Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6296 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6296 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Secchi COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
NOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, tramite il loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bari, in relazione all contestazione di cui agli artt. 110 cod. pen e 73 e 80 DPR 309/1990, perché, in concorso tra loro, COGNOME quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, riconducibile al negozio “RAGIONE_SOCIALE” specializzato nella vendita di cannabis c.d. light, COGNOME quale socio lavoratore della medesima ditta, senza la prescritta autorizzazione commercializzavano o comunque detenevano per la vendita sostanza stupefacente rispettivamente gr 13.362 di infiorescenza di marijuana, gr 1527,2 di hashish e ml 145 di olio di hashish.
Il ricorso, formalizzato ai sensi dell’art. 448, co. 2-bis cod. proc. pen. per violazione di legge, articola quattro distinti motivi.
Il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegittima applicazione della pena. ricorrenti deducono, sul punto, che la l’attività svolta dalla predetta RAGIONE_SOCIALE fosse del tutto lecita e conforme alla disciplina dettata dalla I. 242/2016 regolarmente iscritta al registro RAGIONE_SOCIALE imprese, autorizzata dal SUAP del Comune di Bari e che la stessa offriva in vendita merce contenente THC in percentuale inferiore al limite dello 0,6 % fissato dalla legge: censurano, quindi, che la merce detenuta e sequestrata non fosse concretamente idonea a produrre effetti droganti, che il giudice non abbia fatto buon governo dei principi di diritto chiaramente affermati dalla Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza n. 12348 del 2019), negando attendibilità all’elaborato tecnico svolto dalla Procura presso il Tribunale di Bari, affermando che, invece, “tutti i valori riscontrati nei reperti sequestrati sono risultati collocarsi al di sotto dell’0,5 % di principio attivo…sog al di sotto della quale … non si produrrebbero effetti droganti o psicotropi. contestando altresì la correttezza RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo di assunzioni efficaci (svolto sommando la quantità di principio attivo accertata sulla totalità RAGIONE_SOCIALE confezioni) poiché la capacità drogante andrebbe apprezzata, quantomeno, sulla singola confezione di prodotto.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 47, primo comma cod. pen. (errore di fatto sul carattere stupefacente della sostanza) evidenziandosi che gli imputati, sulla base di analisi certificate e documentazione del produttore, ritenevano che la cannabis fosse priva di efficacia drogante e, quindi, non potesse essere ricondotta all’alveo applicativo del DPR 309/1990, anche in ragione della ritenuta impossibilità di ricomprendere, tra le attività vietate, quella di vendita p : uso voluttuario dell’acquirente.
Il terzo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 606 comma 1,1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., contesta l’erronea esclusione dell’errore scusabile sulla illiceità del fatt derivante dalla confusione interpretativa successiva alla legge 242/2016.
Il quarto motivo deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, mancante o apparente.
La Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, argomentando tale conclusione in ragione della giurisprudenza per la quale, anche successivamente alla introduzione della previsione dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 In via preliminare, si osserva che la sentenza impugnata è stata emessa dal Tribunale di Bari ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., sicché il ricorso pe cassazione proposto soggiace alle limitazioni previste dall’art. 448, comma 2 -bis del codice di rito, che riconosce al pubblico ministero e all’imputato la facoltà di proporre ricorso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’errone qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena.
1.2 II primo motivo di ricorso, come sopra esposto, deduce, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena applicata al ricorren tuttavia, la censura non può trovare accoglimento poiché, per costante giurisprudenza della Corte di legittimità, ribadito dalle Sezioni Unite (sent. n. 2 del 27/10/1999), l’errore sul nomen iuris in tanto può essere dedotto in ricorso in quanto si tratti di errore manifesto, ovvero quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Cass, Sez. VI ordinanza n. 2721 del 8/01/2018 dep. 22 /01/2018): con la conseguenza, altresì, che eventuali errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvediment impugnato, sono estranei al ristretto perimetro dei motivi di ricorso ammessi dalla legge processuale (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, EI, Rv. 275971 – 02).
Ebbene, nel caso di specie, quanto ai profili dedotti con il primo motivo di ricorso, risulta evidente che le censure formulate non sono riconducibili ad alcuna
RAGIONE_SOCIALE ipotesi in cui è ammesso il sindacato della corte di legittimità, trattandosi d deduzioni relative all’efficacia drogante ed alle modalità di calcolo RAGIONE_SOCIALE assunzioni efficaci.
Parimenti, anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell’art. 47, primo comma, cod. pen., ed il terzo, con cui si deduce l’erronea esclusione dell’errore scusabile sulla illiceità del fatto, derivante dalla confusione interpretativa successiva alla legge 242/2016, non rientrano tra le censure che la legge consente di dedurre con riferimento alle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 del codice di rito.
Il quarto motivo, dedotto con riferimento all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen, infine, risulta non consentito dalla legge, atteso che con esso si contesta la sussistenza del dolo richiesto dalla norma penale incriminatrice, ulteriore ambito di sindacato estraneo al perimetro RAGIONE_SOCIALE censure consentite ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen..
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese de procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così è deciso, 21/01/2026