Calunnia: inammissibile il ricorso che reitera i fatti
Il reato di calunnia è una fattispecie posta a tutela del corretto funzionamento della giustizia e dell’onore dei cittadini. Recentemente, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un ricorso presentato contro una sentenza di condanna per questo delitto, sottolineando i limiti invalicabili del giudizio di legittimità.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna in primo grado di un soggetto per il reato previsto dall’art. 368 del codice penale. Tale decisione era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Milano, che aveva ritenuto provata la responsabilità dell’imputato. Quest’ultimo ha proposto ricorso per Cassazione lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione, contestando in particolare la valutazione delle prove e la configurabilità stessa del reato di calunnia.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato come le doglianze presentate fossero una mera ripetizione di quanto già esposto e ampiamente analizzato nel grado precedente. Il ricorrente, secondo la Corte, non ha evidenziato reali errori di diritto, ma ha cercato di ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto, operazione preclusa in sede di Cassazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura del ricorso per Cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La Corte ha evidenziato che le lamentele dell’imputato erano già state adeguatamente vagliate e disattese con argomenti corretti dalla Corte distrettuale. Quando un ricorso si limita a sollecitare una rivalutazione degli elementi fattuali senza indicare vizi logici macroscopici nella sentenza impugnata, esso deve essere considerato inammissibile. La reiterazione di argomenti già respinti dimostra l’assenza di nuovi profili critici idonei a scalfire la decisione di merito.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha ribadito che la stabilità delle decisioni di merito non può essere scossa da ricorsi privi di specificità o meramente ripetitivi. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra questioni di fatto e questioni di diritto, evitando di sovraccaricare la giustizia con impugnazioni manifestamente infondate sul piano della legittimità.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripete solo i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle ammende.
Si può contestare la valutazione delle prove in Cassazione?
No, la valutazione delle prove è riservata ai giudici di merito. In Cassazione si può solo contestare l’illogicità o la mancanza della motivazione che ha portato a quella valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43919 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43919 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME in relazione al reato di cui all’art. 368 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle .prove e alla configurabilità del reato;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 5-6 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/10/2023