Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40402 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40402 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2022 della Corte di Cassazione
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Cassazione, con la sentenza impugnata in questa sede, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 10 settembre 2021, rilevando l’estinzione per prescrizione del reato di calunnia contestato all’imputato, per aver falsamente accusato, conoscendone l’innocenza, NOME con denuncia presentata all’autorità giudiziaria, attribuendogli sia la falsificazione del documento convenzionalmente indicato come documento A) (relativo al patto di riservatezza a titolo gratuito stipulato tra il COGNOME ed il COGNOME sia la presentazione di una querela calunniosa nei confronti del COGNOME,
accusandolo di avere falsificato il documento denominato accordo di riservatezza a titolo oneroso (convenzionalmente indicato come “documento B”); ha, altresì, confermato le statuizioni civili e la declaratoria di falsità del “documento B”.
Ha proposto ricorso la difesa di COGNOME NOME deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 20 cod. proc. pen.; 4, 5 e 8 d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 7; 2, comma 3, I. 28 aprile 2014, n. 67; 1, lett. a) e b) d. Igs. 15 gennaio 2016, n.7; 537, comma 4, cod. proc. pen.; 6 e 7 CEDU, con riguardo al profilo del difetto di giurisdizione del giudice penale in ordine alla declaratoria di falsità del patto di riservatezza a titolo oneroso (documento “B”).
Rileva la difesa che la sentenza della Corte era incorsa in errore di fatto, affermando che la denuncia sporta dal COGNOME, oggetto del delitto di calunnia a lui contestato, riguardasse non solo la falsità del documento “A”, ma anche “l’accertamento della genuinità o meno del documento Br; l’imputato, denunciato da NOME COGNOME per la falsificazione del documento “B”, era stato assolto da tale
reato in quanto non più previsto dalla legge come reato; il giudizio era quindi proseguito esclusivamente in ordine al reato di calunnia, avente ad oggetto la denuncia presentata dal COGNOME il 4 settembre 2014, incolpando NOME della falsificazione del documento “A”; rispetto al contenuto della denuncia, dunque, non era necessario accertare la genuinità o meno del documento “B”.
Da tale errore, era derivata la statuizione sulla falsità del documento “B”, non consentita al giudice penale in quanto l’accertamento relativo alla falsità di quel documento, in ragione dell’intervenuta depenalizzazione del fatto, è attribuito pacificamente al giudice civile cui spetta l’applicazione dell’eventuale sanzione; solo in relazione al documento “A”, la cui falsità costituiva l’oggetto della denuncia ritenuta calunniosa, poteva riconoscersi la giurisdizione del giudice penale ai sensi dell’art. 537, comma 4, cod. proc. pen.; l’errore denunciato implicava la violazione dei parametri convenzionali relativi alla precostituzione per legge del giudice (art. 6 CEDU)
3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 537, comma 4, cod. proc. pen.; 2702 cod. civ.; 6 e 7 CEDU, circa l’illegittima declaratoria di falsità del documento “13”; la sentenza impugnata aveva errato in fatto nel ritenere che il documento “B” fosse derivato dalla modificazione e falsificazione del documento “A” sottoscritto dal COGNOME (attraverso le modifiche apportate alle prime due pagine, che risultavano stampate da una stampante diversa, rispetto a quella da cui proveniva il terzo foglio, coincidente quest’ultimo come stampa con il terzo foglio del documento genuino “A”). Dagli atti processuali (in primo luogo, la stessa querela sporta da COGNOME) risultava in modo inequivoco che la sottoscrizione era stata apposta dal COGNOME direttamente sul documento “B”, in un momento successivo alla sua formazione, restando evidentemente irrilevante ogni eventuale negligenza del sottoscrittore; le differenti valutazioni svolte dalla sentenza (sulle ragioni logiche che non giustificherebbero l’unicità di un patto oneroso, a fronte di analoghi patti tutti a titolo gratuito, sottoscritti dagli altri collaboratori del COGNOME) non superano l’evidente errore di fatto in cui è incorsa la decisione, in difetto peraltro di accertamenti peritali sul carattere apocrifo della sottoscrizione o sull’alterazione di un documento originale, risultando insufficiente il mero dato del contrasto tra i due documenti in contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Va preliminarmente osservato che lo strumento del ricorso straordinario disciplinato dall’art. 625 bis cod. proc. pen. presuppone, quale unico motivo legittimante l’impugnazione, l’esistenza di un errore percettivo in cui si assume che la Corte di Cassazione sia incorsa, tradizionalmente corrispondente alla svista
o all’ equivoco «incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenu viene percepito in modo difforme da quello effettivo» (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 273193 – 01; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, COGNOME, Rv. 271145 – 0; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 – 0)
Pertanto, l’ipotesi dell’errore di fatto va esclusa quante volte l’errore denunciato abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667 – 01; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, COGNOME, cit.; Sez. 2, Sentenza n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981 – 0); allo stesso modo, il rimedio previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen., non può essere proposto nel caso di errore di diritto (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 273062 – 01; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, COGNOME, cit.).
Da questi principi consegue che il ricorso avverso le decisioni della Corte di Cassazione, con cui si deduca l’errore di fatto che legittima l’impugnazione delle sentenza del giudice di legittimità, deve indicare «una vera e propria svista materiale, una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l’erronea supposizione» circa l’esistenza (ovvero l’inesistenza) di una circostanza storica o processuale, «la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, e risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa» se fosse stato esattamente percepito il dato erroneamente considerato (Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384 – 01).
1.2. Il primo motivo, nel denunciare l’ipotizzato errore percettivo (riguardante l’inesistenza di imputazioni che richiedevano accertamenti sulla falsità del documento “B”, da ciò derivando la violazione delle regole di attribuzione della giurisdizione in ordine all’accertamento della falsità del documento) muove da un presupposto (questo sì, in fatto) errato, secondo il quale il delitto di calunnia contestato al COGNOME riguardava esclusivamente la falsa incolpazione di NOME per aver falsificato il documento “A”; al contrario, come risulta dal chiaro tenore della sentenza impugnata e dall’imputazione riportata nella sentenza della Corte d’appello oggetto del giudizio di legittimità, al COGNOME era stato contestato al capo B) il delitto di calunnia “perché con denuncia querela presentata in data 4 settembre 2014 presso la Procura della Repubblica di Bologna, incolpava NOME COGNOME dei reati di falso in scrittura privata e calunnia, sapendolo innocente, ovvero simulava a carico di lui le tracce dei suddetti reati, affermando che NOME COGNOME, all’evidente fine di sottrarsi alle responsabilità assunte con la sottoscrizione dell’accordo di riservatezza a titolo oneroso (secondo il COGNOME “vero”) fatto valere da COGNOME NOME nel giudizio civile RG 6921/14, produceva – costituendosi in tale giudizio a presentando il 3.7.2014 querela per i fatti di cui al capo A) – la
copia di un patto di riservatezza in data 10.4.2013 senza clausola di onerosità con firme apocrife dicenti NOME COGNOME, e così facendo incolpava dei reati di falso in scrittura privata e calunnia (in danno del COGNOME) il suddetto NOME che egli sapeva innocente, poiché il patto di riservatezza a titolo oneroso in forza del quale il COGNOME conveniva in giudizio NOME nella causa RG 6291/14 risultava contraffatto come contestato al capo A), a differenza di quello privo della clausola di onerosità”
Del resto, la stessa esposizione delle ragioni per cui il terzo motivo del ricorso in cassazione è stato ritenuto inammissibile dalla sentenza impugnata chiarisce in modo incontestabile il legame logico e fattuale esistente tra l’imputazione di calunnia (capo B) contestata al COGNOME e l’accertamento della falsità del documento “B”: “invero non si trattava di valutare la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di falso in scrittura privata, bensì di stabilire se la denuncia sporta contro NOME COGNOME, con la quale si accusava quest’ultimo di aver falsificato il documento recante l’accordo di riservatezza a titolo gratuito (documento A) e di aver incolpato COGNOME della falsificazione del documento B), cioè dell’accordo di riservatezza a titolo oneroso, fosse o meno calunniosa, giudizio implicante necessariamente la verifica della falsità di quei documenti, cioè dell’accordo di riservatezza nelle due versioni, quale base cognitiva ai fini della valutazione della natura calunniosa della condotta” (pag. 9).
Dunque, il denunciato errore in fatto è assolutamente insussistente, il che rende il motivo manifestamente infondato.
1.3. Il secondo motivo di ricorso è formulato per ragioni non consentite.
Ancora una volta, evocando la nozione dell’errore di fatto il ricorrente mira a fare breccia nella trama della motivazione della decisione di legittimità, riproponendo il tema già dedotto con il terzo motivo del ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale, analizzato dalla Corte con motivazione immune – come già evidenziato nell’esame del primo motivo – da qualsivoglia svista o errata rappresentazione dei dati processuali e fattuali; il che ovviamente non consente di sollecitare una nuova e diversa valutazione del motivo di ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/6/2023