Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7516 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7516 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Latina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte di appello di Roma letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile i
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; ricorsi;
letta la memoria difensiva e la nota spese prodotta nell’interesse delle parti civili, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dall’avvocata NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e ha prodotto nota spese; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avvocata NOME COGNOME, che si è riportata ai motivi dei ricorsi insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con sentenza del 10 febbraio 2025, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 18 novembre 2016, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME ed NOME COGNOME per il reato di calunnia loro ascritto, in relazione ai punti 1 e 3 del capo di imputazione, perché estinto per prescrizione. Ha assolto perché il fatto non costituisce reato i medesimi imputati dai restanti fatti oggetto di contestazione ai punti 2 e 4. Ha ridotto l’importo già liquidato a titolo di risarcimento del danno nella misura di 2.500 C per ciascuna delle parti civili, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con i comuni motivi di ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedono l’annullamento della sentenza impugnata per l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di calunnia e per cumulativi vizi di motivazione.
Rilevano i ricorrenti che la Corte di appello non ha verificato se dalla narrazione dei fatti, così come delineati nella denuncia querela, emergessero circostanze di fatto tali da indurre nei denuncianti la ragionevole convinzione di essere stati vittima di un atto arbitrario da parte dei poliziotti, e, quindi, tal escludere la cosciente volontà di un’accusa mendace, accertamento rilevante ai fini della integrazione del reato che non è punibile a titolo di dolo eventuale.
Rilevano come la sentenza impugnata abbia trascurato la circostanza che il verbale non era stato accuratamente redatto tanto è vero che, per come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, alcune circostanze di rilievo erano state omesse dalla riproduzione nel verbale, omissioni tali da costituire riscontro al dedotto convincimento degli imputati in merito all’arbitrarietà dell’attività d polizia e che, dunque, avevano legittimamente percepito come difforme dagli eventi, caduti sotto la loro percezione.
Osservano che la denuncia querela ha trovato conferma, a proposito della cadenza temporale degli avvenimenti, attraverso la escussione dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, i quali hanno riscontrato le modalità dei fatti successivi immediatamente successivi al controllo.
L’erroneità della sentenza impugnata emerge dalla sua stessa contraddittoria motivazione dal momento che ai fini della configurabilità (:2W3W del reato di guida in stato di ebbrezza all’epoca della contestazione, risalente al 2008, erano necessari requisiti stringenti e, nel caso in esame, non è accertata la sussistenza dell’alito vinoso e l’andamento barcollante, fino al punto da non permanere in piedi, del COGNOME, tanto è vero che la circostanza non è stata riferita dall’agente intervenuto subito dopo i fatti.
Anche con riferimento alla condotta di cui al punto 3, i denuncianti avevano lamentato che era stato banalmente valorizzato il rifiuto del COGNOME di sottoporsi all’alcoltest ma non anche la sua richiesta di essere sottoposto ad un accertamento più approfondito.
In conclusione, quando l’erroneo convincimento del denunciante riguarda i profili valutativi della condotta oggetto di accusa in termini descritta in termini i sé non difformi dalla realtà, l’attribuzione della illiceità penale denunciata appare dominata da una pregnante inferenza soggettiva e come tale inidonea, nella misura in cui non risulta fraudolenta o consapevolmente forzata, ad integrare il dolo tipico del reato di calunnia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice penale, come precisato in dispositivo.
Secondo l’originaria imputazione ascritta agli imputati, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con denuncia querela presentata il 30 dicembre 2008 presso la Procura della Repubblica di Roma, avevano incolpato, sapendoli innocenti, gli agenti della Polizia di Stato NOME COGNOME e NOME COGNOME del reato di falso (art. 479 cod. pen.) commesso nell’esercizio delle loro funzioni poiché, dopo averli fermati per un controllo stradale, riportavano falsamente che il COGNOME, conducente dell’autovettura, aveva alito vinoso, eloquio sconnesso e difficoltà nell’articolare movimenti e attestavano, falsamente, che il COGNOME si era rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sul suo stato di ebbrezza tanto, ai punti 1 e 3 della contestazione.
La Corte di appello ha ritenuto che, in presenza di reato prescritto e delle statuzioni civili, dovevano, comunque essere esaminati i profili di responsabilità penale degli imputati e, ritenuti sussistenti l’elemento materiale e quello psicologico del reato di calunnia, ha confermato le statuzioni civili.
Viceversa, la Corte di merito ha assolto gli imputati dalle residue condotte di cui ai punti 2 e 4 perché il fatto non costituisce reato e con riferimento ad altr aspetti della contestazione, cioè aver omesso di riportare nel verbale che il passeggero, NOME COGNOMECOGNOME era stato nominato difensore di fiducia dal COGNOME COGNOME era presente sul posto e avere omesso di riportare le dichiarazioni del COGNOME COGNOME il rifiuto di essere sottoposto ad alcoltest e la sua richiesta di essere sottoposto a ulteriori accertamenti medici.
E’ utile riportare, con riferimento ai punti sui quali è intervenuta la sentenza di assoluzione, la motivazione della Corte di appello secondo cui “la consapevolezza del denunciante circa l’innocenza dell’accusato è esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di liceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del comune cittadino che si trovi nella medesima situazione di conoscenza avendo l’istruttoria dibattimentale non avendo fornito la prova certa della sussistenza dell’elemento psicologico del reato in capo ai due imputati. Con riferimento ai punti 2 e 4 infatti era emerso pacificamente che nel corso del controllo al COGNOME era presente anche NOME COGNOME e che quest’ultimo era stato nominato difensore di fiducia inoltre è risultato provato che nella medesima occasione era stata formulata l’obiezione che l’accertamento sulla pregressa assunzione di alcol da parte del COGNOME dovesse essere effettuata presso un centro specializzato e non tramite le attrezzature nella disponibilità degli agenti. Ebbene queste circostanze non sono state riportate nei campi previsti nel verbale di accertamento e benché non possa ritenersi tale atto falso, le stesse non rappresentano mere congiunture ma appaiono oggettivamente tali ma ingenerare un dubbio in capo agli imputati circa la legittimità dell’accertamento eseguito dai verbalizzanti.”
Come anticipato, con riferimento all’intervenuta prescrizione del reato in relazione ai punti 1 e 3 dell’imputazione, la Corte ha ritenuto che non fossero sussistenti elementi per escludere, invece, l’elemento psicologico del reato.
Era, infatti, chiaro che il COGNOME, a prescindere dalla pretesa di essere ricondotto presso un centro specializzato, si era rifiutato di sottoporsi ad accertamenti un suo stato di ebbrezza così come riportato nel verbale tacciato di falso.
Ancora.
La circostanza che il COGNOME presentasse alito vinoso tale da giustificare l’accertamento tramite alcoltest era sussistente e trattasi di circostanza che era caduta anche sotto la percezione diretta degli altri agenti intervenuti sul posto (NOME COGNOME e NOME COGNOME) i quali avevano avuto modo di interloquire con il predetto. La Corte ha, invece, ritenuto irrilevante la questione sollevata dagli imputati circa la mancata escussione dei predetti in fase di indagine e la mancata redazione di annotazione al loro firma essendo certa la loro presenza sul posto. Né tali convergenti deposizioni erano state efficacemente contraddette dall’incaricato del prelievo dell’autovettura NOME COGNOME.
5. La motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato di calunnia, in relazione ai punti 1 e 3 della denuncia presentata, si rivela di mera apparenza e risulta carente e apodittica.
La Corte di appello non si è confrontata non solo con le argomentazioni difensive – pur muovendo dalla premessa che, ai fini della conferma delle statuzioni civili il tema proposto della difesa doveva essere esaminato funditus, essendo la Corte di appello chiamata a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili – ma, soprattutto, non si è confrontata con le stesse argomentazioni poste a fondamento dell’assoluzione e incentrate sulla ricorrenza di circostanze, relative alle modalità di verbalizzazione, tali da ingenerare il dubbio, in capo agli imputati, sulla legittimit dell’accertamento eseguito dai verbalizzanti, un dubbio di cui va spiegata la compatibilità con la sussistenza dell’elemento psicologico del reato di calunnia in relazione al contenuto della denuncia – la medesima denuncia – nella quale erano state riportate circostanze ritenute sintomatiche della deviazione dei verbalizzanti dall’obbligo di riportare fedelmente e compiutamente a verbale gli accadimenti verificatisi e pacificamente omessi, come ritenuto dalla stessa Corte di merito.
La motivazione risulta, dunque, carente e non si confronta con le argomentazioni svolte nei motivi di appello – riprodotti nell’odierno ricorso – che investivano la ricostruzione dei fatti, sulle procedure del controllo di polizia e sulle connesse operazioni di verbalizzazione, con modalità che, secondo i denuncianti, integravano reati commessi dagli agenti ai propri danni o, comunque, arbitrarietà dei loro comportamenti.
In materia di calunnia, per l’affermazione della responsabilità dell’imputato occorre acquisire la prova certa che costui abbia accusato la persona offesa dal reato, pur essendo consapevole della sua innocenza.
Al riguardo, secondo la pacifica linea interpretativa dettata dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 6, n. 17992 del 02/04/2007, Parisi, Rv. 236448), è necessario, perché si configuri il dolo di calunnia, che colui che falsamente accusa un’altra persona di un reato abbia la certezza dell’innocenza dell’incolpato, in quanto l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l’elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra il momento rappresentativo (ossia, la sicura conoscenza della non colpevolezza dell’accusato) ed il momento volitivo (ossia, la intenzionalità dell’incolpazione).
Si è, inoltre, affermato (Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, Valenti, Rv. 253254) che la piena consapevolezza, da parte del denunciante, dell’innocenza della persona accusata è esclusa quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile
margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza.
Con maggiore pertinenza, avuto riguardo al tema oggetto del ricorso, si è precisato che in tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell’agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (Sez. 6, n. 37654 del 19/06/2014, Falanga, Rv. 261648 – 01).
Può, in altre parole, affermarsi che se l’erroneo convincimento sulla colpevolezza dell’accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o comunque, di una corretta rappresentazione nella denuncia, l’omissione di tale verifica o rappresentazione è idonea a connotare in senso doloso la formulazione di un’accusa espressa in termini perentori.
Di contro, quando l’erroneo convincimento riguardi i profili valutativi della condotta oggetto di accusa, di per sé non descritta in termini difformi dalla realtà, l’attribuzione dell’illiceità potrebbe apparire dominata da una pregnante inferenza soggettiva, come tale inidonea, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, ad integrare il dolo tipico del delitto di calunnia.
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice penale dovendo essere esaminata la fondatezza dell’impugnazione degli odierni ricorrenti sull’elemento psicologico del reato la cui insussistenza, anche ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., imporrebbe la pronuncia di una sentenza di assoluzione ostativa all’accoglimento delle domande civili in materia di risarcimento.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, l sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01).
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79)
+P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso 1’11 febbraio 2026
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La Consigliera relatrice
Il Presidente