Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16949 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16949 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA a Trento avverso la sentenza 17/05/2023 della Corte di appello di Trento. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili; udito il difensore dell’imputata, AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi
ai motivi del ricorso e insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe la Corte d’appello di Trento confermava la sentenza pronunciata in data 9 giugno 2020 dal Tribunale di Trento, che aveva
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condannato NOME COGNOME alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e al risarcimento dei danni a favore della parte civile, in ordine al delitto di calunni per avere affermato in occasione della denuncia sporta in data 4 ottobre 2016 che, contrariamente a quanto risultava dal testamento pubblico del padre (deceduto nelle more), il AVV_NOTAIO non si era recato il 13 marzo 2015, alle ore 8,20, presso l’abitazione del de cuius, per ricevere la firma e redigere l’atto, di tal che la firma era solo apparentemente di NOME COGNOME. Da detta denuncia traeva origine un procedimento penale nei confronti del AVV_NOTAIO, concluso con ordinanza di archiviazione, a seguito della opposizione della denunciante.
La Corte, premesso che alla luce degli elementi probatori già in atti non appariva necessario procedere alla richiesta di parziale rinnovazione istruttoria consistente nella acquisizione di produzioni documentali, riteneva accertata la responsabilità dell’imputata, anche con riguardo all’elemento soggettivo che la difesa assumeva essere carente.
La Corte escludeva che le dichiarazioni rese dall’imputata potessero muovere da ragioni fondate o anche soltanto “serie” per essere convinta della falsità del testamento, quantomeno in riferimento alla presenza del AVV_NOTAIO e al suo accesso alla casa del testatore nel tempo indicato. La presenza del AVV_NOTAIO presso l’abitazione di COGNOME il 13 marzo 2015 nella fascia oraria 8-8,30 era infatti confermata dalle dichiarazioni dei testi COGNOME, COGNOME e COGNOME, o che dallo stesso professionista, nonché indirettamente dai testi COGNOME e COGNOME. Viceversa, la Corte dubitava della asserita presenza dell’imputata nel vigneto attiguo all’abitazione; ella aveva infatti riferito di essere stata intent lavorare insieme a tale COGNOME, che tuttavia l’aveva smentita sul punto, allorché aveva riferito di non essere stata presente in Trentino nel mese di marzo 2015. Inconferenti erano ritenute anche le dichiarazioni del coniuge COGNOME, sia perché riferiva quanto appreso dalla moglie, sia perché anch’egli aveva indicato come presente la COGNOME.
Dalla CTU disposta nell’ambito del procedimento civile promosso da NOME COGNOME avente ad oggetto la falsità del testamento pubblico del padre (documentazione depositata dalla parte civile) si evinceva che la firma sul testamento, con elevato grado di certezza, era riconducibile a NOME COGNOME.
L’imputata era quindi perfettamente consapevole delle conseguenze penali che sarebbero scaturite dalla condotta posta in essere.
La Corte, in considerazione della natura, entità e modalità di esecuzione dei fatti, riteneva l’entità della pena, come determinata dal primo giudice, conforme ed adeguata ai fatti anche con riferimento alla negata applicazione delle attenuanti generiche, confermando altresì le statuizioni civili della sentenza impugnata.
Il difensore dell’imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, censurando:
2.1. la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di calunnia, dal momento che l’esame avrebbe dovuto concentrarsi non sulle dichiarazioni dei testi, estranei alla vicenda, quanto sulla base del contesto storico e fattuale in cui la ricorrente aveva elaborato il fatto per poi convincersi sulla base della propria percezione della effettiva falsità del testamento; l’imputata aveva infatti riferito di non avere visto giungere il notai alle 8.20, con ciò evidenziandosi non una volontà AVV_NOTAIO di escludere la presenza del medesimo presso l’abitazione paterna il 13 maggio 2015, quanto un’affermazione precisa circa l’assenza in un determinato orario; rimarcava in tal senso che, al fine di provare la sussistenza del dolo, non è sufficiente la falsit della denuncia, occorrendo la dimostrazione che il denunciante abbia avuto certezza dell’innocenza del denunciato, giacché il mero errore o il semplice dubbio sulla colpevolezza esclude la presenza dell’elemento soggettivo.
2.2. la violazione di legge e il vizio motivazionale con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte non ha adeguatamente valutato il lasso temporale che separa il fatto-reato in esame dal precedente per furto, citato dai giudici di appello e ha, viceversa, enfatizzato la condotta processuale negativa, là dove a seguito di una richiesta di legittimo impedimento la visita fiscale ne avrebbe invalidato i presupposti, pur senza prendere alcun provvedimento nei confronti del sanitario che aveva attestato la condizione psico-fisica della donna. Vanno invece positivamente valutati la partecipazione processuale attiva e la volontà di sottoporsi all’esame.
Il difensore dell’imputata depositava in data 8 marzo 2024 “motivi aggiunti”, con i quali ribadiva le doglianze espresse in materia di elemento soggettivo, sottolineando che l’imputata non era consapevole dell’innocenza del AVV_NOTAIO “bensì nutriva, quantomeno, un fondato sospetto che il testamento che l’ha esclusa da parte dell’asse ereditario del defunto padre, non corrispondesse effettivamente alle volontà di questi”. Aveva ritenuto che l’atto testamentario potesse essere il risultato di una o più azioni delittuose poste in essere con il concorso della madre, tanto da ritenere apocrifa la firma del genitore, avendone riscontrato l’evidente differenza con quella che ricordava. In tal senso evidenzia che il dolo della calunnia non può consistere nel dolo eventuale.
La parte civile ha depositato note scritte in data 19 marzo 2024, con le quali insiste per il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, siccome proposto per motivi meramente fattuali non consentiti in sede di legittimità e per taluni versi aspecifico oltre ch manifestamente infondato, a fronte del ricco e puntuale apparato argomentativo della motivazione della decisione impugnata.
Secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento della sussistenza dell’elemento psicologico del reato di calunnia, la consapevolezza del denunciante in merito all’innocenza della persona accusata può escludersi solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753; Sez. 6, n. 46205, del 06/11/2009, COGNOME, Rv. 245541; Sez. 6, n. 27846, del 10/06/2009, COGNOME, Rv. 244421). Nel caso in esame, in ordine alle ragioni per le quali si è affermato che nella condotta di NOME COGNOME fossero ravvisabili sia l’elemento oggettivo che il dolo della calunnia, inteso come consapevolezza certa dell’innocenza dell’incolpato, la Corte d’appello, con solido ancoraggio alle informazioni probatorie conseguite e con considerazioni scevre da illogicità manifesta in fatto e corrette in linea d diritto, ha argomentato in ordine: – sia alla sicura affidabilità delle persone d dichiaranti; – sia alla chiarezza e alla coerenza delle rispettive deposizion testimoniali; – sia al loro reciproco riscontro; – sia alla dubbia credibilità d versione dei fatti resa da NOME COGNOME quanto alla presenza nel vigneto adiacente l’abitazione del padre. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
I giudici di appello hanno altresì rimarcato che non ha rilievo l’affermazione dell’imputata (ribadita con i motivi di ricorso) secondo cui la denuncia riguarderebbe solo la precisa determinazione dell’orario, giacché non sarebbe ragionevole muovere un’accusa di falso a un AVV_NOTAIO unicamente sulla base di una differenza trascurabile tra quanto riportato nell’atto (ore 8.52) e quanto risultante alla denunciante, essendo il significato ben più ampio e riguardante l’intera condotta del professionista (ossia se si fosse o meno recato presso l’abitazione di COGNOME per raccogliere la sottoscrizione).
Di talché la ricorrente, nella sostanza, sollecita sul punto una rilettura d merito delle emergenze processuali in un senso diverso e ritenuto a sé più favorevole, che viceversa non è consentita in sede di controllo di legittimità della sentenza impugnata.
Non si sottrae alla valutazione di inammissibilità neppure il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche. La ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale concesso dall’ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). La concessione di dette circostanze presuppone, GLYPH inoltre, GLYPH l’esistenza GLYPH di GLYPH elementi GLYPH suscettibili GLYPH di GLYPH positivo apprezzamento. Nella specie, la Corte di merito ha spiegato di non ritenere la ricorrente meritevole delle invocate attenuanti non essendo emersi elementi positivi di valutazione che inducano a riconoscerle. Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego, che le generiche censure della ricorrente non valgono a scalfire.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro. L’imputata va, inoltre, condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 26/03/2024