Calunnia e inammissibilità del ricorso: il peso della resipiscenza
Il reato di calunnia rappresenta una delle fattispecie più gravi contro l’amministrazione della giustizia, poiché non solo lede l’onore del singolo, ma svia l’attività giudiziaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri rigorosi per l’ammissibilità dei ricorsi in questa materia, ponendo l’accento sulla credibilità delle prove e sul comportamento dell’imputato.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto che aveva sporto querele contenenti accuse false nei confronti di diverse persone. Durante il procedimento, era emerso che l’imputato non solo aveva fabbricato accuse infondate, ma aveva anche adottato una condotta ambigua, arrivando a presentarsi ai suoi interlocutori millantando il titolo di avvocato.
In sede di appello, la responsabilità penale era stata confermata, portando il soggetto a ricorrere in Cassazione. I motivi del ricorso si basavano principalmente sulla presunta inattendibilità dei testimoni d’accusa (le persone offese) e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che le censure mosse dal ricorrente erano di natura puramente fattuale, ovvero tentavano di proporre una lettura alternativa degli eventi già ampiamente analizzati nei gradi di merito.
In particolare, è stato sottolineato come le persone offese non avessero alcun motivo di astio verso l’imputato, tanto da non essersi nemmeno costituite parti civili per ottenere un risarcimento. Al contrario, le dichiarazioni dell’imputato sono risultate prive di qualsiasi riscontro esterno, rendendo la sua tesi difensiva del tutto inconsistente.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla corretta applicazione delle norme relative alla valutazione della prova e alla concessione dei benefici di legge. In primo luogo, l’attendibilità dei testi è stata confermata dalla mancanza di interessi personali nel processo e dalla coerenza delle loro dichiarazioni. In secondo luogo, il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato dall’assenza di elementi positivi nel comportamento dell’imputato. La Corte ha evidenziato che, durante l’intero iter processuale, il ricorrente non ha mai mostrato segni di resipiscenza, mantenendo una condotta non lineare e non collaborativa. La mancanza di un reale pentimento impedisce, secondo la giurisprudenza consolidata, l’applicazione di riduzioni di pena discrezionali.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito in cui ridiscutere le prove. Quando la motivazione della sentenza impugnata è logica e completa, come nel caso della condanna per calunnia analizzato, il vaglio di legittimità si chiude con l’inammissibilità. La decisione sottolinea inoltre che la condotta processuale e post-delittuosa è determinante per l’ottenimento di benefici sanzionatori, rendendo il ravvedimento un elemento centrale per la difesa penale.
Cosa succede se si accusa falsamente qualcuno di un reato?
Si configura il delitto di calunnia, punito dal codice penale. Se le accuse sono prive di riscontri e l’accusatore è consapevole dell’innocenza altrui, la condanna è inevitabile.
Perché la Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso?
Il ricorso è inammissibile se si limita a contestare i fatti senza evidenziare violazioni di legge o se ripropone argomenti già respinti in modo logico nei gradi precedenti.
Qual è l’importanza del pentimento nel processo penale?
La resipiscenza o pentimento è fondamentale per ottenere le attenuanti generiche. Senza segni di ravvedimento, il giudice può negare qualsiasi riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49580 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49580 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso NOME; ·
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui il ricorrente censura la ritenuta responsabilità co particolare riferimento all’attendibilità dei testi di accusa, persone offese del delitto di ca è declinato in fatto e riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso la sussistenza di motivi di astio da parte delle persone offese che, senza neppure costituirsi parti civili, si erano limitate a riferire in ordine alle falsità delle ac rivolte, tenuto conto che le allegazioni meramente verbali del COGNOME non trovavano alcun elemento esterno di conferma, compreso l’esame del teste COGNOME NOME (che avrebbe dovuto confermare la tesi del ricorrente), in merito al quale non veniva neppure formulata richiesta d rinnovazione istruttoria, salvo genericamente censurare in questa sede l’omessa escussione da parte della Corte di appello;
ritenuto che il ricorrente, per mezzo dell’articolazione del relativo motivo tenta di accreditar una preclusa lettura alternativa delle emergenze fattuali che la decisione ha mostrato essere state correttamente interpretate laddove è stata messa in evidenza la ragione della querela calunniosa e la condotta non lineare del ricorrente che nella vicenda aveva inteso presentarsi ai suoi interlocutori quale avvocato COGNOME, evenienza non smentita dalla labiale pregressa conoscenza di costoro, smentita con valutazione in fatto ineccepibile dalla Corte di merito che, come già effettuato dal Tribunale, ha negato che le allegazioni offerte fossero significative;
rilevato che anche con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche risulta esaustiva la motivazione resa dalla Corte di appello che ha rilevato l’assenza di element positivamente apprezzabili tenuto conto del fatto che durante tutta la vicenda processuale il ricorrente non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023.