Calunnia e frode: la Cassazione chiude il caso
Il reato di calunnia rappresenta una delle fattispecie più delicate del nostro ordinamento, poiché colpisce direttamente l’amministrazione della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra la partecipazione attiva al reato e la semplice connivenza, confermando la condanna per un imputato che aveva tentato di ribaltare il giudizio di merito attraverso un ricorso giudicato inammissibile.
I fatti oggetto del contendere
La vicenda trae origine da una condanna per i reati di calunnia e frode assicurativa. Mentre per la frode è intervenuta la prescrizione, la responsabilità per l’accusa calunniosa è stata confermata nei due gradi di merito. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando una presunta inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e contestando la ricostruzione della propria partecipazione psicologica e materiale ai fatti. La difesa sosteneva, in sostanza, che il ruolo dell’imputato fosse marginale o non punibile.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno respinto ogni censura, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come l’atto di impugnazione fosse carente di specificità, limitandosi a riproporre argomenti già ampiamente analizzati e respinti dalla Corte d’Appello. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto per i ricorsi manifestamente infondati.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura del giudizio di legittimità. La Cassazione ha rilevato che i motivi del ricorso erano generici perché riproduttivi di censure già esaminate. La difesa ha tentato di sollecitare una valutazione alternativa delle prove, operazione che non è consentita in sede di Cassazione se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente. I giudici hanno accertato che l’imputato non è stato un mero connivente, ovvero un soggetto che assiste passivamente all’azione altrui, ma un vero e proprio compartecipe della condotta delittuosa. La sentenza di merito è apparsa saldamente ancorata alle risultanze processuali, rendendo impossibile qualsiasi intervento correttivo in questa sede.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte sottolineano l’importanza di presentare ricorsi basati su vizi di legge concreti e non su semplici divergenze interpretative dei fatti. Quando la ricostruzione dei giudici di merito è solida e priva di vizi logici, il tentativo di ottenere una terza valutazione del materiale probatorio conduce inevitabilmente all’inammissibilità. Questo provvedimento ricorda che la calunnia è un reato che richiede una difesa tecnica estremamente puntuale, capace di distinguere tra la critica alla motivazione e la pretesa di un nuovo esame del merito, evitando così pesanti sanzioni pecuniarie accessorie.
Perché il ricorso per calunnia è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato generico perché riproponeva le stesse critiche già respinte in appello e cercava una nuova valutazione delle prove, cosa vietata in Cassazione.
Qual è la differenza tra compartecipe e connivente secondo la Corte?
Il compartecipe contribuisce attivamente alla realizzazione del reato, mentre il connivente assiste senza intervenire; nel caso specifico, l’imputato è stato ritenuto parte attiva del piano criminoso.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49131 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49131 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Orbetello il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della Corte di appello di Firenze
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla colpevolezza dei reati di calunnia e di frode assicurativa (questo dichiarato prescritto), ascritti i concorso all’imputato, sono generici perché riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dalla Corte di appello in merito all’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituita parte civile, e, comunque, volti alla alternativa valutazione della prova ai fini della ricostruzione dell’elemento materiale e di quello psicologico dei reati. I giudici di merito sono pervenuti alla condanna attraverso motivazioni che appaiono saldamente ancorate alle risultanze processuali che chiamano in causa l’odierno ricorrente come compartecipe della condotta
delittuosa, piuttosto che mero connivente rispetto ad azione ordita da altra persona;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. Mi.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023
Il Consigliere estensore