effetti civili.
102 COGNOME
8.2. Il COGNOME motivo del ricorso di COGNOME, il primo, il COGNOME e il terzo motivo nuovo (articolati a sostegno e integrRAGIONE_SOCIALEne di esso) nonché il quarto motivo nuovo (che denuncia la prescrizione dei COGNOME di cui ai capi B.1, C.1, D.1 ed E.1 (in parte), posCOGNOME essere tratt congiuntamente.
8.2.1. La prospettRAGIONE_SOCIALEne difensiva è, anzitutto, fondata con riguardo al reato di cui a capo H.1 (cfr. spec. primo e COGNOME motivo nuovo).
Fermo COGNOME già rilevato a proposito AVV_NOTAIO‘imputRAGIONE_SOCIALEne di cui al capo Al, la Corte di appello ha assolto COGNOME, per non aver commesso il fatto, tra l’altro dalla detta imputRAGIONE_SOCIALEne (elevata ex art. 2638, commi 2 e 3, cod. civ.) limitatamente alle condotte ascrittegli come successive al 18 dicembre 2014 (cfr. spec. p. 313 e p. 375 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata) poiché il 18 dicembre 2014 è cessato il suo rapporto con BPV (in COGNOME il ricorrente ha assunto la carica di direttore generale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Tuttavia, come si evince dalla stessa pronuncia e già da quella di primo grado, non vi è alcuna condotta successiva a detta data descritta al capo H.1, ragion per cui in effett l’assoluzione del COGNOME deve riferirsi in toto ai fatti in essa contemplati.
Difatti, il reato di ostacolo all’esercizio AVV_NOTAIOe funzioni di vigilanza è stato contesta relRAGIONE_SOCIALEne alla «segnalRAGIONE_SOCIALEne di vigilanza periodica al 31.12.2014 (trasmessa in epoca anteriore e prossima al 15.3.2015», alla «segnalRAGIONE_SOCIALEne di vigilanza periodica al 31.3.2015 (trasmessa in epoca anteriore e prossima al 25.4.2015)» e «alla Informativa al Pubblico al 31.12.2014» – come di evince dalla descrizione dei fatti – quantunque poi, in calce all’imputRAGIONE_SOCIALEne, il tempus faccia riferimento, a proposito AVV_NOTAIOa prima segnalRAGIONE_SOCIALEne, al 15 marzo 2014 («In Roma e NOMEforte, in epoca posteriore e prossima al 15 marzo 2014, al 25 aprile 2015 e nel primo trimestre 2015»), data con evidenza erronea poiché indicherebbe – come osservato dalla difesa – un tempo di trasmissione AVV_NOTAIOa segnalRAGIONE_SOCIALEne di vigilanza periodica al 31 dicembre 2014 anteriore alla sua stessa redRAGIONE_SOCIALEne. E in effetti – per quel che qui rileva – COGNOME sentenza impugnata, a proposito dei fatti di ostacolo alla vigilanza attribuiti al NOME, non si fa mai riferimento a quelli desc capo H.1 e a un suo agire riferibile alle vicende in esso descritte, successive alla data in cui e ha interrotto il proprio rapporto di lavoro con BPV (cfr. spec. p. 343 s. AVV_NOTAIOa sentenza impugnata).
Pertanto, in ordine alla residua (dopo l’assoluzione in appello, in parte qua) affermRAGIONE_SOCIALEne di responsabilità del COGNOME per il reato di cui al capo H.1., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. E ne COGNOMEegue pure l’annullamento con rinvio ad altra Sezione AVV_NOTAIOa Corte d’appello di Venezia per la rideterminRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa pena per i COGNOME residui (anche a seguito AVV_NOTAIOa declaratoria di prescrizione qui resa), dato che la stessa Corte distrettuale ha individuato, anch per il COGNOME, il reato di cui al capo H.1. come quello più grave e sulla pena per esso inflitta operato gli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen.; il che non COGNOMEente al RAGIONE_SOCIALE di rideterminare la pena ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (cfr. infra, par. 12).
8.2.2. Nel resto la prospettRAGIONE_SOCIALEne difensiva relativa ai COGNOME di ostacolo alla vigilanza è complesso infondata, dovendosi di COGNOMEeguenza rilevare l’estinzione per prescrizione di quelli di
cui ai capi 3.1, C.1, D.1, E.1 (questi ultimi, limitatamente ai fatti del 15 settembre 2013 e ottobre 2013).
La motivRAGIONE_SOCIALEne con cui la Corte di appello indica in maniera non manifestamente illogica e dunque qui non sindacabile, le ragioni per cui ha disatteso il gravame e, in particolare, la prospettRAGIONE_SOCIALEne di COGNOME di aver rappresentato agli ispettori AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, e segnatamente al RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEmente o comunque tramite i propri subalterni, l’esistenza AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni di finanziamento correlate all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni di BPV- si fonda su un vaglio analitico degli element a carico e di quelli a discarico, sia dichiarativi che documentali. E ciò, a partire dalle discrasi narrato AVV_NOTAIO‘imputato (NOME comparato il contenuto dei due interrogatori con il tenore AVV_NOTAIO‘esame dibattimentale) e dalle smentite che esso ha trovato in più dichiarRAGIONE_SOCIALEni testimoniali (quali quelle di COGNOME, COGNOME, COGNOME); cui ha fatto seguire la disamina del narrato – pe l’appunto a discarico – di NOME COGNOME (ivi compreso COGNOME rassegnato nel procedimento, separato dal presente, a carico di NOME COGNOME, i cui verbali COGNOME stati prodotti nel giudizio d appello), dando conto AVV_NOTAIOa sua congruenza con la tesi difensiva, e tuttavia indicandone (anche per il tramite AVV_NOTAIO‘espressa condivisione di COGNOME ritenuto dal Tribunale) il deficit di intrinseca coerenza (oltre che la mancanza di riscontro, contrariamente a COGNOME assunto dalla difesa). Più in particolare, la Corte di appello ha ritenuto infondate le allegRAGIONE_SOCIALEni difensive (e, di conver corretto l’apprezzamento del compendio probatorio da parte del Tribunale), individuando dati distonici rispetto ad esse quali:
– il tenore AVV_NOTAIOa conversRAGIONE_SOCIALEne intercettata intrattenuta da NOME con NOME COGNOME, di cui ha offerto una lettura congrua che qui non può essere qui sindacata (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01: «In tema di intercettRAGIONE_SOCIALEni di conversRAGIONE_SOCIALEni o comunicRAGIONE_SOCIALEni, l’interpretRAGIONE_SOCIALEne del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutRAGIONE_SOCIALEne del giudice di meri la COGNOME, se risulta logica in relRAGIONE_SOCIALEne alle massime di esperienza COGNOME, si sottrae al sindac di legittimità») e il contenuto del documento («la lista dei primi trenta soci») che effettivamen trasmesso agli ispettori AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE (chiarendo il perché, alla luce di esso, non può dir che il COGNOME abbia rappresentato a loro la pratica dei c.d. finanziamenti correlati);
la smentita alle dichiarRAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIO‘COGNOME contenuta COGNOME deposizioni dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, evidenziando pure: come la difesa non le abbia COGNOMEiderate (se non richiamando solo taluni passi AVV_NOTAIO‘esame di quest’ultimo) e come l’COGNOME non si sia mostrato coerente rispetto a COGNOME COGNOME riferito al COGNOME; e come le contraddizioni in cui l’COGNOME è incorso non siano COGNOME superate neppure COGNOME nuova deposizione resa nel procedimento a carico di COGNOME (a fortiori, in COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEne dei documenti acquisiti in giudizio); – la mancanza, a dispetto AVV_NOTAIOe istruzioni impartite anche per l’ispezione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE del 2012, di ogni evidenza (nell’apposito elenco) AVV_NOTAIOa COGNOMEegna agli ispettori (e del relativa data) dei fascicoli relativi alle posizioni che, COGNOME la difesa, COGNOMEro COGNOME l comunicate dal COGNOME (e dai suoi subalterni) ed anzi l’ammissione al riguardo da parte AVV_NOTAIO‘COGNOME (che ha riconosciuto di non avere contezza neppure del caricamento, asserito dal
NOME, in formato digitale, nell’apposito spRAGIONE_SOCIALE, dei fascicoli relativi a talune AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALE discorso);
– la presenza di elementi di conferma, COGNOME coerenti dichiarRAGIONE_SOCIALEni di tutti gli a componenti del team ispettivo (e che pure smentiscono l’asserto del NOME), di COGNOME rassegnato dall’ispettore NOME COGNOME, pur COGNOME parziale contraddittorietà AVV_NOTAIOa deposizione di quest’ultimo (segnatamente per le discrasie tra le dichiarRAGIONE_SOCIALEni dibattimentali e le sommarie informRAGIONE_SOCIALEni nel corso AVV_NOTAIOe indagini), comunque intrinsecamente coerente nel resto (e congruente con COGNOME dichiarato nel separato giudizio a carico di COGNOME), che ha negato di aver COGNOMEo con il COGNOME o con COGNOME conversRAGIONE_SOCIALEni sulla prassi dei finanziamenti in discorso;
Si tratta di un’argomentRAGIONE_SOCIALEne non manifestamente illogica che si esprime in maniera congrua rispetto alla prospettRAGIONE_SOCIALEne difensiva e che non può essere in questa sede sindacata neppure in ragione AVV_NOTAIOa sopravvenuta emissione AVV_NOTAIOa sentenza, oggi irrevocabile, con la COGNOME
105 COGNOME
il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha assolto il COGNOME, perché il fatto non sussiste, dall’imputRAGIONE_SOCIALEne di cu capo B.1.
Difatti:
al di là del fatto che, «nel giudizio di legittimità posCOGNOME essere prodotti esclusivament i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizi sempre che essi non costituiscano “prova nuova” e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto AVV_NOTAIOe prove già raccolte e valutate giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277609 – 01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266390 – 01);
pur COGNOMEiderando che la decisione irrevocabile in discorso è sopravvenuta alla sentenza impugnata, deve osservarsi che essa può fare ingresso nel compendio probatorio di questo procedimento ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 238-bis cod. proc. pen. e dunque valutata alla stregua AVV_NOTAIOa regola probatoria di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019 – 2020, COGNOME, Rv. 278389 – 01; Sez. 1, n. 24383 del 27/02/2015, COGNOME, Rv. 263955), ossia «unitamente agli RAGIONE_SOCIALE elementi di prova che ne confermano l’attendibilità», ed anzi «non vincola il giudice, che, fermo il principio del ne bis in idem, può rivalutare anche il comportamento AVV_NOTAIO‘assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità AVV_NOTAIO‘imputato giudicare» (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019 – 2020, cit.; Sez. 2, n. 9693 del 17/02/2016, COGNOME, Rv. 266656; Sez. 4, n. 19267 del 02/04/2014, COGNOME, Rv. 259371);
nel caso in esame è dirimente osservare che dall’estratto AVV_NOTAIOa pronuncia offerta in produzione dal ricorrente (si ribadisce, non integrale) emerge la positiva valutRAGIONE_SOCIALEne di attendibilità del teste COGNOME e, di converso, quella di inattendibilità del teste COGNOME, oss il diverso apprezzamento del contributo dichiarativo da loro offerto, antitetico a quello compiuto dalla Corte di appello nel presente procedimento, che è pervenuta a tale conclusione NOME diretto riguardo pure alle deposizioni da costoro rese nel giudizio conclusosi con l’assoluzione del COGNOME, vagliandole unitamente a quelle rese nel presente procedimento e, aspetto certo non secondario, nel contesto del compendio probatorio passato in rassegna nel provvedimento impugnato (costituito da RAGIONE_SOCIALE elementi pure RAGIONE_SOCIALEmente riferiti al COGNOME, comprese le su dichiarRAGIONE_SOCIALEni) che non COGNOMEta sia stata apprezzato dalla decisione liberatoria in favore di COGNOME (come si trae dal testo parziale di essa, compiegato al ricorso, che così si conclude «la versione resa da NOME COGNOME di aver riferito all’ispettore COGNOME nel 2012 la sussistenza di alcune operRAGIONE_SOCIALEni correlate e di aver fornito agli stessi i dati da cui emergeva, COGNOME meno in nuce, i COGNOME AVV_NOTAIO‘assistenza finanziaria», senza che COGNOMEtino le ragioni AVV_NOTAIO‘assoluzione perché il fatto non sussiste).
Inoltre, la difesa non ha neppure denunciato in questa sede il pericolo di un conflitto di giudicati. Pertanto, fermo COGNOME appena osservato, sul punto è sufficiente evidenziare che come già esposto – è stata versata in atti una copia parziale AVV_NOTAIOa pronuncia assolutoria di cui è sopravvenuta la definitività; pertanto, non ricorrono neppure i presupposti per argomentare in ordine all’orientamento, pure espresso dalla giurisprudenza di legittimità, COGNOME cui va
106 COGNOME
cT
annullata con rinvio la sentenza in cui un medesimo fatto è oggetto di valutRAGIONE_SOCIALEni opposte rispetto a quelle effettuate in separati procedimenti nei riguardi di coimputati AVV_NOTAIOo stesso re quando le condizioni per l’applicabilità AVV_NOTAIOa previsione AVV_NOTAIO‘art. 238-bis cod. proc. pen. realizzano prima del giudizio di legittimità ma successivamente all’esaurimento dei gradi di merito, in COGNOME la verifica AVV_NOTAIOe ragioni del contrasto tra le diverse decisioni in ordine ricostruzione AVV_NOTAIOa stessa vicenda inerisce ad una valutRAGIONE_SOCIALEne tipica del giudizio di merito (Sez 5, n. 32031 del 07/05/2014, Daccò, Rv. 261988 – 01). Difatti, quest’ultimo orientamento, volto a prevenire un contrasto fra giudicati in presenza di una sentenza definitiva, successiva alla celebrRAGIONE_SOCIALEne dei gradi di giudizio di merito, il cui contenuto si presenti come potenzialmente decisivo, proprio per tale presupposto – che qui non può ravvisarsi – ha ritenuto di non far applicRAGIONE_SOCIALEne del principio COGNOME cui la sede propria per dirimere un contrasto COGNOME quello che qui neppure la difesa ha compiutamente denunciato COGNOME la revisione AVV_NOTAIOa condanna, poiché richiede un giudizio in fatto, comunque precluso a questa Corte, di rivalutRAGIONE_SOCIALEne congiunta ed unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna, raffrontandola con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conf potendo così pervenire, pur con motivRAGIONE_SOCIALEne rafforzata, a non riformare la sentenza di condanna (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019 – 2020, cit.; Sez. 3, n. 48344 del 19/07/2017, COGNOME, Rv. 271523).
8.3. Il terzo motivo, relativo agli aumenti AVV_NOTAIOa pena ex art. 81, comma 2, cod. pen., è assorbito dall’annullamento senza rinvio relativo al reato di cui al capo H.1, stimato più grav dai Giudici di merito, cui COGNOMEegue la rideterminRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa pena da parte AVV_NOTAIOa Corte di appello.
8.4. Il quarto motivo è inammissibile poiché si sostanzia COGNOME reiterRAGIONE_SOCIALEne del medesimo ordine di censure già disattese dalla Corte territoriale, in maniera congrua e logica e conforme al diritto.
Fermo COGNOME già esposto retro al par. 2.2., in relRAGIONE_SOCIALEne alle allegRAGIONE_SOCIALEni difensive è dirimente osservare che:
le fattispecie contemplate dall’art. 2638 cod. civ. COGNOME dirette a salvaguardare l funzione istituzionale AVV_NOTAIOa vigilanza; e la sentenza impugnata ha chiarito che anche l’RAGIONE_SOCIALE (focalizzato prevalentemente sull’esame dei RAGIONE_SOCIALE) rientrasse a pieno titolo nell’attività di vigilanza; sotto tale profilo la motivRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa Corte di appello si fonda in ma congrua e logica su COGNOME rassegnato dalla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE (COGNOME nota tecnica del 26 ottobre 2014), che ha chiarito come la verifica, pur prevalentemente prudenziale e di carattere non ispettivo, può avere incidenza sul capitale AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, oltre che sulle dichiarRAGIONE_SOCIALEni del tes COGNOME; e, in effetti, non può limitarsi l’esercizio AVV_NOTAIOe funzioni di vigilanza alla sola ispettiva, in conformità con quel che si è evidenziato sul quid del delitto in discorso;
COGNOME al fatto del COGNOME – richiamando pure la sentenza di primo grado, che ha dato conto del comportamento fraudolento del ricorrente (sulla scorta, in particolare, di COGNOME rappresentato dal teste COGNOME, in ordine alla dissimulRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa pratica AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni d finanziamento c.d. correlate, nonostante tra le posizione esaminate vi COGNOMEro di certo RAGIONE_SOCIALEnist
finanziati dalla RAGIONE_SOCIALE) – ha dato conto del suo fatto, richiamando il coacervo di elementi già posti a sostegno AVV_NOTAIOa piena COGNOMEapevolezza e adesione del NOME alla pratiche aziendali in discorso, rispetto ai quali il ricorso finisce col perorare irritualmente un alterna apprezzamento di merito (segnatamente, AVV_NOTAIOe dichiarRAGIONE_SOCIALEni del COGNOME, oggetto di registrRAGIONE_SOCIALEne).
9. I rimanenti motivi di impugnRAGIONE_SOCIALEne di NOME COGNOME.
9.1.11 primo motivo di impugnRAGIONE_SOCIALEne del COGNOMEetta, relativo alla competenza per territorio è già stato esaminato retro, par. 3. La sua impugnRAGIONE_SOCIALEne è, nel resto, complessivamente infondata, con quel che ne COGNOMEegue in ordine alla prescrizione e alla rideterminRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa pena.
9.2. Il COGNOME motivo è inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che:
«in tema di ricorso per cassRAGIONE_SOCIALEne, è onere AVV_NOTAIOa parte che eccepisce l’inutilizzabilità d atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo», non sol «gli atti specificamente affetti dal vizio» ma anche «chiarirne altresì la incidenza sul complessiv compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento provvedimento impugnato» (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 – 01; cfr. pure, per tutte, Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 – dep. 2020, COGNOME, Rv. 278123 – 01);
«in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel regist AVV_NOTAIOe notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso AVV_NOTAIOa qualità di indagato nel momento in dichiarRAGIONE_SOCIALEni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 – 01);
«COGNOME al tipo e alla COGNOMEistenza degli elementi apprezzabili dal giudice al fine d verificare l’effettivo status del dichiarante, devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima AVV_NOTAIO‘escussione del soggetto e conosciuti dall’autorità procedente»; «l’originaria esistenza di gravi indizi di reità, inoltre, non può automaticamente farsi derivare solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vice potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulRAGIONE_SOCIALEne di addebiti penali a loro caric occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall’autorità inquirente, presentino connotRAGIONE_SOCIALEni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l’esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di ta di essi» (ivi; cfr. pure Sez. 1, n. 48861 del 11/07/2018, Mero, Rv. 280666 – 01, COGNOME cui la giurisprudenza ha «precisato che la condizione rilevante» sub specie AVV_NOTAIO‘inutilizzabilità AVV_NOTAIOe dichiarRAGIONE_SOCIALEni «non è integrata dal fatto che qualcuno sia stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulRAGIONE_SOCIALEne di addebiti penali a suo carico, né d semplici sospetti suggeriti dall’intuizione personale degli investigatori, occorrendo piutto
l’acquisizione di indizi, anche non connotati da gravità, che ne avessero reso probabile la responsabilità»).
La difesa ha denunciato l’inutilizzabilità AVV_NOTAIOe deposizioni dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME assumendo che esse siano risultate decisive per l’affermRAGIONE_SOCIALEne di responsabilità del COGNOME, in particolare valorizzando il rilievo ad esse riconosciuto COGNOME sentenza di primo grado (indicandone le pagine; cfr. ricorso); nonché AVV_NOTAIOe deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME, sulla cui centra nell’iter argomentativo AVV_NOTAIOa pronuncia impugnata per vero il ricorso nulla espone. Tale allegRAGIONE_SOCIALEne pecca con evidenza di specificità, sia in quest’ultima parte sia – per vero relRAGIONE_SOCIALEne alle testimonianze di COGNOME, COGNOME, COGNOME, poiché è parametrata – come appena riportato – alla motivRAGIONE_SOCIALEne resa dal Tribunale e non a quella AVV_NOTAIOa Corte di appello che espressamente in parte qua ha negato rilevanza a elementi di prova valorizzati dal primo Giudice a fronte AVV_NOTAIO‘esaustività di quelli che la stessa Corte distrettuale ha valorizzato (cfr. p. 40 quel che qui più rileva, in effetti non vi ha riconosciuto centralità.
Prima di argomentare più in dettaglio su quest’ultimo punto, non è superfluo osservare come proprio sulla scorta dei parametri esposti appena sopra, non possa affermarsi in questa sede l’inutilizzabilità AVV_NOTAIOa deposizione di COGNOME (pur ribadendosi che, a ben vedere, il pian espositivo AVV_NOTAIOa sentenza di appello non COGNOME minato se non si utilizzassero le sue dichiarRAGIONE_SOCIALEni, come si chiarirà poco oltre). è dirimente COGNOMEiderare che la Corte di appello ha disatteso la prospettRAGIONE_SOCIALEne difensiva, rilevando che NOME COGNOME NOME le «mansioni di responsabile AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE Segreteria e Affari Generali, indi RAGIONE_SOCIALE Segreteria Generale, privo dunque, in BPVi, di effettive competenze a livello operativo e decisionale» (cfr. p. 385 AVV_NOTAIO sentenza impugnata; cfr. pure ordinanza del 18 maggio 2022; a tale ruolo si era poi aggiunta la titolarità AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE Reclami) e la prospettRAGIONE_SOCIALEne difensiva di un suo concorso morale (che richiede un rafforzamento AVV_NOTAIOa volontà criminale degli RAGIONE_SOCIALE compartecipi, COGNOME fase preparatori o in quella esecutiva nel reato di aggiotaggio: Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008, COGNOME, Rv. 241233 – 01; cfr. pure Sez. 1, n. 10730 del 18/02/2009, COGNOME, Rv. 242849 – 01) è assertiva poiché riferita, oltre che alla sua competenza tecnica (in COGNOME ex ispettore AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE) di per sè insufficiente a costituire un indizio a suo carico – alla sua presenza alle riun (COGNOMEtando, tuttavia, che avesse il compito di curarne la verbalizzRAGIONE_SOCIALEne) non correlata a uno specifico intervento, per l’appunto, sotto il profilo operativo o decisionale, che non può tra neppure dal dedotto ruolo COGNOME vicenda del fondo RAGIONE_SOCIALE (che, come evidenziato dalla difesa, COGNOME stato introdotto a BPV dal COGNOME, destinatario di un documento proveniente dal fondo che proponeva lo schema di detenzione di RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE) proprio in ragione del difetto di effettivi poteri decisionali o operativi, da cui non può trarsi più del suo coinvolgiment vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulRAGIONE_SOCIALEne di addebiti penali a suo carico ma non indizi che ne rendevano probabile la responsabilità (cfr. Sez. U, n. 15208/2010, Mills, cit.). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi, rispetto al reato di ostacolo all’esercizio funzioni AVV_NOTAIOe autorità pubbliche di vigilanza, con riferimento al suo silenzio – pure indicato d difesa a sostegno AVV_NOTAIO‘inutilizzabilità AVV_NOTAIOe sue dichiarRAGIONE_SOCIALEni – nei confronti AVV_NOTAIO‘Autor Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
vigilanza, non NOME il ricorso neppure indicato in che termini egli – alla luce AVV_NOTAIOe sue mansioni, sopra indicate, e AVV_NOTAIO‘attività svolta potesse rientrare tra i soggetti da chiamare a risponderne.
Qui basti aggiungere che, sulla scorta di COGNOME già osservato al par. 7, dall’inutilizzabili AVV_NOTAIOa deposizione del COGNOME non COGNOMEeguirebbe comunque l’inutilizzabilità AVV_NOTAIOa registrRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa riunione del comitato di direzione del 2014.
Ciò posto, la sentenza impugnata ha analiticamente indicato i molteplici elementi probatori posti a sostegno non solo AVV_NOTAIOa piena conoscenza in capo al COGNOMEetta AVV_NOTAIOe condotte illecite in imputRAGIONE_SOCIALEne, ma anche AVV_NOTAIOa sua partecipRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE ad esse: si tratta di da provenienti non soltanto da più fonti dichiarative (quali la chiamata in correità del coimputat NOME COGNOME, già prima del giudizio di appello, le deposizioni del teste assistito NOME COGNOME nonché dei testi NOME COGNOME, NOME COGNOME – chiarendo le ragioni per cui non ha ritenuto atto a privarla di credibilità la deposizione del coimputato COGNOME -, AVV_NOTAIOa tes polizia giudiziaria NOME COGNOME; quelle degli ispettori NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché dei testi NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in particolare a proposito AVV_NOTAIOa vicenda relativa ai finanziamenti effettuati in favore AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALE lussemburghesi RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; dei medesimi ispettori NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché di NOME COGNOME e COGNOME, con riferimento alle operRAGIONE_SOCIALEni di investimento nei fondi esteri RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; nuovamente del COGNOME e del COGNOME, a proposito AVV_NOTAIO‘operRAGIONE_SOCIALEne definita equity swap; ed ancora dei testi NOME COGNOME, NOME COGNOME), in uno alle prove documentali (segnatamente, atti scritti, la registrRAGIONE_SOCIALEne del comitato di direzione del 10 novembre 2014, i tenore dei messaggi di testo e AVV_NOTAIOe conversRAGIONE_SOCIALEni telefoniche tra il COGNOMEetta ed RAGIONE_SOCIALE), oltre a stesse dichiarRAGIONE_SOCIALEni del COGNOMEetta. Di tali evidenze il Giudice di appello ha fornito una lettu coordinata in ragione AVV_NOTAIOa COGNOME vi ha attribuito una convergente portata dimostrativa COGNOME commissione da parte del ricorrente nei COGNOME a lui ascritti (esplicitando pure le ragioni per non ha COGNOMEiderato decisivi taluni passi AVV_NOTAIOa deposizione del COGNOME, oltre che RAGIONE_SOCIALE elementi di prova, quali quelli relativi alla c.d. vicenda COGNOME e la deposizione di NOME COGNOME valorizzando comunque i rimanenti dati e, in particolare, il dato documentale di cui ha evidenziato la COGNOMEonanza con le altre dichiarRAGIONE_SOCIALEni del COGNOME (che, dunque, non risultano decisive). Rispetto a tale compendio e all’analitica disamina di esso da parte AVV_NOTAIOa Corte di appello, la difesa non ha indicato in che termini siano decisive non solo le dichiarRAGIONE_SOCIALEni de COGNOME ma neppure, segnatamente in relRAGIONE_SOCIALEne alle operRAGIONE_SOCIALEni con le RAGIONE_SOCIALE lussemburghesi RAGIONE_SOCIALE, NOME e RAGIONE_SOCIALE e a quelle di investimento nei fondi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente quelle di NOME COGNOME nonché di NOME COGNOME e NOME COGNOME ed infine di NOME COGNOME di cui ha assunto l’inutilizzabilità, pure richiamante in sentenza. Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
9.3. Il terzo motivo è infondato.
La giurisprudenza ha già chiarito che, in tema di correlRAGIONE_SOCIALEne tra accusa e sentenza:
«per “fatto diverso” […] deve intendersi non solo un fatto che integri una imputRAGIONE_SOCIALEn diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti COGNOME contestRAGIONE_SOCIALEne originaria» purché si renda necessaria una
puntualizzRAGIONE_SOCIALEne COGNOME ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 – dep. 2021, COGNOME, Rv. 280938 – 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 275928);
– difatti, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformRAGIONE_SOCIALEne radicale, nei suoi elementi essenziali, AVV_NOTAIOa fattispecie concreta COGNOME COGNOME si riassume l’ipotesi astratta previs dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto AVV_NOTAIO‘imputRAGIONE_SOCIALEne da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti AVV_NOTAIOa difesa; ne COGNOMEegue che l’indagine volta a accertare la violRAGIONE_SOCIALEne del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestRAGIONE_SOCIALEne e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violRAGIONE_SOCIALEne è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi COGNOME condizione concreta di difendersi in ordine all’oggett AVV_NOTAIO‘imputRAGIONE_SOCIALEne» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 – 01);
– con la COGNOMEeguenza che «il principio di correlRAGIONE_SOCIALEne tra imputRAGIONE_SOCIALEne e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuar nucleo comune, con la COGNOMEeguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l’imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, COGNOME, Rv. 281477 – 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 – dep. 2016, Addio, Rv. 265946 – 01, COGNOME cui «la violRAGIONE_SOCIALEne del principio di correlRAGIONE_SOCIALEne tra l’accusa e l’accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispet a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti AVV_NOTAIOa difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 – dep. 2013, Domiz Rv. 254888 – 01).
Le imputRAGIONE_SOCIALEni di aggiotaggio fanno in effetti riferimento alla concessione a terzi d finanziamenti, da parte di BPV, finalizzati all’RAGIONE_SOCIALE (nel mercato secondario) o all sottoscrizione (in COGNOME AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni di aumento di capitale) di RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa stessa banca, al fine di rappresentare alle Autorità di vigilanza, ai soci e al mercato una falsa situazi patrimoniale e di adeguatezza rispetto ai requisiti prudenziali vigilanza, così determinando un’apparenza di liquidità del titolo sul mercato secondario e, al contempo, COGNOMEentendo la riduzione contabile del controvalore AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE detenute, omettendone la corretta appostRAGIONE_SOCIALEne in bilancio, oltre che diffondendo notizie false; e le medesime operRAGIONE_SOCIALEni COGNOME COGNOME richiamate anche in relRAGIONE_SOCIALEne all’ostacolo alla vigilanza (di esse si è già dato conto retro, al par. 1). Condivisibilmente la Corte di merito ha rilevato come anche rispetto alle operRAGIONE_SOCIALEni sostanziatesi nell’investimento in fondi OICVM, quali quelle oggetto AVV_NOTAIOa censura, in cui in realtà i fondi (peraltro partecipati interamente o in misura quasi totalitaria dalla RAGIONE_SOCIALE, anc tramite una propria controllata) il modulo operativo COGNOME il medesimo sotteso ai finanziamenti per l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni nel mercato secondario: difatti, la provvista impiegata per l’acquis AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni era sempre proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE e l’operRAGIONE_SOCIALEne (come ricostruita dai Giudici di merito) era funzionale a dissimulare proprio tale dato per ottenere i medesimi risultati predetti Si tratta, dunque, di operRAGIONE_SOCIALEni, volte all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni nel mercato secondari
(espressamente menzionato nell’editto accusatorio) in ordine alle quali non manca affatto un nucleo comune rispetto a COGNOME descritto in imputRAGIONE_SOCIALEne (non parendo dirimente al riguardo ex se neppure l’inclusione o meno, che la difesa ha inteso valorizzare, nel montante indicato in imputRAGIONE_SOCIALEne) con la COGNOMEeguenza che non ricorrono un’eterogeneità e un’incompatibilità tra i fatti contestati e quelli ritenuti tali da rendere impossibile per l’imputato difendersi. Tanto che l’atto di appello ha ampiamente argomentato al riguardo (cfr. spec. p. 103 s.) ed è pure del tutto generica la prospettRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa violRAGIONE_SOCIALEne del diritto di difesa, che l’impugnRAGIONE_SOCIALEn correla al solo contenuto AVV_NOTAIOa propria COGNOMEulenza di parte e non anche al compiuto dispiegarsi AVV_NOTAIOe facoltà difensive nel corso dei giudizi di primo e COGNOME grado.
9.4. Il quarto motivo – che assume la violRAGIONE_SOCIALEne del ne bis in idem sostanziale, in particolare in ragione AVV_NOTAIOa condanna del COGNOMEetta per i delitti di cui agli artt. 2637 e 2638 co civ. (essendo solo enunciata e non articolata in alcun modo la censura relativa al falso in prospetto) – è nel complesso infondato.
Si è già esposto (cfr. par. 4.1.) che «il bis in idem sostanziale [….] concerne le ipotesi di qualificRAGIONE_SOCIALEne normativa multipla di un medesimo fatto, e, mediante il criterio regolativo AVV_NOTAIO specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due volte alla stessa persona» e prescinde dal raffronto con il fatto storico (laddove, «il bis in idem processuale, invece, concerne non già il rapporto astratto tra norme penali, bensì il rapporto tra il fatto ed il giudizio, vietando l’eser di una nuova RAGIONE_SOCIALEne penale dopo la formRAGIONE_SOCIALEne del giudicato»: cfr. Sez. 5, n. 663/2021 – dep. 2022, cit.; Sez. 7, n. 32631/2020, cit.). In questa prospettiva, la Corte costituzionale, n chiarire le coordinate del divieto di un COGNOME giudizio posto dall’art. 649 cod. proc. pen. – al luce non solo AVV_NOTAIOe garanzie di cui agli artt. 24 e 111 Cost. ma anche AVV_NOTAIO‘art. 4, paragrafo 1 Prot. n. 7 CEDU, nonché dall’egli art. 50 CDFUE, come rispettivamente interpretati dalla Corti europee) – ha affermato che:
– «sul piano AVV_NOTAIOe opzioni di politica criminale AVV_NOTAIOo Stato, è ben possibile […] che un’un RAGIONE_SOCIALEne o omissione infranga, in base alla valutRAGIONE_SOCIALEne normativa AVV_NOTAIO‘ordinamento, diverse disposizioni penali, alle quali corrisponde un autonomo disvalore che il legislatore, nei limiti del discrezionalità di cui dispone, reputa opportuno riflettere COGNOME molteplicità dei corrispondent COGNOME e sanzionare attraverso le relative pene (sia pure COGNOME il criterio di favore indica dall’art. 81 cod. pen.)»; e, «qualora il giudice abbia escluso che tra le norme viga un rapporto di specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), ovvero che esse si pongano in concorso apparente, in COGNOME un reato assorbe interamente il disvalore AVV_NOTAIO‘altro, è incontestato che si debbano attribuire all’imputato tutti gli illeciti che COGNOME stati COGNOMEumati attraverso un’unica cond comnnissiva o omissiva, per COGNOME il fatto sia il medesimo sul piano storico-naturalistico» («Siamo, infatti, nell’ambito di un RAGIONE_SOCIALE del diritto penale sostanziale che evoca mutevoli scel di politica incriminatrice, RAGIONE_SOCIALE del legislatore, e in COGNOME tali soggette al controllo di q Corte solo qualora trasmodino in un assetto sanzionatorio manifestamente irragionevole, arbitrario o sproporzionato»: Corte cost. n. 200 del 2016);
– «il ne bis in idem non si oppone [neppure] alla possibilità che l’imputato sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto (ad esempio, a pene detentive, pecuniarie e interdittive), ferma la diversa garanzia rappresentata dalla proporzionalità AVV_NOTAIOa pena: garanzia, quest’ultima, fondata su basi giuridiche distinte da quelle su cui si fonda il diritto al ne bis in idem (in particolare, sugli artt. 3 e 27 Cost. a livello interno, e sull’art. 49, paragrafo 3, CDFUE a livello unionale)» (Corte cost. n. 149 del 2022).
Ne deriva che è decisivo rimarcare l’erroneità AVV_NOTAIOa prospettRAGIONE_SOCIALEne difensiva che, a dispetto del diverso ambito in cui si collocano i divieti di bis in idem sostanziale e bis in idem processuale, ha inteso muovere censure alla decisione impugnata in relRAGIONE_SOCIALEne al primo, invocando la mancata mediRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa fattispecie qui in esame alla luce del fatto concreto e non, invece, per il tramite anzitutto AVV_NOTAIOa verifica AVV_NOTAIOa astratta disciplina normativa e dun del concorso di COGNOME, da compiersi ed apprezzarsi, in ragione del principio di specialità, come affermato dalle Sezioni Unite e già ribadito retro (cfr. par. 2.2.2.). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare – come già ha fatto la sentenza appellata – che le diverse fattispecie di reato i imputRAGIONE_SOCIALEne posCOGNOME concorrere: e ciò è a dirsi non solo, nei termini chiariti retro, a proposito del concorso tra ipotesi di cui all’art. 2637 cod. civ. nonché al concorso tra più ipotesi di all’art. 2638 cod. civ., ma anche – ciò che rileva in relRAGIONE_SOCIALEne alla censura in esame – tra distinte ipotesi delittuose in contestRAGIONE_SOCIALEne e previste da dette norme, strutturalmente distint (come si trae da COGNOME già esposto allorché ne è stato esaminato il contenuto precettivo).
9.5. Il quinto motivo è infondato.
Si è già, infatti, osservato al par. 2.2.4. come nel caso di specie erroneamente sia stato richiamato, con riguardo al reato di ostacolo alla vigilanza (in particolare, alle imputRAGIONE_SOCIALEni sub B.1. e M.1.) il principio nemo tenetur se detegere. Si è, infatti, ricordato che, rispetto ad un obbligo di dichiarare il vero previsto dalla legge, il profilo di falsità che connota la cond contestata costituisce un quid pluris rispetto al dovere di collaborRAGIONE_SOCIALEne con l’autorità; dunque, rispetto a dichiarRAGIONE_SOCIALEni false deve escludersi la rilevanza del principio nemo tenetur se detegere, (cfr. Sez. 5, n. 3555 del 07/09/2021, dep. 2022, cit.).
A COGNOME già osservato, è utile aggiungere che le specifiche condotte in contestRAGIONE_SOCIALEne non posCOGNOME farsi rientrare nel perimetro del diritto al silenzio tratteggiato dalla giurispruden europea e AVV_NOTAIOa Corte costituzionale. Più in dettaglio, vero è che la Corte di Giustizia AVV_NOTAIO‘Union Europea – investita di una questione pregiudiziale dalla Corte costituzionale ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 2 TFUE (Corte cost., ord. n. 117 del 06/03/2019) – vagliando il disposto AVV_NOTAIO‘art. 14, paragrafo 3 AVV_NOTAIOa direttiva 2003/6/CE e l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Dirett 2003/6/CE, alla stregua degli artt. 47 e 48 AVV_NOTAIOa Carta DFUE e dall’art. 6 AVV_NOTAIOa Carta EDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo – ha evidenziato che «la protezione del diritto al silenz mira a garantire che, in una causa penale, l’accusa fondi la propria argomentRAGIONE_SOCIALEne senza ricorrere ad elementi di prova ottenuti mediante costrizione o pressioni, in spregio alla volontà AVV_NOTAIO‘imputato»; «tale diritto risulta violato, segnatamente, in una situRAGIONE_SOCIALEne in cui un sospett minacciato di sanzioni per il caso di mancata deposizione, o depone o COGNOME punito per essersi
rifiutato di COGNOME (Corte Giust. UE – Grande Sezione, 02/02/2021, DB – RAGIONE_SOCIALE, C-481/19). E tuttavia ha rilevato pure che «il diritto al silenzio non può giustificare qualsiasi ome collaborRAGIONE_SOCIALEne con le autorità competenti, qual è il caso di un rifiuto di presentarsi a un’audizione prevista da tali autorità o di manovre dilatorie miranti a rinviare lo svolgiment AVV_NOTAIO‘audizione stessa»; e, pur NOME argomentato in relRAGIONE_SOCIALEne ai casi in cui nei confronti del soggetto in discorso venga svolta «un’indagine […] dall’autorità competente», ossia di «procedure di accertamento di illeciti amministrativi, […] suscettibili di sfociare nell’infliz sanzioni amministrative presentanti carattere penale» (ivi; cfr. pure Corte cost. n. 84/2021, cit) ha comunque ribadito che «il diritto al silenzio non giustifica comportamenti ostruzionistici che cagionino indebiti ritardi allo svolgimento AVV_NOTAIO‘attività di vigilanza» (COGNOME specie, AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE) né «potrebbe legittimare l’omessa COGNOMEegna di dati, documenti, registrRAGIONE_SOCIALEni preesistenti alla richiesta» AVV_NOTAIO‘autorità di vigilanza, ovvero proprio le condotte COGNOME specie conteCOGNOME.
In maniera convincente, allora, anche la dottrina – argomentando proprio alla luce degli arresti in discorso – ha collocato fuori dall’ambito del diritto al silenzio (ricostruito come gara AVV_NOTAIOa dignità AVV_NOTAIO‘accusato, che non può essere sottoposto a costrizione per cooperare con le autorità nell’accertamento dei fatti) le sanzioni per le condotte di occultamento AVV_NOTAIOa realtà e a fortiori di quelle che, al fine di impedire la scoperta AVV_NOTAIO‘illecito o il COGNOMEeguimento dei vantag AVV_NOTAIOo stesso, si traducano, a loro volta, in COGNOME (richiamando sia le ipotesi commissive sia quell omissive di cui all’art. 2638 cod. civ.).
9.6. Le allegRAGIONE_SOCIALEni contenute nei motivi sesto, settimo e nono motivo AVV_NOTAIO‘impugnRAGIONE_SOCIALEne del COGNOMEetta, che posCOGNOME essere trattati congiuntamente, COGNOME nel complesso infondate.
9.6.1. Occorre, anzitutto, muovere dalla COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEne che, attesa la presunzione di completezza AVV_NOTAIO‘istruttoria espletata in primo grado, la rinnovRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘istruttoria nel giudi di appello – salvo il caso in cui sia imposta dalla legge (cfr. spec. art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.) che qui non ricorre e, in effetti, non è neppure invocato dalla difesa – «è un istit di carattere eccezionale al COGNOME può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nell sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 2016, COGNOME, Rv. 266820-01; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, COGNOME, Rv. 283522 – 02); «né questi limiti alla rinnovRAGIONE_SOCIALEne istruttoria vengono meno solo perché la richiesta ha ad oggetto l’esame AVV_NOTAIO‘imputato» (Sez. 3, n. 34626/2022, cit.), tanto che la giurisprudenza di legittimi ha già ritenuto «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale AVV_NOTAIO‘art. 603 cod. proc. pen, per violRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘art. 24 Cost., COGNOME parte in cui non prevede che l’imputat abbia sempre diritto a rendere l’esame qualora ne faccia richiesta, [proprio] poiché nel giudizio d’appello vige il principio per il COGNOME la rinnovRAGIONE_SOCIALEne dibattimentale COGNOME disposta su richies di parte solo quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, o d’ufficio qua sia assolutamente necessaria» (Sez. 3, n. 10165 del 03/10/2017 – dep. 2018, C., Rv. 272493 – 01). Inoltre, il sindacato di legittimità «sull’esercizio AVV_NOTAIOa discrezionalità del giudice di di non procedere alla rinnovRAGIONE_SOCIALEne istruttoria», ossia «sulla correttezza AVV_NOTAIOa motivRAGIONE_SOCIALEne di un provvedimento pronunciato dal giudice d’appello sulla richiesta di rinnovRAGIONE_SOCIALEne del
dibattimento», «ha un perimetro strettamente delimitato» e «non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza AVV_NOTAIO‘atto o AVV_NOTAIOa testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell’ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (Sez. 3, n. 34626/2022, cit.; cfr. pure, tra le altre, Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01); e il ricorso per cassRAGIONE_SOCIALEne deve chiarire puntualmente «le ragioni per cui l’esame AVV_NOTAIO‘imputato COGNOME stato necessario ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 603 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 34626/2022, cit., che ha ritenuto insufficie l’allegRAGIONE_SOCIALEne difensiva che «non chiarisce COGNOME ulteriore contributo tale esame COGNOME dato all’istruttoria al di là AVV_NOTAIOe dichiarRAGIONE_SOCIALEni spontanee già rese nel senso AVV_NOTAIO‘estraneità AVV_NOTAIO‘imp ai fatti» ovvero l’allegRAGIONE_SOCIALEne che «l’imputato COGNOME potuto fornire una spiegRAGIONE_SOCIALEne alternativa», in quel caso alle intercettRAGIONE_SOCIALEni telefoniche, rispetto invece a una congrua lettu di esse da parte AVV_NOTAIOa pronuncia di merito impugnata atta a dimostrare che esse costituivano un quadro probatorio ampio, sicuro, e convergente, a sostegno AVV_NOTAIOa ritenuta responsabilità penale).
Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che non può rilevare ex se, come vizio AVV_NOTAIOa sentenza di appello, la denunciata contraddittorietà di essa e le ordinanze rese in materia di ammissione AVV_NOTAIOa prova da parte AVV_NOTAIOa Corte territoriale, per la dirimente COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEne che tale vizio di motivRAGIONE_SOCIALEne deve essere interno al provvedimento impugnato.
9.6.2. Ciò posto, la Corte di merito ha dato conto dei molteplici elementi probatori, non solo dichiarativi, su cui ha fondato la responsabilità del COGNOMEetta e, in particolare, la sua pi conoscenza AVV_NOTAIOa prassi finanziamenti correlati e la sua partecipRAGIONE_SOCIALEne (in più di una COGNOME anche tramite operRAGIONE_SOCIALEni condotte in prima persona) a tale tipologia di condotte. In particolare il Giudice di appello ha indicato:
– gli appunti manoscritti redatti da NOME COGNOME (già ispettore di RAGIONE_SOCIALE dRAGIONE_SOCIALE, che dal 2008 NOME assunto in RAGIONE_SOCIALE il ruolo di responsabile AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE Segreteria e Affari Generali, poi RAGIONE_SOCIALE Segreteria Generale, privo di competenze operative e decisionali) al fine AVV_NOTAIOa verbalizzRAGIONE_SOCIALEne, di cui era incaricato, AVV_NOTAIOa riunione del comitato di direzione del giorn novembre 2011, cui ha partecipato COGNOMEetta, valorizzando l’evidenza «di per sé» al riguardo del «dato letterale»; in particolare, da essa ha tratto che, a fronte AVV_NOTAIOa prospettata necessità reperire capitale aggiuntivo in prossimità AVV_NOTAIO‘imminente fine AVV_NOTAIO‘anno, era stata indica (segnatamente, da NOME COGNOME e NOME COGNOME), come unica modalità per raggiungere l’obiettivo, il compimento AVV_NOTAIOe c.d. operRAGIONE_SOCIALEni baciate; ed il contestuale scambio di messaggi telefonici tra COGNOMEetta e NOME COGNOME, contenenti commenti ironici su tali operRAGIONE_SOCIALEni, oltr all’assenza di qualsivoglia manifestRAGIONE_SOCIALEne di stupore del primo, piuttosto coinvolto in seguito i prima persona in operRAGIONE_SOCIALEni di tale tipo; nonché, a suffragio di tali elementi, la deposizione del stesso COGNOME, di cui ha ribadito l’attendibilità e del teste assistito COGNOMECOGNOME sottolineando c l’obiettivo venne in effetti raggiunto (e superato);
il contenuto AVV_NOTAIOa riunione del comitato di direzione del 10 novembre 2014 (come esposto, oggetto di registrRAGIONE_SOCIALEne e trascrizione), nel corso AVV_NOTAIOa COGNOME, innanzi ai vice dirett generali (incluso il COGNOMEetta che pure non ha espresso stupore, né contrarietà), il diretto generale NOME COGNOME ha affrontato a chiare lettere ( invitando a mantenere il «silenzio più
assoluto verso l’esterno») i temi AVV_NOTAIO‘illiquidità AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO‘avvenuto ricorso ovviarvi ai finanziamenti correlati (e alla necessità di individuare i soggetti per compierle in rea diverse dal territori RAGIONE_SOCIALE), dei possibili strumenti ulteriori da affiancare ai finanzia correlati (oltre che AVV_NOTAIO‘urgente necessità di trovare una diversa collocRAGIONE_SOCIALEne all’elevato montante RAGIONE_SOCIALEnario ancora inRAGIONE_SOCIALEmente detenuto); la Corte distrettuale ha indicato in maniera congrua le espressioni, proferite proprio dal COGNOMEetta, dalle quali ha tratto l’ammissione di aver già passato preso parte a tale prassi (segnatamente, l’impiego AVV_NOTAIOe side letter) e un atteggiamento collaborativo (prospettando le soluzioni ritenute più utili) verso il direttore generale, corrobor da un appunto vergato dal COGNOME sulla propria agenda (proprio COGNOME spRAGIONE_SOCIALE corrispondente alla data AVV_NOTAIOa riunione);
la partecipRAGIONE_SOCIALEne in prima persona del COGNOMEetta, per l’appunto, ad operRAGIONE_SOCIALEni di tale tipo ossia la c.d. vicenda RAGIONE_SOCIALE, ricostruita pure alla luce AVV_NOTAIOe deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME, evidenziandone la convergenza con COGNOME ci si era proposti COGNOME riunione del comitato di direzione del 10 novembre 2014, e la cd. vicenda COGNOME, ricostruita apprezzando, in maniera immune da censure, la testimonianza di NOME COGNOME (anche a seguito del riesame del teste) e chiarendo le ragioni per cui, a dispetto AVV_NOTAIOa prospettRAGIONE_SOCIALEne difensiva, essa foss dimostrativa AVV_NOTAIOa responsabilità del COGNOMEetta; con riguardo alle operRAGIONE_SOCIALEni di finanziamento correlate all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa banca, la sentenza impugnata ha dato conto pure AVV_NOTAIOa chiamata in correità di NOME COGNOME (quando è stato escusso nel giudizio di appello), osservando come comunque già in primo grado quest’ultimo avesse attribuito al COGNOMEetta la piena conoscenza di tale pratica;
il contenuto dei messaggi di testo che NOME COGNOME ed NOME COGNOME si COGNOME scambiati il 3 maggio 2015 (alla vigilia AVV_NOTAIO‘incontro del COGNOME con NOME COGNOME), COGNOMEiderati dimostrativi AVV_NOTAIOa piena COGNOMEapevolezza e AVV_NOTAIOa partecipRAGIONE_SOCIALEne anche del COGNOMEetta alle operRAGIONE_SOCIALEni “finanziamenti-correlate”, nonché il tenore del dialogo telefonico tra COGNOME e NOME COGNOME (del 10 settembre 2015), a sua volta COGNOMEiderato dimostrativo del costante e pieno coinvolgimento del primo in tale modulo operativo AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, in entrambi i casi per il tramite di una lettura congrua e logica, qui non sindacabile;
infine, la deposizione testimoniale AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, responsabile AVV_NOTAIO‘ufficio legale AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, in ordine alla risposta del COGNOMEetta allorché, dopo la scoperta da parte di una RAGIONE_SOCIALE di revisione, di un numero circoscritto di operRAGIONE_SOCIALEni correlate ai finanziamenti, ella avev rappresentato al COGNOME (che le NOME chiesto di redigere un parere che ne affermasse la liceità) l’opportunità di dare corso a un audit, apprezzandone il contenuto in modo congruo e dando conto, parimenti immune da censure, AVV_NOTAIOa ragione per cui ha COGNOMEiderato credibile la teste e non invece COGNOME rappresentato sul punto dal coimputato COGNOME.
Pur ritenendo già esaustivi gli elementi appena compendiati – in seno ai quali, si osserva sin d’ora, ma lo si chiarirà infra, la deposizione del COGNOME COGNOME giudizio di appello non ha concreto rilievo – la Corte distrettuale ha indicato ulteriori dati (in parte aderendo alla prospettaz difensiva) di cui ha escluso (a differenza del Tribunale) la rilevanza (in particolare, il passo de
deposizione di COGNOME relativa al gruppo RAGIONE_SOCIALE; nonché i dati relativi ai rapporti co l’imprenditore COGNOME, estraneo a operRAGIONE_SOCIALEni di finanziamento correlato, pur richiamando al riguardo le emergenze documentali e le dichiarRAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOo stesso teste COGNOME, di cui si è evidenziata l’attendibilità non oggetto di doglianze difensive e il riscontro documentale che invece è stato richiamato a smentita AVV_NOTAIOe dichiarRAGIONE_SOCIALEni del COGNOME, perché ritenute dimostrative AVV_NOTAIO‘impegno in prima persona del COGNOMEetta COGNOME redRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe side letter e nell’assicurare la remunerRAGIONE_SOCIALEne con denaro AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEni di esse).
Ancora, la Corte distrettuale ha rimarcato l’offensività del fatto del COGNOMEetta, in relazi all’aggiotaggio, sia perché nei termini predetti gli ha attribuito il concorso in ogni segmen AVV_NOTAIO‘attività dei vertici AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE COGNOME operRAGIONE_SOCIALEni di finanziamento correlato (comunqu chiarendo gli elementi che ha COGNOMEiderato dimostrativi del fatto che anche le sole operRAGIONE_SOCIALEni rientranti RAGIONE_SOCIALEmente COGNOME competenze AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da lui RAGIONE_SOCIALE, esaminate analiticamente, COGNOME di importo elevato e quindi offensive – in conformità alla natura di pericolo concreto di tale reato – profilo su cui non si immora ritenendosi, come si chiarirà, adeguatamente motivato il concorso del COGNOMEetta per il COGNOME gli è stata attribuita la responsabilità). B osservare che è logica e aderente al dato probatorio (ivi comprese le distinte fonti dichiarativ indicate in sentenza, e anzitutto la deposizione del COGNOME e le sue dichiarRAGIONE_SOCIALEni oggetto d intercettRAGIONE_SOCIALEne e i suoi messaggi di testo), di cui in maniera immune da censure si è rimarcata la concordanza, la lettura, offerta dalla sentenza impugnata, AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni che hanno coinvolto le RAGIONE_SOCIALE lussemburghesi, quella relativa ai fondi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quella denominata equity swap rispetto alle quali si è disattesa in maniera argomentata (e fondata compiutamente sul compendio in atti) la diversa prospettRAGIONE_SOCIALEne difensiva. Proprio in relRAGIONE_SOCIALEne all’equity swap (che ha COGNOMEo ad oggetto il trasferimento ai fondi esteri di RAGIONE_SOCIALEni di Veneto RAGIONE_SOCIALE in cambio di RAGIONE_SOCIALEni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE)- in COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEne in particolare AVV_NOTAIOe censure contenute nel settimo motivo di ricorso – si osserva sin d’ora che la sentenza impugnata ha posto a fondamento AVV_NOTAIOa ricostruzione di essa le dichiarRAGIONE_SOCIALEni testimoniali degli ispettori NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché le relative lettere dei clienti, rilevando la correttezza AVV_NOTAIO‘allegRAGIONE_SOCIALEne difens COGNOME cui NOME COGNOME (che COGNOME operato per la RAGIONE_SOCIALE in prima persona) era ancora in servizio, e tuttavia chiarendo come: il teste COGNOME (che operò per il broker RAGIONE_SOCIALE) non COGNOME attendibile in ragione AVV_NOTAIOe sue contraddizioni relative proprio ai soggetti con cui si relRAGIONE_SOCIALEnato (in particolare con il NOME); sia stato lo stesso COGNOME ad ammettere – e sott tale profilo il ricorso denuncia un travisamento AVV_NOTAIOa deposizione AVV_NOTAIO‘imputato, che non si ravvis (poiché la pronuncia impugnata non gli ha mai attribuito dichiarRAGIONE_SOCIALEni diverse da quelle che risulta aver reso, ossia l’espressa menzione del COGNOME ma ha dato una lettura congrua del significato di esse – cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01: «In tema di motivi di ricorso per cassRAGIONE_SOCIALEne, il vizio di “contraddittorietà processuale”, “travisamento AVV_NOTAIOa prova”, vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verif AVV_NOTAIO‘esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
117 COGNOME
cr
“fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atte persistente divieto di rilettura e di re-interpretRAGIONE_SOCIALEne nel merito AVV_NOTAIO‘elemento di prova») aver dato in prima persona i contatti del broker all’RAGIONE_SOCIALE soci RAGIONE_SOCIALE per allestire l’operRAGIONE_SOCIALEne; il coimputato NOME COGNOME abbia in effetti chiamato in correità COGNOMEetta; infine, le dichiarRAGIONE_SOCIALEni di NOME COGNOME (che, per vero, non posCOGNOME COGNOMEiderarsi decisive).
Parimenti articolata e fondata sulla rilevata convergenza di elementi dichiarativi (le testimonianze degli ispettori COGNOME, COGNOME, COGNOME, nonché di NOME COGNOME) e documentali è l’affermRAGIONE_SOCIALEne di responsabilità di NOME COGNOME per i COGNOME di ostacolo all vigilanza. Fermo sempre COGNOME già esposto in relRAGIONE_SOCIALEne a tale incriminRAGIONE_SOCIALEne, deve osservarsi che anche al riguardo l’iter argomentativo AVV_NOTAIOa sentenza impugnata offre una lettura congrua e logica, in particolare evidenziando – proprio alla luce dei detti dati probatori – come COGNOMEet abbia agito anche in prima persona per occultare alle Autorità di vigilanza lo stato del capitale RAGIONE_SOCIALEnario, mettendo a disposizione le RAGIONE_SOCIALE competenze (in particolare, per predisporre le operRAGIONE_SOCIALEni dissimulatorie più insidiose, da lui stesso definite «formalmente corrette», e l nota volta parimenti a ostacolare che esse emergessero.
In relRAGIONE_SOCIALEne a COGNOME prospettato con il ricorso, non occorre dilungarsi per osservare che la Corte di merito, pur pervenendo alla declaratoria di prescrizione, ha attribuito anche a COGNOME i fatti di falso in prospetto in contestRAGIONE_SOCIALEne, richiamando – oltre al compendi probatorio già evidenziati, sia elementi di natura documentale, sia le dichiarRAGIONE_SOCIALEni di NOME COGNOME, dipendente di RAGIONE_SOCIALE e subalterno del COGNOMEetta nel periodo in discorso.
9.6.3. Prima di osservare che nel più ampio contesto sopra indicato la deposizione a carico resa dal COGNOME nel giudizio di appello in effetti non può COGNOMEiderarsi decisiva in relRAGIONE_SOCIALEne a posizione di NOME COGNOME, deve osservarsi che – come già anticipato -la responsabilità di quest’ultimo (nei termini già chiariti) per i fatti a lui ascritti (e ferma la declaratoria di pres di cui si è già detto) è stata resa sia in primo sia in COGNOME grado, non COGNOMEtando alcuna statuizione di proscioglimento impugnata dal Pubblico ministero che imponesse la rinnovRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘istruzione dibattimentale, ivi compreso il suo esame; né la rinnovRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘esame del medesimo COGNOMEetta poteva COGNOMEeguire ex se, al punto da far ritenere viziata la decisione impugnata (resa senza COGNOMEentirlo e pur essendosi COGNOMEentito, conformemente al rito – cfr. art. 494 cod. proc. pen. – che egli rendesse dichiarRAGIONE_SOCIALEni spontanee), dall’impossibilità di escutere lo COGNOME, poiché iscritto nel registro degli indagati, e dalla dedotta inattendibilità del parametri che non giustificano in COGNOME tali il nuovo esame AVV_NOTAIO‘imputato in grado di appello, per la dirimente COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEne che (non ricorrendo – si ribadisce – una riforma AVV_NOTAIOa sentenza di primo grado) l’esame di costoro non doveva necessariamente compiersi e già in primo grado il COGNOME ha potuto difendersi (NOME reso l’esame), senza che rilevi neppure che il COGNOME sia stato esamianto, innanzi al Tribunale, dopo il COGNOME (che non ha neppure dedotto di aver chiesto di rendere nuove dichiarRAGIONE_SOCIALEni successivamente all’escussione del coimputato), non potendosi in alcun modo trarre dalla disciplina processuale che il giudice di appello debba determinarsi COGNOME parametri diversi da quelli sopra indicati allorché l’appellante che ha reso
118 COGNOME
esame in primo grado successivamente ai coimputati chieda di essere di nuovo esaminato per replicare a questi ultimi. È poi evidente che non può ravvisarsi un vizio di motivRAGIONE_SOCIALEne in ordine alla mancata ammissione AVV_NOTAIO‘esame del COGNOMEetta solo perché è stato ammesso il COGNOME a rendere esame in appello, non potendo fondarsi l’illogicità AVV_NOTAIOa motivRAGIONE_SOCIALEne sull’asserita disparità tra i due imputati: difatti, il vizio AVV_NOTAIOa motivRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa sentenza impugnata in parte qua va riferita al piano argomentativo speso a proposito AVV_NOTAIOa posizione del singolo imputato, piano che – lo si ribadirà appena oltre – non può dirsi meritevole di censure di legittimità ( Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. 2013, Abate, Rv. 254193: «a norma AVV_NOTAIO‘art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. i vizi di legittimità del provvedimento COGNOME sempre interni esso, con la COGNOMEeguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivRAGIONE_SOCIALEne o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen., la di di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso più o meno analogo»).
Ancora, sempre tenuto conto dei principi già esposti, l’allegRAGIONE_SOCIALEne difensiva a sostegno del nuovo esame del COGNOMEetta difetta AVV_NOTAIOa necessaria specificità non NOME la difesa neppure confutato compiutamente che la prima richiesta di rinnovRAGIONE_SOCIALEne COGNOME generica (come ritenuto dal Giudice di appello – cfr. ordinanza del 18 maggio 2022 – e come in effetti si trae dagli at cfr. atto di appello e verbale del 16 maggio 2022); e, COGNOME alla successiva richiesta di esame, NOME asserito – in maniera generica – che essa era volta a replicare a COGNOME rassegnato dal COGNOME innanzi al Giudice di appello, quantunque quest’ultima abbia osservato che già in primo grado il COGNOME avesse reso dichiarRAGIONE_SOCIALEni a carico del COGNOME del medesimo tenore di quelle ribadite in COGNOME grado, assunto questo parimenti non oggetto di adeguata censura da parte del ricorso a fortiori se si COGNOMEidera che, si è già rilevato, le propalRAGIONE_SOCIALEni del COGNOME in effet non COGNOME risultate decisive, nell’iter argomentativo AVV_NOTAIOa Corte territoriale, sopra ampiamente riportato, per la ricostruzione dei fatti attribuiti ad NOME COGNOME.
9.6.4. In relRAGIONE_SOCIALEne poi a COGNOME denunciato con il settimo motivo, ferma restando la non centralità AVV_NOTAIOa deposizione del COGNOME nell’impianto argomentativo a sostegno AVV_NOTAIO‘affermRAGIONE_SOCIALEne di responsabilità di NOME COGNOME, non è fondata la prospettRAGIONE_SOCIALEne difensiva che ne ha denunciato il difetto di riscontri ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo chiarito i principi cui deve uniformarsi l’apprezzamento AVV_NOTAIOe dichiarRAGIONE_SOCIALEni provenienti dal coimputato del medesimo reato, dalla persona imputata in un procedimento connesso a norma AVV_NOTAIO‘art. 12 cod. proc. pen. o persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’art. 371, comma 2, lett. b), nonché dal soggetto che ricopre la veste di testimone assistito, dichiarRAGIONE_SOCIALEni che, mente AVV_NOTAIOa legge processuale, devono essere «valutate unitamente agli RAGIONE_SOCIALE elementi di prova che ne confermano l’attendibilità» (art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.; cfr. pure art. 197 bis, ultimo comma, stesso codice). L’elaborRAGIONE_SOCIALEne giurisprudenziale ha tratto dal disposto codicistico i criteri ed il metodo cui deve uniformarsi il giudice deve seguire, allorché è chiama ad esaminare dichiarRAGIONE_SOCIALEni provenienti dai soggetti cui si applica l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Segnatamente, la dichiarRAGIONE_SOCIALEne accusatoria deve essere verificata sotto il profilo
AVV_NOTAIO‘attendibilità intrinseca sub specie AVV_NOTAIOa credibilità del dichiarante, cui deve fare seguito il controllo AVV_NOTAIOa intrinseca COGNOMEistenza AVV_NOTAIOa propalRAGIONE_SOCIALEne, alla luce di canoni AVV_NOTAIOa spontaneità, costanza, coerenza e precisione, AVV_NOTAIOa logica interna del racconto, AVV_NOTAIOa mancanza di interesse diretto all’accusa, AVV_NOTAIO‘assenza di contrasto con altre acquisizioni e di contraddizioni eclatant difficilmente superabili; e deve essere corroborata, infine, mediante i riscontri esterni d individuarsi in elementi di prova autonomi e diversi dalla chiamata in sé, riferibili all’imputato alla contestRAGIONE_SOCIALEne elevata nei suoi confronti (cfr. Sez. U., n. 45276 del 30/10/2003, COGNOME, Rv. 226090-01; cfr. pure S.U., n. 20804 del 29/11/2012, COGNOME, Rv. 255143; Sez. 5, n. 36225 del 16/07/2015, COGNOME, n.m.), fermo restando che «tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in COGNOME la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, c.p.p., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. 5, n. 36225/2015, cit.).
Anzitutto, dunque, la chiamata in reità o correità richiede un cauto e prudente apprezzamento AVV_NOTAIOa personalità di chi la esprime, del suo grado di conoscenza AVV_NOTAIOa materia riferita, AVV_NOTAIOe modalità di esternRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe dichiarRAGIONE_SOCIALEni (dettagliate, approfondite, c riferimenti precisi a luoghi e persone). Inoltre, occorrerà COGNOMEiderare la costanza del narrato verificando se le dichiarRAGIONE_SOCIALEni siano COGNOME reiterate senza contraddizione; bisognerà poi apprezzarne la logica interna e la ricchezza di contenuti descrittivi, prestando attenzione anche al fatto che il racconto sia o meno articolato e dettagliato o comunque passibile di controllo, NOME ad oggetto fatti obiettivamente verificabili. Le dichiarRAGIONE_SOCIALEni, infine, dovranno essere verosimili, cioè non dovranno essere immediatamente percepibili come false.
Dopo aver vagliato l’attendibilità soggettiva del dichiarante il giudice – si è anticipat nei casi di chiamata in reità o correità, deve verificare l’esistenza di elementi esterni di riscon che ne confermino la c.d. “attendibilità estrinseca”: in RAGIONE_SOCIALE termini, la ricostruzione probat AVV_NOTAIOo specifico evento delittuoso oggetto del giudizio richiede altresì autonomi elementi esteriori dotati di specifica idoneità confermativa AVV_NOTAIOe dichiarRAGIONE_SOCIALEni che riguardano i singoli imputat chiamati. Il che – è bene sottolinearlo – non equivale ad affermare che a carico di ciascun soggetto investito dalle propalRAGIONE_SOCIALEni accusatorie debbano necessariamente raccogliersi elementi atti a costituire una prova autonoma ed autosufficiente AVV_NOTAIOa colpevolezza, a prescindere dalla chiamata di correo: l’art. 192 cod. proc. pen., infatti, richiede che quest’ultima sia affiancata elementi esterni idonei a confermarne l’attendibilità, cioè da fatti storici che, se anche da soli non raggiungono il valore di prova autonoma di responsabilità del chiamato in correità (RAGIONE_SOCIALEmenti COGNOMEro essi stessi sufficienti a provarne la colpevolezza), complessivamente COGNOMEiderati e valutati, risultino compatibili con la chiamata in correità e di questa rafforzativi (Sez. 6, n. del 07/12/1995 – dep. 1996, Agresta, Rv. 203375 – 01), e ne costituiscano il necessario completamento. Inoltre, «non è necessario che l’elemento di riscontro sia rappresentato da una prova RAGIONE_SOCIALE o storica, ben potendo accadere, sempre con le cautele del caso, che la conferma sia ottenuta per il mezzo AVV_NOTAIOa prova logica» (Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151
– 01; cfr. pure Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260607; cfr. pure Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744 – 01: «in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrRAGIONE_SOCIALEne, posCOGNOME essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità AVV_NOTAIOo stesso all’imputato, men non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente” perché, in caso contrario, la chiamata non COGNOME alcun rilievo, in COGNOME la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità»). La funzione processuale degli “RAGIONE_SOCIALE elementi di prova” è invece semplicemente quella di confermare l’attendibilità AVV_NOTAIOe dichiarRAGIONE_SOCIALEni accusatorie, il che significa che tali elementi COGNOME in posizione subordinata e accessoria rispetto alla chiamata in correità, NOME essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata. Altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi AVV_NOTAIOa responsabilit AVV_NOTAIO‘imputato, non entra in gioco la regola AVV_NOTAIO‘art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutRAGIONE_SOCIALEne di esse da parte del giudice (Sez. 2 n. 8125 del 30/01/2013, COGNOME, Rv. 255244 – 01; Sez. 6, n. 3846 del 20/11/2000 – dep. 2001, COGNOME, Rv. 218416 – 01; Sez. 1, n. 13885 del 22/09/1999, COGNOME, Rv. 215802-01).
Occorre poi che il riscontro positivo AVV_NOTAIOa dichiarRAGIONE_SOCIALEne riguardi il singolo chiamato, ossi sia ad esso riferibile, non potendo detto riscontro automaticamente traslarsi su altre circostanze o RAGIONE_SOCIALE soggetti, pena la vanificRAGIONE_SOCIALEne del precetto normativo posto a tutela del singolo. I riscon esterni alla chiamata di correità richiesti dall’art. 192 cod. proc. pen. devono, cioè, esse individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto RAGIONE_SOCIALEmente la persona AVV_NOTAIO‘incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relRAGIONE_SOCIALEne allo specifico fatto a questi attribuito; riscontro, in altre parole, deve riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità d stesso all’imputato (Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006 – dep. 2007, Alabiso, Rv. 235800-01), poiché inerisce a «ulteriori specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, non essendo lecito l’estendersi congetturale AVV_NOTAIOa valutRAGIONE_SOCIALEne nei confronti del chiamato sulla base di non COGNOMEentite inferenze totalizzanti» (Sez. U., n. 45276/2003, cit.). In RAGIONE_SOCIALE termini, «ai fini AVV_NOTAIO‘affermazi responsabilità AVV_NOTAIO‘imputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizza quando non COGNOMEiste semplicemente nell’oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo AVV_NOTAIO‘attribuzione a quest’ultimo del reato contestato» (Sez. 6, n 45733/2018, cit.). Difatti, «l’oggetto diretto, minimo ed indispensabile AVV_NOTAIO‘accertamento demandato al giudice è costituito proprio dagli elementi che fondano la colpevolezza AVV_NOTAIO‘imputato per il reato ascrittogli, COGNOME il criterio AVV_NOTAIO‘esclusione di ogni ragionevole dub (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.). Ne discende che, in materia di apprezzamento AVV_NOTAIOa chiamata di correo, occorre che gli elementi di conferma AVV_NOTAIO‘ipotesi di accusa attengano non
solo allo specifico fatto criminoso in contestRAGIONE_SOCIALEne, in termini di sussistenza e di corrispondenza alla fattispecie incriminatrice. Ma è necessario, ancora, che gli elementi in discorso confermino in modo specifico la partecipRAGIONE_SOCIALEne al fatto AVV_NOTAIOa persona accusata, nei termini che fondano la relativa contestRAGIONE_SOCIALEne. Ciò non implica, come in sostanza già si è detto, che l’elemento confermativo non possa COGNOMEistere COGNOME prova logica desumibile dall’accertamento di una circostanza diversa. Occorre però che si tratti di una prova logica effettivamente pertinente al fatto, che lo confermi in modo puntuale, e non valga semplicemente ad incrementare, in termini generali ed astratti, la credibilità AVV_NOTAIO‘accusa» (ivi).
Nel caso in esame la Corte distrettuale ha analiticamente argomentato sulla credibilità e sull’attendibilità del COGNOME, in conformità ai princìpi appena richiamati ed indicando gli eleme sulla scorta dei quali si è espressa (oltre al ruolo da lui ricoperto in seno alla RAGIONE_SOCIALE, la spontanei e la coerenza del narrato); e la prospettRAGIONE_SOCIALEne difensiva in realtà finisce col prospettare u alternativo apprezzamento sul punto, anche alla luce di una diversa valutRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa credibilità AVV_NOTAIOe dichiarRAGIONE_SOCIALEni del teste COGNOME (pure oggetto di argomentRAGIONE_SOCIALEne non manifestamente illogica AVV_NOTAIOa Corte territoriale): il che, per costante giurisprudenza, non è COGNOMEentito in sede legittimità. Quanto poi ai riscontri ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non solo si ribadisce che COGNOME specie risulta un coacervo di elementi (rispetto alle dichiarRAGIONE_SOCIALEni del COGNOME) indic dai Giudici di merito, in maniera congrua, come prova autonoma, e che dunque costituiscono ben più di un riscontro individualizzante, ma anche che – in relRAGIONE_SOCIALEne al più diretto oggetto AVV_NOTAIOe censure sollevate con il settimo motivo (ossia la vicenda del c.d. equity swap) il diretto coinvolgimento del COGNOME nell’operRAGIONE_SOCIALEne svolta tramite il broker RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dal COGNOME, nel testo AVV_NOTAIOa sentenza impugnata trova elemento di corro boration COGNOME stesse parziali ammissioni del COGNOME (che ha dichiarato di aver messo in contatto il broker con all’RAGIONE_SOCIALE soci AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE nei termini già esposti retro).
Infine, COGNOME al nono motivo, alla luce di COGNOME sopra chiarito, basti osservare che neppure la deposizione del COGNOME (rispetto alla cui attendibilità si è dedotto il deficit motivRAGIONE_SOCIALEnale) costituisce un elemento in assenza del COGNOME la motivRAGIONE_SOCIALEne COGNOME inficiata, poiché gli elementi da essa tratti COGNOME stati esposti a conferma di dati ricavati aliunde dalla Corte di appello, anzitutto dalle prove documentali e da testimonianze non oggetto di fondata censura di legittimità (cfr. retro).
9.6.5. La complessiva infondatezza del ricorso del COGNOMEetta determina il rilievo AVV_NOTAIO‘intervenuta maturRAGIONE_SOCIALEne dei termini di prescrizione per alcuni COGNOME a lui ascritti, come megli si evidenzierà al par. 12, ed il rigetto nel resto del ricorso.
10. La posizione di NOME COGNOME.
Con l’unico motivo di ricorso la Difesa di NOME COGNOME ha dedotto il vizio di mancanza di motivRAGIONE_SOCIALEne, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relRAGIONE_SOCIALEne alla determinRAGIONE_SOCIALEne, COGNOME al delitto di ostacolo alla vigilanza contestato al capo H1, AVV_NOTAIOa pena base in 3 anni di reclusione, lamentando il mancato richiamo alle argomentRAGIONE_SOCIALEni difensive svolte
con l’atto di appello. In tale sede, infatti, COGNOME COGNOME specificato in ricorso, la Difesa ave sottolineato che la cognizione AVV_NOTAIOe informRAGIONE_SOCIALEni rilevanti per l’autorità di vigilanza esula completamente dalle competenze AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE e dal suo responsabile COGNOME; e, ancora, che COGNOMEro dovuto essere valorizzati gli indici di attenuRAGIONE_SOCIALEne del dolo, così come l’ampia confessione. Elementi, questi ultimi, valorizzati dalla Corte di merito in sede di giudiz di bilanciamento tra circostanze, ma ingiustificatamente obliterati in sede di determinRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa pena base, analogamente a COGNOME avvenuto per alcuni indici “minori”, come l’incensuratezza e l’assenza di pendenze giudiziarie. In generale, si opina che la Corte territoriale si COGNOME limita a richiamare la sola oggettiva gravità dei fatti, senza nemmeno indicare COGNOME, tra i criteri previs dall’art. 133 cod. pen., abbia ritenuto di applicare.
10.1. In sede di concreta commisurRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa pena entro la cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice, il giudice esercita, alla stregua di una valutRAGIONE_SOCIALEne globale degli indi di commisurRAGIONE_SOCIALEne di cui all’art. 133 cod. pen., un ampio potere discrezionale che si sottrae, in COGNOME riconducibile ad apprezzamento di merito, a qualunque sindacato da parte del giudice di legittimità.
Quanto agli standard motivRAGIONE_SOCIALEnali che il giudice di merito è tenuto a osservare nell’ambito di tale apprezzamento, l’applicRAGIONE_SOCIALEne di una pena base in misura pari o superiore alla media edittale richiede una specifica indicRAGIONE_SOCIALEne dei criteri soggettivi e oggettivi elencati dall’ 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 – 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 255153 – 01); mentre, al contrario, tutte le volte in cui la scelt del giudice risulti contenuta in una fascia «medio bassa» rispetto al regime edittale AVV_NOTAIOa pena, non è neppure necessaria una specifica motivRAGIONE_SOCIALEne (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, COGNOME, Rv. 230278 – 01). Fermo restando che, in tali casi, è comunque sufficiente «il richiamo al criterio di adeguatezza AVV_NOTAIOa pena, nel COGNOME COGNOME impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.» (Sez 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 – 01), ovvero l’utilizzo di espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il mero richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere AVV_NOTAIO‘imputato (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596 – 01).
10.2. Tanto premesso, deve osservarsi che, nel caso di specie, il reato più grave tra quelli ascritti all’imputato è stato individuato in quello contestato al capo H1, ovvero nel delitto ostacolo alla vigilanza previsto dall’art. 2638, commi COGNOME e terzo, cod. civ. Benché siano COGNOME conteCOGNOME e ritenute sussistenti plurime aggravanti, in presenza AVV_NOTAIOe quali, ai sensi de comma terzo AVV_NOTAIOa citata disposizione, la pena prevista dal primo comma è raddoppiata, la prevalenza accordata, in sede di giudizio di bilanciamento, alle attenuanti generiche, determina che il regime edittale è quello previsto per il delitto non aggravato, sicché la relativa pena compresa tra 1 e 4 anni di reclusione. Ne COGNOMEegue che, nel caso di COGNOME, essendo stata la pena determinata in 3 anni di reclusione, il relativo computo si è assestato su una fascia medio alta, essendo la stessa superiore alla media edittale, pari a 2 anni e 6 mesi di reclusione.
Orbene, nel caso qui esaminato, in sede di dosimetria sanzionatoria relativa alla pena base applicata all’imputato per la violRAGIONE_SOCIALEne più grave le due pronunce di merito COGNOME del tutto sovrapponibili, sicché la relativa motivRAGIONE_SOCIALEne è destinata a una reciproca integrRAGIONE_SOCIALEne, sicché la giustificRAGIONE_SOCIALEne resa dalla Corte di appello deve essere valutata alla luce di COGNOME, sul punto, è stato affermato dal Tribunale. Orbene, la sentenza di primo grado ha valorizzato, con riferimento alla natura e alle modalità AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALEne, il ruolo rivestito da COGNOME COGNOME‘epoca dei fatti soggetto apicale, al pari dei coimputati, all’interno AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nonché il numero e la varietà AVV_NOTAIOe condotte illecite compiute e il protrarsi di esse per un arco temporale di ben tre anni. Sempre sul piano oggettivo, è stata sottolineata l’ingente entità dei danni provocati agli investitori a cagione AVV_NOTAIOa gestione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE da parte degli imputati, la cu COGNOMEeguenza ultima è stata la messa in liquidRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa stessa. Sul piano soggettivo, inoltre, è stata valorizzata la particolare intensità del dolo, ricavata dall’impegno profuso dagli imputa nell’elaborRAGIONE_SOCIALEne e COGNOME successiva attuRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe strategie commerciali in tema di capitale finanziato, la pervicacia manifestata sia nell’imporre detta operatività alla rete commerciale, si nell’occultamento al mercato e alla vigilanza AVV_NOTAIOa reale situRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE bancaria. Al stregua di questi concreti elementi, il Tribunale ha stimato che i fatti accertati dovessero esser valutati come particolarmente gravi e che, rispetto a tale gravità, la pena di 3 anni di reclusion COGNOME congrua, ovvero concretamente adeguata ad essa. Al medesimo approdo è pervenuta la Corte di appello, la COGNOME, facendosi carico anche di taluni argomenti prospettati dalla Difesa AVV_NOTAIO‘imputato nell’atto di appello, ha ritenuto che la «presa di coscienza» da parte di COGNOME AVV_NOTAIOa gravità di COGNOME commesso non si COGNOME tradotta in «un’astensione dal continuare a concorrere nei contegni penalmente rilevanti», né tantomeno COGNOME decisione di dimettersi o di denunciare l’accaduto all’Autorità giudiziaria.
In questo modo, le due sentenze di merito hanno correttamente adempiuto allo specifico onere motivRAGIONE_SOCIALEnale concernente la puntuale esplicitRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe ragioni AVV_NOTAIOa decisione sul trattamento sanzionatorio, COGNOMEiderato che l’obbligo di richiamare gli indici previsti dall’art. cod. pen. ai fini del concreto esercizio AVV_NOTAIOa relativa discrezionalità da parte del giudice non implica una necessaria disamina di ciascuno di essi, COGNOME il riferimento a quelli che, nell’ambito AVV_NOTAIO‘apprezzamento di merito, siano stati ritenuti rilevanti.
In ogni caso, gli elementi fattuali valorizzati ai fini AVV_NOTAIOa determinRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa pena concreto rivelano, da un lato, la manifesta infondatezza AVV_NOTAIOe deduzioni difensive in ordine alla mancata esplicitRAGIONE_SOCIALEne di COGNOME, tra i criteri previsti dall’art. 133 cod. pen., i Giudici abb ritenuto di applicare; e, dall’altro lato, il carattere rivalutativo AVV_NOTAIOe censure relative ai pro oggetto di specifico apprezzamento in sede di merito, concernenti la attenuRAGIONE_SOCIALEne del dolo, l’ampia confessione resa, la condizione di incensuratezza.
10.3. La complessiva infondatezza del ricorso del COGNOME comporta il rilievo AVV_NOTAIO‘intervenuta maturRAGIONE_SOCIALEne dei termini di prescrizione per alcuni COGNOME a lui ascritti, come megli si evidenzierà al par. 12, ed il rigetto nel resto del ricorso.
124 COGNOME
st-
11. La posizione di NOME COGNOME.
Si è contestato a NOME COGNOME di avere concorso nei COGNOME di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza COGNOME sua qualità di dirigente responsabile AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, competente alla redRAGIONE_SOCIALEne dei documenti contabili rilevanti COGNOME prassi aziendale AVV_NOTAIOa concessione di finanziamenti finalizzati all’RAGIONE_SOCIALE e/o alla sottoscrizione di RAGIONE_SOCIALEni de RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di avere, altresì, fornito un concreto contributo alla realizzRAGIONE_SOCIALEne dei COGNOME di falso in prospetto in ragione AVV_NOTAIOa sua responsabilità COGNOME gestione degli adempimenti contabili e COGNOME predisposizione AVV_NOTAIOe segnalRAGIONE_SOCIALEni all’autorità di vigilanza.
La sentenza di primo grado, rispetto a tali addebiti, NOME ritenuto non provata la COGNOMEapevole partecipRAGIONE_SOCIALEne di COGNOME COGNOME complesso meccanismo decettivo posto in essere dai coimputati. Ciò sul rilievo che la RAGIONE_SOCIALE di cui era responsabile non era stata coinvolt RAGIONE_SOCIALEmente COGNOME realizzRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni correlate, riferibili ad altre divisioni. Inoltre poteva ritenersi dimostrato che, al di là di una generica conoscenza del COGNOME, egli sapesse AVV_NOTAIOe sue caratteristiche e, soprattutto, AVV_NOTAIOa sua diffusività, COGNOMEiderato: che nessun informRAGIONE_SOCIALEne al riguardo gli era pervenuta attraverso i canali istituzionali; che taluni dei su stretti collaboratori (COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME) COGNOME riferito che il COGNOME non era stato percepito nell’ambito AVV_NOTAIO‘attività di gestione AVV_NOTAIOa contabilità; che COGNOME non NOME riferito di aver parlato con lui AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni baciate e che le deposizioni di COGNOME, COGNOME in proposito erano COGNOME COGNOMEiderate vaghe e incerte. Il Tribunale NOME, inoltre, valorizzato sia la vicenda AVV_NOTAIOa comunicRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe 17 posizioni sospette da parte AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE (in COGNOME AVV_NOTAIOa COGNOME COGNOME si era mostrato seriamente preoccupato), sia la richiesta di disclosure da lui avanzata in relRAGIONE_SOCIALEne ai fondi NOME e NOME, segnalandone l’esposizione sconosciuta e chiedendo la detrRAGIONE_SOCIALEne dal Cet 1 AVV_NOTAIO‘intero investimento; sia, infine, l’atteggiamento da lui tenuto COGNOME seduta del Consiglio di amministrRAGIONE_SOCIALEne in data 10 aprile 2014, allorché egli si era discostato dalle indicRAGIONE_SOCIALEni di COGNOME in relRAGIONE_SOCIALEne al valore da assegnare all’RAGIONE_SOCIALEne. Quanto poi all seduta AVV_NOTAIO‘8 novembre 2011 non vi era prova che l’imputato conoscesse il COGNOME di cui, pure, si era parlato né la sua diffusività, mentre al RAGIONE_SOCIALE di direzione del 10 novembre 2014 COGNOME COGNOME NOME partecipato e il riferimento a lui fatto da NOME COGNOME («… pe dobbiamo confrontarci con NOMENOME.»), nasceva dal fatto che egli doveva essere coinvolto nell’operRAGIONE_SOCIALEne in ragione AVV_NOTAIO‘esigenza di tagliare gli attivi. Infine, la circostanza che COGNOME avesse riferito che nel corso AVV_NOTAIOa riunione del 7 gennaio 2015 si era parlato di «operRAGIONE_SOCIALEni baciate» in presenza di COGNOME era stata ritenuta priva di valore probatorio, posto che il tes era stato COGNOMEiderato inattendibile proprio in COGNOME NOME ritrattato le precedenti dichiarRAGIONE_SOCIALEn sul punto. Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
Al contrario, la Corte di appello, investita AVV_NOTAIOa posizione di COGNOME attraverso l’appe del Pubblico ministero, ha ritenuto, all’esito AVV_NOTAIOa rinnovRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘istruzione dibattimenta disposta ex art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., che COGNOME stata dimostrata la totale COGNOMEapevolezza AVV_NOTAIO‘imputato rispetto al COGNOME AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni correlate e che egli avesse partecipato dalla complessiva operRAGIONE_SOCIALEne di occultamento realizzata dai coimputati attraverso le
condotte manipolative di aggiotaggio e attraverso l’ostacolo frapposto ai controlli da parte AVV_NOTAIO autorità di vigilanza. In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato come la situRAGIONE_SOCIALEne di crisi che si era determinata a partire dal 2010 all’interno AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE bancario e la progress perdita di valore AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni COGNOME certamente conosciuta da COGNOME e che il rimedio approntato per fare fronte alla situRAGIONE_SOCIALEne, costituito dai finanziamenti per l’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALEni prop costituiva un fatto notorio ( tanto che COGNOME il teste NOME COGNOME, lo sapeva «il 99% del personale»), sicché le operRAGIONE_SOCIALEni di capitale finanziato e, in particolare, le cd. campagne svuotafondi finalizzate ad assicurare il rispetto dei ratios patrimoniali, dovevano necessariamente costituire oggetto di una adeguata pianificRAGIONE_SOCIALEne e di una COGNOMEeguente attuRAGIONE_SOCIALEne, costantemente monitorata, non essendo ragionevolmente ipotizzabile che siffatte operRAGIONE_SOCIALEni COGNOMEro poste in essere “alla cieca”, ovverosia ignorandone presupposti ed effetti. Ciò era, del resto, confermato dall’intervento del direttore generale COGNOME in COGNOME AVV_NOTAIOa seduta del RAGIONE_SOCIALE di direzione AVV_NOTAIO‘8 novembre 2011 riportata dalle annotRAGIONE_SOCIALEni di COGNOME, ove era stata evidenziata l’esigenza di una costante verifica AVV_NOTAIO‘andamento di tali operRAGIONE_SOCIALEni, che spettava, come tutto il monitoraggio dei dati contabili rilevanti ai fini del rispetto dei ratios patrimoniali AVV_NOTAIOa banca anche in relRAGIONE_SOCIALEne all’andamento del fondo acquisti RAGIONE_SOCIALEni RAGIONE_SOCIALE, alla direzione RAGIONE_SOCIALE Strategica che faceva capo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da COGNOME l’unica che NOME risorse e mezzi per procedere al monitoraggio del capitale finanziato (v. le dichiarRAGIONE_SOCIALEni sul punto di NOME COGNOME), procedendo ordinariamente, come ammesso anche da COGNOME, a elaborare i dati da mettere a disposizione AVV_NOTAIOe altre articolRAGIONE_SOCIALEni (v. in proposit dichiarRAGIONE_SOCIALEni di NOME COGNOME). Sicché non poteva ammettersi che COGNOME, massimo dirigente AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE potesse essere all’oscuro di tali operRAGIONE_SOCIALEni (anche COGNOMEiderata la presenza di anomalie come la «marea» degli storni, costantemente comunicata agli uffici di COGNOME e che non poteva certo sfuggire a un dirigente esperto come lui, tanto più che essi COGNOME ricevuto l’avallo dalla Ragioneria generale, direzione che dipendeva dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, v. pag. 735 sentenza primo grado). E ciò, in particolare, COGNOMEiderando la forte gerarchia con cui la struttura era organizzata, l’importanza vitale AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni per la banca, le gravi COGNOMEeguenze giuridiche in caso di occultamento agli organi di vigilanza e, soprattutto, la mancanza totale evidenze in tal senso, spiegandosi la mancanza di documenti che informassero COGNOME con le direttive date a livello centrale, che imponevano di non lasciare tracce AVV_NOTAIO‘operatività illecit Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
In tale contesto probatorio, caratterizzato da prove dichiarative, documentali e da argomenti di carattere logico, si COGNOME poi inserite le dichiarRAGIONE_SOCIALEni auto ed eteroaccusatorie d coimputato COGNOME, che nel suo memoriale e nel corso AVV_NOTAIOa rinnovRAGIONE_SOCIALEne del suo esame, riscontrati da un ampio compendio documentale (v. pagg. 671 e ss.), ha confermato come le «operRAGIONE_SOCIALEni baciate» esistessero già dal 2007 e si COGNOMEro diffuse nel 2011-2012, con l’accentuarsi AVV_NOTAIOa sfavorevole congiuntura economica, per raggiungere una serie di obiettivi aziendale: il mantenimento dei ratios patrimoniali richiesti dall’Autorità di vigilanza; il sostegno al prezzo AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALEne; il soddisfacimento AVV_NOTAIOe richieste dei soci per non generare malcontento. COGNOME ha, inoltre, riferito che COGNOME NOME uno stretto rapporto con il direttore gene
COGNOME; che NOME accesso diretto «ai sistemi informativi» AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ovvero alle «tecnologie/strumenti che permettono di tracciare/controllare/COGNOMEuntivare tutte le operRAGIONE_SOCIALEni di una banca» e che costituiva la «interfaccia primaria con RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE e BCE», condividendo con il collaboratore COGNOME le risposte da dare agli enti regolatori; che lo stess COGNOME, RAGIONE_SOCIALEmente o per il tramite dei più stretti collaboratori, era solito partecipar riunioni e ai comitati di direzione nei quali si era affrontato anche il tema del capitale finan e che, dunque, egli ne era pienamente COGNOMEapevole, così come AVV_NOTAIOa cd. prassi svuotafondo, al pari di tutti gli RAGIONE_SOCIALE componenti AVV_NOTAIO‘alta dirigenza AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, essendo impossib la rete commerciale portare avanti quella particolare e complessa operatività senza che i vertici AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE ne COGNOMEro a conoscenza. Fermo restando, in ogni caso, che COGNOME COGNOME NOME parlato espressamente con lo stesso COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME gli NOME riferito AVV_NOTAIO‘ampiezza de COGNOME; e che il primo era stato destinatario, come tutta l’alta dirigenza AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIOe e mail del Controllo di RAGIONE_SOCIALE ove si faceva riferimento ad esso.
11.1. La Difesa di COGNOME, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto la violRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. in relRAGIONE_SOCIALEne agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 1 del codice di rito, nonché AVV_NOTAIO‘art. 6, par. 3, lett. d), Cedu, poiché la rinnovRAGIONE_SOCIALEne istruttoria disposta dalla Corte di appello COGNOME stata parziale e non COGNOME attinto tutte le prove decisive, essendosi essa limitata a disporre il nuovo esame soltanto in relRAGIONE_SOCIALEne a cinque testimoni (COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME) nonché, in un COGNOME momento, l’esame di NOME e di COGNOME. Si osserva, in proposito, che la sentenza di primo grado, nell’esaminare la posizione AVV_NOTAIO‘imputato, COGNOME sottolineato la rilevanza di ulteriori pro dichiarative che COGNOMEro confermato il suo mancato coinvolgimento COGNOME operatività illecita. E dal momento che la Corte di appello preciserebbe che la ricostruzione dei fatti e AVV_NOTAIOe singole responsabilità sia possibile, COGNOME specie, soltanto sulla base di una «inevitabile combinRAGIONE_SOCIALEne d plurimi contributi narrativi», la rinnovRAGIONE_SOCIALEne istruttoria COGNOME dovuto essere estesa al deposizioni che COGNOME fornito un contributo sui temi rilevanti per la ricostruzione AVV_NOTAIO COGNOMEapevolezza di COGNOME del COGNOME dei finanziamenti correlati e, dunque, di quelle che si COGNOME occupate: AVV_NOTAIO‘organizzRAGIONE_SOCIALEne funzionale AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIOe mansioni in concreto svolte da COGNOME; AVV_NOTAIOe riunioni che si tenevano nell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE vicent degli argomenti ivi trattati, nonché dei soggetti che vi partecipavano; degli accertamenti svol dagli ispettori AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE centrale europea in COGNOME degli accessi effettuati e di COGNOME da essi rilevato in ordine all’attività di COGNOMECOGNOME COGNOME informaz tema AVV_NOTAIOe «operRAGIONE_SOCIALEni baciate» a disposizione dei suoi stretti collaboratori e, comunque, di coloro che operavano COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (non solo COGNOME, COGNOME e COGNOME, ma anche COGNOME e COGNOME). Sotto altro profilo, la difesa lamenta che la Corte di appello COGNOME menzionato anche RAGIONE_SOCIALE apporti dichiarativi, i quali COGNOMEro stati utilizzati fornire una chiave di lettura di RAGIONE_SOCIALE dati, come l’appunto scritto di COGNOME, al COGNOME sare stato attribuito valore confermativo del fatto che, in COGNOME del RAGIONE_SOCIALE COGNOMEro COGNOME impartite direttive per eseguire le «operRAGIONE_SOCIALEni baciate». Del pari, non COGNOME stata Corte di CassRAGIONE_SOCIALEne – copia non ufficiale
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disposta la rinnovRAGIONE_SOCIALEne di prove testimoniali ritenute decisive dalla Procura generale appellante e che la Corte di appello, dopo averle ritenute ininfluenti ai fini AVV_NOTAIOa decisione, COGNOME inv utilizzato proprio COGNOME medesima prospettiva indicata dall’appellante (come nel caso di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME). Si contesta, a tal proposito, l’affermRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa sentenza impugnata COGNOME cui le dichiarRAGIONE_SOCIALEni non rinnovate non COGNOMEro potuto formare oggetto di opposte valutRAGIONE_SOCIALEni in punto di responsabilità AVV_NOTAIO‘imputato (si menziona, al riguardo, in vi meramente esemplificativa, il caso dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME), all’uopo richiamando il contenuto COGNOME memoria difensiva depositata nel giudizio di appello.
11.1.1. Il motivo è fondato e, per tale ragione, si impone l’annullamento con rinvio AVV_NOTAIOa sentenza impugnata in relRAGIONE_SOCIALEne alla posizione processuale AVV_NOTAIO‘imputato, ovviamente, COGNOME agli effetti penali, limitatamente ai soli COGNOME contestati ai capi di cui ai capi El, COGNOME del 15 marzo 2014, Fl, Gl, Ml, per i quali non risulta intervenuta la prescrizione, nonché, per residui COGNOME di cui ai capi Al, Bl, Cl, D1, El, COGNOME ai fatti del 15 settembre 2013 e 25 ot 2013, soltanto agli effetti civili (v. infra).
Va premesso che il tema degli obblighi di rinnovRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘istruzione dibattimentale in caso di impugnRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero è stato fatto oggetto di importanti arresti giurisprudenziali da parte AVV_NOTAIOa Corte di legittimità, anche a Sezi unite, i quali hanno affermato che la previsione contenuta nell’art. 6, par.3, lett. d) AVV_NOTAIOa Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti AVV_NOTAIO‘uomo e AVV_NOTAIOe libertà fondamentali, relativa al diritto AVV_NOTAIO‘imputato di far sottoporre a esame i testimoni a carico e di ottenere l’es dei testimoni a discarico, implica che il giudice di appello, investito AVV_NOTAIOa impugnRAGIONE_SOCIALEne d pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si adduca una erronea valutRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale AVV_NOTAIO‘imputato, senza avere prima proceduto, anche d’ufficio a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarRAGIONE_SOCIALEni, sui fatti del processo, che siano COGNOME ritenute decisive ai fini del giudizio assol di primo grado (da Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 267491 – 01). Quanto alla nozione di prove decisive si è anche precisato che la stessa va riferita, al fine AVV_NOTAIOa valutRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa necessità di procedere alla rinnovRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa istruzione dibattimentale AVV_NOTAIOe prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza AVV_NOTAIOe dichiarRAGIONE_SOCIALEni rese, a quelle prove che, sulla base AVV_NOTAIOa sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l’assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, COGNOME prospetti AVV_NOTAIO‘appellante, rilevanti – da sole o insieme ad RAGIONE_SOCIALE elementi di prova – ai fini AVV_NOTAIO‘esit condanna (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 267491 – 01).
Su tale scenario giurisprudenziale si è inserita la modifica AVV_NOTAIO‘art. 603 cod. proc. pen con l’introduzione del comma 3-bis, cod. proc. pen. ad opera AVV_NOTAIOa legge n. 103 del 2017, che
COGNOME sua formulRAGIONE_SOCIALEne applicabile ratione temporis alla presente vicenda processuale stabiliva che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘istruz dibattimentale».
In ottemperanza alle indicRAGIONE_SOCIALEni AVV_NOTAIOa norma processuale, la Corte territoriale ha provveduto alla rinnovRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘istruzione dibattimentale, procedendo alla nuova audizione di taluni testi già escussi nel corso del dibattimento di primo grado, attraverso una attivi istruttoria che la Difesa AVV_NOTAIO‘imputato contesta COGNOME sua portata ed estensione. Secondo COGNOME dedotto in ricorso, come detto, la sentenza impugnata COGNOME fatto ricorso, nel motivare la pronuncia di condanna che ha ribaltato la decisione assolutoria di primo grado, ad apporti dichiarativi che, acquisiti nel corso del primo giudizio, non COGNOME stati nuovamente assunti nel corso del processo di COGNOME grado.
11.1.2. Tanto premesso, deve innanzitutto rilevarsi che COGNOME l’indirizzo giurisprudenziale che si è ormai COGNOMEolidato, la rinnovRAGIONE_SOCIALEne non deve essere disposta rispetto a tutte le prove dichiarative, né a quelle che abbiano costituito oggetto AVV_NOTAIOa richiesta del pubbli ministero o AVV_NOTAIOa difesa AVV_NOTAIOe parti private, COGNOME con riferimento a quelle sole prove dichiarati che, a prescindere da una specifica richiesta, siano ritenute “decisive” dal giudice. Quest’ultimo dunque, mantiene i poteri officiosi previsti dall’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. ed è, quindi tenuto comunque a disporre la riassunzione AVV_NOTAIOe prove decisive in ragione AVV_NOTAIOa regola AVV_NOTAIO‘assoluta necessità probatoria, implicita nell’impossibilità di un ribaltamento AVV_NOTAIO‘esito giudizio di primo grado se non a seguito AVV_NOTAIOa rinnovRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe prove dichiarative che COGNOME contribuito a determinare l’assoluzione AVV_NOTAIO‘imputato (v. Sez. 1, n. 13725 del 07/11/2019, dep. 2020, C., Rv. 278972 – 01).
Dunque, il giudice, investito AVV_NOTAIO‘impugnRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, è tenuto a disporre la rinnovRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘istruttoria dibattimentale, ai sen AVV_NOTAIO‘art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., unicamente in relRAGIONE_SOCIALEne alle prove decisive ai fini AVV_NOTAIOa valutRAGIONE_SOCIALEne di responsabilità e non a quelle prove che, pur ritenute tali COGNOME prospettRAGIONE_SOCIALEn AVV_NOTAIO‘appellante, siano invece ritenute irrilevanti dallo stesso giudice ai fini AVV_NOTAIOa decisione ( Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318 – 01; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Prundaru, Rv. 276050 – 01; Sez. 3, n. 51575 del 18/06/2018, P., Rv. 275866 – 01). E ad analoga conclusione la giurisprudenza è pervenuta anche con riferimento alle prove a discarico richieste dalla difesa (così Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 – 01), rispetto alle quali il giudice è tenuto alla rinnovRAGIONE_SOCIALEne unicamente nel caso in cui, ai s AVV_NOTAIO‘art. 603, comma 1, cod. proc. pen., ritenga di non essere in grado di decidere allo stat degli atti, essendo la prova richiesta assolutamente necessaria alla decisione o essendo la prova sopravvenuta dopo la decisione di primo grado.
La Difesa di COGNOME, come anticipato, lamenta che non siano COGNOME riassunte tutte le prove realmente decisive, atteso che, come detto, la sentenza di appello COGNOME fatto ricorso anche alle deposizioni di alcuni testi sentiti in primo grado e non escussi, invece, nel giudizio
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COGNOME grado, i quali COGNOMEro decisivi proprio per la rilevanza annessa al loro contributo dichiarativo nel contesto AVV_NOTAIOa affermRAGIONE_SOCIALEne di responsabilità AVV_NOTAIO‘imputato.
Tale assunto deve essere meglio precisato. Invero, la circostanza che la sentenza di appello abbia richiamato le dichiarRAGIONE_SOCIALEni di testi in relRAGIONE_SOCIALEne ai quali non si è proceduto a rinnovRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘esame non implica che esse debbano necessariamente reputarsi decisive, dovendo verificarsi se tali contributi narrativi siano stati essenziali ai fini AVV_NOTAIO‘assoluzione in grado ovvero se esse, in termini astratti, COGNOMEro potuto essere determinanti ai fini AVV_NOTAIO condanna nel giudizio di appello o, infine, se essi si siano rivelati tali, COGNOME l’opinione giudice di appello, per il ribaltamento AVV_NOTAIOa prima decisione.
Orbene, si è già detto che l’assoluzione da parte del Tribunale era stata motivata con la mancata dimostrRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa COGNOMEapevolezza in capo a COGNOME del ricorso al finanziamento degli acquisiti AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEni da parte AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Ciò in COGNOME i monitoraggio del capitale finanziato non COGNOME stato univocamente riconducibile alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE strategica AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, guidata da COGNOME, la COGNOME dipendeva dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di COGNOME; e in COGNOME alcuni stretti collaboratori AVV_NOTAIO‘impu (COGNOME e COGNOME) COGNOME riferito che in presenza di COGNOME non si COGNOME mai parlato del capitale finanziato.
Viceversa, la Corte di appello ha, dapprima disposto la rinnovRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘istruzione dibattimentale dei predetti testi (ai quali erano stati aggiunti anche il vicedirettore NOME COGNOME e del coimputato COGNOME, riportando diffusamente le dichiarRAGIONE_SOCIALEni di quest’ultimo, il qual NOME deciso di rendere ampia collaborRAGIONE_SOCIALEne, ha fornito un contributo caratterizzato da significativa novità, concorrendo in maniera assai rilevante alla ricostruzione degli accadiment e a delineare il ruolo svolto da COGNOME COGNOME dallo stesso COGNOME, in particolare con riferimento discussione svoltasi nel corso di un RAGIONE_SOCIALE di direzione in relRAGIONE_SOCIALEne al coinvolgimento AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa COGNOME egli era a capo. Tuttavia, COGNOME ricostruzione taluni profili AVV_NOTAIOa vicenda, la sentenza impugnata ha anche richiamato alcune dichiarRAGIONE_SOCIALEni, che COGNOMEro dovuto rilevare sia come autonome prove indiziarie, sia quali riscontri alle propalRAGIONE_SOCIALEni eteroaccusatorie di COGNOME, alle quali la Corte territoriale sembra avere annesso una significativ valenza nel contesto del complessivo ragionamento probatorio svolto. Ciò è a dirsi, innanzitutto, per la deposizione di NOME COGNOME ( già direttore generale AVV_NOTAIOa controllata toscana RAGIONE_SOCIALE, poi fusa per incorporRAGIONE_SOCIALEne COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e indi direttore regionale AVV_NOTAIO‘area Toscana di quest’ultima), che la sentenza impugnata ha valorizzato per evidenziare come la determinRAGIONE_SOCIALEne dei ratios patrimoniali AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni inerenti ai finanziamenti correlati COGNOME un’operRAGIONE_SOCIALEne particolarmente complessa e sofisticata, sicché soltanto la struttura di «COGNOME era in grado di poter poi dare il risultato finale, perché a gli uomini che gliele fornivano» (pag. 629) nonché per confermare che alla riunione AVV_NOTAIO‘8 novembre 2011, alla presenza di COGNOME, era stato detto che l’unico modo per finanziare la banca, vista la prossimità AVV_NOTAIOa scadenza, erano le «operRAGIONE_SOCIALEni baciate» (v. le pagine 633 ss. e 647). DichiarRAGIONE_SOCIALEni, queste, che la sentenza di appello ha riportato nell’ambito degli elementi
significativi AVV_NOTAIOa COGNOMEapevolezza di COGNOME del ricorso alle operRAGIONE_SOCIALEni correlate e che sentenza di primo grado NOME del tutto pretermesso o NOME diversamente interpretato, COGNOME alla riunione AVV_NOTAIO‘8 novembre 2011, nel senso che il Tribunale NOME concluso che COGNOME non avesse compreso il senso del riferimento di NOME COGNOME alle «operRAGIONE_SOCIALEni baciate». Del pari, a pag. 625 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata COGNOME COGNOME sottolineate le dichiarRAGIONE_SOCIALEni del teste NOME COGNOME, funzionario AVV_NOTAIOo staff AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, COGNOME parte in cui costui ha riferito che all’interno AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE persino «i cassieri» erano a conoscenza AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni correlate; dichiarRAGIONE_SOCIALEni, queste, che la sentenza di primo grado NOME, invece, svalutato, ritenendo complessivamente inattendibile il teste, il COGNOME NOME ritrattato, in parte suo precedente racconto. Ancora: la Corte territoriale ha riportato le dichiarRAGIONE_SOCIALEni del test NOME COGNOME, al vertice AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME, dopo avere riferito, COGNOME COGNOME riportato alle pagine 644 e 677 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, che i piani industriali erano stati manipolati per tenere alto il prezzo AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALEne, ha anche precisato che COGNOME NOME più volte ammesso come l’elaborRAGIONE_SOCIALEne di piani industriali irrealistici costituisse il contributo da lui offe per sostenere surrettiziamente il prezzo AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALEne, tanto da essere definito dal teste, proprio con riferimento a tale elaborRAGIONE_SOCIALEne, il “braccio armato” del direttore generale COGNOME (pag. 690); dichiarRAGIONE_SOCIALEni, queste, che la sentenza di primo grado non ha, invece, nemmeno riportato. Infine, la sentenza di appello ha richiamato le dichiarRAGIONE_SOCIALEni di NOME COGNOME, responsabile AVV_NOTAIO‘audit, e la sua denuncia alla riunione del febbraio 2015, per ricavare dalla mancata reRAGIONE_SOCIALEne di COGNOME alle sue rivelRAGIONE_SOCIALEni la conclusione che egli sapeva AVV_NOTAIOe operRAGIONE_SOCIALEni correlate: episodio a cui la sentenza di primo grado non fa, invece, alcun cenno.
Tali contributi dichiarativi, sia che possano COGNOMEiderarsi come prove vere e RAGIONE_SOCIALE, sia che costituiscano elementi di riscontro al racconto di NOME COGNOME e alla sua chiamata in correità di COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME dalla sentenza impugnata per ricostruire fatti, rel all’operatività AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ProgrammRAGIONE_SOCIALEne e AVV_NOTAIOe conoscenze che, all’interno di essa, doveva necessariamente avere COGNOMECOGNOME COGNOME, pur in taluni casi non utilizzati dalla sentenza di primo grado, hanno, invece, acquisito un connotato di decisività rispetto alla pronuncia di appello, nel senso che anche su di essi è stata fondata la differente valutRAGIONE_SOCIALEne del complessivo compendio in punto di affermRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa responsabilità di COGNOME. Non pertinente, dunque, deve ritenersi il richiamo operato dalla sentenza impugnata al principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 34541 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276691 – 01, COGNOME cui in tema di rinnovRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘istruzione, non costituiscono prove decisive, che il giudice d’appello ha l’obbligo di rinnovare in caso di reformatio in pejus, gli apporti dichiarativi il cui valore probatorio, in sé inidoneo a formare oggetto di opposte valutRAGIONE_SOCIALEni tra primo e COGNOME grado, si combini con elementi di diversa natura, non adeguatamente valorizzati o addirittura pretermessi dal primo giudice, ricevendo da questi ultimi, COGNOME valutRAGIONE_SOCIALEne del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini AVV_NOTAIO‘affermRAGIONE_SOCIALEne di responsabilità. Detto principio che, peral già si rinCOGNOME COGNOME motivRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa citata Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, COGNOME (che a sua volta lo NOME mutuato da un solido orientamento giurisprudenziale, espresso, tra le altre,
da Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 265879 – 01; Sez. 2, n. 41736 del 22/09/2015, COGNOME, Rv. 264682 – 01; Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014, P., Rv. 260867- 01; Sez. 6, n. 18456 del 01/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263944 – 01), concerne, invero, un’ipotesi differente da quella qui in rilievo, posto che esso presuppone che il contributo dichiarativo si inidoneo a formare oggetto di opposte valutRAGIONE_SOCIALEni tra primo e COGNOME grado e che esso si combini con elementi probatori di diversa natura e, dunque, con prove di natura non dichiarativa.
Consegue alle COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEni che precedono la necessità di sollecitare un nuovo sforzo motivRAGIONE_SOCIALEnale da parte AVV_NOTAIOa Corte di appello, tanto più in rapporto al passaggio AVV_NOTAIOa sentenza in cui la Corte di appello ha contraddittoriamente evidenziato come la ricostruzione dei fatti s COGNOME potuta operare, nell’odierna complessa vicenda processuale, solo in base a un «inevitabile combinRAGIONE_SOCIALEne di plurimi contributi narrativi» e come, nel panorama probatorio del processo, non potesse ravvisarsi una prova autosufficiente e decisiva, essendo, invece, necessaria la valorizzRAGIONE_SOCIALEne di una congerie di dati probatori (documenti, testimonianze e COGNOMEulenze).
Un assunto che pur non potendo essere sviluppato sino alle estreme COGNOMEeguenze, come invece COGNOME auspicato la Difesa di COGNOME e, quindi, sino a realizzare una rinnovRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIO‘istruzione dibattimentale pressoché integrale su tutti i temi di prova in qualche modo connessi ai fatti di causa, impone, comunque, una cura particolare nel selezionare e, quindi, riassumere le prove rilevanti ai fini AVV_NOTAIOa assoluzione in primo grado e AVV_NOTAIOa condanna disposta in appello. Ciò che, come detto, è stato fatto dalla Corte di appello, nonostante le premesse, soltanto parzialmente.
11.2. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso COGNOMEegue che gli ulteriori motivi di doglianza devono ritenersi assorbiti, ancorché non preclusi.
Alla luce AVV_NOTAIOe COGNOMEiderRAGIONE_SOCIALEni che precedono, nei confronti di NOME COGNOME la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali relativamente ai COGNOME di cui ai capi Al, nonché ai capi Bl, C1, D1, E1 – COGNOME ai fatti del 15 settembre 2013 e 25 ottobre 2013 – per essere i suddetti COGNOME estinti per prescrizione. Inoltre, la sentenza deve esser annullata, agli effetti civili, relativamente agli stessi COGNOME, nonché, agli effetti penali, in r ai COGNOME di cui ai capi di cui ai capi El, COGNOME al fatto del 15 marzo 2014, NOME, Gl, NOME, con r per nuovo giudizio ad altra Sezione AVV_NOTAIOa Corte di appello di Venezia.
12. La declaratoria di prescrizione e le COGNOMEeguenti statuizioni sulle pene.
La non manifesta infondatezza dei ricorsi degli imputati in relRAGIONE_SOCIALEne ai COGNOME per i quali allo stato maturato il termine di prescrizione impone di rilevare tale causa estintiva, con gli effe che si specificheranno in fra.
12.1. Nel presente giudizio risulta la sospensione del termine di prescrizione in primo grado per complessivi 87 giorni (dal 12 marzo 2020, per la durata di 64 giorni, in ragione del differimento COGNOME la disciplina emergenziale introdotta per la pandemia da Covid19; dal 19 maggio 2020 al giorno 11 giugno 2020 per richiesta difesa, per la durata di 23 giorni); nonché
in seguito all’incidente di costituzionalità nel corso del giudizio di legittimità, di cui si dirà a oltre (dal 14 dicembre 2023, data in cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzional al 4 febbraio 2025, giorno in cui è stata depositata la sentenza n. 7 del 2025 AVV_NOTAIOa Consulta e COGNOME stati restituiti gli atti: rectius, la Cancelleria del Giudice AVV_NOTAIOe leggi ne ha reso edotta questa Corte) pari a 418 giorni. Si evidenzia che tale ultima sospensione si è verificata allorché era già decorso il termine di prescrizione dei COGNOME di cui in questa sede si dichiara l’estinzione, i qu dunque erano già estinti senza che essa possa avere effetto (a differenza che per le imputRAGIONE_SOCIALEni rispetto alle quali non era già spirato il termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.), salvo – come si specificherà appena infra per uno dei fatti di cui al capo E.I..
Sono, in particolare, estinti per prescrizione, come anticipato COGNOMEiderando la sospensione di 87 giorni (e non potendosi COGNOMEiderare quella determinata dall’incidente di costituzionalità, sollevato successivamente al maturare AVV_NOTAIOa prescrizione):
i fatti di cui all’art. 2637 cod. civ. (capo Al.) successivi a quelli commessi fino al 20 (per cui è già stata dichiarata), da collocarsi da ultimo in data 11 aprile 2015, in COGNOME il termi di prescrizione massimo di sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.) è spirato il 6 gennaio 2023;
i fatti di cui all’art. 2638 cod. civ. descritti al capo 3.1., commessi dal 28 maggio 201 al 12 ottobre 2012, in COGNOME il termine massimo di prescrizione di dieci anni (cfr. pure art 2638, comma 3, cit.) è spirato il 7 gennaio 2023; nonché quelli descritti al capo C.1., del 5 marzo 2013, in COGNOME il termine massimo di prescrizione di dieci anni è spirato il 31 maggio 2023; al capo D.1., del 24 giugno 2013, in COGNOME il termine massimo di prescrizione di dieci anni è spirato il 19 settembre 2023; al capo COGNOME del 15 settembre 2013, in COGNOME il termine massimo di prescrizione di dieci anni è spirato il 11 dicembre 2023.
È, altresì, spirato il termine decennale di prescrizione del fatto di cui all’art. 2638 co civ., pure contestato al capo El., commesso il 25 ottobre 2013, prescritto in data 13 marzo 2025, COGNOMEiderata la sospensione per complessivi 87 giorni verificatesi in primo grado e la sospensione determinata dall’incidente di costituzionalità.
I rimanenti COGNOME di ostacolo alla vigilanza (capi E.1, in parte qua, G.1, H.1, M.1, N.1, commessi dal marzo del 2014), non COGNOME prescritti.
Ne deriva l’annullamento senza rinvio agli effetti penali AVV_NOTAIOa sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, limitatamente ai COGNOME in discorso; e il rigetto nel resto dei loro ricorsi.
Ne COGNOMEegue, altresì, l’eliminRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa pena inflitta per i COGNOME prescritti, COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME pari a complessivi 6 mesi; COGNOME a NOME COGNOME, la pena pari a 108 giorni di reclusione.
Non può, invece, qui rideterminarsi la pena per NOME, in COGNOME la pena rispetto al alla COGNOME COGNOME stati calcolati gli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen., è quella a lui irrogata per il delitto di cui al capo H.1., oggetto di annullamento senza rinvio per non aver commesso il
, COGNOME fatto. Dunque, deve rinviarsi per la rideterminRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa pena per i residui COGNOME ad altra Sezione AVV_NOTAIOa Corte d’appello di Venezia.
13. Le statuizioni civili.
In ragione AVV_NOTAIOa soccombenza, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere condannati alla rifusione AVV_NOTAIOe spese sostenute di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, COGNOME misura che si stima equa ed indicata per ciascuna i dispositivo, con distrRAGIONE_SOCIALEne a favore dei difensori anticipatari (pure indicati in dispositivo).
Non deve invece disporsi il pagamento AVV_NOTAIOe spese in favore degli Avvovati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, non abilitati al patrocinio innanzi a questa Corte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME limitatamente ai COGNOME di cui ai capi Al, nonché ai capi B1, Cl, D1, El – COGNOME ai fatti del 15.9.201 25.10.2013- per essere i suddetti COGNOME estinti per prescrizione. Elimina per l’effetto, COGNOME NOME COGNOME, la pena di giorni 108 di reclusione, COGNOME ad NOME COGNOME e NOME COGNOME, di mesi sei di reclusione ciascuno.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alle residue condotte di cui al capo H1 per non aver commesso il fatto e rinvia per la rideterminRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOa pena per i residui COGNOME ad altra Sezione AVV_NOTAIOa Corte d’appello di Venezia.
Annulla la sentenza impugnata COGNOME a NOME COGNOME per i residui COGNOME di cui ai capi El (fatto del 15.3.2014), Fl, Gl, M1 e agli effetti civili per i COGNOME di cui ai capi Cl, D1, El -per i fatti del 15.9.2013 e 25.10.2013- con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione AVV_NOTAIOa Corte d’appello di Venezia.
Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. presso la Corte d’appello di Venezia, di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Rigetta il ricorso AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in LiquidRAGIONE_SOCIALEne Coatta Amministrativa.
Condanna, inoltre, gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rifusione AVV_NOTAIOe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di legge.
Condanna, altresì, gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rifusione AVV_NOTAIOe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
Condanna, poi, gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME alla rifusione AVV_NOTAIOe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dagli AVV_NOTAIO COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME che liquida, per ciascun difensore, in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge, con distrRAGIONE_SOCIALEne a favore dei primi sei, in COGNOME anticipatari.
A
Condanna, ancora, gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rifusione AVV_NOTAIOe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dagli AVV_NOTAIO COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME che liquida, per ciascun difensore, in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di legge, con distrRAGIONE_SOCIALEne a favore dei primi sette, in COGNOME anticipatari.
Condanna, altresì, gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME alla rifusione AVV_NOTAIOe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dagli Avvocati COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME che liquida, per ciascun difensore, in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge, con distrRAGIONE_SOCIALEne a favore dei primi due, in COGNOME anticipatari.
Condanna, inoltre, gli imputati COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rifusione AVV_NOTAIOe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistita dagli AVV_NOTAIO COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME che liquida, per ciascun difensore, in complessivi euro 9.000,00, oltre accessori di legge, con distrRAGIONE_SOCIALEne a favore dei primi dodici, in COGNOME anticipatari.
Condanna, inoltre, gli imputati COGNOME NOME, INDIRIZZO e COGNOME NOME alla rifusione AVV_NOTAIOe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dai residui avvocati, liquidate in complessivi euro 3.686,00 a favore AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME, euro 6.332,00 a favore AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO. COGNOME NOME, euro 3.870,00 a favore AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO. COGNOME NOME, euro 2.660,60 a favore AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME, euro 2.900,00 a favore AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO. COGNOME NOME, euro 2.000,00 a favore AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME, euro 1.582,31 a favore AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME, euro 2.766,00 a favore AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME, euro 5.738,32 a favore AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME, euro 6.332,00 a favore AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME, euro 3.686,00 a favore AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME, euro 6.991,80 a favore AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME, euro 5.500,00 a favore AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME, euro 4.791,80 a favore AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO
COGNOME NOME, euro 6.038,90 a favore AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME, euro 6.500,00 a favore AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME, per tutti oltre accessori di legge, con distrRAGIONE_SOCIALEne a favore AVV_NOTAIOe
prime tre, in COGNOME anticipatarie.
Nulla per spese ai difensori COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
NOME.
Dispone la distrRAGIONE_SOCIALEne AVV_NOTAIOe spese in favore AVV_NOTAIOe parti civili assistite dall’AVV_NOTAIO
COGNOME COGNOME sentenza n. 348/2021 emessa in data 19.3.2021 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e dalla
Corte d’appello di Venezia n. 3348/2022 emessa in data 10.10.2022.
Così deciso il 08/04/2025.