Calunnia: perché il ricorso generico in Cassazione è un rischio
Il reato di Calunnia è una fattispecie posta a tutela del corretto funzionamento della giustizia e dell’onore del singolo. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito in cui si richiede di rivalutare le prove.
Il caso e la contestazione della Calunnia
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per aver falsamente incolpato un terzo di un reato, pur conoscendone l’innocenza. In sede di legittimità, la difesa ha tentato di scardinare la sentenza di appello mettendo in discussione la sussistenza del dolo e la tenuta logica della valutazione probatoria. Tuttavia, la strategia difensiva è incorsa in un errore procedurale fatale: la genericità dei motivi.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come l’atto di impugnazione mancasse di un confronto critico e puntuale con le argomentazioni espresse dalla Corte d’Appello. In particolare, il ricorrente si è limitato a riproporre tesi già ampiamente vagliate e respinte nei gradi precedenti, senza indicare specifici vizi di legittimità.
Il limite del giudizio di legittimità
Un punto cruciale della decisione riguarda la natura del giudizio davanti alla Suprema Corte. Non è possibile sollecitare una “rivisitazione dei fatti” o una “diversa valutazione delle prove”. Se la sentenza di merito è logicamente motivata e priva di errori di diritto, la Cassazione non può intervenire per sostituire la propria visione dei fatti a quella del giudice di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nel difetto di specificità del ricorso. La Corte ha sottolineato che l’impugnazione deve essere obiettivamente rivolta contro i punti della decisione impugnata. Quando il ricorso si limita a una critica astratta o a una richiesta di riesame fattuale, esso viene considerato tamquam non esset (come se non esistesse), portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità. Inoltre, la mancata analisi del dolo specifico richiesto per la Calunnia in relazione alle prove già acquisite ha reso il ricorso privo di fondamento giuridico solido.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la difesa tecnica in Cassazione richiede un rigore estremo. L’inammissibilità non comporta solo il passaggio in giudicato della condanna, ma anche pesanti oneri economici. Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o generici.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Si può chiedere alla Cassazione di valutare nuovamente le prove?
No, la Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove, ma può solo verificare se il giudice di merito ha applicato correttamente la legge e motivato logicamente.
Qual è l’elemento soggettivo nel reato di calunnia?
È richiesto il dolo, ovvero la volontà di incolpare qualcuno di un reato sapendo con certezza che tale persona è innocente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50530 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50530 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a THIENE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 17661/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di calunnia);
Esaminato il motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, alla sussistenza de e alla valutazione delle prove;
Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenz impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta, e sostanzialmente volto a sollecitar una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 6 e ss. senten
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.