Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 895 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 895 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME AMOROSO NOME NOME DI COGNOME OMBRETTA DI GIOVINE
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOMECOGNOMECOGNOME, COGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMEXXX
COGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMEXX
avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente all’aumento in continuazione in riferimento al capo e), il rigetto nel resto.
udito l’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile COGNOMECOGNOMECOGNOME, che conclude per la conferma della sentenza, depositando conclusioni scritte e
nota spese.
uditi gli AVV_NOTAIO e COGNOME NOME, difensori delle imputate, i quali concludono chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Le ricorrenti impugnano la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano riteneva le condotte di simulazione di reato, di cui al capo F), assorbite nelle ipotesi di calunnia contestate ai capi capo D) ed E), dichiarava l’estinzione dei reati di cui ai capi B) e G) (diffamazione e tentata violenza privata) per remissione di querela e revocava le statuizioni civili in favore della parte civile COGNOME, confermando la condanna in favore della parte civile COGNOMEXXX.
Il fatto, così come ricostruito dai giudici del merito, si fonda sulla commissione di plurime condotte da parte delle imputate COGNOMECOGNOME e NOME (rispettivamente madre e figlia) volte a creare plurimi profili social apparentemente riconducibili a NOME COGNOME, mediante il quale convogliare messaggi offensivi e minacciosi, inducendo il predetto
NOME a ritenere che l’autore di tali condotte fosse il suo collega NOME, nei cui confronti sporgeva querela; inoltre, le predette avrebbero sporto denuncia a carico di
COGNOMEXX NOME, accusandola falsamente di aver creato i predetti profili. Per effetto di tali condotte, inoltre, cagionavano ad NOME un grave stato di ansia e di paura, derivante sia dai timori per la propria incolumità e per le possibili ripercussioni professionali che, in concreto, si verificavano allorquando il predetto veniva trasferito dal commissariato ove
prestava servizio ad altra sede.
Avverso tale pronuncia le ricorrenti hanno proposto autonomi ricorsi che, salvo per alcune questioni, sono sostanzialmente sovrapponibili e unitariamente sintetizzabili.
2.1. Con il primo motivo le ricorrenti ripropongono la questione di nullità relativa all’impossibilità di accedere ai files forniti dalla TIM e che avevano consentito di risalire alle effettive identità che si celavano dietro i falsi profili social apparentemente riferibili a tale ‘NOME COGNOME‘.
In mancanza delle password di accesso ai suddetti files, la difesa non era stata messa in condizione di accedere al supporto originale e, in tal modo, di verificare se l’estrapolazione dei dati compiuta dalla p.g. fosse o meno corretta.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce l’inutilizzabilità della querela sporta da
COGNOME, dalla quale le sentenze avrebbero attinto plurimi elementi descrittivi del fatto, senza considerare che sull’acquisizione al fascicolo del dibattimento vi era stato un accordo parziale e limitato ‘ai soli virgolettati e dei profili dai quali i messaggi erano stati mandati’, come risultante dal verbale di udienza del 9.11.2022 (p.26).
2.3. Con il terzo motivo si censura la violazione della regola di giudizio basata sull’oltre ogni ragionevole dubbio, segnalandosi plurime carenze del quadro indiziario, soprattutto per l’esclusione dell’ipotesi alternativa che conduceva ad attribuire le principali condotte a
quanto concerne l’omessa individuazione del movente in capo alle imputate e, al contempo, COGNOMEXXX, quest’ultimo sicuramente già in aperto contrasto con COGNOME per pregresse vicende.
Del tutto non valutata, inoltre, sarebbe stata la circostanza per cui NOME conobbe la NOME solo nel dicembre 2017, sicchŁ mal si giustificherebbero le condotte commesse essenzialmente mediante la creazione del falso profilo ‘NOME COGNOME‘ – fin dal gennaio 2017.
2.4. Con il quarto motivo, le ricorrenti si dolgono dell’omesso assorbimento del capo A), relativo alla sostituzione di persona, nell’ambito degli atti persecutori contestati al capo C).Evidenzia la difesa come le condotte ritenute integrative del capo A) sono state successivamente valorizzate in relazione al reato di cui all’art. 612bis cod. pen., sicchŁ si sarebbe dovuto riconoscere l’assorbimento nel reato piø grave.
2.5. Con il quinto motivo, a sua volta suddiviso in distinte censure, le ricorrenti deducono, in primo luogo (punto 5.1) il vizio di motivazione e il travisamento della prova relativamente al reato di sostituzione di persona, richiamando le considerazioni svolte in relazione al terzo motivo.
Al punto 5.2, si deduce il vizio di motivazione relativamente al reato di cui all’art 612bis , cod. pen. (capo C), difettando la prova del grave stato d’ansia cagionato ad NOME, il quale non aveva mai riferito di timori per la propria incolumità e, tanto meno, per quella della
NOME, con la quale aveva un rapporto di mera conoscenza.
Anche l’affermata alterazione delle proprie abitudini di vita non era in alcun modo dipesa dalla condotta di reato, posto che il trasferimento presso altro Commissariato era dovuto ad esigenze di servizio e non certo alla necessità di sottrarsi alle presunte condotte di minaccia e molestie.
Al punto 5.3 si censura, il vizio di motivazione relativamente alla calunnia contestata al capo D), commessa ai danni di NOME, avendo la Corte di appello non adeguatamente valutato l’eventualità che l’autore delle condotte illecite fosse effettivamente NOME, il che avrebbe determinato il venir meno del reato di calunnia.Evidenzia la difesa come il primo ad ipotizzare il coinvolgimento di COGNOMEXXX fosse stato proprio COGNOME e non già la NOME, il quale sarebbe giunto a tale conclusione anche sulla base
del tenore di alcuni messaggi che facevano riferimento ad una relazione sentimentale di COGNOME con tale NOME COGNOME, di cui era a conoscenza il COGNOMEXXX e non certo la NOME.
Si deduce il travisamento della prova in ordine a quanto riferimento dal consulente tecnico COGNOME, sia in ordine alla disponibilità da parte di NOME di plurimi dispositivi informatici, sia sul rinvenimento sul suo Ipad dei riferimenti dell’imputata COGNOMECOGNOME, circostanza ritenuta immotivatamente irrilevante.
Al punto 5.4, si deduce il vizio di motivazione in relazione al reato di calunnia commesso ai danni di COGNOMECOGNOMEX (capo E).
Sottolinea la difesa come non sarebbe stato in alcun modo accertato come la NOME profilo a nome di quest’ultima, dato che l’account instagram, denominato avesse potuto ottenere le credenziali dellaCOGNOMEXXX nØ risulta la creazione di un falso ‘COGNOMECOGNOMEXXX’ era effettivamente presente sul cellulare della TARGA_VEICOLO e, quindi,
da quest’ultima presumibilmente creato, posto che non risulta che la NOME abbia mai avuto la disponibilità del telefono della persona offesa.
Peraltro, la COGNOMEXX non Ł stata escussa in dibattimento, a fronte di presunte difficoltà derivanti dalla disabilità della predetta, circostanza apertamente contraddetta dall’intensa attività svolta dalla COGNOMEXX sui social.
Al punto 5.5, si deduce il vizio di motivazione relativamente alla simulazione di reato contestata al capo F), condotta ritenuta assorbita nella calunnia di cui ai capi D) ed E), senza che sia stata fornita adeguata motivazione in merito alla sussistenza delle condotte, essendo insufficiente il mero rinvio per relationem contenuto nella sentenza di appello a quella di primo grado.
Con il sesto motivo di ricorso per NOME e il settimo per COGNOMECOGNOME, si deduce il vizio di motivazione e violazione di legge relativamente alla determinazione degli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione nei confronti di entrambe le imputate, senza che la Corte di appello abbia motivato l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite.
Entrambe le imputate sottolineano l’omessa valorizzazione dell”integrale risarcimento del danno subito da COGNOME, con conseguente remissione delle querele.La sola NOME, inoltre, ritiene ingiustificata la differenziazione degli aumenti rispetto alla coimputata
COGNOMECOGNOME, che aveva beneficiato di una riduzione degli aumenti di pena maggiore.
L’imputata COGNOMECOGNOME, invece, sottolinea come il ruolo del tutto marginale avrebbe giustificato un trattamento sanzionatorio piø favorevole.
Nell’interesse della sola imputata Dalla COGNOMEX Ł stato proposto un ulteriore motivo ( n.6 del ricorso) con il quale si deduce il vizio di motivazione in merito alla ritenuta partecipazione alle condotte contestate.
Sottolinea la difesa come NUMERO_CARTA avrebbe avuto un ruolo del tutto marginale, come ampiamente dedotto in appello, ponendosi in una posizione distinta rispetto a quello della figlia e non avendo concorso in alcuna delle condotte specificamente contestate, il che faceva motivatamente dubitare dell’esistenza del concorso di persone.
A fronte di uno specifico e rilevante motivo, attinente alla sola posizione di NOME, la Corte di appello aveva tarato la motivazione sulla sola TARGA_VEICOLO, omettendo di fornire qualsivoglia motivazione relativamente al ruolo di NOME, tant’Ł che il motivo specifico di appello non veniva neppure menzionato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’eccezione di intervenuta prescrizione Ł infondata posto che la difesa non ha tenuto conto dei periodi di sospensione e, in particolare, di quella pari ad 1 anno e 6 mesi
conseguente all’applicazione della disciplina secondo la disciplina dettata dalla c.d. riforma Orlando.
Nell’operare il calcolo della prescrizione deve tenersi conto del principio recentemente affermato da Sez.U, n. 20989 del 12/12/2024, dep.2025, PG/Polichetti, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021
Premesso che i reati oggetto di giudizio sono stati commessi nel 2018, ne consegue che nel computo del termine di prescrizione deve tenersi conto – limitatamente ai fatti successivi alla predetta data – del periodo di sospensione previsto in pendenza del giudizio di appello dall’art. 159 cod. pen., vigente ratione temporis , stabilito in un anno e sei mesi. NŁ sussistono ragioni per discostarsi dall’implicito riconoscimento di legittimità costituzionale della norma insito nella decisione assunta dalle Sezioni unite.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOMECOGNOME Ł fondato.
2.1. Con il sesto motivo di ricorso, proposto nell’esclusivo interesse di COGNOMECOGNOME, la difesa ha dedotto l’omessa risposta da parte della Corte di appello alle specifiche doglianze sollevate in ordine all’accertamento dell’apporto concorsuale che l’imputata avrebbe fornito rispetto alle condotte materiali realizzate dalla figlia.
La sentenza impugnata risulta del tutto carente sotto tale aspetto, posto che la motivazione si incentra integralmente sulla descrizione delle condotte riferite alla TARGA_VEICOLO, senza che si sia proceduto ad un vaglio specifico rispetto al ruolo della madre. E’ pur vero che molte delle condotte realizzate mediante la creazione di falsi profili social Ł avvenuta mediante l’utilizzo di computer il cui ID era riconducibile a quellli in uso presso l’agenzia immobiliare di COGNOMECOGNOME, tuttavia, tale elemento non Ł di per sŁ dirimente avendo la Corte di appello omesso di valutare la circostanza per cui la NOME aveva libero accesso agli strumenti informatici presenti presso la predetta agenzia.
A ben vedere, l’unica condotta materiale riferibile personalmente a COGNOMECOGNOME sarebbe stata l’acquisto on line di un prodotto (non meglio specificato) sul sito wwww.farmaciaamica (così pg.54 sentenza) inviato alla residenza di NOME. Si tratta, tuttavia, di un elemento isolato e, peraltro, descritto con margini di dubbio circa l’effettiva attribuibilità a COGNOMECOGNOME, che di per sŁ non Ł idoneo a dimostrare la responsabilità per le plurime e complesse condotte illecite per le quali Ł intervenuta condanna.
In conclusione, pertanto, deve ritenersi che la motivazione resa in relazione a COGNOMECOGNOME si traduce in un’omessa risposta agli specifici motivi di appello proposti esclusivamente nel suo interesse e che avrebbero imposto l’accertamento del contributo concorsuale offerto, nonchŁ la sicura dimostrazione della consapevolezza delle plurime condotte illecite realizzate dalla figXia. Ne consegue che l’accertamento della penale responsabilità dell’imputata Ł stato essenzialmente desunto sulla base di una piena corresponsabilità rispetto ai fatti realizzati dalla figlia, senza che vi sia stata una verifica in concreto del personale apporto di COGNOMECOGNOME.
Quanto detto comporta che la sentenza resa nei suoi confronti deve essere annullata con rinvio, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di ricorso.
Passando all’esame della posizione di COGNOMENOME, si rileva l’infondatezza del
primo motivo di ricorso.
La sentenza impugnata ha ripercorso gli accertamenti che avevano consentito di ricondurre all’imputata i plurimi account riferiti a ‘NOME‘ e sul quale vi erano foto ritraenti
COGNOME. In particolare, a seguito dell’acquisizione dei dati dei fornitori di servizi di telefonia, risultava che i predetti account erano stati attivati mediante l’impiego di utenze – fisse e cellulari – personalmente riferiti alla NOME, ovvero all’agenzia immobiliare di cui era titolare
COGNOMECOGNOME.
Sostiene la difesa che tali accertamenti sarebbero nulli, in quanto non sarebbe stata messa a disposizioni la password richiesta per accedere ai suddetti dati.
Invero, dalla ricostruzione operata in sentenza risulta che la suddetta password Ł fornita alla polizia giudiziaria contestualmente all’invio dei dati ed ha l’esclusiva finalità di garantire che l’apertura delle cartelle di files sia effettuato dai soggetti a ciò legittimati (si veda pg.44-46 sentenza appello).
Non si tratta, pertanto, di una modalità idonea ad incidere sul dato acquisito, la cui attendibilità Ł integralmente rimessa al fornitore dei servizi di telefonia, bensì di una forma di autenticazione “rafforzata” avente l’esclusiva finalità di evitare che i files possano essere consultati da soggetti diversi dai destinatari.
Al contempo, una volta che le cartelle sono state aperte e i dati in esse contenuti scaricati, diviene del tutto irrilevante la circostanza che la password non sia stata fornita alla difesa, proprio perchØ la suddetta password Łfunzionale all’accesso alla cartella di files, ma non implica alcuna attività di manipolazione sugli stessi.
4. Il secondo motivo di ricorso Ł aspecifico.
La difesa sostiene che i giudici di merito, nella ricostruzione del fatto, avrebbero ampiamente utilizzato il contenuto delle querele sporte da COGNOME che, tuttavia, erano state acquisite con il consenso delle parti limitatamente all’individuazione dei profili dai quali i messaggi erano stati mandati.
Premesso che COGNOME risulta esser stato escusso anche quale teste, era onere della difesa specificare se e quali informazioni fossero state estrapolate esclusivamente dalle querele e se sulle medesime non fosse stato svolto l’esame testimoniale.
A seguito di tale prima verifica, la difesa avrebbe dovuto ulteriormente indicare in che misura le informazioni – asseritamente non oggetto di testimonianza – ove non valutate dai giudici di merito avrebbero condotto ad un diverso esito del giudizio, in tal modo superando la cosiddetta prova di resistenza.
L’omesso rispetto del principio di specificità del motivo, rende lo stesso inammissibile.
5. Il terzo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato, nella misura in cui censura l’omesso rispetto della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio senza, tuttavia, individuare violazioni del percorso argomentativo suscettibile di rilievo in sede di legittimità.
Invero, la difesa si limita a riproporre ricostruzioni alternative, ipotizzato l’attribuibilità dei fatti a NOME sulla base del fatto che quest’ultimo avrebbe avuto motivi di risentimento nei confronti di NOME.
Si tratta, tuttavia, di argomentazioni non valutabili in sede di legittimità, nella misura in cui si risolvono nella prospettazione di tesi difensive vagliate e rigettate dai giudici di merito, senza che emergano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Deve ribadirsi, pertanto, che l’introduzione nel disposo dell’art. 533 cod. proc. pen. del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicchØ la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez.1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024,
COGNOME, Rv. 285801).
6. Il quarto motivo di ricorso, volto a sostenere l’assorbimento del capo A) (sostituzione di persona) nel reato di stalking (capo C), si basa su un errore di diritto, nella misura in cui la difesa ritiene la possibilità di configurare un reato complesso ai sensi dell’art. 84 cod. pen. e, in ogni caso, deve rilevarsi la carenza di interesse.
Sotto il primo profilo Ł sufficiente ribadire che per aversi un’ipotesi di reato complesso Ł necessario che, in astratto, la legge consideri come elementi costitutivi, o come aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero di per sØ reato. Il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (Sez.U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248864; Sez. U, n. 20664 del 23/2/2017, COGNOME, Rv. 269668).
Per potersi configurare l’ipotesi del reato complesso, pertanto, occorre che il fatto sia previsto dalla norma incriminatrice, che si assume configurare un reato complesso, quale componente necessaria della relativa fattispecie astratta, non essendone rilevante l’eventuale ricorrenza nel caso concreto quale occasionale modalità esecutiva della condotta (Sez.5, n. 2935 del 5/11/2018, dep. 2019, Manzo, Rv. 274589; in motivazione si veda anche Sez.U, n. 38402 del 15/7/2021, Magistri, Rv. 281973).
Nel caso di specie, la difesa evidenzia, in punto di fatto, che determinate condotte, per come concretamente svoltesi, hanno dato luogo a due distinti reati.
Una simile ipotesi, tuttavia, rientra nell’ipotesi del concorso formale di reati, disciplinata dall’art.81 cod. pen. e non certo nella fattispecie del reato complesso.
In ogni caso deve evidenziarsi il difetto di interesse a proporre la questione, posto che i giudici di merito, avendo ritenuto l’assorbimento della condotta meno grave nel reato di stalking, hanno escluso sia il concorso materiale, che il concorso formale di reati, adottando una soluzione – per quanto opinabile sotto il profilo giuridico – sicuramente piø favorevole per le imputate.Invero, la puntuale applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento avrebbe condotto all’esclusione di tale esito nel caso di specie, stante l’assoluta diversità degli elementi costitutivi del reato di sostituzione di persone e quello di stalking .
Ne consegue che la soluzione corretta sarebbe stata quella di ritenere il concorso formale di reati, mentre il riconoscimento dell’assorbimento – in questa sede non sindacabile in mancanza di impugnazione da parte della pubblica accusa – ha condotto ad un trattamento sanzionatorio piø favorevole per le imputate e, nella sostanza.
Le plurime censure, articolate in cinque diversi punti, sollevate con riguardo alle condotte per le quali Ł intervenuta condanna sono manifestamente infondate, nella misura in cui sollecitano una rivisitazione in punto di fatto non consentita in questa sede.
7.1. In relazione al reato di sostituzione di persona (capo A) la ricorrente ipotizza che la creazione di falsi profili non sarebbe a lei ascrivibile, omettendo completamente di confrontarsi con il dato obiettivo accertato dall’esame delle utenze impiegate per tale attività.
Come analiticamente indicato dai giudici di merito, tutti gli account genericamente riferibili a NOME COGNOME, utilizzato come pseudonimo di COGNOME (le cui foto erano riprodotte sui vari profili) erano stati attivati mediante utenze nominativamente riferibili alla NOME e, in minima parte, all’agenzia immobiliare di COGNOMECOGNOME.
Inoltre, il computer della NOME conteneva tutte le e-mail relative all’utente “COGNOMECOGNOMECOGNOMENOME“, account utilizzato per creare il profilo instagram di NOME
COGNOMEXX e che risultava collegato anche sull’utenza cellulare della predetta imputata.
7.2. Per quanto concerne il reato di atti persecutori, si censura la sussistenza del presupposto costitutivo del reato relativamente all’aver cagionato un grave stato d’ansia o di paura, ovvero di costringere la persona offesa al mutamento delle proprie abitudini di vita.
Si afferma che NOME non avrebbe mai riferito in dibattimento uno dei fattori costitutivi del reato, mentre il trasferimento presso altro Commissariato sarebbe dipeso da mere esigenze di servizio.
Premesso che la sentenza di appello deve essere letta congiuntamente a quella di primo grado, Ł agevole pervenire alla conclusione che i giudici di merito hanno ampiamente fornito gli elementi costitutivi del reato di atti persecutori. Basti considerare che NOME si Ł visto coinvolto in un turbinio di plurimi profili social falsi e apparentemente a lui riconducibili (stante l’inserimento di sue fotografie), che il predetto diveniva oggetto di minacce e di diffamazione, che venivano inseriti a suo nome annunci su siti di incontri sessuali, che in piø occasioni, venivano effettuati a suo nome ordinativi di cibo on line anche per importi molto elevati.
Il tutto, peraltro, si inseriva in un contesto teso a coinvolgere anche l’ambito lavorativo, sia mediante l’invio diretto di mail alla dirigente del Commissariato presso il quale NOME era in servizio, sia creando l’apparente coinvolgimento del collega NOME.
Il quadro complessivamente delineato, quindi, risulta pienamente collimante con la fattispecie astratta disciplinata dall’art. 612bis cod. pen., che risulta configurata anche a prescindere dal fatto che il trasferimento ad altro Commissariato sia stato o meno diretta conseguenza del clima che si era creato a seguito dell’emersione di tali fatti.
7.3. Le contestazioni mosse relativamente alla sussistenza del reato di calunnia contestato sub D) sono esclusivamente versate in fatto e, in quanto tali, inammissibili.La difesa evoca plurime questioni per desumerne l’insussistenza del fatto, senza confrontarsi in alcun modo tener conto dell’ampia motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata.
7.4. In relazione alla calunnia (e alla simulazione di reato in essa assorbita) commessa ai danni di NOME COGNOME, i motivi sono manifestamente infondati, ponendo una serie di questioni in fatto alle quali i giudici di merito hanno ampiamente fornito risposta.
In particolare, Ł stato accertato che NOME avesse il pieno accesso all’account e-mail della COGNOMEXX, utilizzato anche per la creazione del profilo Instagram, nØ trova alcuna alternativa e logica spiegazione il fatto che proprio sul computer di NOME siano state rinvenute oltre 1300 mail della persona offesa.
In buona sostanza, a prescindere dalle modalità mediante le quali l’imputata Ł venuta in possesso delle credenziali, ciò che Ł stato inconfutabilmente accertato Ł che la predetta aveva libero accesso all’account e che lo stesso Ł stato impiegato per simulare la commissione di reati da parte della COGNOMEXX.
A fronte di tali dati oggettivi, Ł del tutto irrilevante che la persona offesa non sia stata escussa in dibattimento nØ, del resto, la difesa ha dedotto e dimostrato di aver indicato la stessa nella propria lista testi.
Risulta parzialmente fondato il motivo di ricorso formulato in relazione al trattamento sanzionatorio. Premesso che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla determinazione della pena base prevista per il reato piø grave, riconoscendo anche le attenuanti generiche e partendo dalla pena minima prevista per il reato di calunnia, deve rilevarsi che gli aumenti disposti a titolo di continuazione non risultano in alcun modo motivati, essendosi indicata la sola entità della pena applicata.
Questa Corte ha recentemente affermato che il giudice, nel determinare la pena
complessiva, oltre ad individuare il reato piø grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, salvo restando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269). Nel caso di specie, la Corte di appello ha esclusivamente indicato l’entità dei singoli aumenti, non fornendo alcuna motivazione in ordine ai criteri utilizzati per la loro determinazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di NOME, mentre nei riguardi di NOME deve disporsi l’annullamento con rinvio limitatametne alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo agli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione, secondo il principio di diritto sopra indicato.
La ricorrente TARGA_VEICOLO deve essere anche condannata alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della parte civile, posto che il presente giudizio, determinando la definitività dell’accertamento della penale responsabilità dell’imputata e, quindi, della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno, definisce anche il rapporto processuale instaurato con la parte civile, non avendo quest’ultima neppure interesse a partecipare all’ulteriore fase di rinvio quanto meno nei confronti di
COGNOMECOGNOMECOGNOME.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOMECOGNOMECOGNOMEXX con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Annulla la medesima sentenza nei confronti di COGNOMECOGNOMECOGNOME limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Rigetta nel resto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE.
Condanna l’imputata COGNOMECOGNOMECOGNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOMECOGNOMECOGNOME che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 10/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.