Calunnia: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di calunnia rappresenta una delle fattispecie più gravi contro l’amministrazione della giustizia, poiché devia il corretto esercizio della funzione giudiziaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini invalicabili per chi intende impugnare una sentenza di condanna, ribadendo che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
Il caso e l’oggetto del contendere
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il delitto previsto dall’art. 368 del codice penale. L’imputato aveva proposto ricorso basandosi su due motivi principali: la presunta erronea valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e l’illegittima applicazione della recidiva. Secondo la difesa, la ricostruzione dei fatti operata nei precedenti gradi di giudizio non era corretta e la pericolosità sociale non era stata adeguatamente dimostrata.
La Calunnia e il sindacato di legittimità
Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto immediatamente non consentito. La Corte di Cassazione ha ricordato che non è possibile richiedere una nuova lettura degli elementi probatori in questa sede. Quando la Corte d’Appello fornisce un apparato argomentativo diffuso, analitico e logico, il ricorrente non può limitarsi a prospettare una versione alternativa dei fatti. La calunnia, in particolare, richiede un accertamento rigoroso del dolo, che i giudici di merito avevano già ampiamente motivato.
L’applicazione della recidiva e la pericolosità
Il secondo punto del ricorso riguardava la recidiva. La Suprema Corte ha giudicato manifestamente infondata la doglianza, rilevando come i giudici territoriali avessero correttamente evidenziato i plurimi precedenti penali a carico del ricorrente. Tali precedenti, uniti alla natura del delitto commesso, rivelavano una significativa propensione al crimine e una pericolosità sociale che giustificano pienamente l’inasprimento della pena.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del ricorso per cassazione. I giudici hanno evidenziato che le critiche mosse dal ricorrente erano di natura puramente fattuale e non si misuravano realmente con la struttura logica della sentenza impugnata. In tema di calunnia, una volta che il giudice di merito ha accertato la consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato attraverso un ragionamento coerente, tale valutazione è insindacabile. Inoltre, la conferma della recidiva è stata motivata dalla verifica puntuale della condotta di vita del reo, che rendeva logica la prognosi di pericolosità formulata nei gradi precedenti.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione conferma che, per contestare efficacemente una condanna per calunnia, non è sufficiente lamentare una diversa visione dei fatti, ma è necessario individuare vizi logici o violazioni di legge macroscopiche nella sentenza impugnata. L’esito del giudizio sottolinea inoltre come la recidiva resti un presidio fondamentale per sanzionare la persistente capacità a delinquere.
Si possono riesaminare le prove in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione si occupa solo della legittimità della decisione e non può procedere a una nuova valutazione dei fatti o delle prove già analizzate nei gradi precedenti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta il rigetto del ricorso senza esame nel merito, la condanna al pagamento delle spese processuali e, spesso, una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Come viene valutata la recidiva dai giudici?
Viene valutata analizzando i precedenti penali del soggetto e verificando se questi, insieme al nuovo reato, dimostrino una reale propensione al crimine e pericolosità sociale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5809 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5809 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME PIETRADEFUSI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Guida
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 368 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla penale responsabilità del ricorrente e all’erronea valutazione delle prove in esame, non è consentito in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto nonchédirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all’imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (si vedano pp. 3-4 della sentenza impugnata);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale ievidenziando che i plurimi precedenti penali a suo carico, considerati unitamente al delitto in parola / rivelano una significativa propensione al crimine e pericolosità sociale (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026