Calunnia: quando il ricorso sulla pena è inammissibile
Il reato di calunnia rappresenta una fattispecie grave che colpisce l’amministrazione della giustizia e l’onore del singolo. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante la determinazione della pena e l’ammissibilità dei motivi di ricorso in sede di legittimità.
Il caso in esame
Un cittadino, già condannato nei gradi di merito per il delitto di calunnia, ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte. L’impugnazione si concentrava esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. In particolare, la difesa lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva, ritenendo la pena complessiva eccessiva rispetto ai fatti contestati.
La decisione della Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze esposte dal ricorrente non soddisfacevano i requisiti minimi di specificità richiesti dal codice di procedura penale. Invece di contestare puntualmente i passaggi logici della sentenza della Corte d’Appello, il ricorso si limitava a riproporre argomentazioni generiche già ampiamente superate dai giudici di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio di autosufficienza e specificità del ricorso. La Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata era connotata da una “lineare e coerente logicità” nella determinazione della pena. Il giudice di merito aveva correttamente valutato i parametri per negare le attenuanti generiche e confermare la recidiva. Il ricorrente, non confrontandosi direttamente con queste argomentazioni, ha reso i propri motivi aspecifici. La Cassazione ribadisce che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità se la motivazione del grado precedente è priva di vizi logici manifesti.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte portano a una ferma dichiarazione di inammissibilità. Oltre alla conferma della condanna per calunnia, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. È stata inoltre applicata una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto per i ricorsi manifestamente infondati o generici. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare errori di diritto o vizi logici reali, evitando impugnazioni meramente dilatorie o prive di aggancio con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa accade se i motivi del ricorso in Cassazione sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Si possono ottenere le attenuanti generiche per il reato di calunnia?
Sì, ma la loro concessione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve motivare logicamente la propria scelta.
Qual è il rischio di presentare un ricorso non specifico?
Il rischio principale è l’inammissibilità, che impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate, rendendo definitiva la condanna precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 321 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 321 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VICO EQUENSE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28701/22 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 368 cod. pen. ed altro);
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 28 ottobre 2022;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti a violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzioNOMErio, con particolare riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., all’entità complessiva della pena e alla mancata disapplicazione della recidiva (quest’ultimo ribadito nella citata memoria), oltre che generici, sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugNOME dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pagg. 3 e 4) con cui il ricorrente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022