Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36674 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36674 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sorto tra: Tribunale di Chieti Tribunale di Pescara – Settore Esecuzione Civile sollevato con ordinanza del 27/05/2025 del TRIBUNALE di Chieti vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’affermazione della competenza del Tribunale civile di Pescara;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 marzo 2024 il Tribunale di Pescara – Giudice della Esecuzione Immobiliare – ha affermato la inopponibilità alla procedura esecutiva numero 315 del 2016 (pervenuta alla fase della aggiudicazione in data 22 dicembre 2022) della ordinanza di confisca (per equivalente) emessa in sede penale e trascritta in data 13 ottobre 2017 in riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di Chieti in data 8 maggio 2017.
In motivazione si evidenzia che la trascrizione della confisca penale sui beni oggetto della esecuzione immobiliare Ł successiva tanto alla trascrizione della ipoteca che alla trascrizione del pignoramento.
Con successivo decreto del 21 maggio 2024 il medesimo Tribunale di Pescara ha preso atto del versamento, da parte dell’aggiudicataria NOME COGNOME, del residuo prezzo di aggiudicazione ed ha trasferito a costei la piena proprietà del compendio immobiliare compiutamente descritto nel provvedimento stesso.
Ciò posto, con nota del 27 maggio 2024, il professionista incaricato dal Tribunale di Pescara, sulla base del contenuto della decisione del 28 marzo 2024, ha chiesto al Tribunale di Chieti, Sezione penale, di provvedere – nell’interesse della aggiudicataria – alla cancellazione della trascrizione della confisca.
Il Tribunale di Chieti, con ordinanza del 27 maggio 2025, ha sollevato conflitto negativo di competenza sulla domanda di cancellazione.
In motivazione si evidenzia che sulla base dei contenuti della ordinanza del 28 marzo 2024 il Tribunale di Pescara avrebbe dovuto ordinare – in autonomia – la cancellazione della trascrizione del vincolo penale e ciò avrebbe dovuto fare – a maggior ragione – in sede di
emissione del decreto di trasferimento. Non potrebbe residuare una competenza del giudice penale limitata ad un adempimento formale (come la cancellazione), lì dove si Ł affermata la inopponibilità della confisca alla procedura che ha condotto alla aggiudicazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che il conflitto negativo – sia pure limitato al compimento di uno specifico atto, ricusato tanto da un giudice civile che da un giudice penale – sussiste e va risolto come «caso analogo», nella presente sede di legittimità ai sensi dell’art. 28, comma 2, cod. proc. pen. (in tal senso, per tutte, v. Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251265).
Ciò posto, il Collegio ritiene che la competenza a provvedere alla cancellazione della confisca spetti al giudice della esecuzione immobiliare che ha disposto l’aggiudicazione del bene immobile colpito dal vincolo penale (iscritto in epoca posteriore rispetto al pignoramento, in una forma di confisca per equivalente).
Ed invero, da un lato va ribadito (v. da ultimo Sez. 1, n. 16460 del 29/01/2025, Rv. 288019) che nei casi in cui la procedura esecutiva immobiliare civile sia approdata – sulla base di un percorso interpretativo in diritto – alla aggiudicazione del bene, le forme di tutela del terzo aggiudicatario (tra cui, di certo, rientra la cancellazione della trascrizione) vanno attribuite alla competenza del giudice civile e dall’altro non può non rilevarsi la particolarità del caso.
Come osservato – in modo pienamente condivisibile – dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, una volta argomentata in sede civile la inopponibilità della confisca (sulla base di un percorso interpretativo non implausibile) ed emesso il decreto di trasferimento, non Ł dato ravvisare alcuna valida ragione per demandare al giudice penale la mera esecuzione di un adempimento esecutivo conseguente alla statuizione civilistica.
Si tratta, in altre parole, di un self restraint incoerente, da parte del giudice civile, posto che ciò che rileva Ł l’affermazione – resa a monte – della non opponibilità della confisca, aspetto che non sarebbe rivalutabile da parte del giudice penale cui viene chiesto di realizzare un mero adempimento formale.
Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale civile di Pescara, come da dispositivo.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale civile di Pescara – settore esecuzioni – cui dispone trasmettersi gli atti.
Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME