Calunnia e ricorso in Cassazione: i limiti dell’impugnazione
Il reato di calunnia rappresenta una delle fattispecie più delicate del nostro ordinamento penale, poiché colpisce sia l’amministrazione della giustizia sia l’onore del singolo. Recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non può essere una mera ripetizione di quanto già discusso nei gradi precedenti, specialmente quando la condanna per calunnia appare solidamente motivata.
L’analisi dei fatti
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello nei confronti di un soggetto accusato di aver falsamente incolpato un terzo di un reato. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando, con un unico motivo, l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Tuttavia, l’impugnazione è stata ritenuta carente dei requisiti minimi di legge per essere ammessa all’esame di merito.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come le censure mosse dalla difesa fossero prive della necessaria specificità. In particolare, il ricorrente si è limitato a replicare doglianze già ampiamente vagliate e disattese dai giudici di merito, senza apportare nuovi elementi critici capaci di scardinare l’impianto motivazionale della sentenza impugnata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si concentrano sulla correttezza dell’operato dei giudici di merito. La sentenza impugnata aveva già analizzato con puntualità la sussistenza della calunnia, valutando correttamente le emergenze processuali acquisite. Secondo la Cassazione, non sono emersi travisamenti delle prove né incongruenze logiche nel ragionamento del giudice d’appello. La difesa non è riuscita a dimostrare una violazione di legge, limitandosi a una critica generica che non può trovare accoglimento in sede di legittimità. La mancanza di specificità dei motivi rende il ricorso non idoneo a instaurare un valido rapporto processuale davanti alla Suprema Corte.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze gravose per il ricorrente. Oltre alla conferma della condanna per calunnia, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, condannando l’imputato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi di legittimità precisi, evitando di trasformare il ricorso in Cassazione in un improprio terzo grado di merito.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione per calunnia non è specifico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, impedendo alla Corte di esaminare il caso nel merito e confermando la condanna precedente.
Quali sono le sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione tra i mille e i tremila euro verso la Cassa delle ammende.
Si possono riproporre in Cassazione le stesse difese dell’Appello?
No, replicare semplicemente le doglianze già respinte senza contestare specifici vizi di legittimità rende il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6994 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6994 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PERUGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure addotte con l’unico motivo prospettato oltre a risultare prive della necessaria specificità, finiscono per replicare prof doglianza, riguardanti la sussistenza dei costituti anche soggettivi della calunnia imputata ricorrente tutti già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argoment giuridicamente corretti, puntuali rispétto al portato delle doglianze difensive, coerenti riguardo alle emergenze acquisite, valorizzate senza incorrere in violazioni di legge, i travisamenti o in manifeste incongruenze logiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 novembre 2025.