Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18549 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18549 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 27/10/1992
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste
confermava la pronuncia di condanna del COGNOME per i delitti di cui agli art.
494 e 497-bis, commi primo e secondo, cod. pen.;
Considerato che il ricorrente censura la decisione in ordine al trattamento
sanzionatorio sia perché la pena non sarebbe stata determinata nel minimo edittale sia per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,
nonostante la sua corretta condotta processuale e l’assenza di altre condotte delittuose dall’anno 2019;
Ritenute tali censure inammissibili perché carenti della specificità che deriva
dall’esigenza di un puntuale confronto con la motivazione della pronuncia impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 –
01);
Rilevato, in particolare, che la Corte territoriale, a differenza di quanto
dedotto dal ricorrente, ha puntualmente motivato in ordine alle ragioni per le quali ha confermato la valutazione del giudice di primo grado di discostarsi dal minimo edittale, individuate nella particolare capacità criminale dell’imputato che, per commettere i reati, ha utilizzato diversi documenti intestati ad NOME COGNOME così mostrando di aver pianificato nel dettaglio l’attività, ed essendo stato trovato lo stesso giorno in possesso di un’altra carta di identità falsa usata per attivare un’utenza telefonica;
Considerato, quanto all’omessa concessione delle circostanze generiche, che essa è stata congruamente giustificata valorizzando l’assenza di elementi positivi utili a tal fine e la commissione, sempre a differenza di quanto assunto nel ricorso, di ulteriori fatti criminosi nell’anno 2019;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/04/2025