Capacità a delinquere: Come i precedenti penali influenzano la pena
Quando un giudice deve decidere la pena per un reato, non guarda solo al fatto commesso, ma anche alla persona che lo ha commesso. Un concetto fondamentale in questo processo è la capacità a delinquere dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo principio venga applicato, sottolineando l’importanza di una motivazione rigorosa da parte dei giudici di merito.
Il caso: un ricorso contro la condanna per resistenza
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la valutazione fatta dai giudici di secondo grado. In particolare, la difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse tenuto conto adeguatamente di alcuni elementi a favore dell’imputato, riproponendo censure già esaminate e respinte nel precedente giudizio.
La valutazione della capacità a delinquere secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e ripetitivo. Il punto centrale della decisione, tuttavia, risiede nella conferma della corretta valutazione operata dalla Corte d’Appello riguardo alla capacità a delinquere dell’imputato. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte di merito avesse svolto un’analisi approfondita e non superficiale, basata sui criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale. Questo articolo guida il giudice nell’esercizio del potere punitivo, imponendogli di calibrare la pena in base alla gravità del reato e alla personalità del colpevole.
L’influenza dei precedenti penali
Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero adeguatamente spiegato l’influenza dei precedenti penali dell’imputato. Le condanne passate non sono state considerate come un mero dato statistico, ma come un fattore criminogeno, ovvero un elemento che ha contribuito alla commissione del nuovo reato. La condotta complessiva dell’individuo è stata interpretata come indicativa di una “perdurante inclinazione al delitto”, un fattore che giustifica una valutazione più severa e una pena adeguata a tale profilo di pericolosità sociale.
Le motivazioni: perché il ricorso è stato respinto
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La Suprema Corte non può riesaminare le prove, ma solo verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta adeguata e completa. I giudici avevano soddisfatto l’onere di spiegare perché la personalità dell’imputato, come emersa dai suoi precedenti, avesse inciso sulla commissione del reato, giustificando la pena inflitta. La riproposizione di argomenti già vagliati, senza indicare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata, ha quindi portato inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: l’importanza di una motivazione adeguata
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la personalizzazione della pena è un caposaldo del diritto penale. Il giudice ha il dovere di andare oltre il singolo episodio criminale e di valutare la personalità dell’autore del reato. La capacità a delinquere, desunta anche dai precedenti, è uno strumento essenziale per questa valutazione. Tuttavia, tale potere discrezionale deve essere esercitato con rigore, attraverso una motivazione solida, trasparente e immune da vizi logici, che dia conto del percorso argomentativo seguito per giungere alla determinazione della sanzione. Per l’imputato, ciò significa che un ricorso in Cassazione ha speranza di successo solo se è in grado di individuare specifiche violazioni di legge o difetti manifesti nella motivazione, e non se si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità, in quanto si limitava a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Come ha giustificato il giudice la valutazione della capacità a delinquere dell’imputato?
Il giudice ha basato la sua valutazione sui criteri dell’art. 133 del codice penale, considerando le pregresse condanne come un fattore criminogeno e valorizzando una condotta indicativa di una perdurante inclinazione al delitto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32319 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32319 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a VERCELLI il 01/09/1969
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.);
esaminato il motivo di ricorso.
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo – relativo al riconoscimento della rediva – riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pag. 4).
Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell’imputato, prevista dai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. che regola l’esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. E’, pertanto, adeguatamente soddisfatto l’onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore crinninogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/5/2025.