Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27677 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27677 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GRADO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
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Ritenuto in fatto
Con sentenza del 21 marzo 2023, la Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridetermiNOME la pena -per effetto del giudizio d’equivalenza tra la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e le contestate circostanze aggravanti- inflitta a NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 56, 624 bis e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. Secondo la rubrica, l’imputato, rompendo una finestra, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre quanto contenuto nel camper di NOME COGNOME, parcheggiato in un piazzale antistante un ospedale, non riuscendo nell’intento per l’arrivo delle forze dell’ordine.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ad un unico motivo, articolato in due parti e di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., col quale lamenta violazione di legge in relazione all’art. 624 bis cod. pen., vizio di motivazione, sub specie di travisamento della prova (in riferimento alla dichiarazione della persona offesa del 27 gennaio 2023), nonché violazione di legge in riferimento all’omessa declaratoria di non doversi procedere per rimessione della querela.
La Corte territoriale avrebbe omesso di valorizzare la dichiarazione rilasciata il 27 gennaio 2023, unitamente alla rimessione della querela, nella quale la persona offesa affermava di non aver mai utilizzato il camper in Monfalcone quale privata dimora, ma solo come automezzo. A differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non sussiste alcuna contraddizione tra quella dichiarazione e quanto affermato dalla persona offesa in sede di escussione dibattimentale con riferimento all’uso del camper a scopo ricreativo limitatamente ai periodi estivi.
La Corte territoriale avrebbe inoltre trascurato il dato realmente dirimente ai fini della qualificazione del camper quale privata dimora, vale a dire l’attualità del concreto utilizzo del mezzo, che, non essendo equipaggiato con allacci di elettricità ed acqua nel momento del tentato furto, non poteva ritenersi come luogo adibito -in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico- allo svolgimento di atti della vita privata.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso; b) conclusioni nell’interesse dell’imputato, in replica alla requisitoria scritta
del Sostituto Procuratore generale, con le quali si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
L’unico motivo di ricorso è infondato, non confrontandosi il ricorrente, in maniera critica ed effettiva, con la motivazione dell’impugnata sentenza. La Corte territoriale ha infatti disatteso le doglianze proposte in appello, ponendo in evidenza l’irrilevanza dei due profili maggiormente enfatizzati dalla difesa, relativi, l’uno, all’assenza del proprietario del bene nel momento del furto, e, l’altro, alla dichiarazione sottoscritta dalla persona offesa datata 27 gennaio 2023.
Quanto al primo aspetto, i giudici dell’appello hanno correttamente rimarcato come la non attualità dell’utilizzo del camper al momento dell’azione furtiva non mutasse il dirimente dato di fatto della stabile destinazione a luogo di privata dimora del camper stesso, similmente a quanto avviene per le cd. seconde case site in località turistiche. A tal proposito, la pronuncia impugnata s’inquadra nelle coordinate elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., «il camper costituisce un luogo di privata dimora per la naturale destinazione all’uso abitativo quale “casa mobile” nella quale si espletano attività della vita privata» (Sez. 7, n. 7204 del 12/01/2015, COGNOME, Rv. 263188 – 01; più in generale, sulla nozione di privata dimora, cfr. Sez. U., n. 31345 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270076-01). La rispondenza della pronuncia impugnata ai canoni ermeneutici di questa Corte trova conforto nell’articolazione della parte motiva, nel punto in cui la Corte d’appello ha ricordato gli elementi -dichiarativi e documentali- di prova, emergenti dagli atti processuali, dai quali era agevole desumere la destinazione del luogo all’espletamento di attività tipiche della vita privata (il riferimento è, in particolare, alle dichiarazioni rese in udienza dalla persona offesa, secondo cui il camper era fermo soltanto da una settimana ed era comunque usato per vacanze durante tutto l’anno, e alle fotografie scattate all’interno del camper, attestanti tracce di oggetti di consueto uso personale e domestico). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sicché, anche da questo punto di vista, può sicuramente affermarsi la conformità dell’impugnata pronuncia con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., il camper costituisce luogo di privata dimora quando ne sia in concreto accertata la destinazione all’espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione (Sez. 5, n. 2670 del 24/09/2018, dep. 2019, Serghie, Rv. 275486 – 01).
Quanto al secondo profilo del motivo, in cui il ricorrente lamenta la violazione di legge in riferimento all’omessa declaratoria di non doversi procedere per
rinnessione della querela, oltre che vizio di motivazione sub specie di travisamento della prova, esso è del tutto fuori fuoco. In disparte il dubbio ragionevolmente espresso dalla Corte d’appello circa l’effettiva provenienza della dichiarazione, è stata correttamente notata la contraddizione tra il contenuto di quella dichiarazione e quanto risultato dalle prove documentali (oltre che dalle dichiarazioni rese dal COGNOME in sede di giudizio abbreviato, all’udienza del 20 ottobre 2022), vale a dire le fotografie scattate all’interno del camper, che hanno confermato, come già ricordato, la stabile destinazione dell’autoveicolo a luogo di privata dimora.
Pertanto, nel ritenere superflua la riassunzione della testimonianza della persona offesa, la Corte d’appello ha reso una motivazione non inficiata né da illogicità né da violazione di legge / atteso il principio secondo cui, «in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello»; fattispecie in tema di giudizio abbreviato: Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 261799 – 01).
Nel caso di specie, peraltro, il giudizio abbreviato era stato condizioNOME all’assunzione della testimonianza della persona offesa; a maggior ragione, la Corte territoriale ha razionalmente valorizzato la dichiarazione resa dalla stessa, all’udienza del 20 ottobre 2022, dunque a ridosso immediato dei fatti (16 ottobre 2020), dichiarazione riscontrata, come già ricordato dalle fotografie in atti.
Il Collegio rigetta, pertanto, il ricorso. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13/03/2024
Il Consigliere estensore
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Il P esidente