Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18689 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18689 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DESIO il 19/09/1974
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 30.4.2024 la Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela del 6.11.2023 di condanna del ricorrente per il reato continuato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011;
Evidenziato che con l’unico motivo di ricorso si censura che la Corte d’Appello non abbia accolto la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per il conferimento di un incarico peritale volto all’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato e che comunque abbia ritenuto sussistente la detta capacità senza tenere conto di una contraria diagnosi formulata in altro giudizio;
Ritenuto che si tratti di motivo generico e, in ogni caso, reiterativo di doglianze già convenientemente disattese dalla Corte d’Appello, la quale, con motivazione del tutto congrua, ha richiamato le conclusioni del perito del giudice di primo grado per ritenere, da un lato, ingiustificata la richiesta di nuova perizia e, dall’altro, infondata la doglianza difensiva relativa al difetto di imputabilità di COGNOME;
Considerato che l’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato costituisce questione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove – come nel caso di specie – esaurientemente motivata, anche con il solo richiamo alle valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo (Sez. 1, n. 11897 del 18/5/2018, dep. 2019, Rv. 276170 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata – la quale ha già affrontato i profili di censura articolati nel ricorso stesso – e non ne confuta specificamente le argomentazioni, sicché deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Rv. 276062 – 01) con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025