Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1420 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1420 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Miniero, in persona del Sos GLYPH o Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha conclu chiedendo
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna resa a suo carico per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Era contestato all’imputato di avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di gr. 8,70 lordi, suddivisa in quattro involucri, e di avere ceduto almeno una dose ad un acquirente non identificato.
La difesa articola, in sintesi, i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione di legge con riferimento agli artt. 124, 125, 177 e ss., 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen.; vizio di motivazione con riferimento alla supposta condotta di cessione e detenzione di sostanza stupefacente pur in assenza di informazioni istruttorie circa la quantità di principio attivo presente negli involucri caduti in sequestro, necessaria per conoscere, al di là di ogni ragionevole dubbio, la capacità drogante della sostanza.
La difesa lamenta l’assenza di ogni proposizione argomentativa avente ad oggetto la “capacità drogante” della sostanza caduta in sequestro, rammentando che, il D.M. Salute dell’Il aprile 2006 (pubblicato nella G.U. n. 95 del 24 aprile 2006) prevede espressamente che la quantità massima di principio attivo che può essere detenuta per uso personale non deve superare il peso complessivo di 500 mg.
La carenza di motivazione sul punto, rinvenibile già nella sentenza di primo grado, era stata devoluta alla Corte di appello, la quale, tuttavia, nulla ha argomentato in proposito.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo di ricorso si osserva quanto segue.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la capacità drogante della sostanza stupefacente possa essere tratta da fonti di prova diverse dall’analisi chimica qualitativa e da argomentazioni logiche.
In altri termini, in tema di stupefacenti si ritiene che il giudice non sia tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante ai fini di ritenere integrata
la fattispecie di reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, ben potendo attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti.
Nel caso presente il dubbio prospettato clalla difesa sulla capacità drogante della sostanza posseduta dal ricorrente è destituito di fondamento.
La sostanza caduta in sequestro, infatti, sottoposta a narcotest, è risultata essere marijuana; quanto alla capacità dogante, i giudici di merito hanno ritenuto che la sostanza possedesse tale qualità, essendo stato colto il ricorrente nell’atto di cedere una dose ad un acquirente. Il fatto di porre in vendita la sostanza, suddivisa in dosi e pronta allo smercio, unitamente all’esito del narcotest, rende palese la circostanza della sua capacità drogante.
Il richiamo contenuto nel ricorso al quantitativo di sostanza che può essere lecitamente detenuta è inconferente: nel presente caso, come ha osservato la Corte di merito, non è prospettabile l’uso personale (il ricorrente è stato osservato mentre cedeva una dose).
Il ricorso deve essere accolto limitatamente alla doglianza riguardante la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., poiché è insoddisfacente la motivazione espressa sul punto in sentenza.
La Corte territoriale ha motivato il diniego facendo esclusivo riferimento al numero delle dosi detenute dal ricorrente; nulla dice in motivazione su eventuali somme di danaro ricavate dalla vendita dell’unica dose ceduta e sulle finalità di lucro perseguite dall’imputato, ricavabili dalle modalità dell’azione e da ogni altro elemento utile a tal fine.
Le Sezioni Unite di questa Corte, nella pronuncia NOME Kibiru (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020), nello stabilire che la circostanza attenuante in esame è applicabile ad ogni tipo di delitto avente scopo di lucro, ivi compresa la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, hanno evidenziato come il giudice debba verificare la ricorrenza, o meno, della speciale tenuità con riferimento sia al lucro perseguito o conseguito dall’autore del reato, sia all’evento dannoso o pericoloso causato nella fattispecie concreta. La laconica motivazione espressa non soddisfa i criteri evidenziati.
Da quanto precede discende l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione riguardante la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto. Si dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio
sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
In Roma, così deciso il 15 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente