Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11417 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11417 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 130/27803
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che l’ha condannato per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990;
Visto il provvedimento, letti gli atti e le memorie presentate nell’interesse di COGNOME
Osserva
Il ricorso- che poggia su due motivi con cui si contesta in primo luogo l’ an della responsabilità e in subordine la mancata derubricazione nella ipotesi del comma 5 dell’art. 73 cit. e/o il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. – è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni che i Giudici di merito hanno congruamente e correttamente esaminato sulla base di argomentazioni rispetto alle quali la difesa oppone solo un generico confronto.
La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica e adeguata motivazione sulle ragioni per le quali l’imputato aveva destinato all’attività di spaccio la cannabis sativa rinvenuta in su possesso, segnalando nello specifico che: a) non era munito di alcuna autorizzazione che lo abilitasse alla vendita della cannabis; b) la cannabis caduta in sequestro presentava un THC superiore a quello previsto dalla legge per la libera vendita ( pag. 2).
Il numero delle dosi ricavabili nonché la circostanza che l’imputato utilizzasse un canale lecito per immettere sul mercato sostanza stupefacente dotata di capacità drogante sono stati poi congruamente valutati come ragioni ostative alla richiesta derubricazione e/o riconoscimento della causa di non punibilità.
Il riferimento alla questione pendente innanzi alla Corte di Giustizia europea non è pertinente rispetto al caso in esame posto che, stando alla ricostruzione operata nelle conformi sentenze di merito, l’imputato vendeva anche sostanza del tipo marjuana che sulla base delle analisi chimiche effettuate presentava un THC superiore a quello previsto e quindi era dotata di efficacia drogante
Si tratta di valutazione nient’affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede, in cui sono proposti elementi di fatto alternativi.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/2026.
3
r)Fr
IN
Fui:
NOME
TATA
97.